Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1953, n. 899
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29 dicembre 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare entro l'esercizio 1954-55 le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all' art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed all' art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell' art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 .

Entrata in vigore il 29 dicembre 1953