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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2660/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004210903000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004210903000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r. p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249004210903000, notificata il 14 ottobre 2024, e della sottesa cartella esattoriale, n. 03020180002075756000, inerente a tassa automobilistica per l'anno 2013, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, sollecitando il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio.
Il ricorrente ha depositato memorie scritte.
Al termine dell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova documentale della rituale notificazione, in data 20 dicembre 2019, con lettera raccomandata, del preavviso di fermo amministrativo n.
03080201900001797000, riferito anche alla suindicata cartella esattoriale (v. la pertinente allegazione nel fascicolo telematico della resistente).
In mancanza di tempestiva impugnazione del richiamato atto tributario, la relativa pretesa tributaria è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti all'omessa notificazione di atti presupposti e al merito del credito vantato, anche riferiti alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla notificazione dello stesso preavviso di fermo amministrativo.
Dalla notificazione di quest'ultimo atto tributario non è decorso, sino al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, il termine triennale previsto per il credito tributario d'interesse, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla disciplina emergenziale per il Covid-19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e che liquida in complessivi in euro 233,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e
CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2660/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004210903000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004210903000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r. p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249004210903000, notificata il 14 ottobre 2024, e della sottesa cartella esattoriale, n. 03020180002075756000, inerente a tassa automobilistica per l'anno 2013, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, sollecitando il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio.
Il ricorrente ha depositato memorie scritte.
Al termine dell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova documentale della rituale notificazione, in data 20 dicembre 2019, con lettera raccomandata, del preavviso di fermo amministrativo n.
03080201900001797000, riferito anche alla suindicata cartella esattoriale (v. la pertinente allegazione nel fascicolo telematico della resistente).
In mancanza di tempestiva impugnazione del richiamato atto tributario, la relativa pretesa tributaria è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti all'omessa notificazione di atti presupposti e al merito del credito vantato, anche riferiti alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla notificazione dello stesso preavviso di fermo amministrativo.
Dalla notificazione di quest'ultimo atto tributario non è decorso, sino al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, il termine triennale previsto per il credito tributario d'interesse, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla disciplina emergenziale per il Covid-19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e che liquida in complessivi in euro 233,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e
CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico