Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04215/2025REG.PROV.COLL.
N. 09362/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9362 del 2024, proposto da HE RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pisano, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sinnai, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ballero, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma della Sardegna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
TI TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 47;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 576/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sinnai, del Ministero della Cultura e di TI TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il provvedimento unico del Bacino SUAP Sinnai, n. 36 del 23 giugno 2020, nonché tutti gli atti presupposti, tra i quali i pareri favorevoli tacitamente espressi dall’Ufficio urbanistica/paesaggistico del Comune di Sinnai e dalla Soprintendenza competente; detto provvedimento aveva ad oggetto la realizzazione di lavori edili intrapresi dalla sig.ra TI TI, proprietaria del fondo confinante, sul solaio del proprio immobile.
Avverso detto provvedimento l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna lamentando che la nuova costruzione avrebbe pregiudicato il godimento della vista dal proprio immobile e avrebbe determinato un deprezzamento commerciale dello stesso; in particolare, nell’ambito del primo grado di giudizio, ha chiesto la declaratoria dell’inefficacia del provvedimento unico Bacino SUAP Sinnai n. 36/2020 e la condanna dell’ Amministrazione intimata al risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo.
1.1 Con sentenza in forma semplificata, n. 576 del 20 luglio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha dichiarato irricevibile il ricorso perché tardivamente proposto.
In particolare il giudice di primo grado ha rilevato che i danti causa del ricorrente e lo stesso appellante erano a conoscenza dell’intervento sin da una epoca antecedente rispetto a quanto affermato in sede giurisdizionale, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- lo Sportello SUAPE, in data 29 settembre 2019, ha inviato una nota ai confinanti Sig.ri UN, originari danti causa dell’appellante, con la quale, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, li ha informati che la Sig.ra TI intendeva procedere all’ampliamento volumetrico ex art. 30 L.R. n. 8/2015, usufruendo delle deroghe di cui all’art. 36 della richiamata legge; in riscontro alla suddetta nota, non è pervenuta alcuna osservazione;
- già dal 2022 l’entità dei lavori era di consistenza tale da far percepire l’effettiva volontà della Sig.ra TI di realizzare il suddetto ampliamento sulla base delle risultanze fotografiche disponibili sul sito Google Earth del 29 febbraio 2020 e del 15 maggio 2022;
- alla data di acquisto dell’abitazione da parte del Sig. RI, i pilastri per la sopraelevazione erano già stati posti in opera essendo visibili dalla proprietà confinante.
In conclusione, secondo il giudice di prime cure, l’interessato era certamente in grado di percepire la reale portata dell’intervento poiché, usando la normale diligenza, questi avrebbe potuto attivarsi presso l’amministrazione o presso il venditore per verificare la legittimità del titolo edilizio relativo; il ricorso è stato notificato il 16 e 17 aprile 2024, e quindi oltre il termine decadenziale decorrente quantomeno dal mese di maggio 2022, con conseguente declaratoria di irricevibilità.
2. Avverso la decisione del giudice di primo grado viene proposto ora appello per un unico motivo, con la conseguente riproposizione dei motivi già articolati in primo grado.
2.1 In particolare, l’appellante ha dedotto quanto segue
I Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Vizio di motivazione. Errore sul fatto. Carenza e/o assenza di istruttoria processuale.
L’appellante sostiene che nel caso in esame il termine per proporre ricorso avrebbe iniziato a decorrere dal momento del completamento dei lavori.
Al riguardo egli rileva che:
- i suoi danti causa non avrebbero mai ricevuto alcuna comunicazione in merito ai lavori di cui trattasi;
- dalla lettura del doc. 2 (fasc. I grado) depositato dal Comune di Sinnai, relativo alla comunicazione da parte del Suape dei lavori in ampliamento in deroga, emergerebbe che la nota prot. n. 22142 del 2 ottobre 2019 riguarda un immobile sito in una via diversa da quella in cui si trova la costruzione contestata;
- detta comunicazione era indirizzata ai danti causa presso un indirizzo non corrispondente a quello dei certificati storici di residenza;
- le immagini tratte dal sito di Google Earth dimostrerebbero che a maggio del 2022 - all’epoca dell’acquisto dell‘immobile confinante da parte dell’appellante - era presente solo un vuoto “sanitario” lungo la parte posteriore dell’immobile della Sig.ra TI, e non anche i pilastri per la sopraelevazione; detta sopraelevazione sarebbe stata visibile solo dal 20 febbraio 2024 e ciò avrebbe determinato l’appellante a presentare l’istanza di accesso, e la notifica del ricorso il 16 aprile 2024.
2.2 Quanto ai motivi riproposti ex art 101 c.p.a. l’appellante deduce quanto segue:
A, I):
-il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché autorizza la realizzazione del nuovo fabbricato senza rispettare le disposizioni vigenti in materia di distanze;
-in ogni caso il superamento dei limiti volumetrici sarebbe possibile solo ove avvenga entro la sagoma preesistente e ciò non si verificherebbe nell’ipotesi in esame;
- sono anche previste ulteriori opere edilizie (balconi aggettanti, pilastri e scale) che non rispetterebbero le distanze previste dal codice civile.
A, II) il provvedimento unico n. 36/2020 sarebbe illegittimo perché fondato su molteplici false dichiarazioni rese in sede di DUA dall’odierna controinteressata (tra cui volumi non dichiarati, superficie lotto, assenza della necessità dell’autorizzazione di terzi);
B) il provvedimento gravato sarebbe inoltre illegittimo nella parte in cui ritiene acquisito tacitamente, ai sensi dell’art. 37, comma 7, della l.r. n. 24/2016, il parere favorevole della Soprintendenza, non essendo pervenuto alla stessa alcuno schema di provvedimento da parte del Comune di Sinnai (titolare della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio) sul quale potesse formarsi l’invocato silenzio;
C) il provvedimento unico n. 36/2020 avrebbe comunque perso efficacia perché i relativi lavori non sarebbero iniziati nel termine di un anno previsto dall’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
3. Si sono costituiti per resistere il Comune appellato e la controinteressata.
Il Ministero della cultura si è costituito, in resistenza, con atto di forma.
L’appellante, la controinteressata e il Comune hanno depositato memorie, conclusionali e di replica, in vista della pubblica udienza del 15 aprile 2025 alla quale l’appello è passato in decisione.
4. In considerazione dell’infondatezza dell’appello, si prescinde dall’esame delle eccezioni riproposte dalle parte resistenti, nonché da quelle relative all’inammissibilità delle produzioni documentali del 28.2.2025 e 3.3.2025 per violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
5. Nel merito, si osserva quanto segue.
5.1. In primo luogo va rilevato che l’odierno appellante è divenuto proprietario dell’immobile confinante con quello per cui è causa nel maggio del 2022.
A quell’epoca i lavori di cui trattasi - in base alla documentazione fotografica esibita in giudizio, coerente con la dichiarazione di inizio lavori del 14 maggio 2021, prodotta dallo stesso ricorrente (doc. 11 –bis) – erano già iniziati e quindi erano percepibili da parte dell’acquirente che avrebbe potuto/dovuto tempestivamente attivarsi per acquisire informazioni in ordine alla natura e all’entità dei lavori medesimi e, comunque, per verificare l’esistenza e/o la legittimità dei titoli relativi.
In tal senso, va richiamata la costante giurisprudenza della Sezione secondo cui se è vero che il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, tuttavia è onere del ricorrente di attivarsi immediatamente e senza indugio presso i competenti uffici comunali per prendere visione del progetto. Infatti, se per un verso deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, per altro verso deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo, al fine di evitare la creazione di una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche in contrasto con il principio dell’affidamento ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5675; cfr. anche, da ultimo, 5 luglio 2022, n. 5607).
Nel caso in esame, come già evidenziato, le foto di cui ai documenti 6 e 7 depositate dal Comune agli atti di causa in primo grado, sebbene con un qualche naturale margine di opinabilità circa la consistenza dei lavori effettuati sino a quel momento, dimostrano comunque l’esistenza di un cantiere.
La presenza in situ di lavori edilizi, quanto meno dal maggio 2022, rendeva certamente percepibile fin da quella data al ricorrente la possibile esistenza di un provvedimento autorizzatorio, imponedo allo stesso di attivarsi con sollecitudine per accedere alla relativa documentazione amministrativa per le verifiche del caso.
In tale senso, la controinteressata ha correttamente richiamato la citata giurisprudenza (in particolare, la sentenza di questa Sezione n. 5607 del 5 luglio 2022) secondo cui “ su chi vanta un interesse legittimo alla rimozione del titolo abilitativo incombono inevitabilmente oneri di diligenza ai fini delle eventuali iniziative giudiziarie che si vogliano intraprendere. Altrimenti, tale interesse si rivelerebbe dotato di una tutela irragionevolmente maggiore rispetto al corrispondente interesse allo sfruttamento del titolo edilizio. Tale onere di diligenza comporta [...] che i soggetti che si ritengano lesi dall'avvio di un cantiere in un'area limitrofa alle loro proprietà si debbano attivare con sollecitudine per accertare le proprie ragioni, non potendosi procrastinare sine die l’accesso agli atti (finalizzato ad avere la piena conoscenza della tipologia dell'intervento edilizio) e così produrre un prolungamento del termine d'impugnazione del titolo abilitativo, con una connessa condizione protratta d'incertezza sulla legittimità del provvedimento amministrativo ”.
Infatti “ Nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le modalità del suo esercizio, in mancanza di una completa ed esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono fattori che, così come il completamento dei lavori e il tipo dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, concorrono ad individuare, con riferimento al caso concreto, il punto di equilibrio tra i principi di effettività e satisfattività da una parte, e quelli di certezza delle situazioni giuridiche e legittimo affidamento dall'altra. Infatti, il principio di trasparenza, sostanzia e rende effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l'onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l'attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente ” (così, ex multis , Consiglio di Stato, sez. II, n. 2011/2020).
5.2. Ulteriore elemento idoneo a corroborare la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, è poi costituito dall’intervenuta comunicazione ai danti causa del signor RI (i signori UN), della nota dello Sportello Suape in data 29.09.2019 (docc. n. 2 e 3 del Comune in primo grado), con la quale gli stessi vennero informati che la signora TI intendeva procedere all’ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 8/2015 usufruendo delle deroghe di cui all’art.36 della stessa legge.
Al riguardo, gli elementi addotti dall’appellante per escludere che i propri danti causa fossero da tempo informati dell’intervento, sono stati documentalmente confutati dal Comune resistente il quale ha fatto rilevare:
- per ciò che attiene alla asserita erronea indicazione, nella nota comunale inviata ai signori UN, della ubicazione dell’immobile della signora TI (è stata indicata Via Trentino e non Via Su Portu), che i primi sono stati pienamente in grado di comprendere il contenuto di tale nota in virtù del riferimento alla nozione di “confinante” e alla medesima signora TI, posto che i signori UN non possiedono ulteriori immobili nel Comune di Sinnai e, tantomeno, confinanti con quello della controinteressata;
- relativamente al fatto che i signori UN, nell’ottobre 2019, non sarebbero stati residenti in Via Firenze a AR (in quanto così risulterebbe dai certificati storici di residenza), che, in ogni caso, come risulta dalle cartoline di ricevimento depositate in giudizio, le raccomandate sono state regolarmente consegnate ai destinatari.
Anche tali circostanze inducono a ritenere che, fin dal momento dell’acquisto del proprio immobile, l’appellante fosse onerato ad attivarsi alla presentazione dell’istanza di accesso al fine di avere esatta percezione dell’intervento edilizio.
6. In considerazione di quanto sin qui esposto, l’appello va respinto, con la conseguente conferma della declaratoria di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado.
In considerazione della natura della controversia sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO