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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11323 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23015/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23015/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
, in persona del legale rappresentante p. t., e Parte_1 P.IVA_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maiuri Parte_2 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Avellino, piazza Castello n. 11, sono C.F._2 elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
, titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Melone ( , presso P.IVA_2 C.F._3 lo studio del quale, in Casagiove (CE), via Gaiano n. 9, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto n. 5315/2021 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento della somma di euro 5.854,38, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base di contratto di leasing concluso da e Mercedes Benz Financial Services;
contratto il cui adempimento è Pt_1 Parte_1 stato garantito da Gli opponenti, disconosciute in via preliminare “le copie Parte_2
pagina 1 di 4 fotostatiche, ex art. 2719 c.c., relative ai rapporti contrattuali intercorsi, delle scritture contabili nonché delle eventuali comunicazioni delle cessioni di credito, peraltro neppure riprodotte integralmente” (p. 2 dell'atto di citazione) hanno: 1) eccepito il “difetto di legittimazione attiva” dell'opposta la quale non ha allegato né documentato le cessioni ulteriori rispetto all'ultima (tra la e la ); 2) dedotto che non è provata l'entità del credito azionato in sede Pt_3 CP_2 monitoria, risultando, in realtà, addirittura creditrice di Mercedes Benz Financial Parte_1
Services. In particolare, secondo quanto risulta dal proprio documento 1 (formato dalla originaria creditrice), a fronte di una somma complessivamente dovuta pari ad euro 46.649,74 (comprensiva di euro 5.816,01 dovuti per “addebito perdita da rivendita anticipata veicolo”), l'utilizzatore ha provveduto al pagamento del complessivo (maggiore) importo di euro 47.751,86 (secondo quanto confermato anche dalla mail con la quale, in data 20.01.2021, Mercedes Benz Financial Services ha comunicato di avere “cancellato dalle banche dati -con effetto immediato- i trascorsi ritardi della
La posizione del sig. è pertanto priva di segnalazioni” -doc. 4 di parte Parte_1 Pt_2 opponente).
, titolare della eccepita la nullità della Controparte_1 CP_2 Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione (stante la mancata allegazione della procura “correttamente rilasciata”) e dato atto dell'inammissibilità (per genericità) del disconoscimento delle copie dei documenti prodotti, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che in sede monitoria è stato azionato un credito “per perdita da rivendita anticipata” avendo la deciso di non Parte_1 acquistare l'autovettura concessa in leasing e restituita danneggiata (tanto da esserne stata disposta la demolizione); ii) che la cessione del credito si perfeziona per effetto del solo accordo tra cedente e cessionario e può essere portata a conoscenza del ceduto anche mediante la mera notificazione del decreto ingiuntivo (e dell'unito ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (in allegato alla seconda memoria l'opposta ha depositato i documenti relativi alla titolarità del credito), assunto l'interrogatorio formale, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il
16.9.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'eccezione sollevata dall'opposta in ordine al difetto della procura alle liti al momento della notificazione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. non può essere accolta per l'assorbente ragione relativa all'applicabilità al presente giudizio dell'art. 125, co. 2, c.p.c. (tra le altre, Cass., sez. 2, sent. pagina 2 di 4 30 gennaio 2007, n. 1899) ed in considerazione del deposito delle procure rilasciate dagli opponenti all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa (ciò che, necessariamente, comporta l'anteriorità di tali procure “alla costituzione della parte rappresentata” -così l'art. 125, co. 2, c.p.c.).
2.2. Nel merito risulta assorbente l'esame del motivo di opposizione sopra indicato al n. 2).
In proposito, richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il creditore che agisca per conseguire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali è tenuto a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore l'onere della prova della -almeno parziale- estinzione del debito (tra le tantissime, Cass.,
S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), non può non rilevarsi come, in sede monitoria, l'allegazione dell'inadempimento sia stata dal ricorrente formulata in modo estremamente generico (il ricorso si limita a richiamare un “credito residuo” senza alcuna indicazione della natura di tale credito). Solo a fronte delle difese svolte dagli odierni opponenti il ha osservato (p. 5 della comparsa di CP_1 costituzione e risposta) che l'utilizzatrice ha restituito il veicolo danneggiato (tanto è vero che lo stesso è stato poi demolito) e che, pertanto, corretto deve ritenersi l'”addebito per perdita da rivendita anticipata di euro 5.816,01 in data 15 giugno 2017” avuto riguardo all'art. 16A delle condizioni generali di contratto.
La prospettazione del creditore non può tuttavia essere accolta per due ragioni (ciascuna delle quali idonea a fondare la presente decisione).
2.2.1. Per un verso, dato atto che, ai sensi dell'art. 16A del contratto di leasing “L'UTILIZZATORE rimarrà pertanto obbligato a corrispondere alla CONCEDENTE, oltre ad ogni eventuale somma pregressa dovuta, ogni somma dovuta per i danni riscontrati sul veicolo, quantificati come sopra descritto, le spese di cui al precedente art. 11 e/o ogni somma dovuta per l'eventuale deprezzamento commerciale dello stesso in esito a sinistri subiti od alla eccedenza chilometrica”, non può non rilevarsi come l'opposto non abbia fornito alcun elemento alla stregua del quale quantificare il danno in relazione al quale è stato depositato il ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. Sotto questo profilo, pertanto, la pretesa creditoria finisce con l'essere affetta da quel vulnus relativo alla quantificazione della somma asseritamente dovuta che è stato (in modo inevitabilmente generico, stante la genericità
-se non inconsistenza- delle allegazioni della controparte in sede monitoria) denunziato dagli opponenti.
2.2.2. D'altro canto (e le considerazioni che seguono risultano, per certi versi, assorbenti rispetto a quelle appena svolte), mediante i propri documenti 1 (che contiene un importo complessivo a credito
-comprensivo pure della somma spettante per “perdita da rivendita anticipata veicoli”- inferiore rispetto alle somme complessivamente versate dall'utilizzatore) e 4 (documenti in relazione ai quali pagina 3 di 4 l'opposto non ha svolto puntuali difese), gli opponenti hanno provato l'inesistenza di qualsivoglia credito della cedente Mercedes Benz Financial Services s.p.a. nei confronti della (e, Parte_1 pertanto, del garante ). Pt_2
Gli elementi acquisiti (in particolare la collocazione temporale della prima cessione da Mercedes
Benz Financial Services s.p.a. ad in data 16.5.2018 -doc. 3 del fascicolo Controparte_3 monitorio- e la solo successiva “rettifica” del credito da parte della originaria cedente -doc. 4 di parte opponente, avente data 20.01.2021) consentono di ritenere che la cessione provata mediante il documento 3 depositato nel fascicolo monitorio sia stata (con riferimento alla posizione vantata nei confronti degli odierni opponenti) una cessione avente -in realtà- un oggetto inesistente. Una simile circostanza (fermi eventuali profili di responsabilità verso l'odierno opposto delle singole parti - ovvero della sola prima- che hanno ceduto il credito) comporta (anche per la ragione da ultimo illustrata) revoca del decreto ingiuntivo senza possibilità di adottare qualsivoglia statuizione di condanna degli opponenti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio e l'entità dell'attività effettivamente svolta dalle parti) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5315/2021 di questo
Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Parte_1 persona del liquidatore p. t. ed in favore di creditori in solido, delle spese Parte_2 del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro
2.538,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 3 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23015/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
, in persona del legale rappresentante p. t., e Parte_1 P.IVA_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maiuri Parte_2 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Avellino, piazza Castello n. 11, sono C.F._2 elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
, titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Melone ( , presso P.IVA_2 C.F._3 lo studio del quale, in Casagiove (CE), via Gaiano n. 9, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto n. 5315/2021 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento della somma di euro 5.854,38, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base di contratto di leasing concluso da e Mercedes Benz Financial Services;
contratto il cui adempimento è Pt_1 Parte_1 stato garantito da Gli opponenti, disconosciute in via preliminare “le copie Parte_2
pagina 1 di 4 fotostatiche, ex art. 2719 c.c., relative ai rapporti contrattuali intercorsi, delle scritture contabili nonché delle eventuali comunicazioni delle cessioni di credito, peraltro neppure riprodotte integralmente” (p. 2 dell'atto di citazione) hanno: 1) eccepito il “difetto di legittimazione attiva” dell'opposta la quale non ha allegato né documentato le cessioni ulteriori rispetto all'ultima (tra la e la ); 2) dedotto che non è provata l'entità del credito azionato in sede Pt_3 CP_2 monitoria, risultando, in realtà, addirittura creditrice di Mercedes Benz Financial Parte_1
Services. In particolare, secondo quanto risulta dal proprio documento 1 (formato dalla originaria creditrice), a fronte di una somma complessivamente dovuta pari ad euro 46.649,74 (comprensiva di euro 5.816,01 dovuti per “addebito perdita da rivendita anticipata veicolo”), l'utilizzatore ha provveduto al pagamento del complessivo (maggiore) importo di euro 47.751,86 (secondo quanto confermato anche dalla mail con la quale, in data 20.01.2021, Mercedes Benz Financial Services ha comunicato di avere “cancellato dalle banche dati -con effetto immediato- i trascorsi ritardi della
La posizione del sig. è pertanto priva di segnalazioni” -doc. 4 di parte Parte_1 Pt_2 opponente).
, titolare della eccepita la nullità della Controparte_1 CP_2 Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione (stante la mancata allegazione della procura “correttamente rilasciata”) e dato atto dell'inammissibilità (per genericità) del disconoscimento delle copie dei documenti prodotti, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che in sede monitoria è stato azionato un credito “per perdita da rivendita anticipata” avendo la deciso di non Parte_1 acquistare l'autovettura concessa in leasing e restituita danneggiata (tanto da esserne stata disposta la demolizione); ii) che la cessione del credito si perfeziona per effetto del solo accordo tra cedente e cessionario e può essere portata a conoscenza del ceduto anche mediante la mera notificazione del decreto ingiuntivo (e dell'unito ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (in allegato alla seconda memoria l'opposta ha depositato i documenti relativi alla titolarità del credito), assunto l'interrogatorio formale, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il
16.9.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'eccezione sollevata dall'opposta in ordine al difetto della procura alle liti al momento della notificazione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. non può essere accolta per l'assorbente ragione relativa all'applicabilità al presente giudizio dell'art. 125, co. 2, c.p.c. (tra le altre, Cass., sez. 2, sent. pagina 2 di 4 30 gennaio 2007, n. 1899) ed in considerazione del deposito delle procure rilasciate dagli opponenti all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa (ciò che, necessariamente, comporta l'anteriorità di tali procure “alla costituzione della parte rappresentata” -così l'art. 125, co. 2, c.p.c.).
2.2. Nel merito risulta assorbente l'esame del motivo di opposizione sopra indicato al n. 2).
In proposito, richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il creditore che agisca per conseguire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali è tenuto a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore l'onere della prova della -almeno parziale- estinzione del debito (tra le tantissime, Cass.,
S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), non può non rilevarsi come, in sede monitoria, l'allegazione dell'inadempimento sia stata dal ricorrente formulata in modo estremamente generico (il ricorso si limita a richiamare un “credito residuo” senza alcuna indicazione della natura di tale credito). Solo a fronte delle difese svolte dagli odierni opponenti il ha osservato (p. 5 della comparsa di CP_1 costituzione e risposta) che l'utilizzatrice ha restituito il veicolo danneggiato (tanto è vero che lo stesso è stato poi demolito) e che, pertanto, corretto deve ritenersi l'”addebito per perdita da rivendita anticipata di euro 5.816,01 in data 15 giugno 2017” avuto riguardo all'art. 16A delle condizioni generali di contratto.
La prospettazione del creditore non può tuttavia essere accolta per due ragioni (ciascuna delle quali idonea a fondare la presente decisione).
2.2.1. Per un verso, dato atto che, ai sensi dell'art. 16A del contratto di leasing “L'UTILIZZATORE rimarrà pertanto obbligato a corrispondere alla CONCEDENTE, oltre ad ogni eventuale somma pregressa dovuta, ogni somma dovuta per i danni riscontrati sul veicolo, quantificati come sopra descritto, le spese di cui al precedente art. 11 e/o ogni somma dovuta per l'eventuale deprezzamento commerciale dello stesso in esito a sinistri subiti od alla eccedenza chilometrica”, non può non rilevarsi come l'opposto non abbia fornito alcun elemento alla stregua del quale quantificare il danno in relazione al quale è stato depositato il ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. Sotto questo profilo, pertanto, la pretesa creditoria finisce con l'essere affetta da quel vulnus relativo alla quantificazione della somma asseritamente dovuta che è stato (in modo inevitabilmente generico, stante la genericità
-se non inconsistenza- delle allegazioni della controparte in sede monitoria) denunziato dagli opponenti.
2.2.2. D'altro canto (e le considerazioni che seguono risultano, per certi versi, assorbenti rispetto a quelle appena svolte), mediante i propri documenti 1 (che contiene un importo complessivo a credito
-comprensivo pure della somma spettante per “perdita da rivendita anticipata veicoli”- inferiore rispetto alle somme complessivamente versate dall'utilizzatore) e 4 (documenti in relazione ai quali pagina 3 di 4 l'opposto non ha svolto puntuali difese), gli opponenti hanno provato l'inesistenza di qualsivoglia credito della cedente Mercedes Benz Financial Services s.p.a. nei confronti della (e, Parte_1 pertanto, del garante ). Pt_2
Gli elementi acquisiti (in particolare la collocazione temporale della prima cessione da Mercedes
Benz Financial Services s.p.a. ad in data 16.5.2018 -doc. 3 del fascicolo Controparte_3 monitorio- e la solo successiva “rettifica” del credito da parte della originaria cedente -doc. 4 di parte opponente, avente data 20.01.2021) consentono di ritenere che la cessione provata mediante il documento 3 depositato nel fascicolo monitorio sia stata (con riferimento alla posizione vantata nei confronti degli odierni opponenti) una cessione avente -in realtà- un oggetto inesistente. Una simile circostanza (fermi eventuali profili di responsabilità verso l'odierno opposto delle singole parti - ovvero della sola prima- che hanno ceduto il credito) comporta (anche per la ragione da ultimo illustrata) revoca del decreto ingiuntivo senza possibilità di adottare qualsivoglia statuizione di condanna degli opponenti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio e l'entità dell'attività effettivamente svolta dalle parti) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5315/2021 di questo
Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Parte_1 persona del liquidatore p. t. ed in favore di creditori in solido, delle spese Parte_2 del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro
2.538,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 3 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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