TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/11/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 973 /2021 R.G. promossa per la domanda di separazione personale dei coniugi da
c.f. , con il ministero e l'assistenza degli avv.ti PASIN Parte_1 C.F._1
AR e OL IT, con domicilio eletto nel loro studio, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. CHIARA CP_1 C.F._2
AL (e prima dell'avv. Elisabetta Bastianon), con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 4.6.2025: per parte ricorrente: “nel merito: 1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ; 2) affidare la figlia alla responsabilità congiunta di CP_1 Per_1 entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e, fatti salvi eventuali diversi accordi da assumersi anche di volta in volta, disporre che il padre tenga con sé la figlia due pomeriggi la settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 fino a dopo cena, un week end al mese con pernotto presso di lui, dal sabato mattina alla domenica sera, tenuto sempre conto degli impegni ricreativi o formativi di da Per_1 comunicarsi anticipatamente da parte della madre;
3) assegnare in godimento gratuito alla sig.ra per sé e per la figlia la casa coniugale sita a ME (BL) in Via Parte_1 Per_1
Carve, 111/A; 4) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_1
quale contributo al mantenimento della stessa, l'importo di € 500,00 mensili, Pt_1 somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) in difetto di accoglimento del punto 3) e cioè di assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita a ME Parte_1
(BL) in Via Carve, 111/A, dichiarare tenuto il sig. a corrispondere mensilmente alla CP_1 sig.ra la somma di € 1.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Pt_1
ISTAT; 6) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento della figlia , l'importo di € 500,00 mensili somma Per_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
7) dichiarare tenuto il sig. a CP_1 corrispondere nella misura dell'80% tutte le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche che si rendessero utili e necessarie per la figlia secondo il Protocollo Per_1 sottoscritto il 21/10/2021, in vigore presso il Tribunale di Belluno;
8) attribuire alla sig.ra
in quanto genitore collocatario e convivente con la figlia , l'Assegno Unico Pt_1 Per_1 nella sua interezza;
9) spese legali rifuse.
In via istruttoria: Si chiede che il sig. adempia all'ordine del Giudice di cui al CP_1 provvedimento del 18/1/2023 "di depositare ogni documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale e comune" e quindi di depositare la documentazione attestante
l'attuale situazione patrimoniale/finanziaria, ammontante al 5/4/2022 ad Euro 888.120,27 secondo quanto risulta dal doc. 16 di parte ricorrente. Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi come da memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 e n. 3 di parte ricorrente
a cui ci si richiama intendendoli quivi ritrascritti”. per parte resistente: “Previo rigetto delle istanze avverse, in via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie;
2. Disporre
l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con possibilità per il padre Per_1 di poterla vedere quando vorrà, compatibilmente con gli impegni della figlia e comunque almeno due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì anche con pernottamento e a weekend alternati, oltre a 5 giorni nel periodo natalizio, 3 giorni nel periodo pasquale e almeno 3 settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
3. nessun assegno di mantenimento venga disposto a favore della moglie da parte del marito essendo la stessa economicamente autosufficiente;
4. nessun assegno di mantenimento venga disposto a favore della figlia
da parte del padre avendo la stessa una propria autonomia economica pari ad euro Per_1
1195,12 di pensione ed euro 144 di emolumenti derivanti da attività lavorativa;
5. assegnare al padre la casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in via Carve 111/a a Borgo CP_1
EL (BL);
6. in ordine alle spese straordinarie per la figlia disporre che le Per_1 stesse vengano sostenute con i proventi percepiti da pari alla complessiva somma Per_1 di euro 1339,12; 7. l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% dai genitori;
8. spese legali rifuse. In via istruttoria:
1. Ordinare, ex art. 210 cpc., alla signora di Pt_1 depositare le ultime buste paga da gennaio ad oggi nonché ultima dichiarazione dei redditi;
2. Si insiste altresì per l'accoglimento delle prove formulate nella memoria del 28.11.2022
e non ammesse”.
Conclusioni del p.m. adesive al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso datato 21.9.2021 la sig.ra operatrice socio sanitaria presso Pt_1
l'ULSS1Dolomiti di Belluno, di anni cinquantacinque, ha chiesto al Tribunale di Belluno di:
(1) pronunciare la separazione giudiziale dal marito, sig. , al quale si era unita in CP_1 matrimonio il 27.8.1994, come da atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di ME (Borgo EL) al n. 12, p. 2, sez. A, anno 1994; (2) stabilire l'affidamento della figlia – maggiorenne portatrice di handicap – alla responsabilità congiunta di Per_1 entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e con diritto di visita e frequentazione da parte del padre;
(3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita a ME
(BL) in Via Carve, 111/A; (4) disporre il contributo di mantenimento della moglie in euro
500,00 (euro 1.500,00 in difetto di assegnazione della casa) e il rimborso dell'80% delle spese straordinarie mediche/ludiche/scolastiche per la figlia . Per_1
In data 9.11.2021, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo: (1) pronunciarsi la CP_1 separazione personale dei coniugi;
(2) affidarsi la figlia a entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza presso il padre e con diritto di visita e frequentazione da parte della madre;
(3) assegnarsi al padre la casa coniugale;
(4) disporsi a favore della moglie un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00 e nulla per le spese straordinarie di
IA.
In esito al deposito della Relazione del 27.4.2022 dei Servizi Sociali incaricati, con ordinanza emessa in data 3.6.22, il Presidente del Tribunale di Belluno ha disposto: (1) l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia con collocazione presso la madre nella Per_1 casa famigliare di ME (BL) Via Carve, 111/A, assegnata in godimento alla medesima;
(2) la frequentazione della figlia da parte del padre, due giorni la settimana, sotto il controllo degli assistenti sociali, con possibilità di intensificazione secondo le proposte del servizio sociale;
(3) un contributo di mantenimento di euro 350,00 a favore della sig.ra e un contributo Pt_1 del 50% alle spese straordinarie di IA secondo il Protocollo del Tribunale di Belluno.
Avverso l'ordinanza presidenziale il sig. ha proposto reclamo chiedendo la revoca del CP_1 provvedimento nella parte in cui ha limitato la frequentazione di e con la presenza Per_1 dei Servizi Sociali, assegnato la casa coniugale alla sig.ra e onerato il sig. di Pt_1 CP_1 un contributo di euro 350,00 a favore della moglie.
Il reclamo è stato accolto dalla Corte d'Appello limitatamente al regime di frequentazione padre figlia, rimesso alla libera decisione di , maggiorenne e sufficientemente capace Per_1 di prendere decisioni in autonomia, e all'assegnazione della casa familiare, rispetto alla quale ha ritenuto che non presentasse più alcun legame o riferimento quale habitat Per_1 domestico.
Con le memorie integrative, le parti hanno maggiormente articolato le domande di causa, rimproverandosi reciprocamente l'addebito della separazione: la sig.ra imputando la Pt_1 crisi coniugale ad una presunta ossessione del coniuge per il risparmio e l'accumulo, il sig.
, rimproverando alla moglie di aver abbandonato ingiustificatamente il tetto CP_1 coniugale. Con le memorie istruttorie entrambe le parti hanno chiesto l'ammissione delle prove e la causa è stata istruita anche mediante prova orale, limitatamente ai capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del 30.1.2023.
Successivamente il 28.6.2023, sentite personalmente le parti, che sono giunte a un parziale accordo sul regime di frequentazione e di collocamento della figlia , la causa è stata Per_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2023, con assegnazione dei termini per memorie conclusive e, rimessa in istruttoria, nuovamente all'udienza del
4.6.2025, al rientro dal congedo obbligatorio e autorizzato del giudice relatore, al quale la causa – inizialmente assegnata ad altro magistrato – era stata riassegnata in data
1.12.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Deve in via prioritaria essere decisa e accolta la domanda di separazione, sulla quale sono concordi entrambi i coniugi, ricorrendone i presupposti.
Risulta, infatti, allegato agli atti l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio celebrato fra le parti nel 1994.
Come pure è pacifico, per la conflittualità dimostrata, per i reciproci rimproveri e per il fatto che la sig.ra si è trasferita in altra abitazione ormai dal luglio 2020, che è divenuta Pt_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
2. Al contrario devono essere rigettate le reciproche domande di addebito.
2.1. Premesso che “ai fini della addebitabilità della separazione personale gli elementi probatori ed indiziari liberamente valutabili dal giudice devono avere ad oggetto non opinioni
o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali” (Cass. civ.,
n. 7998/2014), la domanda di addebito della ricorrente non soddisfa tali requisiti, essendo stata formulata in forma generica e non circostanziata.
La ricorrente si è limitata a rimproverare al sig. un comportamento che “negli anni CP_1 ha maturato uno smisurato “desiderio di accumulo” di denaro che lo ha condotto a lesinare le buone risorse economiche della famiglia, pur di accantonare somme da investire” (p. 2 atto di ricorso), senza circostanziare tuttavia il momento, nella lunga durata del matrimonio
(più di trent'anni), e la specifica violazione dei doveri coniugali dai quali sia derivata la crisi.
La ricorrente, anzi, afferma che è stata lei stessa “negli anni, man mano che le energie si sono diradate, a sentire tutto il peso e l'inutilità del regime finanziario familiare imposto dal marito: una vita di privazioni” (p. 4 ricorso).
Ne deriva, quindi, anche l'irrilevanza delle risultanze istruttorie – che parte ricorrente stessa riconosce essere state ammesse solo ai fini della prova del tenore di vita in costanza di matrimonio (comparsa conclusionale) – che sole non sono sufficienti a dimostrare in quale specifico momento sia sopravvenuta la crisi a causa di uno specifico inadempimento dei doveri coniugali da parte del resistente, essendo emerso al contrario un momento interiore della ricorrente di dissociazione rispetto alle politiche economiche del marito, ritenute eccessivamente restrittive.
Considerata, poi, la vaghezza dell'affermazione di aggressività del marito, non è emerso dall'istruttoria di causa un quadro di ipotetica violenza morale ed economica in capo al sig.
: la ricorrente ha chiaramente ammesso di aver trattenuto per sé e le proprie spese CP_1
i proventi dalle collaborazioni lavorative che svolgeva negli anni;
è pacifico che la famiglia abbia investito le proprie entrate in alcuni immobili, fra cui un fabbricato intestato alla ricorrente e che i genitori hanno intenzione di destinare all'iniziativa economica del figlio per l'apertura di una struttura recettiva destinata a persone affette dalla sindrome di down, oltre che in diversi portafogli finanziari.
Ne è emerso un quadro familiare improntato al risparmio, dal quale tuttavia la famiglia ha ricavato anche importanti investimenti, non ravvisandosi nelle rinunce emerse dall'istruttoria
(il parrucchiere, gli abiti nuovi) profili di violenza o mortificazione della dignità dei membri della famiglia imputabile al sig. . CP_1
2.2. Va parimenti rigettata la domanda di addebito proposta del resistente.
Il sig. imputa all'abbandono della casa coniugale da parte della moglie la causa della CP_1 crisi, ma è lo stesso sig. ad affermare nei suoi scritti difensivi che la crisi era già in CP_1 atto prima di luglio 2020: “a gennaio 2020 il signor è stato operato al tendine CP_1
d'LE e quando è rientrato a casa con le stampelle aveva bisogno di assistenza, ma proprio il giorno del suo rientro, la moglie, in maniera del tutto indifferente, è uscita con gli amici a mangiare la pizza tornando all'una di notte. Il sig. non voleva che la moglie CP_1 se ne andasse di casa e più volte l'ha supplicata di tornare e di recuperare il rapporto ma senza esito, a seguito di una chiusura totale della stessa. Il sig. aveva proposto CP_1 anche una terapia di coppia ma senza successo” (p. 2 memoria di costituzione). A nulla rileva quindi che la famiglia negli anni 2018/2019 avesse festeggiato l'anniversario di matrimonio e fatto dei viaggi con altri amici, come emerso dall'istruttoria, in quanto temporalmente antecedente al sorgere della crisi, non imputabile peraltro ad un inadempimento esclusivo della moglie.
3. Deve invece essere accolta la domanda di mantenimento della ricorrente.
Precisato che in “in tema di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/2021, n. 975;
12/01/2017, n. 605)” (Cass., 24460/2021), è emerso un quadro patrimoniale del sig. CP_1 globalmente più capiente rispetto a quello della moglie.
Il resistente, infatti, risulta essere pensionato, con trattamento mensile netto intorno ai
1.600,00 euro. Inoltre, pur non essendo provato l'esatto ammontare del portafoglio titoli in suo possesso, egli non ha mai contestato la somma risultante dai doc. n. 7 e 16 della ricorrente e pari a una cifra intorno agli ottocentomila euro. Il resistente, inoltre, è titolare dell'immobile adibito a casa coniugale.
La ricorrente risulta essere impiegata come operatrice socio-sanitaria presso l'ULSS 1
Dolomiti, con un trattamento stipendiale migliorato negli anni del processo, inizialmente di
€ 1.200/1.300,00 mensili e arrivato nel 2025 a una somma mensile media intorno agli €
1.600,00 (doc. n. 37 ricorrente). Sostiene allo stato gli oneri abitativi della casa in locazione per € 400,00 mensili, ma riceve anche € 500,00 mensili, prelevati dall'amministratore di sostegno dalle risorse della figlia (doc.ti 39 e 40 ricorrente) e versati alla madre Per_1 quale contributo al mantenimento.
La stessa ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un portafoglio di investimento del valore complessivo di circa € 185.000,00, ma una parte di queste somme è risultata essere di esclusiva titolarità della figlia , delle quali il Giudice tutelare ha disposto il recupero Per_1
(doc. n. 39 ricorrente).
E ciò è sufficiente a mettere in risalto la maggiore capacità economica del marito, il cui patrimonio finanziario non è stato contestato fino alla somma di circa € 800.000,00, oltre alla proprietà della casa familiare, di cui si deve tenere conto, concludendo per la debenza dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Quanto alla quantificazione dell'assegno, come già in parte anticipato, è emerso dalla prova testimoniale che la famiglia ha sempre condotto un regime di vita piuttosto frugale, improntato al risparmio, con sacrificio di spese inessenziali o destinate a utilità secondarie
(i testi hanno confermato che la ricorrente andava dal parrucchiere di rado, accettava abbigliamento regalato dalle persone presso le quali collaborava e che la famiglia aveva due automobili ordinarie: una Fiat Panda e una Fiat Multipla).
Gli elementi sin qui considerati inducono a ritenere congruo un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 350,00 mensili, come già stabilito anche in via provvisoria dal Presidente del Tribunale e confermato in sede di reclamo avanti alla Corte
d'Appello di Venezia, decorrenti dalla data della domanda, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla mensilità di dicembre 2026.
4. Quanto alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale riguardo alla figlia , Per_1 occorre preliminarmente evidenziare come non sia controverso tra le parti che la figlia, maggiorenne con disabilità, si trovi in una condizione di handicap grave, che comporta l'applicazione dell'art. 337 septies c.c., nella parte in cui, al comma 2, prevede che «Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».
Si giunge a tale conclusione avendo riguardo: (1) al contenuto delle domande che le stesse parti hanno proposto in relazione alla figlia (di affido condiviso, collocamento e assegnazione della casa familiare e regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario), (2) a quanto emerge documentalmente dal verbale di accertamento dell'invalidità dell'INPS, depositato dal sig. in data 6.3.2023, che riconosce in capo CP_1
a , sin da quando era minorenne, l'invalidità al 100%, con necessità di assistenza Per_1 continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, infine, (3) alle dichiarazioni della sig.ra rese all'udienza del 28.6.2023, la quale ha chiarito che gli Pt_1 impegni quotidiani di consistono in attività di carattere formativo ricreativo, non Per_1 avendo contenuto propriamente lavorativo.
Quanto emerso dall'istruttoria, pertanto, spinge il Collegio a discostarsi dalle conclusioni della Corte d'Appello in sede di reclamo, che ha ritenuto capace di discernimento Per_1
(non essendo emersa una totale incapacità della stessa a rapportarsi con le persone); in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 septies c.c. è sufficiente che emerga obiettivamente – come è emerso nel caso di specie -- “la compromissione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”, prevista dall'art. 3 co. 3 L. 104/1992, così come espressamente previsto dall'art. 37 bis disp. att. c.c..
4.1. Chiarito un tanto, vanno adottate in relazione alla maggiorenne tutte le statuizioni cui ha diritto il figlio minorenne, ad eccezione della determinazione in punto affidamento, condiviso o esclusivo (da ultimo Cass. civ., n. 23443/2925, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021), essendo inammissibili le relative domande delle parti.
4.2. Quanto alle altre questioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, all'udienza del 28.6.2023, le parti hanno raggiunto accordo parziale, limitatamente al regime di collocamento e frequentazione della figlia, stabilendo che Per_1 continui ad abitare prevalentemente con la madre, con “diritto di visita del padre due pomeriggi la settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 dopo il fino a dopo cena. Le parti sono d'accordo ad inserire un week end al mese con Parte_2 pernotto presso il papà dal sabato mattina alla domenica sera, fermi restando gli impegni ricreativi o formativi di che la sig.ra si impegna a comunicare in anticipo al Per_1 Pt_1 sig. , quali ad esempio il turismo sociale al Cavallino nel mese di agosto”. CP_1
Si tratta di accordi che le parti hanno attuato già nelle more del processo e recepito nella sostanza in sede di precisazione delle conclusioni e che meritano sicuramente accoglimento, non solo in quanto frutto di accordo dei genitori, ma anche in quanto assunti nel miglior interesse della giovane, conformemente a quanto evidenziato anche dalle relazioni del
Servizio sociale incaricato del monitoraggio in corso di causa.
Tali accordi vanno integrati anche con previsione del regime di frequentazione padre-figlia nei periodi festivi, riconoscendo il diritto di di trascorrere con i genitori: le festività Per_1 natalizie, alternando ogni anno il periodo dal 24/12 al 26/12 e il periodo dal 31/12 all'1/1 e quelle pasquali, trascorrendo ogni anno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì successivo. Quanto infine alle vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé almeno due settimane anche non consecutive, previo accordo con la madre Per_1 e fermo che ciò non sia in contrasto con la stabilità emotiva e il benessere psicofisico della giovane.
4.3. Al collocamento prevalente presso la madre, tuttavia, non fa seguito l'assegnazione della casa familiare come da ella richiesto.
Invero, l'assegnazione della casa familiare segue l'interesse del figlio e “in tali casi, il giudice
è tenuto a verificare, con un accertamento da compiersi in concreto e nell'attualità, che la casa familiare rappresenti per il figlio gravemente disabile, l'habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all'accudimento e alla cura. Deve, in sintesi, risultare
l'esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l'assegnazione dell'abitazione a quest'ultimo” (Cass. civ., n. 23443/2025), collegamento che non sussiste nel caso di specie.
Come già evidenziato anche dalla Corte d'Appello di Venezia in sede di reclamo, infatti, la sig.ra si è allontanata con la figlia dalla casa familiare nel luglio 2020 e, da Pt_1 Per_1 tale data, ha sempre abitato con la madre in una nuova abitazione, all'evidenza Per_1 allestita per garantire spazi adatti alla ragazza e alle sue esigenze, ormai da cinque anni.
È inconfutabile, quindi, che si sia ormai interrotto il collegamento della figlia con la casa familiare di proprietà del padre e deve essere di conseguenza rigettata la domanda di assegnazione da parte della madre collocataria.
4.4. D'ufficio, infine, il Collegio dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1 figlia , anche se la relativa domanda è stata proposta dalla madre tardivamente. Per_1
È pur vero che dall'istruttoria è emerso che percepisce circa € 1.000,00/1.100,00 Per_1 mensili, fra pensione di invalidità e indennità accompagnatoria, ma sul punto va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la indennità di accompagnamento è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass. 14/12/2022, n.36565; (Cass. 19/11/2021 n. 35709). Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare
o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. (…) Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.)” (Cass. civ. n. 10423/2023).
Da questa impostazione, che il Collegio certamente condivide, deriva il rigetto della domanda del sig. di non contribuire al mantenimento della figlia;
poiché le indennità CP_1 assistenziali che essa percepisce hanno la finalità di garantirle, in quanto cittadina, l'uguaglianza sostanziale, non di esonerare i genitori che ne siano responsabili dal provvedere al suo mantenimento.
Quanto alla misura del mantenimento, tenuto conto della capacità economica del sig. CP_1
e delle esigenze di , rapportate all'età di giovane donna, ma anche alla specifica Per_1 condizione psicofisica della medesima e ai numerosi impegni e attività che contribuiscono alla sua cura, assistenza ed educazione, il Collegio ritiene di stabilire in € 500,00 l'assegno mensile che il padre deve versare direttamente sul conto corrente della figlia, i sensi dell'art. 337 septies, co. 1, c.c., e gestito dall'amministratore di sostegno su vincolo del giudice tutelare, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
5. Considerato, infine, l'accordo raggiunto dalle parti sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e la reciproca soccombenza sulle altre domande, vanno compensate le spese di lite per il giudizio di merito e, per le stesse ragioni, anche le spese del reclamo proposto avanti alla Corte d'Appello di Venezia, iscritto al n. 418/2022 e la cui liquidazione è stata rimessa dalla Corte a questo giudice del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ME
(oggi Borgo EL), al n. 12, p. 2, sez. A, del 1994;
II. ORDINA, per l'effetto, all'ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge, al passaggio in giudicato di questa sentenza;
III. RIGETTA le rispettive domande di addebito delle parti;
IV. DISPONE che il sig. corrisponda, con decorrenza dalla data della CP_1 domanda, entro il giorno dieci di ogni mese alla sig.ra , la somma di € 350,00 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a partire dalla mensilità di dicembre 2026;
V. DISPONE il collocamento prevalente della figlia presso l'abitazione della Persona_2 madre, con diritto di visita paterno – come da accordi delle parti -- “due pomeriggi la settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 dopo il fino a Parte_2 dopo cena. Un weekend al mese con pernotto presso il papà dal sabato mattina alla domenica sera, fermi restando gli impegni ricreativi o formativi di che la sig.ra Per_1 Pt_1 si impegna a comunicare in anticipo al sig. , quali ad esempio il turismo sociale al CP_1
Cavallino nel mese di agosto”. Dispone, inoltre, che trascorra le seguenti Persona_2 festività con i genitori, alternando: nelle festività natalizie, il periodo dal 24/12 al 26/12 e il periodo dal 31/12 all'1/1, in quelle pasquali, il giorno di Pasqua e il lunedì successivo.
Dispone, infine, che durante le vacanze estive il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due settimane anche non consecutive, previo accordo con la madre e fermo che ciò non sia in contrasto con la stabilità emotiva e il benessere psicofisico di;
Per_1
VI. PONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario CP_1 di , mediante la corresponsione di € 500,00 mensili da versarsi entro il giorno Persona_3 dieci di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato alla figlia, amministrato dall'amministratore di sostegno e sottoposto a vincolo dell'ordine del Giudice tutelare, oltre all'obbligo di contribuire con il 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
VII. COMPENSA le spese di lite di questo giudizio e del reclamo n. 418/2022 R.G. promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia.
VIII. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Belluno nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 973 /2021 R.G. promossa per la domanda di separazione personale dei coniugi da
c.f. , con il ministero e l'assistenza degli avv.ti PASIN Parte_1 C.F._1
AR e OL IT, con domicilio eletto nel loro studio, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. CHIARA CP_1 C.F._2
AL (e prima dell'avv. Elisabetta Bastianon), con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 4.6.2025: per parte ricorrente: “nel merito: 1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ; 2) affidare la figlia alla responsabilità congiunta di CP_1 Per_1 entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e, fatti salvi eventuali diversi accordi da assumersi anche di volta in volta, disporre che il padre tenga con sé la figlia due pomeriggi la settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 fino a dopo cena, un week end al mese con pernotto presso di lui, dal sabato mattina alla domenica sera, tenuto sempre conto degli impegni ricreativi o formativi di da Per_1 comunicarsi anticipatamente da parte della madre;
3) assegnare in godimento gratuito alla sig.ra per sé e per la figlia la casa coniugale sita a ME (BL) in Via Parte_1 Per_1
Carve, 111/A; 4) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_1
quale contributo al mantenimento della stessa, l'importo di € 500,00 mensili, Pt_1 somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) in difetto di accoglimento del punto 3) e cioè di assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita a ME Parte_1
(BL) in Via Carve, 111/A, dichiarare tenuto il sig. a corrispondere mensilmente alla CP_1 sig.ra la somma di € 1.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Pt_1
ISTAT; 6) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_1 Pt_1 quale contributo al mantenimento della figlia , l'importo di € 500,00 mensili somma Per_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
7) dichiarare tenuto il sig. a CP_1 corrispondere nella misura dell'80% tutte le spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche che si rendessero utili e necessarie per la figlia secondo il Protocollo Per_1 sottoscritto il 21/10/2021, in vigore presso il Tribunale di Belluno;
8) attribuire alla sig.ra
in quanto genitore collocatario e convivente con la figlia , l'Assegno Unico Pt_1 Per_1 nella sua interezza;
9) spese legali rifuse.
In via istruttoria: Si chiede che il sig. adempia all'ordine del Giudice di cui al CP_1 provvedimento del 18/1/2023 "di depositare ogni documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale e comune" e quindi di depositare la documentazione attestante
l'attuale situazione patrimoniale/finanziaria, ammontante al 5/4/2022 ad Euro 888.120,27 secondo quanto risulta dal doc. 16 di parte ricorrente. Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi come da memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 e n. 3 di parte ricorrente
a cui ci si richiama intendendoli quivi ritrascritti”. per parte resistente: “Previo rigetto delle istanze avverse, in via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie;
2. Disporre
l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con possibilità per il padre Per_1 di poterla vedere quando vorrà, compatibilmente con gli impegni della figlia e comunque almeno due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì anche con pernottamento e a weekend alternati, oltre a 5 giorni nel periodo natalizio, 3 giorni nel periodo pasquale e almeno 3 settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
3. nessun assegno di mantenimento venga disposto a favore della moglie da parte del marito essendo la stessa economicamente autosufficiente;
4. nessun assegno di mantenimento venga disposto a favore della figlia
da parte del padre avendo la stessa una propria autonomia economica pari ad euro Per_1
1195,12 di pensione ed euro 144 di emolumenti derivanti da attività lavorativa;
5. assegnare al padre la casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in via Carve 111/a a Borgo CP_1
EL (BL);
6. in ordine alle spese straordinarie per la figlia disporre che le Per_1 stesse vengano sostenute con i proventi percepiti da pari alla complessiva somma Per_1 di euro 1339,12; 7. l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% dai genitori;
8. spese legali rifuse. In via istruttoria:
1. Ordinare, ex art. 210 cpc., alla signora di Pt_1 depositare le ultime buste paga da gennaio ad oggi nonché ultima dichiarazione dei redditi;
2. Si insiste altresì per l'accoglimento delle prove formulate nella memoria del 28.11.2022
e non ammesse”.
Conclusioni del p.m. adesive al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso datato 21.9.2021 la sig.ra operatrice socio sanitaria presso Pt_1
l'ULSS1Dolomiti di Belluno, di anni cinquantacinque, ha chiesto al Tribunale di Belluno di:
(1) pronunciare la separazione giudiziale dal marito, sig. , al quale si era unita in CP_1 matrimonio il 27.8.1994, come da atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di ME (Borgo EL) al n. 12, p. 2, sez. A, anno 1994; (2) stabilire l'affidamento della figlia – maggiorenne portatrice di handicap – alla responsabilità congiunta di Per_1 entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e con diritto di visita e frequentazione da parte del padre;
(3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita a ME
(BL) in Via Carve, 111/A; (4) disporre il contributo di mantenimento della moglie in euro
500,00 (euro 1.500,00 in difetto di assegnazione della casa) e il rimborso dell'80% delle spese straordinarie mediche/ludiche/scolastiche per la figlia . Per_1
In data 9.11.2021, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo: (1) pronunciarsi la CP_1 separazione personale dei coniugi;
(2) affidarsi la figlia a entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza presso il padre e con diritto di visita e frequentazione da parte della madre;
(3) assegnarsi al padre la casa coniugale;
(4) disporsi a favore della moglie un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00 e nulla per le spese straordinarie di
IA.
In esito al deposito della Relazione del 27.4.2022 dei Servizi Sociali incaricati, con ordinanza emessa in data 3.6.22, il Presidente del Tribunale di Belluno ha disposto: (1) l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia con collocazione presso la madre nella Per_1 casa famigliare di ME (BL) Via Carve, 111/A, assegnata in godimento alla medesima;
(2) la frequentazione della figlia da parte del padre, due giorni la settimana, sotto il controllo degli assistenti sociali, con possibilità di intensificazione secondo le proposte del servizio sociale;
(3) un contributo di mantenimento di euro 350,00 a favore della sig.ra e un contributo Pt_1 del 50% alle spese straordinarie di IA secondo il Protocollo del Tribunale di Belluno.
Avverso l'ordinanza presidenziale il sig. ha proposto reclamo chiedendo la revoca del CP_1 provvedimento nella parte in cui ha limitato la frequentazione di e con la presenza Per_1 dei Servizi Sociali, assegnato la casa coniugale alla sig.ra e onerato il sig. di Pt_1 CP_1 un contributo di euro 350,00 a favore della moglie.
Il reclamo è stato accolto dalla Corte d'Appello limitatamente al regime di frequentazione padre figlia, rimesso alla libera decisione di , maggiorenne e sufficientemente capace Per_1 di prendere decisioni in autonomia, e all'assegnazione della casa familiare, rispetto alla quale ha ritenuto che non presentasse più alcun legame o riferimento quale habitat Per_1 domestico.
Con le memorie integrative, le parti hanno maggiormente articolato le domande di causa, rimproverandosi reciprocamente l'addebito della separazione: la sig.ra imputando la Pt_1 crisi coniugale ad una presunta ossessione del coniuge per il risparmio e l'accumulo, il sig.
, rimproverando alla moglie di aver abbandonato ingiustificatamente il tetto CP_1 coniugale. Con le memorie istruttorie entrambe le parti hanno chiesto l'ammissione delle prove e la causa è stata istruita anche mediante prova orale, limitatamente ai capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del 30.1.2023.
Successivamente il 28.6.2023, sentite personalmente le parti, che sono giunte a un parziale accordo sul regime di frequentazione e di collocamento della figlia , la causa è stata Per_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2023, con assegnazione dei termini per memorie conclusive e, rimessa in istruttoria, nuovamente all'udienza del
4.6.2025, al rientro dal congedo obbligatorio e autorizzato del giudice relatore, al quale la causa – inizialmente assegnata ad altro magistrato – era stata riassegnata in data
1.12.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Deve in via prioritaria essere decisa e accolta la domanda di separazione, sulla quale sono concordi entrambi i coniugi, ricorrendone i presupposti.
Risulta, infatti, allegato agli atti l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio celebrato fra le parti nel 1994.
Come pure è pacifico, per la conflittualità dimostrata, per i reciproci rimproveri e per il fatto che la sig.ra si è trasferita in altra abitazione ormai dal luglio 2020, che è divenuta Pt_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
2. Al contrario devono essere rigettate le reciproche domande di addebito.
2.1. Premesso che “ai fini della addebitabilità della separazione personale gli elementi probatori ed indiziari liberamente valutabili dal giudice devono avere ad oggetto non opinioni
o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali” (Cass. civ.,
n. 7998/2014), la domanda di addebito della ricorrente non soddisfa tali requisiti, essendo stata formulata in forma generica e non circostanziata.
La ricorrente si è limitata a rimproverare al sig. un comportamento che “negli anni CP_1 ha maturato uno smisurato “desiderio di accumulo” di denaro che lo ha condotto a lesinare le buone risorse economiche della famiglia, pur di accantonare somme da investire” (p. 2 atto di ricorso), senza circostanziare tuttavia il momento, nella lunga durata del matrimonio
(più di trent'anni), e la specifica violazione dei doveri coniugali dai quali sia derivata la crisi.
La ricorrente, anzi, afferma che è stata lei stessa “negli anni, man mano che le energie si sono diradate, a sentire tutto il peso e l'inutilità del regime finanziario familiare imposto dal marito: una vita di privazioni” (p. 4 ricorso).
Ne deriva, quindi, anche l'irrilevanza delle risultanze istruttorie – che parte ricorrente stessa riconosce essere state ammesse solo ai fini della prova del tenore di vita in costanza di matrimonio (comparsa conclusionale) – che sole non sono sufficienti a dimostrare in quale specifico momento sia sopravvenuta la crisi a causa di uno specifico inadempimento dei doveri coniugali da parte del resistente, essendo emerso al contrario un momento interiore della ricorrente di dissociazione rispetto alle politiche economiche del marito, ritenute eccessivamente restrittive.
Considerata, poi, la vaghezza dell'affermazione di aggressività del marito, non è emerso dall'istruttoria di causa un quadro di ipotetica violenza morale ed economica in capo al sig.
: la ricorrente ha chiaramente ammesso di aver trattenuto per sé e le proprie spese CP_1
i proventi dalle collaborazioni lavorative che svolgeva negli anni;
è pacifico che la famiglia abbia investito le proprie entrate in alcuni immobili, fra cui un fabbricato intestato alla ricorrente e che i genitori hanno intenzione di destinare all'iniziativa economica del figlio per l'apertura di una struttura recettiva destinata a persone affette dalla sindrome di down, oltre che in diversi portafogli finanziari.
Ne è emerso un quadro familiare improntato al risparmio, dal quale tuttavia la famiglia ha ricavato anche importanti investimenti, non ravvisandosi nelle rinunce emerse dall'istruttoria
(il parrucchiere, gli abiti nuovi) profili di violenza o mortificazione della dignità dei membri della famiglia imputabile al sig. . CP_1
2.2. Va parimenti rigettata la domanda di addebito proposta del resistente.
Il sig. imputa all'abbandono della casa coniugale da parte della moglie la causa della CP_1 crisi, ma è lo stesso sig. ad affermare nei suoi scritti difensivi che la crisi era già in CP_1 atto prima di luglio 2020: “a gennaio 2020 il signor è stato operato al tendine CP_1
d'LE e quando è rientrato a casa con le stampelle aveva bisogno di assistenza, ma proprio il giorno del suo rientro, la moglie, in maniera del tutto indifferente, è uscita con gli amici a mangiare la pizza tornando all'una di notte. Il sig. non voleva che la moglie CP_1 se ne andasse di casa e più volte l'ha supplicata di tornare e di recuperare il rapporto ma senza esito, a seguito di una chiusura totale della stessa. Il sig. aveva proposto CP_1 anche una terapia di coppia ma senza successo” (p. 2 memoria di costituzione). A nulla rileva quindi che la famiglia negli anni 2018/2019 avesse festeggiato l'anniversario di matrimonio e fatto dei viaggi con altri amici, come emerso dall'istruttoria, in quanto temporalmente antecedente al sorgere della crisi, non imputabile peraltro ad un inadempimento esclusivo della moglie.
3. Deve invece essere accolta la domanda di mantenimento della ricorrente.
Precisato che in “in tema di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/2021, n. 975;
12/01/2017, n. 605)” (Cass., 24460/2021), è emerso un quadro patrimoniale del sig. CP_1 globalmente più capiente rispetto a quello della moglie.
Il resistente, infatti, risulta essere pensionato, con trattamento mensile netto intorno ai
1.600,00 euro. Inoltre, pur non essendo provato l'esatto ammontare del portafoglio titoli in suo possesso, egli non ha mai contestato la somma risultante dai doc. n. 7 e 16 della ricorrente e pari a una cifra intorno agli ottocentomila euro. Il resistente, inoltre, è titolare dell'immobile adibito a casa coniugale.
La ricorrente risulta essere impiegata come operatrice socio-sanitaria presso l'ULSS 1
Dolomiti, con un trattamento stipendiale migliorato negli anni del processo, inizialmente di
€ 1.200/1.300,00 mensili e arrivato nel 2025 a una somma mensile media intorno agli €
1.600,00 (doc. n. 37 ricorrente). Sostiene allo stato gli oneri abitativi della casa in locazione per € 400,00 mensili, ma riceve anche € 500,00 mensili, prelevati dall'amministratore di sostegno dalle risorse della figlia (doc.ti 39 e 40 ricorrente) e versati alla madre Per_1 quale contributo al mantenimento.
La stessa ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un portafoglio di investimento del valore complessivo di circa € 185.000,00, ma una parte di queste somme è risultata essere di esclusiva titolarità della figlia , delle quali il Giudice tutelare ha disposto il recupero Per_1
(doc. n. 39 ricorrente).
E ciò è sufficiente a mettere in risalto la maggiore capacità economica del marito, il cui patrimonio finanziario non è stato contestato fino alla somma di circa € 800.000,00, oltre alla proprietà della casa familiare, di cui si deve tenere conto, concludendo per la debenza dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Quanto alla quantificazione dell'assegno, come già in parte anticipato, è emerso dalla prova testimoniale che la famiglia ha sempre condotto un regime di vita piuttosto frugale, improntato al risparmio, con sacrificio di spese inessenziali o destinate a utilità secondarie
(i testi hanno confermato che la ricorrente andava dal parrucchiere di rado, accettava abbigliamento regalato dalle persone presso le quali collaborava e che la famiglia aveva due automobili ordinarie: una Fiat Panda e una Fiat Multipla).
Gli elementi sin qui considerati inducono a ritenere congruo un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 350,00 mensili, come già stabilito anche in via provvisoria dal Presidente del Tribunale e confermato in sede di reclamo avanti alla Corte
d'Appello di Venezia, decorrenti dalla data della domanda, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla mensilità di dicembre 2026.
4. Quanto alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale riguardo alla figlia , Per_1 occorre preliminarmente evidenziare come non sia controverso tra le parti che la figlia, maggiorenne con disabilità, si trovi in una condizione di handicap grave, che comporta l'applicazione dell'art. 337 septies c.c., nella parte in cui, al comma 2, prevede che «Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».
Si giunge a tale conclusione avendo riguardo: (1) al contenuto delle domande che le stesse parti hanno proposto in relazione alla figlia (di affido condiviso, collocamento e assegnazione della casa familiare e regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario), (2) a quanto emerge documentalmente dal verbale di accertamento dell'invalidità dell'INPS, depositato dal sig. in data 6.3.2023, che riconosce in capo CP_1
a , sin da quando era minorenne, l'invalidità al 100%, con necessità di assistenza Per_1 continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, infine, (3) alle dichiarazioni della sig.ra rese all'udienza del 28.6.2023, la quale ha chiarito che gli Pt_1 impegni quotidiani di consistono in attività di carattere formativo ricreativo, non Per_1 avendo contenuto propriamente lavorativo.
Quanto emerso dall'istruttoria, pertanto, spinge il Collegio a discostarsi dalle conclusioni della Corte d'Appello in sede di reclamo, che ha ritenuto capace di discernimento Per_1
(non essendo emersa una totale incapacità della stessa a rapportarsi con le persone); in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 septies c.c. è sufficiente che emerga obiettivamente – come è emerso nel caso di specie -- “la compromissione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”, prevista dall'art. 3 co. 3 L. 104/1992, così come espressamente previsto dall'art. 37 bis disp. att. c.c..
4.1. Chiarito un tanto, vanno adottate in relazione alla maggiorenne tutte le statuizioni cui ha diritto il figlio minorenne, ad eccezione della determinazione in punto affidamento, condiviso o esclusivo (da ultimo Cass. civ., n. 23443/2925, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021), essendo inammissibili le relative domande delle parti.
4.2. Quanto alle altre questioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, all'udienza del 28.6.2023, le parti hanno raggiunto accordo parziale, limitatamente al regime di collocamento e frequentazione della figlia, stabilendo che Per_1 continui ad abitare prevalentemente con la madre, con “diritto di visita del padre due pomeriggi la settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 dopo il fino a dopo cena. Le parti sono d'accordo ad inserire un week end al mese con Parte_2 pernotto presso il papà dal sabato mattina alla domenica sera, fermi restando gli impegni ricreativi o formativi di che la sig.ra si impegna a comunicare in anticipo al Per_1 Pt_1 sig. , quali ad esempio il turismo sociale al Cavallino nel mese di agosto”. CP_1
Si tratta di accordi che le parti hanno attuato già nelle more del processo e recepito nella sostanza in sede di precisazione delle conclusioni e che meritano sicuramente accoglimento, non solo in quanto frutto di accordo dei genitori, ma anche in quanto assunti nel miglior interesse della giovane, conformemente a quanto evidenziato anche dalle relazioni del
Servizio sociale incaricato del monitoraggio in corso di causa.
Tali accordi vanno integrati anche con previsione del regime di frequentazione padre-figlia nei periodi festivi, riconoscendo il diritto di di trascorrere con i genitori: le festività Per_1 natalizie, alternando ogni anno il periodo dal 24/12 al 26/12 e il periodo dal 31/12 all'1/1 e quelle pasquali, trascorrendo ogni anno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì successivo. Quanto infine alle vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé almeno due settimane anche non consecutive, previo accordo con la madre Per_1 e fermo che ciò non sia in contrasto con la stabilità emotiva e il benessere psicofisico della giovane.
4.3. Al collocamento prevalente presso la madre, tuttavia, non fa seguito l'assegnazione della casa familiare come da ella richiesto.
Invero, l'assegnazione della casa familiare segue l'interesse del figlio e “in tali casi, il giudice
è tenuto a verificare, con un accertamento da compiersi in concreto e nell'attualità, che la casa familiare rappresenti per il figlio gravemente disabile, l'habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all'accudimento e alla cura. Deve, in sintesi, risultare
l'esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l'assegnazione dell'abitazione a quest'ultimo” (Cass. civ., n. 23443/2025), collegamento che non sussiste nel caso di specie.
Come già evidenziato anche dalla Corte d'Appello di Venezia in sede di reclamo, infatti, la sig.ra si è allontanata con la figlia dalla casa familiare nel luglio 2020 e, da Pt_1 Per_1 tale data, ha sempre abitato con la madre in una nuova abitazione, all'evidenza Per_1 allestita per garantire spazi adatti alla ragazza e alle sue esigenze, ormai da cinque anni.
È inconfutabile, quindi, che si sia ormai interrotto il collegamento della figlia con la casa familiare di proprietà del padre e deve essere di conseguenza rigettata la domanda di assegnazione da parte della madre collocataria.
4.4. D'ufficio, infine, il Collegio dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1 figlia , anche se la relativa domanda è stata proposta dalla madre tardivamente. Per_1
È pur vero che dall'istruttoria è emerso che percepisce circa € 1.000,00/1.100,00 Per_1 mensili, fra pensione di invalidità e indennità accompagnatoria, ma sul punto va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la indennità di accompagnamento è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass. 14/12/2022, n.36565; (Cass. 19/11/2021 n. 35709). Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare
o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. (…) Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.)” (Cass. civ. n. 10423/2023).
Da questa impostazione, che il Collegio certamente condivide, deriva il rigetto della domanda del sig. di non contribuire al mantenimento della figlia;
poiché le indennità CP_1 assistenziali che essa percepisce hanno la finalità di garantirle, in quanto cittadina, l'uguaglianza sostanziale, non di esonerare i genitori che ne siano responsabili dal provvedere al suo mantenimento.
Quanto alla misura del mantenimento, tenuto conto della capacità economica del sig. CP_1
e delle esigenze di , rapportate all'età di giovane donna, ma anche alla specifica Per_1 condizione psicofisica della medesima e ai numerosi impegni e attività che contribuiscono alla sua cura, assistenza ed educazione, il Collegio ritiene di stabilire in € 500,00 l'assegno mensile che il padre deve versare direttamente sul conto corrente della figlia, i sensi dell'art. 337 septies, co. 1, c.c., e gestito dall'amministratore di sostegno su vincolo del giudice tutelare, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie.
5. Considerato, infine, l'accordo raggiunto dalle parti sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e la reciproca soccombenza sulle altre domande, vanno compensate le spese di lite per il giudizio di merito e, per le stesse ragioni, anche le spese del reclamo proposto avanti alla Corte d'Appello di Venezia, iscritto al n. 418/2022 e la cui liquidazione è stata rimessa dalla Corte a questo giudice del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ME
(oggi Borgo EL), al n. 12, p. 2, sez. A, del 1994;
II. ORDINA, per l'effetto, all'ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge, al passaggio in giudicato di questa sentenza;
III. RIGETTA le rispettive domande di addebito delle parti;
IV. DISPONE che il sig. corrisponda, con decorrenza dalla data della CP_1 domanda, entro il giorno dieci di ogni mese alla sig.ra , la somma di € 350,00 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a partire dalla mensilità di dicembre 2026;
V. DISPONE il collocamento prevalente della figlia presso l'abitazione della Persona_2 madre, con diritto di visita paterno – come da accordi delle parti -- “due pomeriggi la settimana, tendenzialmente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 dopo il fino a Parte_2 dopo cena. Un weekend al mese con pernotto presso il papà dal sabato mattina alla domenica sera, fermi restando gli impegni ricreativi o formativi di che la sig.ra Per_1 Pt_1 si impegna a comunicare in anticipo al sig. , quali ad esempio il turismo sociale al CP_1
Cavallino nel mese di agosto”. Dispone, inoltre, che trascorra le seguenti Persona_2 festività con i genitori, alternando: nelle festività natalizie, il periodo dal 24/12 al 26/12 e il periodo dal 31/12 all'1/1, in quelle pasquali, il giorno di Pasqua e il lunedì successivo.
Dispone, infine, che durante le vacanze estive il padre possa vedere e tenere con sé la figlia almeno due settimane anche non consecutive, previo accordo con la madre e fermo che ciò non sia in contrasto con la stabilità emotiva e il benessere psicofisico di;
Per_1
VI. PONE a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario CP_1 di , mediante la corresponsione di € 500,00 mensili da versarsi entro il giorno Persona_3 dieci di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato alla figlia, amministrato dall'amministratore di sostegno e sottoposto a vincolo dell'ordine del Giudice tutelare, oltre all'obbligo di contribuire con il 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
VII. COMPENSA le spese di lite di questo giudizio e del reclamo n. 418/2022 R.G. promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia.
VIII. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Belluno nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi