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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
29/09/1987, C.F. , che prende parte al presente ricorso in C.F._2
proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in Persona_1
Brasile il 22/11/2020, C.F. , C.F._3 Parte_3
, nata in [...] il [...], C.F. , che
[...] C.F._4
prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_2
, e , nato in C.F._5 Parte_4
Brasile il 10/07/2020, C.F. , C.F._6 Parte_5
, nata in [...] il [...], C.F. , tutti rappresentati
[...] C.F._7
e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta,
pagina 1 di 6 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , con il patrocinio ex Controparte_1 CP_2 CP_3
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso “- Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.-
Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile. Persona_3
Dal ricorso e dai suoi allegati risulta che egli “si è sposato con la sig.ra nel Controparte_4
1930 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1931 il sig. (doc. 4). Parte_6
pagina 2 di 6
2. Dal matrimonio, nel 1955, tra il sig. e la sig.ra Parte_6 Parte_7
(doc. 5) nasceva nel 1960 la sig.ra (doc. 6). Parte_1
3. La sig.ra si sposava nel 1985 con il sig. Parte_1 Persona_4
(doc. 7) e procreavano nel 1987 il sig. (doc. 8), nel 1988 la sig.ra
[...] Parte_2
(doc. 9) e nel 1992 la sig.ra (doc. Parte_3 Parte_5
10).
4. Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 2017 con la sig.ra Parte_2 [...]
(doc. 11) e dalla loro unione nasceva nel 2020 il sig. Parte_8 Persona_1
(doc. 12).
[...] Parte_1
5. La sig.ra si sposava nel 2018 con il sig. Parte_3 Controparte_5
(doc. 13) e dalla loro unione nascevano nel 2020 il sig. (doc. 14) e nel Parte_4
2022 la sig.ra (doc. 15). “ Persona_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data
22.4.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
pagina 3 di 6 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_1 CP_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti “hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc. 16) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi. Pertanto, in conformità con le disposizioni del Consolato di San Paolo, sul cui portale è richiesto di utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi (doc. 17), la parte richiedente ha tentato invano, ripetutamente, di accedere al servizio di prenotazione (si allegano solo alcuni dei numerosi tentativi (doc. 18).)”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero",
pagina 4 di 6 sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_3
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_10
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
pagina 5 di 6 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 23.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
29/09/1987, C.F. , che prende parte al presente ricorso in C.F._2
proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in Persona_1
Brasile il 22/11/2020, C.F. , C.F._3 Parte_3
, nata in [...] il [...], C.F. , che
[...] C.F._4
prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_2
, e , nato in C.F._5 Parte_4
Brasile il 10/07/2020, C.F. , C.F._6 Parte_5
, nata in [...] il [...], C.F. , tutti rappresentati
[...] C.F._7
e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta,
pagina 1 di 6 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , con il patrocinio ex Controparte_1 CP_2 CP_3
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso “- Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.-
Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile. Persona_3
Dal ricorso e dai suoi allegati risulta che egli “si è sposato con la sig.ra nel Controparte_4
1930 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1931 il sig. (doc. 4). Parte_6
pagina 2 di 6
2. Dal matrimonio, nel 1955, tra il sig. e la sig.ra Parte_6 Parte_7
(doc. 5) nasceva nel 1960 la sig.ra (doc. 6). Parte_1
3. La sig.ra si sposava nel 1985 con il sig. Parte_1 Persona_4
(doc. 7) e procreavano nel 1987 il sig. (doc. 8), nel 1988 la sig.ra
[...] Parte_2
(doc. 9) e nel 1992 la sig.ra (doc. Parte_3 Parte_5
10).
4. Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 2017 con la sig.ra Parte_2 [...]
(doc. 11) e dalla loro unione nasceva nel 2020 il sig. Parte_8 Persona_1
(doc. 12).
[...] Parte_1
5. La sig.ra si sposava nel 2018 con il sig. Parte_3 Controparte_5
(doc. 13) e dalla loro unione nascevano nel 2020 il sig. (doc. 14) e nel Parte_4
2022 la sig.ra (doc. 15). “ Persona_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data
22.4.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
pagina 3 di 6 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di CP_1 CP_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti “hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc. 16) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi. Pertanto, in conformità con le disposizioni del Consolato di San Paolo, sul cui portale è richiesto di utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi (doc. 17), la parte richiedente ha tentato invano, ripetutamente, di accedere al servizio di prenotazione (si allegano solo alcuni dei numerosi tentativi (doc. 18).)”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero",
pagina 4 di 6 sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_3
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_10
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
pagina 5 di 6 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 23.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6