Articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 3 bisArticolo 5
Versione
2 settembre 1990
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Versione
8 marzo 2005
Art. 4. (( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) )) 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
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