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10 agosto 2000
10 agosto 2000
Art. 1. 1. I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilita' terapeutica per il paziente.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all' art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all' art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)".
Commentario • 1
- 1. Finanziaria 2008: Interventi sulle missioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 ottobre 2007 · 1.006092
Giurisprudenza • 370
- 1. Trib. Roma, sentenza 08/03/2023, n. 2365Provvedimento: […] II) speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04 con decorrenza 31 luglio 2010, da valere a vita per ciascuno dei ricorrenti; III) assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 legge 350/05 di euro 500 mensili oltre perequazione, da valere a vita per ciascuno dei ricorrenti; IV) beneficio di cui all'art. 1 legge 203/2000 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 legge 244/07, per ciascuno dei ricorrenti; V) beneficio della c.d. esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r.Leggi di più...
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