Art. 1. Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare entro l'esercizio 1954-55 le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all' art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed all' art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell' art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 .
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare entro l'esercizio 1954-55 le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all' art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed all' art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell' art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 .