Articolo 1907 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1916Articolo 1917 bis
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17 agosto 2023
Art. 1907. (( (Personale esposto a particolari fattori di rischio)

1. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermita' o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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