Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 novembre 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 febbraio 2013 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6215 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 24/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6215 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 23272-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, …
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Giurisprudenza • 297
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- liquidazioni successive alla sua entrata in vigore·
- conseguenze·
- regolativa·
- art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004·
- applicabilità·
- natura selettivo·
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, e soggetti equiparati·
- criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del d.p.r. n. 181 del 2009·
- assistenza e beneficenza pubblica
Versioni del testo
- Art. 1.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 , deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita', composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.(3)
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 luglio 1987, n. 266 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 22/7/1987 n.30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma primo,della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell' art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita' di servizio". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore". - Art. 2.
Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in: vigore della presente legge e hanno effetto dal 1 gennaio 1974.
Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore". - Art. 3.
La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' elevata a L. 10.000.000. (1)
Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso. (2) (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 1) che "la decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e' fissata al 1 gennaio 1973"; inoltre ha disposto (con l'art. 2) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la speciale elargizione di cui al presente articolo e successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , e' elevata a lire 100 milioni. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000. --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".