Versione
14 novembre 1973
14 novembre 1973
>
Versione
23 luglio 1987
23 luglio 1987
>
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
9 febbraio 2013
9 febbraio 2013
Art. 1.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 , deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita', composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.(3)
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 luglio 1987, n. 266 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 22/7/1987 n.30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma primo,della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell' art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita' di servizio". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 , deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita', composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.(3)
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 luglio 1987, n. 266 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 22/7/1987 n.30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma primo,della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell' art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita' di servizio". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6216 del 24https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. un., 24/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6216 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 36368-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 69
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 23/04/2013, n. 243Provvedimento: […] 3. Con memoria del 27.12.2012, il Ministero dell'Interno ha diffusamente ricostruito la complessa evoluzione della normativa sulla materia. Ha poi rilevato che il decesso del sig. MI si è verificato “a seguito di un incidente stradale avvenuto durante un servizio di prevenzione e repressione di reati”: la fattispecie non rientra pertanto tra quelle “puntualmente previste” dall'art. 1 della legge n. 629/1973 e dall'art. 3 della legge n. 308/1981. Ha chiesto in definitiva il rigetto dell'appello. In via meramente subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.Leggi di più...
- servizio di prevenzione e repressione reati·
- prescrizione quinquennale·
- decesso in servizio·
- art. 3 legge 308/1981·
- art. 1 legge 629/1973·
- legge 308/1981·
- pensione privilegiata·
- incidente stradale·
- rigetto appello·
- vedova agente di Pubblica Sicurezza·
- spese di giudizio·
- legge 629/1973·
- Corte dei Conti·
- appello