Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 ottobre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 dicembre 2008 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 gennaio 2026 · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, e «(occorrendo)» dell'art. 1, comma 18, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), «nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare», per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2025, n. 34713Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34713 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 30/12/2025 Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi) che avevano escluso che la previsione di cui all'art. 2 , comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell'art. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Casi di elargizione 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale , e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. (11)
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all' articolo 416-bis del codice penale , a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale ; b) il soggetto leso risulti essere (( . . . )) del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita' permanente , per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa. (10)
--------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni
dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1 , 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale." - Art. 2. Aumento della speciale elargizione 1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 466/1980 reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche". - Art. 3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio 1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita' permanente pari almeno a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, puo' optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.