Versione
26 ottobre 1990
26 ottobre 1990
Art. 10. Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'eta' del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha gia' ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entita' dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione e' operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'eta' del beneficiario e la cifra 75.
3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato e' surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha gia' ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entita' dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione e' operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'eta' del beneficiario e la cifra 75.
3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato e' surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.
Commentari • 8
- 1. La Consulta dichiara incostituzionale l'art. 2-quinquies del DL 151/2008Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2024 · 4.4536204
[…] Concluso questo excursus normativo, i giudici di legittimità costituzionale facevano presente come le elargizioni e l'assegno vitalizio attuino la solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo, rilevando al contempo che la finalità solidaristica che permea tali provvidenze è avvalorata dai criteri di attribuzione, svincolati «dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi» (art. 10, comma 1, della legge n. 302 del 1990). […]
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Giurisprudenza • 106
- 1. Trib. Ancona, sentenza 04/04/2024, n. 168Provvedimento: […] Sostiene parte resistente che gli emolumenti richiesti non potrebbero essere cumulati con la speciale indennità riconosciuta per il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati rispettivamente a titolo di risarcimento del danno e di provvidenza pubblica ai sensi degli artt. 10 e 13 legge 302/1990. 2 In particolare, l'art. 10 legge 302/1990 esclude il cumulo con il risarcimento del danno ottenuto dal responsabile delle lesioni, risarcimento che nel caso di specie non si ha né allegazione né prova sia stato riconosciuto. […]Leggi di più...
- assegno vitalizio·
- cumulabilità benefici·
- art. 5 legge 206/2004·
- CTU·
- speciale elargizione·
- art. 1 legge 302/1990·
- invalidità causa di servizio·
- vittima del dovere·
- art. 2 legge 407/1998·
- spese di CTU