Art. 9. 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. ((Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.))
Versione
26 agosto 2004
26 agosto 2004
>
Versione
1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
Giurisprudenza • 423
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2026, n. 427Provvedimento: […] dichiara il diritto dell'appellante all'assistenza psicologica ex art.6, comma 2, legge 206/2004, alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art.9 legge 206/2004, nonché il diritto ai medicinali di fascia C gratuiti previsto dall'art. 1 della legge 203/2000.Leggi di più...
- assegno vitalizio·
- invalidità·
- art. 1 legge 203/2000·
- elargizione speciale·
- stabilizzazione postumi·
- assistenza psicologica·
- art. 5 comma 1 legge 206/2004·
- spese processuali·
- medicinali fascia C·
- art. 5 comma 3 legge 206/2004·
- art. 2 comma 1 legge 407/1998·
- esenzione spese sanitarie·
- art. 6 comma 2 legge 206/2004·
- art. 9 legge 206/2004·
- art.3 comma 3 DPR 243/2006