Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 328
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta

    La resistente ha fornito prova della notifica del preavviso di fermo amministrativo, che includeva anche la cartella esattoriale in questione. In assenza di impugnazione di tale atto, la pretesa tributaria è divenuta definitiva, rendendo inammissibili i rilievi sull'omessa notifica e sul merito del credito.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di tempestiva impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Inoltre, il termine triennale per la prescrizione non era decorso dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo fino all'intimazione impugnata, tenendo conto delle sospensioni dovute alla disciplina emergenziale per il Covid-19.

  • Accolto
    Soccombenza

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri vigenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 328
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 328
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo