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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5163 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino Arcuri, presso il cui studio a Palermo via
Catania n. 25, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 31/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 09/09/2019 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 141/2024, emessa da questo
Tribunale il 20/05/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 27/10/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
31/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- Il figlio della coppia rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, con dimora prevalente quella della madre;
- l' si impegna a corrispondere l'importo di € 350,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della prole;
la signora percepirà l'assegno unico per Parte_2
, che rimarrà a beneficio interamente della stessa;
Persona_1
- le spese straordinarie riguardanti il bimbo al 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Palermo;
- il sig. avrà il diritto di tenere con sé il minore per non meno di 3 giorni a Parte_1 settimana in orari compresi tra le 16,00 e le 20,00, di essi uno con il pernottamento.
In ogni caso, quanto previsto, quale regime minimo di visita e frequentazione, salvo diversi accordi tra i genitori del minore che potranno ampliare la permanenza del piccolo
[...]
con il papà onde per consentire agli stessi una relazione sempre più intima e Per_1 completa;
- il regime delle festività sarà quello dell'alternanza, mentre per le vacanze estive esse saranno concordate di volta in volta, e ciò ove si ipotizzi una maggiore presenza di pernottamenti;
- i coniugi dichiarano espressamente di volersi relazionare, con riferimento alle problematiche di crescita del figlio, al fine di valutare per il futuro gli indirizzi e le opportunità da consigliargli;
- entrambi dichiarano di non opporsi al rilascio di passaporto o documento equipollente ai fini dell'espatrio;
- consensuale rinuncia di entrambi i coniugi a qualsiasi tipo di mantenimento per sé stessi;
- disporre la compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
2 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 09/09/2019 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 31/10/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 107, parte II, serie A, dell'anno 2019).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR IN RA CE
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