Articolo 9 della Legge 3 agosto 2004, n. 206
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 agosto 2004
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Versione
1 gennaio 2008
Art. 9. 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. ((Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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