Versione
21 novembre 1967
21 novembre 1967
Art. 1.
Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonche' ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermita' contratta o aggravata per causa di servizio, e' attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
E' data facolta' agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento piu' favorevole derivante da altre leggi.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.
Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.
Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonche' ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermita' contratta o aggravata per causa di servizio, e' attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
E' data facolta' agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento piu' favorevole derivante da altre leggi.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.
Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6216 del 24https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. un., 24/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6216 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 36368-2018 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, …
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 17/10/2018, n. 405Provvedimento: […] Sottolineava poi la violazione dell'art. 92 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e/o dell'art. 1, comma 1, della legge n. 974 del 1967 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Alla ricorrente era stato riconosciuto il trattamento pensionistico privilegiato militare di riversibilità, che richiamava la normativa più favorevole in materia di pensione di guerra, salva la facoltà degli aventi causa di optare per il trattamento come disciplinato dalle norme contenute negli articoli precedenti del titolo.Leggi di più...
- Consiglio di Stato parere n. 1138/1997·
- giurisdizione tributaria·
- servizio militare obbligatorio·
- violazione diritto di difesa·
- esenzione IRPEF·
- circolare M.E.F. n. 104/2000·
- art. 1 legge 974/1967·
- servizio militare volontario·
- giurisdizione contabile·
- Corte costituzionale n. 387/1989·
- error in procedendo·
- art. 101 c.p.c.·
- art. 92 d.P.R. 1092/1973·
- pensione militare di reversibilità·
- natura risarcitoria pensione