Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 agosto 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 giugno 2017 |
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- 2. L’equivoco tra giurista e medico legale in tema di parametrazione del danno biologicoEnrico Pedoja · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gratuito patrocinio per i reati (anche) di violenza di genere: la Corte costituzionale ne ribadisce la ragionevolezzahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 11 gennaio 2021, n. 1, Pres. red. Coraggio Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Nella sentenza qui pubblicata la Corte costituzionale dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede – a prescindere da limiti di reddito – l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p.[1], nonché, ove commessi in danno di minori, di quelli di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, …
Leggi di più… - 4. Nuovo ordinamento forense e pubblicazione sentenze di assoluzione: ok dalla CameraAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 27 gennaio 2026
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2025, n. 34713Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34713 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 30/12/2025 Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi) che avevano escluso che la previsione di cui all'art. 2 , comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell'art. …Leggi di più...
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- art. 2 comma 105 legge 244/2007·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/12/2025, n. 34198Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34198 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 26/12/2025 Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (concernenti il tema, analogo a quello in oggetto, del diritto dei figli superstiti non a carico della vittima del dovere al beneficio – fra gli altri- dell'assegno vitalizio ex art- 2 della legge n. 407 del 1998 di cui all'art. , fra l'altro ) le quali, a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi, avevano escluso …Leggi di più...
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- art. 1 comma 562 legge 266/2005·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/02/2022, n. 6214Provvedimento: N° 62 14-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GUIDO RAIMONDI Primo Presidente f.f. - Vittime del dovere e categorie equiparate - art. 6 I. n. 206/2004 GIACOMO TRAVAGLINO Presidente di Sezione - d.P.R. n. 181/2009 LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere - Ud. 23/11/2021 - PU AL TI R.G.N. 19396/2016 - Consigliere - Pron 6214 Rep. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - CA AR - Rel. Consigliere - ENZO VINCENTI Consigliere - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19396-2016 proposto da: MINISTERO …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2020, n. 7825Provvedimento: N° 7 825-20 E T REPUBBLICA ITALIANA N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - GIACOMO TRAVAGLINO Ud. 14/01/2020 - PU FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - R.G.N. 28932/2018 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ho37825 Rep. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - LINA RUBINO Consigliere - C. 4. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE-Consigliere - ROBERTA CRUCITTI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28932-2018 proposto da: LC DE, RA RI, …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2016, n. 23300Provvedimento: 23300/16 E REPUBBLICA ITALIANA T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Militare vittima del Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - dovere Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione - I'd 13.09 2016 Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione - PU R.GN. 11782/2014 Presidente Sezione - Dott. ANGELO SPIRITO - GRON 3300 Rep. Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Pres. Sezione - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente Sezione - Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente Sezione - Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente h SENTENZA sul …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. ((5)) 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, nonche' l' articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ad eccezione del comma 6. (4) ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 4 novembre 2009, n. 152 , convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197 , ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "l' articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 , si interpreta nel senso che le disposizioni dell' articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette." ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 , si interpreta nel senso che le disposizioni dell' articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette". - Art. 2. 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.
(( 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche' per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilita', che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole )) 2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti. - Art. 3. 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio e' stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. ((i soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407)) .
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).