Art. 4.
Le esenzioni e le agevolazioni previste dall' articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88 , e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633 , rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1977.
A decorrere dal 1° gennaio 1978 le societa' di navigazione aerea nazionali esercenti, in forza di concessioni accordate ai sensi dell' articolo 776 del codice della navigazione , servizi di trasporto aereo di linea interni ed internazionali, sono assoggettate al pagamento dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nelle seguenti misure percentuali degli importi dei diritti fissati per i relativi anni:
anno 1978: 10 per cento;
anno 1979: 20 per cento;
anno 1980: 40 per cento;
anno 1981: 60 per cento;
anno 1982: 80 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1983 i diritti di cui agli articoli 2 e 3 sono dovuti dalle societa' indicate nel precedente comma nella misura in vigore nel relativo anno.
Le esenzioni e le agevolazioni previste dall' articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88 , e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633 , rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1977.
A decorrere dal 1° gennaio 1978 le societa' di navigazione aerea nazionali esercenti, in forza di concessioni accordate ai sensi dell' articolo 776 del codice della navigazione , servizi di trasporto aereo di linea interni ed internazionali, sono assoggettate al pagamento dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nelle seguenti misure percentuali degli importi dei diritti fissati per i relativi anni:
anno 1978: 10 per cento;
anno 1979: 20 per cento;
anno 1980: 40 per cento;
anno 1981: 60 per cento;
anno 1982: 80 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1983 i diritti di cui agli articoli 2 e 3 sono dovuti dalle societa' indicate nel precedente comma nella misura in vigore nel relativo anno.