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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 77 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. SALADINO GIUSEPPE ANTONIO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto da con cui si Parte_1
contestava la decadenza dal reddito di cittadinanza.
Ha rilevato che:
1. l'art. 2 D.L. n. 4/2019, co. 1, lett. c, n. 1, prevede, con riferimento al godimento di beni durevoli, che nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a mille e 600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
Il successivo art. 3, comma 11, impone l'obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c); e l'art. 7, comma
4, sanziona con la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva, l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. La revoca comporta l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
2. nel caso di specie è documentato ed incontestato: che la ricorrente, in data 19.3.2020, ha presentato domanda di reddito di cittadinanza prot. n. accolta in Controparte_2
data 9.4.2020; che, pertanto, alla stessa sono state corrisposte le mensilità da aprile 2020 ad aprile 2021; che, a seguito di verifica automatizzata delle informazioni disponibili nella banca dati del P.R.A., la ricorrente è risultata intestataria di autovettura tg. GC511DG, immatricolata ed acquistata in data 2.11.2020, ossia successivamente alla domanda di RdC;
che detto acquisto non è mai stato comunicato all'Istituto previdenziale;
che, di conseguenza, la prestazione riconosciuta è stata revocata con la motivazione “Perdita requisito economico beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestatari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2, co.1, c), 1) L.26/2019”;
3.privo di rilevanza è l'assunto secondo cui l'autovettura in questione, di cui ella è intestataria, è stata acquistata dal sig. , il quale ha versato parte del prezzo Persona_1
d'acquisto mediante assegni non trasferibili ed ha sottoscritto contratto di finanziamento per l'importo di € 7.743,75, in quanto a) non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno dell'assunto attoreo, sicché non è stato possibile appurare se effettivamente l'acquisto dell'autovettura di proprietà della ricorrente sia stata effettuata dal sig. ; b) in ogni Persona_1
caso, la circostanza è irrilevante, posto che la lettera della legge è chiara nello stabilire che nessun componente il nucleo familiare – ivi compreso, ovviamente, il beneficiario della prestazione – deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a mille e 600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti: la legge si disinteressa della provenienza del danaro utilizzato, a monte, per l'acquisto, prendendo unicamente in considerazione la situazione a valle, costituita dalla intestazione (o cointestazione) e dalla disponibilità di fatto di un motoveicolo avente determinate caratteristiche;
c) irrilevante è la circostanza per la quale il veicolo di cui la ricorrente è intestataria ha una cilindrata pari a 998
c.c., inferiore alla cilindrata di 1.600 c.c., in quanto l'art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 4/2019 assegna rilevanza alla cilindrata esclusivamente per le ipotesi dei veicoli immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la richiesta di reddito di cittadinanza;
mentre, per i
Pag. 2 di 4 veicoli immatricolati nei sei mesi precedenti – e, dunque, a maggior ragione, per i veicoli immatricolati dopo la domanda e nel corso dell'erogazione del beneficio – la cilindrata non ha alcun rilievo, essendo sufficiente la mera intestazione, a qualsiasi titolo, di un veicolo, al fine di ritenere non più integrato il requisito economico di cui al menzionato art. 2, comma 1, lett.
c), d.l. n. 4/2019.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le disposizioni di legge in tema di revoca del reddito di cittadinanza, che prescrivono la decadenza dal beneficio solo in ipotesi di acquisto di una vettura nuova nei sei mesi precedenti la domanda di RdC con denaro del beneficiario della prestazione in discorso. Poiché, nella fattispecie in esame, il denaro proveniva da soggetto terzo che aveva donato all'appellante l'autovettura, non ricorrerebbe nessuna delle ipotesi legali di revoca del reddito di cittadinanza. Conseguentemente il
Tribunale ha errato nel ritenere irrilevanti i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente per comprovare l'acquisto dell'autovettura con fondi di soggetto non appartenente al nucleo familiare dell'odierna appellante.
Ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga annullato il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza con riattivazione dei pagamenti e liquidazione degli arretrati maturati fino all'effettivo soddisfo. CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito la tardività dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, perché tardiva, è fondata.
La sentenza del tribunale di Catanzaro n. 566/2022, oggetto di impugnazione, è stata depositata e dunque pubblicata il 15.7.2022, sicchè il ricorso in appello, depositato il
2.2.2023, risulta proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nell'attuale formulazione introdotta con la novella della l. n. 69/2009, da applicare al caso di specie, in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2021, con la precisazione che a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini processuali non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., ossia a quelle individuali di lavoro ed a quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
2.Le spese del giudizio di appello, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
data 2.2.2023, avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 566/2022, pubblicata in data 15.7.2022, così provvede:
1)dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, liquidate in € 1458,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 77 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. SALADINO GIUSEPPE ANTONIO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto da con cui si Parte_1
contestava la decadenza dal reddito di cittadinanza.
Ha rilevato che:
1. l'art. 2 D.L. n. 4/2019, co. 1, lett. c, n. 1, prevede, con riferimento al godimento di beni durevoli, che nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a mille e 600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
Il successivo art. 3, comma 11, impone l'obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c); e l'art. 7, comma
4, sanziona con la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva, l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. La revoca comporta l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
2. nel caso di specie è documentato ed incontestato: che la ricorrente, in data 19.3.2020, ha presentato domanda di reddito di cittadinanza prot. n. accolta in Controparte_2
data 9.4.2020; che, pertanto, alla stessa sono state corrisposte le mensilità da aprile 2020 ad aprile 2021; che, a seguito di verifica automatizzata delle informazioni disponibili nella banca dati del P.R.A., la ricorrente è risultata intestataria di autovettura tg. GC511DG, immatricolata ed acquistata in data 2.11.2020, ossia successivamente alla domanda di RdC;
che detto acquisto non è mai stato comunicato all'Istituto previdenziale;
che, di conseguenza, la prestazione riconosciuta è stata revocata con la motivazione “Perdita requisito economico beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestatari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2, co.1, c), 1) L.26/2019”;
3.privo di rilevanza è l'assunto secondo cui l'autovettura in questione, di cui ella è intestataria, è stata acquistata dal sig. , il quale ha versato parte del prezzo Persona_1
d'acquisto mediante assegni non trasferibili ed ha sottoscritto contratto di finanziamento per l'importo di € 7.743,75, in quanto a) non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno dell'assunto attoreo, sicché non è stato possibile appurare se effettivamente l'acquisto dell'autovettura di proprietà della ricorrente sia stata effettuata dal sig. ; b) in ogni Persona_1
caso, la circostanza è irrilevante, posto che la lettera della legge è chiara nello stabilire che nessun componente il nucleo familiare – ivi compreso, ovviamente, il beneficiario della prestazione – deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a mille e 600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti: la legge si disinteressa della provenienza del danaro utilizzato, a monte, per l'acquisto, prendendo unicamente in considerazione la situazione a valle, costituita dalla intestazione (o cointestazione) e dalla disponibilità di fatto di un motoveicolo avente determinate caratteristiche;
c) irrilevante è la circostanza per la quale il veicolo di cui la ricorrente è intestataria ha una cilindrata pari a 998
c.c., inferiore alla cilindrata di 1.600 c.c., in quanto l'art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 4/2019 assegna rilevanza alla cilindrata esclusivamente per le ipotesi dei veicoli immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la richiesta di reddito di cittadinanza;
mentre, per i
Pag. 2 di 4 veicoli immatricolati nei sei mesi precedenti – e, dunque, a maggior ragione, per i veicoli immatricolati dopo la domanda e nel corso dell'erogazione del beneficio – la cilindrata non ha alcun rilievo, essendo sufficiente la mera intestazione, a qualsiasi titolo, di un veicolo, al fine di ritenere non più integrato il requisito economico di cui al menzionato art. 2, comma 1, lett.
c), d.l. n. 4/2019.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le disposizioni di legge in tema di revoca del reddito di cittadinanza, che prescrivono la decadenza dal beneficio solo in ipotesi di acquisto di una vettura nuova nei sei mesi precedenti la domanda di RdC con denaro del beneficiario della prestazione in discorso. Poiché, nella fattispecie in esame, il denaro proveniva da soggetto terzo che aveva donato all'appellante l'autovettura, non ricorrerebbe nessuna delle ipotesi legali di revoca del reddito di cittadinanza. Conseguentemente il
Tribunale ha errato nel ritenere irrilevanti i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente per comprovare l'acquisto dell'autovettura con fondi di soggetto non appartenente al nucleo familiare dell'odierna appellante.
Ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga annullato il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza con riattivazione dei pagamenti e liquidazione degli arretrati maturati fino all'effettivo soddisfo. CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito la tardività dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, perché tardiva, è fondata.
La sentenza del tribunale di Catanzaro n. 566/2022, oggetto di impugnazione, è stata depositata e dunque pubblicata il 15.7.2022, sicchè il ricorso in appello, depositato il
2.2.2023, risulta proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nell'attuale formulazione introdotta con la novella della l. n. 69/2009, da applicare al caso di specie, in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2021, con la precisazione che a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini processuali non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., ossia a quelle individuali di lavoro ed a quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
2.Le spese del giudizio di appello, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
data 2.2.2023, avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 566/2022, pubblicata in data 15.7.2022, così provvede:
1)dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, liquidate in € 1458,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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