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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 350/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Via Sanizi 2 presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e assiste giusta procura allegata telematicamente al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Parte_2 C.F._2 sacchetti 9, presso lo studio del Prof. Avv. Renato Marini che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto con rito concordatario in Rieti il 27.07.2002, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune di Rieti (RI) (atto n. 7, parte II, serie A), optando per il regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I ricorrenti hanno dedotto che, a causa di una progressiva incompatibilità di carattere e di continui dissidi, la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza tra i due coniugi.
1 Per le ragioni sopra esposte, i coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà del sig. al momento occupata dalla sig.ra tornerà nella piena Pt_2 Pt_1 disponibilità del sig. che se ne è temporaneamente allontanato, al verificarsi del punto successivo;
Pt_2
3) il sig. si impegna a cedere con atto notarile l'usufrutto vitalizio della propria quota (50%) dell'appartamento di Pt_2 via del Vicinato 3 ( Cat.. Fab. Sez. Urb. RI Foglio 86, Particella 417, sub 5.) alla sig.ra che ivi si trasferirà, Pt_1 eleggendovi la propria residenza e recando con sé effetti personali, mobili e suppellettili di sua proprietà, non appena detto immobile verrà restituito da parte dell'attuale comodatario, nello stato di fatto in cui è stato all'epoca concesso in comodato;
le parti dichiarano espressamente che “ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. n.74/87, ed in considerazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013 e della Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 21.2.2014, il predetto trasferimento dei diritti immobiliari è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
4) Fino al momento del trasferimento, la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale di via Montanelli, i cui Pt_1 costi di gestione continueranno ad essere sostenuti interamente dal sig. Pt_2
5) In ragione della disparità reddituale dei coniugi il sig. verserà un contributo al mantenimento della sig.ra Pt_2 Pt_1 nella misura di € 600,00/mese a far data dal deposito del ricorso;
6) Il sig. si obbliga inoltre a conservare a sue spese l'assicurazione sanitaria FASI a favore della sig.ra ino Pt_2 Pt_1
a cessazione degli effetti civili del matrimonio e mutamento dello stato civile;
7) Le Autovetture resteranno nella disponibilità dei rispettivi intestatari;
8) le parti dichiarano di aver regolato tutti i propri rapporti di dare e avere e di essere interamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra a nessun titolo e/o ragione anche in relazione alla cessazione e alla avvenuta liquidazione della comunione de residuo.
All'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Data la domanda congiunta delle parti le spese sono da ritenersi interamente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Rieti il 27.07.2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rieti (RI)
(atto n. 7, parte II, serie A);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 27.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Via Sanizi 2 presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e assiste giusta procura allegata telematicamente al ricorso e da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Parte_2 C.F._2 sacchetti 9, presso lo studio del Prof. Avv. Renato Marini che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto con rito concordatario in Rieti il 27.07.2002, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune di Rieti (RI) (atto n. 7, parte II, serie A), optando per il regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I ricorrenti hanno dedotto che, a causa di una progressiva incompatibilità di carattere e di continui dissidi, la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza tra i due coniugi.
1 Per le ragioni sopra esposte, i coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà del sig. al momento occupata dalla sig.ra tornerà nella piena Pt_2 Pt_1 disponibilità del sig. che se ne è temporaneamente allontanato, al verificarsi del punto successivo;
Pt_2
3) il sig. si impegna a cedere con atto notarile l'usufrutto vitalizio della propria quota (50%) dell'appartamento di Pt_2 via del Vicinato 3 ( Cat.. Fab. Sez. Urb. RI Foglio 86, Particella 417, sub 5.) alla sig.ra che ivi si trasferirà, Pt_1 eleggendovi la propria residenza e recando con sé effetti personali, mobili e suppellettili di sua proprietà, non appena detto immobile verrà restituito da parte dell'attuale comodatario, nello stato di fatto in cui è stato all'epoca concesso in comodato;
le parti dichiarano espressamente che “ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. n.74/87, ed in considerazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013 e della Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 21.2.2014, il predetto trasferimento dei diritti immobiliari è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
4) Fino al momento del trasferimento, la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale di via Montanelli, i cui Pt_1 costi di gestione continueranno ad essere sostenuti interamente dal sig. Pt_2
5) In ragione della disparità reddituale dei coniugi il sig. verserà un contributo al mantenimento della sig.ra Pt_2 Pt_1 nella misura di € 600,00/mese a far data dal deposito del ricorso;
6) Il sig. si obbliga inoltre a conservare a sue spese l'assicurazione sanitaria FASI a favore della sig.ra ino Pt_2 Pt_1
a cessazione degli effetti civili del matrimonio e mutamento dello stato civile;
7) Le Autovetture resteranno nella disponibilità dei rispettivi intestatari;
8) le parti dichiarano di aver regolato tutti i propri rapporti di dare e avere e di essere interamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra a nessun titolo e/o ragione anche in relazione alla cessazione e alla avvenuta liquidazione della comunione de residuo.
All'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Data la domanda congiunta delle parti le spese sono da ritenersi interamente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Rieti il 27.07.2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rieti (RI)
(atto n. 7, parte II, serie A);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 27.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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