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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/08/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2013 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in Parte_1 C.F._1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori,
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio, in virtù di procure disgiunte a C.F._4
margine dell'atto di citazione, degli avv. MAIONE GENNARO, dell'avv.
FRATTOLILLO GERARDO e dell'avv. D'ORSI DINO;
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio e dell'avv.
[...] P.IVA_1
ANZALONE EVA;
( ); CP_2 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2
SCUOTTO GAETANO;
(C.F. ), con il patrocinio CP_4 C.F._6 dell'avv. SOFIA GIOVANNI;
pagi na 1 di 63 (C.F. ), con il Parte_5 C.F._7
patrocinio dell'avv. CECCARELLI LAURA e dell'avv. ALBORE GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 C.F._8 dell'avv. DE CIUCEIS
[...]
C.F. ), con il patrocinio Controparte_6 C.F._9
dell'avv. CAGGIANO RAFFAELE
CONVENUTI
- già - già Controparte_7 Controparte_8
- (C.F. e REA con il Controparte_9 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO;
– nell'interesse di Controparte_10 CP_4
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI
[...] P.IVA_4
ANDREA e dell'avv. GRECO FABIO;
– nell'interesse di Controparte_10 CP_5
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. PALAZZO
[...] P.IVA_4
FERDINANDO e dell'avv. RIGHI ELISA
TERZE CHIAMATE
(C.F. e p. i.v.a. Controparte_11 P.IVA_5
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Morte
Sommario CONCLUSIONI ........................................................................................... 4
Parte attorea ........................................................................................... 4
......................................................................................... 4 CP_3
l' Controparte_12
................................................................................... 5
[...]
Gennaro Luongo ..................................................................................... 5
................................................................................. 6 Persona_1
............................................................... 7 Controparte_10
................................................................... 7 Controparte_9
pagi na 2 di 63 ...................................................................................... 8 CP_6
................................................................................... 8 Controparte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 9
La parte attorea ...................................................................................... 9
....................................................................................... 12 CP_3
Controparte_12
................................................................................. 12
[...]
▪ Gennaro Luongo ............................................................................. 13
............................................................................... 13 Persona_1
............................................................ 14 Controparte_10
................................................................ 15 Controparte_9
, .................................................................................. 16 CP_6
................................................................................. 17 Email_1
*** ............................................................................................................. 20
1. Difetto di legittimazione/titolarità passiva di
[...]
.................................................................... Controparte_13
2. Nullità atto di citazione ed efficacia nel processo civile delle prove formatesi nel processo penale .................................................. 21
3. La prova del fatto costitutivo della pretesa .............................. 29
4. Difetto di legittimazione passiva dell' ............... 41 CP_3
5. Il fatto illecito/inadempimento ................................................. 44
6. Il danno non patrimoniale .......................................................... 46
7. Danno non patrimoniale terminale patito iure proprio dalla CC ................................................................................................... 47
8. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti .............................................................................. 49
9. Le azioni di manleva e rivalsa verso le assicurazioni .............. 55
10. La graduazione delle responsabilità .......................................... 60
11. Conclusioni e spese ..................................................................... 61
P.Q.M.
...................................................................................................... 62
pagi na 3 di 63 CONCLUSIONI
Parte attorea
«Voglia l'Ill.mo Giudicante, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento della domanda spiegata: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale degli odierni convenuti in ordine alla morte della IG.ra
per non aver adempiuto con la dovuta diligenza la Persona_2 prestazione professionale assunta nei confronti della predetta IG.ra
, causando il decesso della stessa e ingenti e irreversibili Persona_2 danni patrimoniali e non patrimoniali ai suoi congiunti superstiti, odierni attori e, per l'effetto:
2) condannarli, in solido tra loro e ognuno per l'intero, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai deducenti, nessuno escluso e ivi compreso, a titolo esemplificativo e non tassativo, i danni patrimoniali e non patrimoniali, il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale da lesione del vincolo parentale come sopra dedotto e il danno emergente, il tutto nella misura che sarà accertata anche in seguito a C.T.U. medico-legale, che fin d'ora si chiede venga disposta, e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
3) con condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. in caso di costituzione degli stessi al solo fine di resistere alla legittima pretesa risarcitoria espressa dagli attori, in considerazione della evidente temerarietà della eventuale resistenza in giudizio;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.F. oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge»;
CP_3
«[…] accertare la mancanza di legittimazione passiva e della titolarità giuridica della convenuta e ordinare l'estromissione dal CP_3 presente giudizio sin dalla prima udienza;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni effetto e conseguenza di legge;
accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della convenuta CP_14
in p.l.r.p.t. con tutti gli effetti e conseguenze sostanziali e processuali;
[...] accertare e dichiarare il mancato assolvimento degli oneri probatori relativi ai danni patrimoniali e non patrimoniali;
rigettar le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto;
condannare parte attrice alla rifusione delle spese diritti e onorari di causa, oltre I.V.A. e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;
pagi na 4 di 63 rigettare le avverse richieste istruttorie siccome inammissibili, meramente esplorative e prive dei presupposti di legge»; l' Controparte_12
”
[...]
«
1. Senza inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità neppure parziale, può ravvisarsi a carico dell'Azienda Controparte_15
, essendo stata improntata la condotta dei medici intervenuti alla
[...] massima diligenza e professionalità, nonché alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
2. Denegare la richiesta di C.T.U. in quanto invocata al fine di aggirare onere probatori incombenti sulla parte attrice, in violazione del principio dispositivo e, nella denegata ipotesi di nomina al C.T.U., conferirsi incarico al fine di individuare l'effettivo rispetto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
3. in caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte dell'Azienda convenuta, limitare il risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in via istruttoria, tenendo conto delle eventuali quote di responsabilità che a qualsiasi titolo dovessero emergere dei sanitari convenuti anche in via esclusiva nella causazione dell'evento dannoso dedotto in citazione.
4. In non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità e di liquidazione di danno a favore della parte attrice, non concedere la contestuale richiesta di interessi e rivalutazione monetaria per i principi meglio rassegnati in seno al presente atto».
CP_4
«[…] A) in via preliminare e in rito, disporsi il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di consentire al comparente di procedere alla chiamata in causa del terzo, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c.,
[...]
Corso libertà n. 53 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – CP_10
in persona del legale rappresentante p.t. società garante per la CP_16
R.C. professionale del dott. in forza di polizza n. CP_4
77710500100697; nonché della , in persona del legale Controparte_11 rapp.te p.t. Via Senigallia n. 18/2 – 20161 la copertura assicurativa CP_11 dell'Azienda per la colpa professionale dei suoi dipendenti per CP_12
l'adesione del dott. con prot. n. 11490 del 21.04.2011; CP_4
pagi na 5 di 63 B) ancora, in rito, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. per il motivo esposto in narrativa, con ogni conseguente provvedimento;
C) nel merito, rigettarsi la domanda attrice, siccome inammissibile e improponibile, in rito, e infondata e temeraria nel merito;
D) in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella pur non creduta ipotesi di condanna del comparente al risarcimento dei danni, dichiararsi lo stesso manlevato della Società assicuratrici chiamata in causa, ponendosi direttamente a carico di queste l'obbligazione di pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di risarcimento dei danni per i fatti dedotti in giudizio, ovvero, condannarsi dette società a rivalerlo delle somme da lui corrisposte per il titolo suddetto;
E) nella denegata ipotesi di condanna, salvo gravame, contenere il risarcimento del danno nei limiti del provato, ritenendo esclusiva o principale responsabile l'Azienda Controparte_15
;
[...]
F) Ancora in via gradata e tuzioristica, ridursi la pretesa risarcitoria entro i limiti del giusto, del dovuto e del provato e, nel caso di condanna, salvo gravame, contenere il risarcimento del danno nei limiti del provato ritenendo esclusiva o principale responsabile l'Azienda R Parte_6 [...]
, modulo proposta Responsabilità civile Controparte_15 personale dipendente prot. n. 11490 del 21.4.2011; G) Condannarsi l'attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario […]». Persona_1
«1- in via preliminare, differire la prima udienza di comparizione e ai sensi dell'art. 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa della Controparte_9 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
2- in rito, dichiarare la nullità della citazione e assegnare termine perentorio ai sensi dell'art. 164 co.5 c.p.c.;
3- nel merito rigettare le domande in quanto nulle e/o infondate, con vittoria dei compensi di lite;
4- in via gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda e previa graduazione della eventuale responsabilità condannare la n persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t. a manlevare il dott. da ogni Parte_5 onere economico conseguente al detto accoglimento e, per l'effetto, a corrispondere tutte le somme accertate in giudizio e dovute a titolo di danno e spese, anche di lite».
pagi na 6 di 63 Controparte_10
«in via principale, rigettare la domanda di risarcimento proposta dai IG.ri
, siccome infondata tanto con riferimento alla sussistenza del diritto Pt_1 risarcitorio quanto in ordine all'ammontare della somma richiesta;
in via subordinata, per il caso in cui il Giudice ritenesse di accogliere la domanda attorea, procedere alla graduazione delle colpe tra i convenuti anche agli effetti del regresso interno;
in ogni caso, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza
per i motivi esposti nei paragrafi d), e) f), g); Controparte_10 sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità risarcitoria quantomeno solidale dell e Controparte_12 comunque il diritto del medico ad essere tenuto indenne dalla Compagnia assicuratrice stipulante con l'Ente avente polizza di primo rischio, con conseguente condanna delle stesse parti a pagare direttamente, anche ex art. 1917 cod. civ., a parte attrice il risarcimento dovuto e a rimborsare al medico e ad anche le spese legali e peritali sostenute per la Controparte_10 difesa in giudizio;
in via ulteriormente subordinata ripartire il rischio come dedotto sub L); accertare e dichiarare l'eventuale perdita della copertura assicurativa in caso di violazione dell'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 cod. civ., con surroga di nei diritti del convenuto;
Controparte_10 accertare e dichiarare infine la sussistenza di una sola copertura di secondo rischio;
con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e I.V.A. come per legge». Controparte_9
«I. in via preliminare a) accertare e dichiarare che la Controparte_9 garantisce il dott. a II rischio come meglio esposto nelle premesse
[...] Pt_5
e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e, comunque, respingere la domanda di manleva del dott. perché la garanzia non è operativa, per Pt_5 tutte le ragioni meglio esposte nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze e onorari;
b) in ogni caso, anche in via surrogatorio del dott.
condannare la Pt_5 Controparte_17
a manlevare il dott. da ogni conseguenza
[...] Pt_5 pregiudizievole, per tutte le ragioni esposte nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze e onorari;
II. in via subordinata: respingere le domande proposte dagli attori perché inammissibili, nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari;
pagi na 7 di 63 III. in via ancora più subordinata, nel caso di accoglimento delle domande proposte dagli attori e di ritenuta operatività della garanzia prestata dalla
a) anche in via surrogatoria del dott. condannare in ogni caso CP_9 Pt_5
l Controparte_17
a manlevare il dott. b) ripartire la non creduta condanna
[...] Pt_5 del dott. con la convenuta e i dottori Pt_5 Controparte_12 CP_6
, nella misura e secondo le quote
[...] Controparte_5 CP_4 di responsabilità determinate dal Tribunale, che si chiede di accertare a ogni effetto di legge e anche ai fini dei rapporti di rivalsa interni;
ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare e i dottori Controparte_12
a rimborsare alla CP_6 Controparte_5 CP_4 tutto quanto eventualmente da questa versato in eccesso rispetto alla CP_9 quota cui è tenuto il dott. c) pronunciare la non creduta condanna in Pt_5 manleva della nei limiti tutti previsti dal Controparte_9 contratto di assicurazione e comunque nei limiti del massimale di € 750.000,00. IV. in ogni caso e fermi i limiti suesposti ripartire, anche ai sensi dell'art. 1910 cod. civ., la non creduta condanna in garanzia della
[...] con le compagnie degli altri medici convenuti, in Controparte_9 proporzione delle rispettive indennità contrattualmente dovute e delle responsabilità dei propri assicurati;
ovvero, in caso di condanna solidale, previa determinazione della quota di spettanza della e delle altre CP_9 compagnie, condannare queste ultime a rimborsare anche a titolo di regresso alla la quota eventualmente corrisposta in eccesso Controparte_9 rispetto a quella di sua spettanza secondo i criteri sopra indicati».
CP_6
«in via preliminare: dichiarare la improponibilità, inammissibilità e nullità della domanda proposta dagli attori nei confronti del dott. e CP_6 la decadenza dalla prova in ordine alla quale non risulta formulata alcuna idonea richiesta istruttoria nell'atto di citazione;
nel merito: rigettare la domanda attorea proposta nei confronti del dott.
, perché infondata in fatto e in diritto, con condanna CP_6 comunque degli attori alla rifusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva».
Controparte_5
«1) in via preliminare, dichiarare che l'azione è improcedibile nei confronti del convenuto, dott. , stante il mancato esperimento del Controparte_5 tentativo obbligatorio di mediazione;
2) sempre in via preliminare, dichiarare che l'atto di citazione è nullo ex art. 164 co. 4 c.p.c.; 3) autorizzare ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della Controparte_10 pagi na 8 di 63 in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede al Corso Libertà n. 53, CP_9
San Cesario sul Panaro (Mo) disponendo altresì, i differimento della prima udienza di comparizione delle parti e provvedendo, giusto decreto, alla fissazione di nuova data per la medesima al fine di consentire la citazione del terzo indicato, nel rispetto dei termini di legge;
4) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice così come proposta nei confronti del dott.
[...]
, perché infondata in fatto e in diritto;
5) nella denegata ipotesi di CP_5 riconoscimento di responsabilità in capo ai convenuti per il danno lamentato dagli attori, si chiede all'Ill.mo IG. Giudice di voler graduare la responsabilità stesse tenendo in considerazione il ruolo svolto da ciascun medico nella fattispecie di responsabilità, si chiede, sin da ora, di manlevare il dott. di quanto fosse condannato a pagare in favore degli attori, CP_5 ponendo il relativo obbligo a carico della Parte_7
in persona del suo legale rapp.te p.t., nonché, a carico dell'Azienda
[...] così come espressamente Controparte_17 previsto dalle norme di legge e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro tra il medico e l tessa;
7) con vittoria di spese, diritti e Controparte_18 onorario del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati tra il 21/1/2013 e il 6/2/2013,
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale delle figlie minori, , e , ha Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l
[...]
, l Controparte_12 Controparte_19
, , e , per ottenere il
[...] CP_4 CP_6 Controparte_5 risarcimento dei danni derivatigli e sentir accogliere le conclusioni CP_20 riportate in premessa.
La parte attorea, a fondamento della propria domanda, ha dedotto
- che in data 22/8/1996 esso contrasse matrimonio con Parte_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- che dalla loro unione nacquero, con parto cesareo, due bambine, Pt_2
nel 1998 e nel 2003;
[...] Parte_3
pagi na 9 di 63 - che nel 2010 scoprì di essere di nuovo incinta e, come per Persona_2 le precedenti gravidanze, si affidò al proprio ginecologo di fiducia, dott.
; CP_4
- che il 4/5/2011, all'epoca gestante alla 38a settimana, in seguito alla comparsa di dolori pelvici le venne diagnosticato “algie pelviche in gravidanza alla 38a settimana” con il tracciato cardiografico che evidenziò una normale reattività della frequenza cardiaca del feto e una scarsa attività contrattile;
- che, su invito del dott. rifiutò il ricovero presso il nosocomio di CP_4
Vallo della Lucania e si recò presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' Controparte_17 di , dove lo stesso dott. prestava servizio;
CP_3 CP_4
- che, iniziato il travaglio, i sanitari decisero di sottoporla a taglio cesareo e,
, praticata l'anestesia sotto la direzione del dott. venne Parte_5 estratto “un feto vivo e vitale”;
- che, a causa di complicanze, tra le quali un'emorragia, l'equipe chirurgica, composta dal dott. e dal dott. decisero di chiedere l'ausilio del CP_4 CP_6 dott. medico di guardia per effettuare l'isterectomia; CP_5
- che insorse, come ulteriore complicanza una coagulopatia da consumo e, alle 00:20 raggiunsero la sala operatoria il dott. direttore dell'unità Per_3 operativa, il dott. , ginecologo, il dott. urologo, e il dott. CP_21 Per_4
EC i quali effettuarono la legatura del legamento infundibolo-pelvico destro e delle arterie ipogastriche destra e sinistra per la persistenza di sanguinamento profuso retro-peritoneo destro;
- che, alle ore 01:10, riportò un'improvvisa bradicardia con Persona_2 arresto cardiaco per il quale venne richiesto l'intervento dei rianimatori;
- che, ultimato l'intervento, venne trasferita presso il reparto di rianimazione, ma le sue condizioni apparvero da subito gravissime;
- che il 5/5/2011 e il 6/5/2011 venne trasportata in sala operatoria per revisione chirurgica in laparotomia, senza che le sue condizioni migliorassero;
pagi na 10 di 63 - che in data 11/5/2011 la presentò midriasi fissa, areflessia totale e Per_2 mancanza di atti respiratori spontanei, tanto che alle ore 12:45 venne constatato il decesso della stessa;
- che già in data 10/5/2011, esso attore sporse denuncia-querela presso i
Carabinieri di e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_3
Salerno dispose la consulenza medico-legale per verificare la causa della morte di sua moglie nonché l'esistenza di profili colposi nelle condotte tenute dal personale medico e paramedico intervenuto durante il ricovero;
- che i consulenti tecnici della Procura, prof. e prof. EC, non Per_5 ritennero condivisibile la gestione della complicanza da parte della prima equipe, concludendo che un «trattamento adeguato, caratterizzato da una più precoce e tempestiva esecuzione dell'isterectomia e di tutti gli step volti a fronteggiare l'emorragia post-partum avrebbero, con alta probabilità logica, evitato il concretizzarsi dell'arresto cardiaco a seguito del quale le condizioni cliniche della CC irrimediabilmente si deteriorarono per l'instaurarsi di una coagulopatia da consumo e successivo danno d'organo sino all'accertamento della morte avvenuta in data 11 maggio 2011»;
- che, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Salerno, con decreto dell'8/11/2012, dispose il rinvio a giudizio dei dottori e perché imputati in ordine al delitto p. e p. CP_4 CP_6 Pt_5 CP_5 dagli artt. 40 cpv, 41 e ss., 110 e ss., 113 e 589 comma 1 c.p.;
- che la morte di è addebitabile alla condotta degli stessi Persona_2 dottori i quali, per negligenza, imprudenza e grave imperizia, nell'espletamento delle proprie funzioni, determinarono un profondo shock emorragico della paziente e successiva insorgenza della sindrome
“coagulazione intravascolare disseminata” che ne causò l'arresto cardiocircolatorio con aggravamento delle sue condizioni fino al suo decesso;
- che, risultate vane le richieste di risarcimento danni avanzate con raccomandata del 21/6/2012, esso attore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis per sé e le proprie figlie. pagi na 11 di 63 si è costituita tempestivamente in giudizio con CP_3
comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• la propria carenza di legittimazione passiva e della sua titolarità giuridica per non aver avuto alcun ruolo nelle vicende medico-sanitarie dedotte dall'attore, in quanto la decise di rifiutare il ricovero presso il Pronto Per_2
Soccorso del Presidio Ospedaliero “S. Luca” di Vallo della Lucania per recarsi presso l'Azienda Controparte_12
;
[...]
• la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attore;
• il difetto di prova in merito al risarcimento del danno patrimoniale richiesto nonché del danno biologico e morale;
• l'inammissibilità del danno da perdita parentale in quanto non provato;
• l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Controparte_12
[...] si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito
o il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito all'elemento soggettivo di imputazione, non sussistendo, nel caso di specie, responsabilità medica per colpa grave o dolo;
o il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito a tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.;
o il mancato assolvimento delle pretese risarcitorie in merito al danno biologico, esistenziale, parentale nonché al danno patrimoniale;
o la genericità dell'istanza sugli interessi e la rivalutazione monetaria.
Ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagi na 12 di 63 ▪ si è costituito tempestivamente in giudizio, con CP_4
comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
▪ la nullità dell'atto di citazione;
▪ l'erronea ricostruzione della tempistica del primo intervento e la mancanza del nesso eziologico;
▪ il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attore, in merito all'inesatto adempimento dell'obbligazione scaturente dalla prestazione sanitaria, al contratto e ai danni conseguiti alla prestazione medica che si assume inesatta.
Ha poi richiesto la chiamata in causa della in Parte_8 quanto società garante per la responsabilità civile professionale di esso attore in forza di polizza n. 77710500100697, certificato 5001-697, nonché della
Assicurazione per la copertura assicurativa dell' CP_11 Controparte_12 per la colpa professionale dei suoi dipendenti e, infine per aver egli aderito alla convenzione/appendice “estensione colpa grave” con protocollo n. 11490 del
21/4/2011.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Persona_1
si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
→ di aver contratto con la la polizza a garanzia Controparte_9 della “responsabilità professione del medico anestesista, rianimatore, medico delle emergenze” giusto certificato di assicurazione n. 14.766 a valere sulla polizza RCT/O n. 708/1015, già operativa alla data del 4/5/2011;
→ la nullità della domanda in quanto non provata e fondata sul presupposto dell' “evidente temerarietà dell'eventuale resistenza in giudizio”;
→ l'inesistenza di qualsiasi responsabilità in quanto la grave emorragia post partum, individuata come causa del decesso di , nulla ha Persona_2 avuto a che vedere con l'attività di svolta da esso Controparte_22 convenuto;
pagi na 13 di 63 → che la informata dell'intervento e delle procedure anestesiologiche, Per_2 aveva prestato il proprio consenso alla anestesia generale, sottoscrivendo il relativo modulo;
→ che le perdite ematiche non vennero da lui sottostimate e, infatti, prima ancora che venisse lanciato dai ginecologi alcun allarme, esso convenuto aveva già fatto preventiva richiesta di due sacche emazie al Centro Trasfusionale, richiesta pervenuta alle ore 22:53;
→ che la sua condotta non ha avuto incidenza causale nella determinazione dell'exitus della ; Per_2
→ che non corrisponde al vero al circostanza per cui alle ore 1:10 del 5/5/2011 la ebbe un arresto cardiaco, tanto che nella cartella anestesiologica Per_2 viene riportata una “improvvisa bradicardia”, ben diversa dall'arresto cardiaco;
→ che nessun eventuale ritardo nell'effettuare l'isterectomia può essere a lui addebitato;
→ in via alternativa e gradata, la graduazione della responsabilità.
Ha, poi, richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
ha, infine, concluso per l'accoglimento delle conclusioni Controparte_9 riportate.
In data 2/5/2013 la prima udienza veniva differita per permettere la chiamata in causa dei terzi.
Controparte_10
a seguito di chiamata in causa da parte di si è costituita CP_4 tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
➢ in via principale, l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del dott. per aver egli tenuto una condotta professionale ineccepibile;
CP_4
➢ in via subordinata, la graduazione delle colpe;
➢ in via ulteriormente subordinata, la mancata prova e la genericità del quantum richiesto;
pagi na 14 di 63 ➢ in ogni caso, l'inoperatività della polizza stipulata dall'assicurato per prescrizione del diritto assicurativo;
➢ l'inoperatività della polizza in ragione di quanto disposto dall'oggetto dell'assicurazione, nonché per le attività eseguite presso lo studio di Vallo della Lucania essendo, la stessa polizza, operante nell'ambito dell'attività medica svolta quale sanitario dipendente della struttura sanitaria pubblica;
➢ l'inoperatività della polizza per violazione degli artt. 1892 cod. civ. e dell'art. 11 C.G.A.;
➢ la responsabilità solidale dell' Controparte_12
➢ che la copertura assicurativa prestata dalla polizza r.c.p. stipulata dall' on la propria compagnia assicuratrice è efficace, in Controparte_12 primo rischio, sia a favore dell'Ente sia in favore del personale medico dipendente;
➢ in via ulteriormente subordinata, ripartizione del rischio tra la Compagnia
Assicuratrice della struttura sanitaria ed essa;
Controparte_10
➢ violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 cod. civ.;
➢ la limitazione della garanzia ex art. 6 c.g.a.;
➢ la validità dell'assicurazione solo in caso di responsabilità personale e diretta e non quando sussista responsabilità solidale di un assicurato;
➢ la voce di danno, ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'attore, non è compresa nella copertura assicurativa.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Controparte_9 su chiamata di , si è costituita tempestivamente, a seguito Parte_5 di chiamata in causa con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
✓ la mancanza di copertura assicurativa per i fatti di cui è causa in virtù di garanzia a secondo rischio;
✓ che l'Azienda è comunque tenuta, ai sensi dell'art. 24 del CCNL CP_12
a tutelare il dipendente con una copertura assicurativa;
pagi na 15 di 63 ✓ che, in ogni caso, potrà essere chiamata a manlevare l'assicurale solo entro il limite del massimale di assicurazione pari a € 750.000,00;
✓ l'infondatezza delle domande proposte il quanto il dott. ha svolto il Pt_5 solo ruolo di anestesista nell'intervento di parto cesareo a cui fu sottoposta la paziente;
✓ il mancato assolvimento dell'onere della prova, ricadente in capo all'attore, in merito al nesso causale tra l'operato dei medici e l'aggravamento e l'insorgenza della patologia;
✓ la nullità della domanda in quanto indeterminata e generica;
✓ che, in via subordinata, ove riconosciuta, la responsabilità dovrà essere attribuita per un verso all'Ospedale e per altro, ai singoli medici in proporzione alle specifiche eventuali responsabilità.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
, CP_6 nelle more dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, in particolare, con il deposito della seconda memoria, si è costituto tardivamente in giudizio eccependo:
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per la mancata esatta indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché la mancata indicazione dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi;
l'assenza di valenza probatoria della perizia di parte depositata dall'attore;
la mancata prova dei presupposti atti a legittimare la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore;
che la prestazione da lui svolta è stata effettuata nell'ambito dell'assistenza sanitaria nazione dove l'attività del singolo medico non può essere estrapolata dai comportamenti degli altri operatori sanitari coinvolti nell'evento e, tantomeno, dalla struttura organizzativa e tecnica messa a loro disposizione;
la mancata prova del diritto al risarcimento danni sia patrimoniale che non patrimoniale e, soprattutto jure successionis e jure proprio, avendo gli attori pagi na 16 di 63 promosso il presente giudizio unicamente in proprio e non anche in qualità di eredi;
l'inammissibilità del danno biologico in quanto escluso nelle fattispecie in cui il decesso avviene nell'immediatezza o, come nel caso di specie, a breve termine dall'evento lesivo;
nel merito, che non gli era stata segnalata, dai medici di turno, alcuna diagnosi di “placenta accreta” né questa poteva emergere dagli esami effettuati presso la struttura ospedaliera;
che i paventati ritardi descritti dagli attori non rispondono ai reali tempi di svolgimento del parto cesareo praticato a;
Persona_2
che tutto il suo operato è stato svolto con scrupolo e diligenza;
l'inesistenza del nesso eziologico tra l'operato di esso convenuto e le conseguenze dell'intervento di isterectomia praticato alla CC e imposto dall'emergenza determinatasi;
l'infondatezza e la temerarietà dell'azione proposta nei suoi confronti, costituendo un gravissimo danno per la sua immagine professionale.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 25/9/2014, il precedente Giudice deIGnato, la nullità della notifica eseguita nei confronti di a causa di un'omonimia, ha Controparte_5 consentito alla rinnovazione della notifica rinviando l'udienza al 4/3/2015 (poi differita all'11/5/2015).
Controparte_5 si è costituito, quindi, tempestivamente in giudizio, a seguito di notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per la mancata proceduta di mediazione obbligatoria ex L. n. 98/13;
la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 3 nr. 4 c.p.c.;
l'inammissibilità dei mezzi di prova;
pagi na 17 di 63 nel merito, la tempestiva esecuzione dell'intervento di isterectomia subtotale;
che, a causa della mancata immediata reperibilità del primario dott.
e la necessità della presenza di almeno tre medici per effettuare la Per_3 isterectomia, era stato richiesto il suo intervento alle ore 23:20 e alle ore 23:30 era già presente in sala operatoria;
che sopraggiunto il dott. il quale aveva costatato la corretta Per_3 esecuzione dell'intervento di isterectomia, era stato da lui sostituito;
l'assenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso;
la necessità di graduare le responsabilità eventualmente riconosciute.
Ha, poi, richiesto l'autorizzazione della chiamata in causa della Compagnia assicurativa che lo garantiva all'epoca del sinistro, l Parte_8
e ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni riportate:
[...]
All'udienza dell'11/5/2015, le parti sono state rimesse alla mediazione obbligatoria nei confronti del effettuata, poi, in data 26/6/2015, come CP_5 da verbale di mediazione depositato dall'avv. Frattolillo in data 30/6/2015.
In data 18/7/2016 sono stati nuovamente concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella seconda memoria depositata in data 21/2/2014 la
[...] ha rinunciato all'eccezione di prescrizione avanzata nella CP_10 propria comparsa in quanto il proprio assicurato aveva regolarmente denunciato il sinistro alla stessa Compagnia con lettera del 18/5/2011.
Nella II memoria depositate sia dall' sia da Controparte_23 CP_4
è stata eccepita l'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni
[...] jure successionis per il risarcimento del danno biologico e mortale riferibile alla poiché il presente giudizio non è stato introdotto nella specifica Per_2 qualità di eredi, ma unicamente in proprio, configurandosi, quindi, una modifica della domanda introduttiva.
L' ha eccepito altresì l'inammissibilità della richiesta di Controparte_23 risarcimento del danno biologico subito dalla paziente, in quanto il risarcimento di detta voce di danno è escluso ogni qual volta in cui il decesso pagi na 18 di 63 avviene dell'immediatezza o, poco dopo l'evento che si assume lesivo ed attribuibile al destinatario della richiesta risarcitoria, così come è avvenuto nel caso di specie
Nella III memoria degli attori (deposito del 2/11/2016) si legge a pag. 9: «Si fa altresì presente che in sede dibattimentale penale (Proc. N. 227/2013 RG dib, N. 7378/2011 RG NdR Mod. 21) il Tribunale di Salerno ha disposto, in aggiunta alla CTU espletata per conto della Procura della Repubblica (e già depositata agli atti del presente giudizio), una nuova CTU di cui si riserva sin da ora la facoltà di deposito».
Tale documentazione è stata poi depositata in data 28/6/2017 (quindi oltre il termine per il deposito delle memorie).
Con ordinanza del 4/9/2017, a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'11/7/2017, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale.
Il 19/9/2018 la parte attorea ha depositato il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, resa nel procedimento n. 227/2013 RGT – n. 7378/2011 RGNR, dal quale si evince l'assoluzione dei convenuti e e la condanna dei convenuti CP_5 Per_1 CP_4
e CP_6
In data 27/3/2019, ha depositato per esteso la sentenza CP_6 penale sopra menzionata completa di motivazione, nonché l'atto di appello da lui formulato avverso la stessa sentenza.
Lo stesso giorno, ha depositato la sentenza completa di Persona_1 data di irrevocabilità nei suoi confronti a far data dal 29/1/2019 e nei confronti di a far data dall'11/12/2018. Controparte_5
In data 21/1/2022, parte attorea ha depositato la sentenza n. 612/2022 reg. sent. – n. 222/2019 RGA – n. 7378/2011 RGNR Procura Salerno del 4/4/2022 depositata in data 8/6/2022, resa dalla Corte di Appello di Salerno e divenuta irrevocabile a far data dal 19/9/2022.
pagi na 19 di 63 Dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di definizione dei fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Difetto di legittimazione/titolarità passiva di
[...]
Controparte_13
1.1. In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione o, comunque, di titolarità passiva della vocata dal Controparte_13 convenuto dott. quale chiamata in causa. CP_4
1.2. Si premette che la sussistenza della sia legittimazione (condizione dell'azione da valutarsi sulla base della prospettazione della parte) sia della titolarità passiva (situazione che attiene al merito della pretesa) della
[...]
contumace nel presente giudizio, può e deve essere Controparte_13 effettuata d'ufficio (v. Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2016, n. 2951).
1.3. Orbene, il dott. riguardo alla chiamata in causa ha allegato CP_4 soltanto l'asserita esistenza della «copertura assicurativa dell'Azienda
per la colpa professionale dei suoi dipendenti, modulo proposta CP_12
Responsabilità civile personale – dipendente prot..n. 11490 del 21.04.2011 –
Assicurazione , in persona del legale rapp.p.t., Via Senigallia n. 18/2 — CP_11
20161 , giusta adesione del Dott. con protocollo n. CP_13 Parte_9
11490 del 21.04.2011» e a chiederne la condanna ex art. 1917 c.c. o, comunque, la manleva della stessa.
1.4. Il fondamento di questa “astratta pretesa” è individuato nel documento
“modulo di proposta” con data di protocollo n. 11490 del 21.04.2011 (v. pag.
49 del pdf della produzione del dr. , dal quale, però è dato rinvenire un CP_4 imprecisato riferimento alla al punto o2.a), in Controparte_13 corrispondenza del quale il proponete – ossia il dr. – era tenuto a CP_4 individuare i precedenti assicurativi e nel quale è indicata la dicitura “ASS.
MILANO”.
1.5. Già ciò basterebbe ad affermare la mancanza di legittimazione passiva della contumace ma anche assumendo dalle Controparte_13 pagi na 20 di 63 laconiche difese del convenuto che costui intendesse invocare la garanzia l Parte_10 [...]
per la responsabilità civile dei propri dipendente, l'omessa CP_12 produzione di qualsivoglia documento o, comunque, l'assenza di qualsiasi ulteriore elemento probatorio che ne attesti l'esistenza impedisce in radice di valutare le domande avanzata nei confronti dell'indicata Compagnia.
1.6. Pertanto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_13
2. Nullità atto di citazione ed efficacia nel processo civile delle prove formatesi nel processo penale
2.1. In linea generale, va osservato nella fattispecie che gli elementi probatori di maggior rilievo provengono dal processo penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 586/2018, che per alcuni imputati è passata in giudicato a seguito della riforma da parte della Corte di Appello di Salerno mentre per altri perché non è stata oggetto di impugnazione.
2.2. Sull'efficacia di tale sentenza nel processo civile, le parti hanno a lungo dibattuto nelle memorie 183 c.p.c., in particolare i convenuti hanno rimarcato che gli odierni attori non si erano costituiti nel predetto processo penale.
2.3. La doglianza è solo parzialmente fondata perché com'è noto, il codice di procedura penale concede al danneggiato di scegliere la propria strategia, ossia costituirsi o meno parte civile oppure di trasferire nel processo civile l'azione civile dapprima esercitata nel processo penale e viceversa;
ovviamente da quali scelte discendono effetti diversificati a seconda del caso in cui la sentenza penale sia di condanna o di assoluzione.
2.4. Le disposizioni cardine per risolvere la questione sono gli artt. 651 e 652
c.p.p.
2.5. La prima stabilisce che la sentenza penale di condanna emessa a seguito di dibattimento (come è avvenuto nel caso odierno, visto il decreto che dispone il giudizio del GUP in data 8.11.2022), ha efficacia nei giudizi civili che coinvolgono il condannato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso». E pagi na 21 di 63 ciò a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale, che è elemento non richiesto dalla norma (v. Cass. ez. 3, Sentenza n. 16391 del
14/07/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 12115 del 13/06/2016, secondo cui «nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale»).
2.6. La sentenza non spiega effetti, invece, contro il responsabile civile, se egli, come nel caso odierno, non è stato citato nel processo penale.
2.7. D'altro lato, la sentenza di assoluzione piena (nel caso odierno: «per non aver commesso il fatto», pronunciata nei confronti dei medici e Pt_5 CP_5 non ha effetto vincolante nel processo civile se il danneggiato coinvolto si è costituito tempestivamente nel processo civile, a norma dell'art. 75, comma 2
c.p.p. (v. art. 652 c.p.p., secondo cui «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato … sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2»).
2.8. Nell'odierna causa, i danneggiati hanno esercitato l'azione civile, nel processo civile, tempestivamente, vale a dire prima che il giudice penale pronunciasse la sentenza di primo grado (la citazione è del 2012, la sentenza di primo grado del 2018) e non è stata mai trasferita nel processo penale (artt. 75, commi 1 e 3 c.p.p.). Pertanto, essa è potuta proseguire, autonomamente, fino alla decisione odierna senza alcun vincolo di pregiudizialità del processo penale su questo processo civile [v., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006, secondo cui «in virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) del nuovo codice di procedura penale il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti pagi na 22 di 63 preclusivi – quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso – nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la P.C. abbiano partecipato al processo penale»].
2.9. Così ricostruito il quadro normativo, si nota agevolmente che il fatto di cui è causa è sussumibile solo parzialmente nell'art. 652 c.p.p., ma non lo è certamente nell'art. 651 c.p.p.
2.10. Invero, per la posizione dei dottori e assolti in sede Pt_5 CP_5 penale per non aver commesso il fatto, la sentenza non può essere invocata a loro favore giacché trattasi di assoluzione piena ed emessa in un processo a cui gli odierni danneggiati/attori non hanno partecipato;
e ciò per il chiaro disposto dell'art. 652 c.p.p.
2.11. D'altro lato, la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha sì confermato le statuizioni civili e il resto della sentenza penale di primo grado, ma l'ha riformata rispetto alla statuizione di condanna strettamente penale, dichiarando il “non doversi procedere” per avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
2.12. La sentenza di non doversi procedere non è contemplata tra i casi di assoluzione di cui all'art. 652 c.p.p., ma non può neppure definirsi come una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., sicché le statuizioni di
“condanna civile” in essa contenute possono fare stato solo nei confronti di chi a quel processo ha partecipato per essersi costituito parte civile.
2.13. Deve, quindi, ribadirsi che «in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i pagi na 23 di 63 casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione» (v. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024 e Sez. U,
Sentenza n. 1768 del 26/01/2011).
2.14. Da ciò discende che anche il giudicato sulle posizioni dei dottori CP_4
e non ha alcuna rilevanza o efficacia nel presente giudizio, poiché essi CP_6 sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione e gli odierni attori non erano costituiti nel processo penale quali parti civili.
2.15. In definitiva, quindi, in questa controversia il giudicato penale non spiega alcun effetto sull'odierno processo civile.
2.16. Tale conclusione non preclude, però, al giudice civile di utilizzare il materiale probatorio, estratto dal processo penale e debitamente allegato dall'attore e dai convenuti, quali prove atipiche del processo civile ex art. 116 c.p.c.
2.17. Invero, l'orientamento della giurisprudenza che trova conferma anche nell'art. 310, comma 3, c.p.c., è nel senso che tali prove possono essere valutate liberamente come indizi e che tale limitata efficacia probatoria è comunque subordinata all'almeno potenziale contraddittorio nel processo in cui la prova è stata raccolta (Cass. 6502/2001; Cass. 478/1995). Pur non essendo un mezzo di prova in senso tecnico, lo stesso vale per la consulenza tecnica espletata in altro procedimento (Cass. 30473/2018; Cass. 1039/2009). In particolare, il pagi na 24 di 63 giudice di merito può tener conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, ancorché quest'ultimo sia stato dichiarato nullo per vizio di costituzione del giudice (ad esempio, perché trattasi di controversia di competenza del giudice collegiale decisa dal giudice monocratico), atteso che ciò che rileva è che l'accertamento peritale sia stato ritualmente acquisito nel successivo giudizio e che su di esso vi sia stato il contraddittorio tra le parti (Cass. 8459/2020; Cass. 16315/2018; Cass.
11141/2009).
2.18. Più in generale, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice di merito, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass.
11753/2018; Cass. 569/2015; Cass. S.U. 9040/2008) sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito
(Cass. 31312/2021; Cass. 10825/2016), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad esempio, una consulenza tecnica disposta dal p.m. o sommarie informazioni testimoniali, che sono liberamente valutabili ex art. 116 c.p.c .: Cass. 5947/2023; Cass. 18025/2019; Cass.
3689/2021, in relazione alle dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al p.m.) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (Cass. 12577/2014; Cass. 8127/2009; Cass. 17477/2007), nonché delle risultanze di una sentenza penale di condanna non definitiva
(Cass. 10055/2010) o di una sentenza definitiva di non doversi procedere essendosi il reato estinto per prescrizione.
2.19. Specifico precedente nel caso di specie è quello di Cass. sez. L, Sentenza
n. 16559 del 05/08/2005, secondo cui «nell'ipotesi di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione – che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 cod. proc. pen. – il giudice civile (nella specie in sede di regresso da parte del condebitore solidale che aveva risarcito il danno cagionato dal dipendente) deve interamente pagi na 25 di 63 rivalutare il fatto, ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni».
2.20. Quest'ultimo orientamento è particolarmente calzante nell'odierno processo perché le parti, nelle memorie 183, e dunque tempestivamente, a sostegno delle rispettive pretese ed eccezioni, hanno depositato molte consulenze tecniche del processo penale, che in quel processo furono già analizzate e oggetto di contestazione da parte degli imputati che – eccetto i responsabili civili – sono gli odierni convenuti in questa causa.
2.21. Fondamentale è, in merito, la perizia ordinata dal giudice penale dott.
a firma dei prof.ri e Per_6 Per_7 Per_8
2.22. Il deposito di questa “prova” documentale, che richiama a sua volta elementi contenuti nel fascicolo dell'attore (primi fra tutti la cartella clinica e l'accertamento tecnico ordinato dal PM , tutti tempestivamente Parte_11 allegati in uno con l'atto di citazione, deve a sua volta dirsi “tempestivo”. Essa
è stata altresì oggetto di contraddittorio nelle memorie successive al suo deposito.
2.23. Infatti, da un lato deve osservarsi che il deposito della perizia è stata comunicato alla sezione penale il 15 Marzo 2017, ma già nella memoria 183 n. 3 del 2/11/2016, l'avv. Maione, difensore di parte attrice, se ne riservava la produzione. La perizia fu, del resto, ordinata dal giudice in data 19/09/2016 e, pertanto, la produzione di questo documento non sarebbe mai potuto avvenire nel termine delle memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c.. Correttamente, dunque, con ordinanza del 4/08/2017, non sono state ammesse le prove orali considerando implicitamente ammesse tutte le prove documentali e rinviando la causa per le conclusioni.
2.24. In altri termini, il deposito della perizia deve ritenersi tempestivo perché l'attore ne ha fatto riserva quanto prima poteva, secondo l'ordinaria diligenza.
pagi na 26 di 63 2.25. In ogni caso, essa sarebbe stata acquisibile anche d'ufficio, ex art. 213
c.p.c. per ragioni di economia processuale [v. Sez. 1, Sentenza n. 2181 del
30/07/1964, secondo cui «rientra nell'uso del sovrano criterio discrezionale del giudice di merito il potere di richiamare di ufficio gli Atti di un precorso procedimento penale» e ancora più recentemente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
9957 del 16/04/2025:«le prove assunte in un precedente processo penale
(anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse»).
2.26. Tale perizia è stata debitamente analizzata anche dal giudice penale di primo grado, di cui – lo si anticipa – si condividono in toto le argomentazioni sul nesso causale, così come del resto ha già fatto la Corte di Appello di Salerno in sede di gravame. Tali argomentazioni si intendono, dunque, richiamate per relationem. («Il giudice civile, infatti, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile, ma a tal fine non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza» v. Cass. civ., Sez. Unite, 05/07/2021, n. 18923).
2.27. Così come si intende richiamata la ricostruzione in fatto operata da quel giudicante, perché, come pure si spiegherà meglio, le parti non hanno nel presente processo addotto elementi nuovi e rilevanti. pagi na 27 di 63 2.28. Anche tale sentenza è stata debitamente allegata dall'attore sia prima del suo passaggio in giudicato che dopo. La tempestività di tali allegazioni deriva nuovamente dai tempi in cui si sono evoluti i due processi: anche per la sentenza, invero, appena le parti hanno potuto produrla, lo hanno diligentemente fatto.
2.29. Tutte le considerazioni sin qui svolte permettono sin d'ora di scrutinare le più volte mosse eccezioni di nullità dell'atto di citazione per omessa causa petendi e di insufficiente e generica allegazione.
2.30. L'attore, nei limiti che si dirà in materia di singole prove, ha correttamente ricostruito il fatto e si è premurato di allegare un'elevata mole documentale che ha sempre richiamato nei suoi atti: i suoi depositi sono stati tempestivi rispetto al succedersi – e al verificarsi – dei fatti processuali penali.
2.31. Similmente, il petitum è intellegibilmente indicato nelle conclusioni ed
è specificamente volto ad ottenere il pregiudizio patito dalla iure Per_2 proprio, e, quindi, richiesto iure successionis dal marito e dalle figlie, suoi eredi legittimi come da certificato di stato di famiglia pure depositato, e dalle singole figlie e dal marito iure proprio. Il primo pregiudizio è stato qualificato dall'attore, nel corpo dell'atto, come “danno biologico” da perdita della vita;
il secondo è stato, invece, qualificato come “danno da perdita del rapporto parentale”. Si è chiesto altresì il danno patrimoniale conseguente ed il danno esistenziale per ognuno di questi pregiudizi.
2.32. Non colgono, dunque, nel segno le eccezioni di inammissibilità- per mutatio libelli – mosse da alcuni convenuti, poiché l'attore ha domandato i danni anche iure successionis in modo esplicito sin dall'atto di citazione. Il petitum va, invero, letto in uno – ed integrato con – il corpo dell'atto di citazione e, in quest'ultimo, è chiaramente scritto che l'attore agisce “in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis”.Del resto, l'attore ha dato altresì prova della qualità di erede legittimo depositando il certificato di stato di famiglia.
pagi na 28 di 63
3. La prova del fatto costitutivo della pretesa
3.1. Tanto premesso, l'onere probatorio in materia è scandito in ragione della natura della responsabilità, che in tal caso è:
− contrattuale da contatto sociale nel rapporto tra il medico ed il paziente;
− contrattuale in senso proprio nel rapporto con la struttura sanitaria;
− extracontrattuale per ciò che concerne il danno da perdita del rapporto parentale patito iure proprio dai congiunti della vittima.
3.2. Invero, per ciò che concerne la responsabilità del medico/i, versandosi in un caso verificatosi prima della Legge e addirittura prima del Parte_12
D.L. Balduzzi, deve darsi continuità a quell'orientamento giurisprudenziale che qualifica la natura della responsabilità come “contrattuale da contatto sociale qualificato” (v., ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 19670 del 03/10/2016, secondo cui «in tema di attività medico-chirurgica, anche il "contatto sociale" meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale», ma v. anche, sulla successione di leggi nel tempo, Sez. 3 , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019, secondo cui «in tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n.
158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore»). Non hanno, pertanto, alcun pregio i richiami normativi pure svolti dai convenuti sulla natura extracontrattuale della responsabilità dei medici.
3.3. D'altro lato, invece, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale in senso proprio, per l'avvenuto formarsi di un contratto di spedalità da cui discende, ex art. 1228 c.c., una responsabilità del preponente
(struttura) per i danni del suo ausiliare (medici). Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
“spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, pagi na 29 di 63 che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n.
8826/2007).
3.4. Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
3.5. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro in seguito fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co.
1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).La responsabilità per il danno da perdita del rapporto parentale ha, invece, natura extracontrattuale non avendo il contratto di spedalità o il contatto sociale effetti protettivi verso terzi oltre quelli assolutamente prossimi (cd. proximity) per la tutela di beni di altro rango pagi na 30 di 63 (prossimo può considerarsi, ad esempio, il nascituro rispetto alla gestante ma non i parenti dalla famiglia nucleare non coinvolti nelle pratiche sanitarie direttamente. V. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, secondo cui
«la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale»).
3.6. La qualificazione, come extracontrattuale, della responsabilità del medico, non elimina quella della struttura sanitaria anche per quel profilo di danno, poiché quell'ultima è responsabile per il fatto del suo preposto ex art. 2049 c.c.: i presupposti di questa norma – ossia il vincolo di subordinazione e l'occasionalità necessaria – non sono stati contestati dall' Controparte_12
e sono, pertanto, da considerarsi provati.
2.5. Nonostante la differenza qualitativa delle due sfere di responsabilità, ex artt. 1218 c.c. e 2043 c.c., da ciò non discende una percepibile differenza in materia di onere probatorio, poiché è ormai consolidato l'orientamento di legittimità, nato proprio in materia di responsabilità medica, secondo cui nelle obbligazioni di facere professionale, è al danneggiato che spetta la prova del fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).«In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con pagi na 31 di 63 l'ordinaria diligenza» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Sez. 3
- , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
3.7. Nel ristretto campo della causalità omissiva, poi, poiché, al fine di scrutinare il nesso causale che lega la condotta al danno-evento, occorre necessariamente individuare la violazione della norma cautelare per ipotizzare il comportamento alternativo lecito (cd. causalità ipotetica), sul danneggiato incombe anche l'onere di provare la violazione cautelare, spettando, poi, al danneggiante di liberarsi provando, in tema di causalità, l'inadeguatezza causale e, in tema di colpa, fattori estintivi quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'inevitabilità dell'evento (v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25825 del 27/09/2024, secondo cui «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi,
e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa).
3.8. In sostanza, quindi, l'orientamento del 2017, qui condiviso e ormai dominante, risulta in apparente contrasto con quanto affermato da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577 e, ancor prima, da Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n.13533, le quali avevano addossato al danneggiante la prova dei fattori estintivi, compresi quelli derivanti dal nesso causale, mentre il danneggiato doveva soltanto allegare l'inadempimento, all'interno del quale, si «scioglieva» la prova del danno-evento. Intervenute pronunce di segno contrario, la sentenza «Scoditti», senza sollevare il contrasto alle sezioni unite, lo ha composto creando, di fatto, un «microsistema» probatorio nell'ambito della sola responsabilità medica, che rovescia i criteri delle sezioni unite del 2008 citate.
3.9. Tanto chiarito in materia di onere probatorio, occorre comunque ricordare che nell'ambito della causalità civile (contrattuale ed extracontrattuale) vige il principio condizionalistico scandito dalle Sez. Un.
Franzese, ma temperato dal criterio del più probabile che non. Infatti, per consolidato orientamento di legittimità, le regole della causalità materiale sono pagi na 32 di 63 rinvenibili, in via analogica, negli art. 40 e 41 c.p., i quali sposano la teoria condizionalistica. Tuttavia, nel diritto civile, la certezza scientifica è degradata a mera probabilità, in quanto la ratio della tutela risarcitoria ed indennitaria è quella di stabilire, in chiave riparatoria, su chi far gravare le conseguenze di un episodio foriero di danni. A tal fine, «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
“probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. 2 settembre 2022, n. 25884).
3.9.1. In merito occorre, però, una “precisazione” mediata da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576: se da un lato, infatti, il più autorevole precedente in materia di causalità materiale civile discorre di «causalità adeguata», nel senso di «dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili», d'altro lato, è anche vero che non sconfessa affatto quanto asserito dalle sezioni unite Franzese;
anzi specifica non solo che
«il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo», evocando la teoria condizionalistica, ma anche che «ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, cit.), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”». L'adeguatezza causale rileva, quindi, ex art. 41 c.p., quale causa da sé sola sufficiente a cagionare il danno, perché esclude il nesso pagi na 33 di 63 causale naturalistico — non la causalità della colpa — quando il danneggiante provi che l'evento è del tutto atipico o imprevedibile o inverosimile. Tali ultimi fattori vanno, però, valutati — non in senso soggettivo — bensì in senso oggettivo, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
3.9.2. In sintesi, quindi, quando l'orientamento di legittimità evoca la prova del nesso causale, occorre muovere dal che il c.d. “primo ciclo causale”, quello che impone all'attore-paziente di provare il nesso tra condotta inadempiente e danno-evento (che non è più il mero inadempimento, ma la lesione alla salute)
e poi tra quest'ultimo e il danno conseguenza, deve seguire, almeno nelle loro linee essenziali, le regole della causalità materiale così come tratteggiate dalle sezioni unite “Franzese” e successivamente richiamate e “precisate” da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576.Così ricostruito il quadro, le similitudini tra causalità civile e penale in campo medico sono plurime soprattutto in ambito omissivo: da un lato, infatti, gli oneri probatori sono divisi in modo analogo e dall'altro occorre una seria attenzione nel distinguere la valutazione del nesso causale (che avviene, di regola, ex post anche in presenza di un comportamento alternativo lecito, salvo, nel civile, l'inadeguatezza causale che va comunque scrutinata in senso oggettivo-nomologico) da quella sulla “colpa” (che avviene ex ante secondo il criterio dell'homo eiusdem condicionis et professionis, della diligenza soggettivamente richiedibile e della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto). Anche la giurisprudenza di legittimità conforta tale ragionamento laddove scrive che «la divergenza circa la valutazione probatoria del nesso eziologico fra criterio civilistico (“più probabile che non”)
e criterio penalistico (“oltre ogni ragionevole dubbio”), dettata dall'essere il danno ingiusto il centro di gravità dell'illecito civile, non può arrivare a una differenziazione del contenuto del rapporto di causalità, tale da far ritenere un soggetto per il medesimo evento responsabile sul piano civile e non responsabile sul piano penale, con inevitabile contraddittorietà fra le valutazioni dell'ordinamento giuridico. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza penale di questa corte, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del pagi na 34 di 63 rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare»
(Cass. 28 marzo 2024, n. 8429).
3.9.3. Fondamentale è ricordare, altresì, che nell'ambito della causalità civile, vige il principio del cd. all or nothing, secondo cui «laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui:
➢ l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
➢ la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur.
3.9.4. L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui
“il convenuto è responsabile dell'evento di danno”/il convenuto non è responsabile dell'evento di danno”: altre soluzioni, sul piano della causalità materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen.» (Cass. n. 26851 del 2023).
3.10. Ebbene, tanto osservato sui generali criteri di riparto probatorio e sostanziali che regolano l'accertamento del nesso causale nella responsabilità medica, si ritiene che già le sentenze del giudice penale costituiscono argomento di prova sufficiente a dimostrare sia il nesso causale tra gli errori medici commessi dai dottori e e la morte della sia il CP_4 CP_6 Per_2 fatto storico nella sua interezza.
pagi na 35 di 63 3.10.1. Verso questa soluzione milita sia quanto evidenziato dalla già citata
Cass. n. 8429/2024, secondo cui per quanto il processo civile e quello penale siano autonomi, non può pervenirsi in materia di causalità ad una conclusione irragionevolmente difforme tra gli accertamenti dei due processi, sia quanto affermato da Cass. Sez. un. n. 4835 del 2023, secondo cui il principio di non dispersione della prova – oltre, si aggiunge, quello di economia processuale – impone di considerare “vero” il fatto storico contenuto nei documenti salvo contestazioni («In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione o di acquisizione della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione»).
3.10.2. Tutta la ricostruzione del fatto operato dal giudice penale va dunque qui richiamata integralmente per relationem anche oltre i passaggi specificamente citati.
3.10.3. Poiché, quindi, l'accertamento del nesso causale penalistico è addirittura più «garantista» di quello civilistico, in quanto tendente alla certezza, esso già è sufficiente prova del nesso in sede civile: opinando diversamente, invero, si finirebbe, nel caso di specie in cui – lo si ripete – gli elementi probatori sono gli stessi, per addivenire ad un insanabile ed irragionevole contrasto – logico prima che giuridico – tra giudicati.
3.11. Il fatto storico deve, pertanto, ritenersi accertato secondo quanto contenuto nella sentenza penale anche rispetto al nesso causale.
2.12. Il discorso muta, invece, in relazione agli imputati assolti (dott. e , Pt_5 CP_5 per i quali il giudice civile ben potrebbe pervenire a una differente conclusione rispetto al giudice penale, qualora si dimostrasse che essi hanno contribuito all'evento mortale in modo anche solo probabilisticamente basso (ma comunque “più probabile che non”): il giudizio civile non impone, infatti, la pagi na 36 di 63 probabilità vicina alla certezza.
2.13. Tuttavia, tale dimostrazione non è avvenuta. Avendo gli attori, in primis, che ne erano onerati e, in secundis, i convenuti e unitamente ai rispettivi assicuratori, che vi CP_4 CP_6 avrebbero avuto interesse sul piano del riparto interno delle responsabilità, prodotto gli stessi documenti del processo penale.
3.12. Pertanto deve ritenersi storicamente provato che il loro operato non ha avuto alcuna incidenza causale sull'evento morte. Del resto, il giudice penale ha assolto gli stessi «per non aver commesso il fatto» ossia per la loro totale estraneità all'evento. Come spiegato, già la sentenza penale è argomento sufficiente, ad avviso di questo giudice, per fondare/escludere la sussistenza del nesso causale nei termini esplicitati. Tuttavia, a rafforzamento probatorio di quanto affermato, deve altresì evidenziarsi che ai medesimi risultati si perviene attraverso un'analisi delle consulenze depositate.
3.13. In disparte l'accertamento della Procura, pure allegato da parte attrice ma da essa stessa “sconfessato” poiché da lei stessa ritenuto “superato” dalla perizia del giudice penale che, infatti, ha richiamato nelle ultime memorie dopo averla depositata appena possibile, i convenuti hanno depositato, a discarico, soltanto la consulenza dei dott.ri e , in relazione alla Per_9 Per_10 posizione del dott. CP_4
3.13.1. I consulenti sono stati incaricati di chiarire le cause della morte,
l'eventuale ritardo nell'effettuazione dell'isterectomia, la valutazione dell'entità dell'emorragia post-partum e l'adeguatezza dell'intervento chirurgico, in particolare la gestione del legamento infundibolo-pelvico destro.
3.14. La paziente, gravida alla 38ª settimana con due precedenti cesarei, si era recata il 4 maggio 2011 all'ospedale di Vallo della Lucania per dolori pelvici, ma aveva rifiutato il ricovero.
Successivamente si era presentata all'ospedale di , dove era stata CP_3 ricoverata e sottoposta a taglio cesareo d'urgenza alle 22:30.
Dopo l'estrazione del feto alle 22:40, si era manifestata un'atonia uterina con emorragia massiva. Era stato deciso un intervento di isterectomia, complicato pagi na 37 di 63 da aderenze e difficoltà tecniche. Una seconda équipe chirurgica era subentrata alle 00:20, rilevando emorragia diffusa e coagulopatia (CID).
La paziente era entrata in shock emorragico, era stata trasferita in rianimazione e sottoposta a ulteriori interventi, ma era deceduta l'11 maggio.
La causa della morte è stata identificata in una ipossia cerebrale acuta secondaria a emorragia post-partum massiva da atonia uterina, complicata da
CID. Fattori predisponenti erano la placenta accreta e i pregressi cesarei.
I consulenti hanno ritenuto che la sequenza degli eventi, dalla sutura alla somministrazione di uterotonici fino all'isterectomia, abbia richiesto circa 95 minuti, tempo non comprimibile. Hanno quindi contestato la ricostruzione del
PM, che non avrebbe considerato i tempi tecnici necessari.
La stima dell'anestesista di 2500 ml di perdita ematica è stata ritenuta coerente con i protocolli OMS, e la risposta trasfusionale è stata tempestiva, con le prime sacche somministrate alle 23:09, dieci minuti dopo l'emocromo delle 22:59.
La legatura dell'infundibolo pelvico destro era stata effettuata dalla prima équipe, e il sanguinamento successivo era parte di una emorragia diffusa da
CID, non da una singola fonte anatomica. La legatura delle arterie ipogastriche da parte della seconda équipe non è correlata alle arterie gonadiche, che derivano dall'aorta. Le linee guida FIGO citate dal PM si riferiscono a parti naturali, non a cesarei in corso, e la “golden hour” non è applicabile in questo contesto.
I consulenti concludono che la morte è stata causata da una catena di eventi clinici complessi e rapidi, non da negligenza o ritardi, e che le azioni del dott.
e dell'équipe (dottori e sono state coerenti con CP_4 Per_3 Pt_5 CP_5 la buona pratica clinica. Le contestazioni del PM sono state ritenute non fondate o basate su presupposti errati.
3.15. La perizia dei prof.ri e ha, invece, spiegato, in modo Per_8 Per_7 chiaro, logico, razionale e condivisibile, non solo la corretta ricostruzione del fatto, ma anche le singole negligenze commesse dai dottori e CP_4 CP_6 così contestando tutto quanto ex adverso dedotto dal CP_4
pagi na 38 di 63 3.15.1. Per quel che qui interessa, essi, in primo luogo, hanno ricostruito il fatto in questi termini: la paziente, gravida alla 38ª settimana con due precedenti cesarei, si presenta il 4 maggio 2011 all'ospedale di Vallo della
Lucania per dolori pelvici, ma rifiuta il ricovero. Viene poi ricoverata a CP_3
e sottoposta a taglio cesareo d'urgenza alle 22:30. Dopo l'estrazione del feto
(22:40), si manifesta una grave atonia uterina con emorragia massiva. Si decide per un'isterectomia, complicata da aderenze e difficoltà tecniche.
Subentra una seconda équipe chirurgica alle 00:20. La paziente entra in shock emorragico, viene trasferita in rianimazione e sottoposta a ulteriori interventi, ma muore l'11 maggio.
3.15.2. Dopodiché, hanno concluso così: «sulla scorta della puntuale ricostruzione tecnico-specialistica Ginecologico-Ostetrica e della contestuale risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice — pur ribadendosi le lacune proprie della documentazione clinica in atti esaminata — è tuttavia possibile concludere che nel corso della vicenda clinica della IG.ra — Persona_2 sviluppatasi dal 04/05 al 10/05/2011 presso l'A.O.U. “OQO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di — l'operato del Medico Chirurgo primo CP_3 operatore del taglio cesareo eseguito il 04/05/2011 (Dott. ) fu gravato CP_4 da chiari profili di:
− imperizia: in ordine al mancato studio preliminare delle caratteristiche della placenta in considerazione dei dati anamnestico-clinici a disposizione, nonché alla gestione della complicanza emorragica, riconosciuta tardivamente e non correttamente gestita;
− imprudenza: in ordine alla completa assenza di una valutazione preoperatoria del rischio emorragico della Paziente, alla mancata predisposizione preoperatoria di opportune riserve ematiche, nonché del relativo strumentario di sala utile alla gestione di tale (eventuale) complicanza, poi verificatasi;
− negligenza: in ordine alla pressoché totale assenza di una precisa descrizione del primo intervento chirurgico (specie nella sua fase iniziale e quantomeno sino all'arrivo in sala operatoria del Dott. ), tale da CP_5 pagi na 39 di 63 consentire una puntuale ricostruzione delle procedure effettuate, nonché delle perdite ematiche registrate/fronteggiate.
3.15.3. Come già esplicitato nella sezione relativa alla discussione tecnico- specialistica e contestuale risposta ai quesiti qualora si fosse predisposta, prima dell'intervento, la disponibilità di sangue in sala operatoria, fosse stata allertato il SIT della probabile necessità di ulteriore sangue e plasma, se l'entità dell'emorragia fosse stata osservata tempestivamente, mettendo in atto una più accurata osservazione delle perdite ematiche e se chi si trovava ad operare in prima battuta (Operatore del taglio cesareo — Dott. ) CP_4 avesse messo in atto manovre emostatiche chirurgiche più tempestive, con elevata probabilità, la sindrome DIC non si sarebbe instaurata e le successive manovre chirurgiche (isterectomia) sarebbero state adeguate ad arrestare definitivamente l'emorragia.
3.15.4. I danni cerebrali irreversibili che hanno determinato l'exitus della IG.ra sono da ricondurre all'evento ipossico, verificatosi in Persona_2 sala operatoria, a causa dell'anemizzazione acuta, alle 01:10, a sua volta diretta conseguenza dell'emorragia protratta da DIC causata dall'emorragia acuta e massiva verificatasi dopo il secondamento, non contrastata chirurgicamente
(clampaggio arterie uterine, suture emostatiche uterine) in attesa dell'isterectomia e troppo tardivamente corretta con sangue e plasma, non predisposti prima dell'intervento di taglio cesareo».
3.15.5. I periti hanno quindi escluso ogni responsabilità – in senso nomologico – dei dottori e Pt_5 CP_5
3.15.6. Sulla omessa diagnosi della placenta accreta hanno infine spiegato che «l'associazione di attività contrattile, inizio di travaglio e dolore alla pregressa cicatrice isterotomica era fortemente suggestiva di probabile deiscenza della cicatrice uterina. Già di per sé quest'ipotesi diagnostica era sufficiente per identificare l'intervento come ad alto rischio emorragico. Nel caso della SI.ra , il rischio emorragico veniva incrementato dai due Per_2 tagli cesarei precedenti e dal precedente aborto, fattori di rischio per placentazione anomala. L'accretismo placentare (IGnificativa aderenza della pagi na 40 di 63 placenta all' utero), strettamente legato a pregresse chirurgie uterine (in questo caso due tagli cesarei ed una revisione d'aborto), è una condizione la cui diagnosi è in larga misura ecografica. La sensibilità dell'ecografia bidimensionale (standard) giunge all'86%, con una Specificità del 95%. Il valore predittivo positivo il 70% e quello predittivo negativo il 95% (…) In una realtà dove la prevalenza di gravide sottoposte ad uno o più tagli cesarei pregressi è abnormemente alta, il sospetto di placentazione anomala dovrebbe essere sempre ben presente agli operatori e la specifica valutazione ecografica dovrebbe essere la norma. (…) L'aver affrontato il taglio cesareo della SI.ra come un intervento di routine, senza aver predisposto le doverose Per_2 strategie prudenziali che il caso richiedeva (studio delle caratteristiche della placenta, predisposizione di sangue ed emoderivati, strumentario per eventuali manovre chirurgiche emaostatiche, isterectomia compresa) ha determinato che tra l'insorgenza dell'evento emorragico massivo, acuto e prolungato e le prime manovre chirurgiche per arrestarlo passasse almeno mezz'ora».
3.16. Le conclusioni della perizia non sono scalfite dalle osservazioni dei consulenti del dott. poiché esse sono reiterative di elementi già CP_4 presenti nell'originaria CTP e già razionalmente sconfessati dai periti, e presentano una diversa scansione delle azioni che compongono il fatto storico, che il giudice penale non ha condiviso e che neppure in questo processo risultano provate.
4. Difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
4.1. A questo punto appare opportuno affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_24
Data per conosciuta la ben nota distinzione tra difetto di legittimazione e
[...] difetto di titolarità (ben scandita della S.U) deve rilevarsi che dall'esame dell'atto di citazione non si riesce a comprendere a quale titolo sia stata evocata l la quale si è difesa affermando l'estraneità sul piano causale CP_3 delle condotte assunte dagli operatori dell' Parte_13 presso il quale la compianta IG.ra si era recata in prima battuta. Per_2
pagi na 41 di 63 4.3. Invero, riguardo a detto presidio ospedaliero, alcun addebito risulta essere stato mosso nemmeno dal PM e conseguentemente, il giudice penale non si è pronunciato sulla responsabilità di quei medici. Neppure in sede civile,
l'attore ha allegato la violazione di alcuna regola cautelare da parte degli operatori che presero in cura la né emerge dagli atti un elemento Per_2 colposo in senso oggettivo che possa essere valorizzato. Dunque, sul piano astratto, la posizione dell' è ascrivibile nell'ambito del difetto di CP_3 legittimazione passiva, non avendo la parte attorea nemmeno prospettato le ragioni della responsabilità dell' CP_25
Ma anche se si volesse ritenere, sulla base delle difese assunte
[...] dall' che la questione si sposti al merito e, quindi, al titolarità passiva , CP_3 tutte le prove raccolte nel processo penale e riversate nel presente rivelano che la IG.ra presentatasi all'Ospedale di Vallo, su conIGlio del proprio Per_2 ginecologo di fiducia dott. fu una scelta della e del marito CP_4 Per_2
quella di recarsi a : e ciò non perché essi lamentavano che la Pt_1 CP_3
era stata mal curata, ma perché furono condizionati dal conIGlio del Per_2 dott. che, telefonato dopo il tracciato correttamente eseguito dai CP_4 medici dell'Ospedale di Vallo, suggerì loro di recarsi all'ospedale di CP_3 perché lui stesso, ivi, avrebbe fatto nascere la bambina (v. p. 7 sentenza del
Tribunale penale di Salerno). Né, può asserirsi che le fu negato in qualche modo il ricovero a Vallo, poiché come riporta il giudice penale, fu la a Per_2
“firmare per uscire” («Pertanto, il teste ha riferito di essere tornato a casa, aver prelevato la moglie e di essersi diretto in ospedale a Vallo della Lucania verso le 15.00. Giunti in ospedale e recatisi nel reparto di ostetricia, era stata effettuato il tracciato alla moglie. In tale sede erano state rilevate effettivamente delle contrazioni dall'ostetrica - tale IGnora - la quale, Per_11 conoscendo la IGnora le aveva poi suggerito di sottoporsi alla visita Per_2 con la dottoressa di turno, e quindi valutare se rimanere a Vallo della
Lucania o andare a . La visita poi non era stata effettuata, poiché CP_3 stando a quanto a lui riferito dalla moglie, la dottoressa le aveva suggerito di fare tutte le visite del caso con il dottor direttamente a , dato CP_4 CP_3
pagi na 42 di 63 il rapporto di fiducia intercorrente tra i coniugi e il dottore. Per questo motivo, dopo aver effettuato soltanto il tracciato, la IGnora Persona_2 aveva firmato per uscire, rifiutando il ricovero, per recarsi poco dopo in auto
a , insieme al marito, alla sorella di quest'ultimo ed al fratello. CP_3
All'atto della partenza, alle ore 17.30 circa, la donna, mentre era in auto con il marito aveva richiamato il dottore il quale aveva detto loro di CP_4 andare direttamente in reparto, perché aveva già parlato con la collega che era di turno prima di lui. La IG.ra durante il viaggio stava bene, Per_2 tuttavia erano riusciti ad arrivare a soltanto alle 20.00»). Non CP_3 essendo stata individuata una violazione della norma cautelare da parte dell'attore, alcun addebito in senso civilistico può essere mosso all' CP_3 che è preponente ex art. 1228 c.c. dei medici di quell'ospedale, e, pertanto, deve dichiararsi infondata ogni pretesa risarcitoria verso quella convenuta,
4.5. Data la poca chiarezza delle allegazioni attoree in ordine alla posizione dell' volendo interpretare la sua evocazione in giudizio come in qualche CP_3 modo correlata a quella dell' occorre ribadire Controparte_26 che la distinzione tra e CP_12 Controparte_27 Controparte_28 trova fondamento normativo nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che ha introdotto il modello aziendalistico nel Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, l'art. 3, comma Contr
1-bis del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che le e le sono Controparte_28 enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, operanti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4.6. Tale autonomia si riflette nella gestione patrimoniale, contabile e organizzativa, nonché nella capacità di agire mediante atti di diritto privato, come previsto dall'art. 4, comma 7 del medesimo decreto. Le
[...]
Contr
in particolare, sono strutture distinte dalle con competenze CP_28
Contr specifiche in materia di assistenza ospedaliera, mentre le gestiscono l'assistenza territoriale.
4.7. Pertanto, anche sotto tale distinto profilo l'eccezione dell' è CP_3 fondata. pagi na 43 di 63
5. Il fatto illecito/inadempimento
5.1. Da tutti gli elementi probatori analizzati, in ultima analisi, emerge che la si è recata in data 4/5/2011 presso l'Ospedale di su Per_2 CP_12 CP_3 conIGlio del dott. affinché quest'ultimo la facesse partorire, al posto CP_4 dei medici dell' La IG.ra ha accolto il conIGlio del Parte_13 Per_2 dottore, in quanto suo ginecologo di fiducia e confidando nella futura maggiore possibilità di correttezza del suo operato, considerato che egli conosceva la sua storia clinica (due cesarei e un aborto).
5.2. Tuttavia, durante il parto cesareo, ella ha avuto una grave emorragia che
è stata causa della CID, la quale le ha provocato l'incoscienza e la morte dopo 6 giorni di cure nel reparto di rianimazione morte avvenuta in data 11 maggio
2011, quando ella aveva solo 34 anni.
5.3. In altri termini, dalla perizia è emerso che la causa del decesso della
è stata dovuta ad ipossia acuta cerebrale determinata da Persona_2 severa emorragia post-partum completamente dominata solo durante la degenza in rianimazione, dopo due interventi chirurgici successivi al primo di isterectomia;
tale ipossia è stata connessa eziologicamente in modo diretto, e con incidenza determinante, alla coagulopatia da consumo (denominata CID, cioè Coagulazione Intravascolare Disseminata) instauratasi con ragionevole certezza già precedentemente all'inizio della prima somministrazione di emazie, avvenuta alle ore 23,15 circa del 4.5.2011, per effetto delle massicce e protratte perdite ematiche subite dalla donna subito dopo il secondamento
(emorragia acuta a sua volta certamente causata dall'atonia uterina conseguente all'accretismo placentare), la quale ha reso inutile e vano sia il successivo intervento di isterectomia sia i susseguenti trattamenti chirurgici volti a tentare di porre definitivamente termine ai fenomeni emorragici in atto.
5.4. La morte è stata, in ultima analisi, causata da i seguenti fattori antecedenti concorrenti:
a) l'omessa diagnosi, da parte del dottor della placenta accreta CP_4 durante la fase di “cura” quale medico di fiducia della paziente;
pagi na 44 di 63 b) l'omessa diagnosi, da parte di e della placenta accreta nella CP_4 CP_6 fase di preparazione all'intervento;
c) la lentezza nell'intervento di secondamento da parte dei dottori e CP_4
CP_6
d) il ritardo nell'accorgersi della emorragia fatale durante l'operazione.
5.5. Sia l'omessa diagnosi sub b) sia il tardivo secondamento sub c) sia il ritardo sub d) risultano, sul piano soggettivo, colposi perché erano evitabili attraverso una più accurata preparazione della all'intervento; il che è Per_2 ben spiegato nella perizia depositata. Entrambi i chirurghi infatti hanno agito con superficialità, prima e durante l'intervento, come evidenziato nella sentenza penale.
5.6. L'omessa diagnosi sub a), invece, ben descritta dai periti, è ascrivibile solo al che aveva in cura da tempo la e conosceva bene la sua CP_4 Per_2 storia clinica: tale omissione, non contestata dal PM, è assolutamente riconoscibile da questo giudice civile perché allegata e provata.
5.7. Per il principio condizionalistico e dell'all'or nothing, tutte queste condotte hanno causato il danno e, pertanto, può dirsi che l'evento è stato causato, sul piano materiale, dal e dal CP_4 CP_6
5.8. In questa serie causale, nessun effetto acceleratore né altra violazione di norme cautelari è addebitabile o rinvenibile nelle condotte dei medici dell' e dei dottori e i quali, va ribadito, Parte_13 Pt_5 CP_5 secondo i periti, tennero condotte del tutto conformi alle linee guida e alle migliori leges artis.
5.9. È pertanto avvenuta la dimostrazione, da parte dell'attore, di tutti gli elementi del fatto costitutivo della pretesa nei confronti dei due convenuti, già condannati in sede penale, ossia: dell'inadempimento dell'obbligazione, della violazione dei doveri di diligenza, della colpa in senso soggettivo, della illiceità degli stessi fatti in senso penalistico e civilistico e del nesso causale tra il fatto omissivo e il danno-evento (morte/lesioni), cui sono conseguiti due danni- conseguenza, quello da perdita della vita e quello da perdita del rapporto parentale. pagi na 45 di 63 5.10. Il fatto dannoso contrattuale ed extracontrattuale è, dunque, unico ex art. 2055 e le valutazioni circa le conseguenze risarcitorie patrimoniali e non patrimoniali sono omogenee (v. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui «il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale»).
5.11. Nessuna scusante valida è stata addotta, sul piano della impossibilità sopravvenuta, dai medici e , ai quali era richiesto, in ogni caso, CP_4 CP_6 un grado di diligenza “maggiorato” ex art. 1176 comma 2 c.c. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico – con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata – finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Sia la colpa del dott. che quella del dott. è dunque da qualificarsi come «colpa CP_4 CP_6 grave».
6. Il danno non patrimoniale
6.1. In merito al danno conseguenza ex art. 2054 c.c., deve premettersi che esso, quando assume i connotati di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale, assomma in sé anche il danno esistenziale (v. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20795 del 20/08/201, secondo cui «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto» e Cass.
Sez 3 -, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, secondo cui «in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, pagi na 46 di 63 deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca»).
6.2. Pertanto, in presenza di un danno biologico o da perdita del rapporto parentale non si può più riconoscere un danno esistenziale come richiesto dall'attore, ma, al più, solo la personalizzazione del danno che deve essere debitamente domandata e provata, cosa non avvenuta nel caso i specie. Quindi, né danno esistenziale né personalizzazione di alcun danno conseguenza possono riconoscersi in questo giudizio, stante il principio di correlazione di cui all'art. 112 c.p.c.
6.3. È fatto sempre salvo il danno morale, debitamente domandato dall'attore.
6.4. Deve, infine, rammentarsi che la prova del danno non patrimoniale può essere data anche per presunzioni, come nel caso di specie avvenuto.
7. Danno non patrimoniale terminale patito iure proprio dalla
CC
7.1. Il primo danno conseguenza richiesto dagli eredi della è quello Per_2 volto ad ottenere un ristoro dei pregiudizi dalla stessa subito «nel morire».
Non è, infatti, risarcibile il danno «da morte in sè» (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015), perché, intervenuta la morta, alcun pregiudizio può subirsi e nulla si trasmette agli eredi.
7.2. Invero, «la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sè e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo
(lesione della salute): pagi na 47 di 63 - -) ha fondamento medico legale;
- -) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità;
- -) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo invece:
- -) non ha fondamento medico legale;
- -) consiste in un moto dell'animo;
- -) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
7.3. Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente» (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/07/2019, n.
18056).
7.4. Il danno morale da perdita della vita è, poi, risarcibile solo se essa sia stata consapevole durante la sofferenza nel morire: «se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa» (Cass. cit.).
7.5. Infine, nella liquidazione dello stesso danno, il giudice non deve applicare “meccanicamente le tabelle di ”, ma deve sempre verificare CP_11 che sia raggiunta la “soglia minima di risarcibilità” del pregiudizio che trova nella Costituzione il suo fondamento, e ciò soprattutto se i danni involgono la salute che è diritto «fondamentale» della persona ex art. 32 Cost. (v. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024, secondo cui «il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio». Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di pagi na 48 di 63 merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico»).
7.6. Il risarcimento del danno va, infatti, sempre liquidato secondo equità ex art. 1223 c.c.
7.7. Tanto premesso, il giudice ritiene provato il danno biologico subito dalla nei sette giorni che l'hanno condotta alla morte (5-11 maggio Persona_2
2011, in quanto dalla cartella clinica e da quanto ricostruito nella perizia l'intervento di taglio cesareo urgente fu deciso alle ore 0:15 del 5/5/2011 e la morte encefalica riscontrata alle 12:45 dell'11/5/2011).
7.8. In considerazione della durata del tempo di permanenze in vita e dei plurimi interventi subiti e della giovane vita recisa (soli 34 anni), si ritiene di discostarsi dalle tabelle di che, applicate meccanicamente, CP_11 condurrebbero ad una somma di euro 805,00, assolutamente inadeguata nel caso di specie.
7.9. Pertanto, anche nel rispetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 2054 e 1223 c.c., le liquida, a titolo di danno biologico, la somma di euro 30.000,00.
7.10. Non può essere, invece, riconosciuto il danno morale, poiché come evidenziato dai periti, dal momento in cui ella è entrata – sana ma dormiente – in sala operatoria fino alla morte, ella è rimasta in uno stato di incoscienza
8. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti
8.1. È altresì provato, anche in ragione della documentazione prodotta, il danno da perdita da rapporto parentale, da intendersi quale elevato contrito interiore e relazionale subito dai membri della famiglia nucleare della Per_2 al momento della morte ella aveva tre figlie e un marito.
pagi na 49 di 63 8.2. Con il marito e le prime due figlie ha sempre convissuto come è possibile ritenere per presunzioni non essendo rinvenibile alcun provvedimento di separazione o una qualsiasi altra prova che tra gli stessi non vi fosse una regolare comunione di vita.
8.3. Con l'ultima figlia, , partorita proprio il giorno in cui la Per_12 Per_2 ha perso coscienza, il rapporto di convivenza non si è mai instaurato e di esso occorre tener conto ai fini della liquidazione.
8.4. La documentazione prodotta restituisce il quadro del dolore subito per la perdita della moglie e madre: le lettere scritte dalla figlia , Pt_3 secondogenita, alla madre, anno per anno, il contrito da ella provato per la sua mancanza, la descrizione di alcuni momenti di vita comune di tutta la famiglia
– e mostrano - la tenerezza con cui la madre ha accudito le figlie e si è CP_29 curata della famiglia finché è stata in vita.
8.5. Sia quanto certificato dal dott. rispetto al marito, laddove ha Per_4 diagnosticato un disturbo post traumatico da stress, che non può considerarsi un danno biologico a sé, ma rileva certamente nella componente esistenziale del danno de quo.
8.6. Similmente, milita verso lo “sconvolgimento” della vita familiare dovuto alla mancanza della madre, sia quanto affermato dalla dott.ssa Per_13 psicoterapeuta, la quale icasticamente scrive che «la valutazione psicologica ha messo in evidenza l'equilibrio che a fatica e con sofferenza la famiglia aveva ristabilito dopo la tragica ed improvvisa perdita della madre ed ha portato alla formulazione da parte della figlia maggiore della richiesta di uno spazio Per_14 terapeutico individuale».
8.7. Così, il danno da perdita del rapporto parentale è provato sia nella componente esistenziale che morale nella sua massima estensione per ogni componente della famiglia [v. Sez. L - , Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025, secondo cui «la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", pagi na 50 di 63 ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti »]; nel caso di specie, oltre agli elementi presuntivi già indicati, deve tenersi in considerazione delle circostanze della morte, ossia la nascita di una nuova componente della famiglia, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di felicità per la vittima e per l'intero nucleo familiare, come pure l'età delle vittime secondarie e, quindi, in prospettiva, la maggiore perdita delle risorse affettive che avrebbero potuto trarre dal rapporto con la defunta IG.ra Per_2
8.8. Esso va liquidato in modo diverso per ogni soggetto coinvolto: marito e singole figlie, dal momento che il padre agisce in proprio e quale rappresentante legale delle stesse.
8.9. Applicando, quindi, le tabelle di Milano del 2024, per si Parte_1 ha:
Il congiunto ha 40 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 69
pagi na 51 di 63 IMPORTO del RISARCIMENTO € 387.189,00
1.1. Per , si ha: Parte_3
La congiunta aveva 7 anni, è figlia della vittima ed era convivente
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 75
Risarcimento calcolato € 410.655,00
IMPORTO del RISARCIMENTO ( * ) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.
8.10. Per , si ha: Parte_14
La congiunto aveva 13 anni, figlia della vittima ed era convivente
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
pagi na 52 di 63 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo 9 primario:
Punti per qualità/intensità della relazione (valore 30 massimo):
Punti totali riconosciuti: 73
Risarcimento calcolato € 402.833,00
IMPORTO del RISARCIMENTO ( * ) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.
8.11. Per , si ha: Parte_15
Il congiunto ha 0 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo 9 primario:
pagi na 53 di 63 Punti per qualità/intensità della relazione (valore 30 massimo):
Punti totali riconosciuti: 59
IMPORTO del RISARCIMENTO € 348.079,00
8.12. In totale, a favore del padre, in proprio e quale rappresentante legale delle figlie minori, oltre che erede e rappresentante legale degli eredi della vittima, dovrà essere pagata dai danneggiati la somma di euro 1.517.474,00 per danno da perdita del rapporto parentale e euro 30.000,00 per danno terminale, iure ereditatis.
8.13. Non è invece provato il danno patrimoniale domandato dall'attore.
8.14. Sebbene l'attori domandi, nella sua citazione, un danno da perdita del reddito lavorativo della e da spese mediche sostenute, l'unica Per_2 allegazione in merito è la fattura a favore del dott. , psicoterapeuta del Per_4 padre. Tuttavia, non è dimostrato, in punto di causalità giuridica, che questa spesa “ciclo di sedute diagnostiche e psicoterapeutiche” sia stata proprio quella sostenuta dal per il disturbo post traumatico da stress, poiché questo Pt_1 dato non è rinvenibile in via documentale.
8.15. Trattandosi di debiti di valore, la rivalutazione pure richiesta va riconosciuta (anche d'ufficio); per entrambi i crediti la rivalutazione spetta dalla del decesso (al contrario di quanto sostenuto dall' , v. Controparte_12
Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022 «In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli» ): gli importi liquidati pagi na 54 di 63 vanno devalutati alla data della morte e rivalutati annualmente agli indici istat-foi fino alla data di pubblicazione della sentenza . Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
9. Le azioni di manleva e rivalsa verso le assicurazioni
9.1. Tirando le somme delle responsabilità accertate, deve in sintesi asserirsi che a) i dott.ri e sono responsabili dei danni non patrimoniali sub CP_4 CP_6 specie “terminale” e “da perdita del rapporto parentale”: per il primo sono responsabili ex art. 1218 c.c., per il secondo ex art. 2043 c.c.; la loro responsabilità è eguale ex art. 2055 comma 1 c.c. ed è invece del 70% ( CP_4
Contr e del ( ex art. 2055, comma 2 c.c.; CP_6
b) sussiste solidarietà tra questi tre soggetti essendo unico il fatto dannoso, per il disposto degli artt. 1292 e 2055 c.c.;
c) nessuna responsabilità è ascrivibile ai dott.ri e e all' Pt_5 CP_5 [...]
per le ragioni espresse. CP_3
9.2. Quanto affermato permette subito di dichiarare assorbita ogni domanda ed eccezione proposta dalla e dalla che CP_7 Controparte_10 erano state chiamate per manlevare un eventuale danno causato dal dott. Pt_5
e dal dott. CP_5
9.3. Il dott. non ha chiamato in causa alcuna assicurazione (né CP_6 avrebbe potuto, essendosi costituito tardivamente ); quindi, dovrà rispondere in proprio.
9.4. Similmente, risponderà in proprio l'Azienda che non Controparte_12 ha chiamato in causa l'assicurazione.
9.5. Il dott. ha, invece, spiegato di condanna ai sensi dell'art. 1917, CP_4 comma 2 c.c. (nelle conclusioni della citazione è scritto «ponendosi direttamente a carico di queste l'obbligazione di pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di risarcimento del danno per i fatti dedotti in giudizio») o, in subordine, di manleva verso l'Assicuratrice CP_10
pagi na 55 di 63 domandando che sia la stessa ad essere condannata al risarcimento del danno in ragione di RC professionale.
9.6. L'assicuratrice si è costituita e ha eccepito una serie di elementi riportati nel riassunto in fatto e che vanno qui approfonditi.
9.7. In primo luogo, l'assicurazione ha eccepito l'infondatezza della domanda del dott. la quantificazione del quantum e ha domandato la CP_4 graduazione delle colpe ex art. 2055 c.c.; su queste domande ed eccezioni si è già ampiamente argomentato e si richiama, pertanto, quanto detto supra.
9.8. In secondo luogo, l'assicurazione ha eccepito la prescrizione ex art. 2952 comma 3 c.c. poiché il dott. avrebbe richiesto lil risarcimento oltre il CP_4 termine di due anni dalla conoscenza della richiesta del danneggiato, avvenuta con la notifica dell'informazione del diritto di difesa in seno all'ACT irripetibile del PM, in data 16.5.2011.
9.9. Tale eccezione non può essere accolta: come correttamente rilevato da nella seconda memoria 183 c.p.c., infatti, con fax del 17.05.2011 CP_4
(regolarmente ricevuto) a firma del difensore, il Dott. informava la CP_4 propria assicurazione della notifica di avviso per l'esecuzione di accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell'art. 360 cpp nell'ambito del proc. Pen. N.
7378/2011/21 Rgnr (all1 e all2). In risposta, con missiva del 25.05.2011
l comunicava l'apertura del sinistro con n. 2011000843 per la Parte_10 CP_16 polizza 77710500100697 (All.3). In merito al prosieguo, con comunicazione del
31.05.2011, indirizzata alla regolarmente ricevuta, informò la CP_16
Compagnia assicurativa della nomina del CTU da parte del Pm procedente e dell'indicazione dei propri CCTTPP, Dott.ri e Persona_15 Persona_16
(all.4) - (all5).
9.10. Del resto, come già anticipato, l'eccezione è stata rinunciata.
9.11. In terzo luogo, l'Assicurazione ha dedotto l'inoperatività della Polizza in relazione ad alcuni limiti assicurativi presenti nell'oggetto del contratto (v. comparsa di risposta motivo E ed F). Tali eccezioni devono essere accolte.
9.11.1. Nella polizza assicurativa è contenuta, in relazione all'oggetto del contratto, questa clausola: pagi na 56 di 63 «gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro per i quali l'Assicurato Parte_16 sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti: - dall'azione di rivalsa esperita dall CP_31
Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza
Aziendale; - dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati» (p. 4).
9.12. Questa clausola, all'evidenza, subordina la genesi degli obblighi assicurativi ex art. 1917, comma 2 c.c. e di manleva a queste condizioni, che devono essere concorrenti e verificatesi:
1) vi deve essere una responsabilità civile del medico;
2) il medico, nel cagionare l'evento, deve versare in «colpa grave»;
3) il medico deve essere stato dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato;
4) le condotte del medico devono aver causato a terzi la morte oppure lesioni personali oppure danni materiali a beni tangibili;
5) tali condotte devono essere collegate allo svolgimento dell'attività
Istituzionale/ professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata;
(in questo presupposto, dato l'ampio tenore, a dispetto di quanto osservato dai legali dell'assicurazione, devono ritenersi rientranti sia condotte “ospedaliere” che “privata libera professione” anche intramoenia);
6) i danni devono “derivare” dall'esperimento di un'azione di rivalsa esperita da un'altra assicurazione privata di ospedale o direttamente dall'azienda ospedaliera pubblica o privata. Quest'ultimo presupposto va letto nel senso che occorre il previo esperimento dell'azione di rivalsa per poter domandare la pagi na 57 di 63 manleva;
e ciò in coerenza con quanto statuito appresso ossia che «in caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli risponderanno soltanto per la quota di pertinenza Parte_17 dell' stesso». Parte_18
9.13. Nel caso di specie, al di là della qualificazione “statica” del contratto in assicurazione a primo o a secondo rischio, tutti i presupposti non si sono ancora verificati: manca una sentenza passata in giudicato e manca una domanda di rivalsa da parte dell' Controparte_32
9.14. Ritiene, pertanto, questo giudice che il sia titolare solo di CP_4 un'aspettativa di credito assicurativo e non di un diritto di credito, poiché quest'ultimo non è ancora nato dal contratto.
9.15. Nel caso di specie il rischio garantito non è dato dall'azione esperita dal terzo danneggiato verso il medico assicurato – il quale sarebbe stato comunque tenuto a pagare il risarcimento dovuto al danneggiato nel caso fosse stato escusso per primo –, ma dall'azione di rivalsa dell' – o Controparte_12 dalla sua Compagnia d'Assicurazione –, quindi, in fin dei conti, la garanzia assicurativa non giova al medico, ma all' o alla sua Controparte_33
Compagnia – che, tutela un suo credito, piuttosto che quello de l medico (al riguardo v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/04/2024, n. 8824) .
9.16. Deve escludersi che una clausola contrattuale così congegnata sia vessatoria.
9.17. «Alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15598/2019;
Cass. n. 1261/2024) sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Attengono, invece, all'oggetto del contratto - e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal secondo comma del citato art. 1341 - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. n. 23741/2009; Cass. n. 395/2007). pagi na 58 di 63 Con l'ulteriore precisazione che le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite alla responsabilità civile dell'assicurato
(rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa
Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma primo, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve: art. 1229 c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore (obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.).
Occorre, altresì, evidenziare come una "limitazione di responsabilità" dell'assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale (Cass. n. 8235/2010;
Cass. n. 17783/2014), risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c., e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente "delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass. n. 15598/2019) » (in motivazione Cass. n. 8824/2024 cit.)
9.18. Per quanto detto, la clausola in parola va a delimitare il rischio Con garantito (l'azione di rivalsa dell' ) ma non lo elimina, la causa del contratto resta pur sempre lo scambio del premio contro il trasferimento del rischio, e dire il contrario IGnifica esorbitare in un sindacato sulla sua “convenienza economica”, sindacato ovviamente non consentito al giudice (parafrasando la medesima pronuncia).
«La stipula d'un contratto di assicurazione inadeguato rispetto alle eIGenze dell'assicurato, infatti, non è causa di nullità del negozio. L'ordinamento appresta in questi casi a tutela dell'assicurato altre misure: prima della stipula, prevedendo serrati obblighi informativi a carico dell'assicuratore e pagi na 59 di 63 dell'intermediario; e dopo la stipula prevedendo il rimedio dell'annullabilità del contratto per dolosa o colposa induzione a contrarre in violazione della regola di adeguatezza (o suitability rule che dir si voglia), e del risarcimento del danno» (Cass. cit.).
9.19. Pertanto, le domanda di manleva, prima, e quella di condanna ex art. 1971 c.c., poi, vanno rigettate per difetto di titolarità del credito.
9.20. Ogni altra eccezione è assorbita.
10. La graduazione delle responsabilità
10.1. Solo per chiarezza occorre rilevare che il Tribunale non deve pronunciarsi sulla graduazione interna delle colpe ai sensi dell'art. 2055 c.c., comma 2 c.c.
10.2. Va precisato che «nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova » (Cass. Sez.3 - , Sentenza n. 13063 del 16/05/2025).
10.3. Nella propria comparsa di costituzione il dr. non ha chiesto la Pt_9 graduazione delle colpe in caso di condanna, ma (alla lett. f delle conclusioni:
«in via gradata e tuzioristica, ridursi la pretesa risarcitoria entro i limiti del giusto, del dovuto e del provato e, nel caso di condanna, salvo gravame, contenere il risarcimento del danno nei limiti del provato ritenendo esclusiva
o principale responsabile l'Azienda Parte_6 CP_35 [...]
modulo proposta Responsabilità civile personale CP_12 dipendente prot. n. 11490 del 21.4.2011 ») solo invocato la responsabilità pagi na 60 di 63 esclusiva o, quantomeno, concorrente dell' , sempre con Controparte_12 riferimento alla domanda principale avanzata dalla parte attorea Con 10.4. Quanto , va premesso che quest'ultima di è Controparte_12 costituita tardivamente, in quanto il decreto di differimento della prima udienza, col quale è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi, richiesta dagli altri convenuti, tempestivamente costituiti, è avvenuta il 2/5/20 13, ossia meno di 20 gg prima dall'udienza indicata in citazione (21 maggio, differita ex art. 168 bis c.p.c. al 22 maggio , che non sposta il termine di costituzione del convenuto) [v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/03/2025, n. 8309 ], per cui non avrebbe potuto formulare nessuna domanda nuova, tra le quali sicuramente rientra anche quella dell'accertamento delle quote di responsabilità, che comunque non risulta proposta.
10.5. Il dr. non avrebbe potuto proporre detta domanda, perché CP_6 tardivamente costituito.
10.6. aveva effettivamente chiesto la Controparte_10 graduazione delle colpe, ma essendo stata accolta l'eccezione logicamente preliminare di inefficacia della copertura assicurativa (a mente dell'art. 276
c.p.c. il giudice è tenuto ad esaminare prima le questioni logicamente preliminari), quella della graduazione delle responsabilità è assorbita.
11. Conclusioni e spese
11.1. In conclusione, i dott.ri e e l'azienda ospedaliera “ CP_6 CP_4 CP_12 devono essere condannati in solido a pagare all'attore, in proprio, iure successionis e in qualità di rappresentante legale delle figlie minori, la somma di euro 1.547.474,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da , da lui stesso e dalle di loro figlie, somma rivalutata anno Persona_2 per anno sino al soddisfo.
11.2. Sulle spese, si osserva che la pretesa attorea è stata accolta solo in parte, per cui si reputa equo disporre la compensazione della me tà delle spese di lite – liquidate sul decisum, ai medi, tranne che per la fese istruttoria, liquidata ai minimi – e i convenuti responsabili, ossia i dottori e CP_4
e l'Azienda . CP_6 CP_12
pagi na 61 di 63 11.3. Le spese di lite tra il dr. e l'Assicuratrice vanno CP_4 CP_10 compensate, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale ( n. 77/2018), evidenziandosi la peculiarità del contratto assicurativo scrutinato che nel frontespizio viene descritto come assicurazione per la responsabilità professionale, ma che, invece tutela tutt'altro (sulla non sindacabilità nel merito di tali profili, in quanto non dedotti, v. sempre Cass. 8824/2024, n. ma anche a Cass. n. 25772/2023)
11.4. Rispetto ai dott.ri e e alle loro rispettive compagnie Pt_5 CP_5
Contro assicuratrici, vale a dire e parte attorea è invece CP_10 soccombente poiché la sua domanda è stata totalmente rigettata: Pt_1
, , e in solido tra loro, devono, in solido tra loro, a
[...] Pt_3 Per_14 Pt_4 pagare le spese del giudizio singolarmente sostenute dai convenuti dott.ri Contro e e dalle loro compagnie assicuratrici e Pt_5 CP_5
[...]
liquidate, per ognuno di essi convenuti, in euro 29.154,00, CP_10 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuti.
11.5. Il dott. è, infine, soccombente rispetto alla compagnia CP_4 CP_13
ma essendo quest'ultima contumace, non può ripetere le spese di lite (v.
[...]
Cass., ordinanza n. 14972, pubblicata il 4 giugno 2025 e Cass. ordinanza n.
23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_13
[...]
B) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna Pt_19
e l a pagare, in solido
[...] CP_37 Controparte_12 tra loro, all'attore, in proprio e in qualità di rappresentante legale delle figlie minori, la somma di euro 30.000, iure successionis, e di euro 1.517.474,00, iure proprio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sub ìto da
, da lui stesso e dalle loro figlie, oltre rivalutazione, così come Persona_2 indicata in motivazione;
pagi na 62 di 63 C) in accoglimento dell'eccezione della , chiamata dal Parte_8 dott. rigetta le domande di manleva e di condanna ex art. 1917 comma CP_4
2 c.c. proposte dal CP_4
D) rigetta le domanda avanzate dalla parte attorea nei confronti dei dott.ri e e dichiara la loro assenza di responsabilità civile nella Pt_5 CP_5 causazione dell'evento morte della IG.ra ; Persona_2
E) rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
F) condanna e l'Azienda CP_4 CP_6 CP_12
in solido tra loro, a rimborsare alla parte attorea la metà delle spese
[...] di lite, che si liquidano per intero in €29.154,00 per compenso d'avvocato e euro 545 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
G) condanna , , e in solido tra loro, a Parte_1 Pt_3 Per_14 Pt_4 pagare le spese del giudizio singolarmente sostenute dai convenuti e Pt_5
e dalle loro Chiamate, liquidate: CP_5
- per ciascuno dei dott.ri e in euro 29.154,00 per compenso Pt_5 CP_5
d'avvocato e in euro 518,00 per spese vive (contributo unificato per le chiamate in causa dei terzi) oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, gli importi liquidati in favore del dr. CP_5 sono da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per ciascuna delle Compagnie, ossia (chiamata Controparte_10 dal dr. e (chiamata dal dr. in euro 29.154,00 per CP_5 CP_7 Pt_5 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
H) dichiara irripetibili le spese per la contumace Controparte_13
14/8/2025 La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Francesco D'Amato
pagi na 63 di 63
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2013 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in Parte_1 C.F._1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori,
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio, in virtù di procure disgiunte a C.F._4
margine dell'atto di citazione, degli avv. MAIONE GENNARO, dell'avv.
FRATTOLILLO GERARDO e dell'avv. D'ORSI DINO;
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio e dell'avv.
[...] P.IVA_1
ANZALONE EVA;
( ); CP_2 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2
SCUOTTO GAETANO;
(C.F. ), con il patrocinio CP_4 C.F._6 dell'avv. SOFIA GIOVANNI;
pagi na 1 di 63 (C.F. ), con il Parte_5 C.F._7
patrocinio dell'avv. CECCARELLI LAURA e dell'avv. ALBORE GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 C.F._8 dell'avv. DE CIUCEIS
[...]
C.F. ), con il patrocinio Controparte_6 C.F._9
dell'avv. CAGGIANO RAFFAELE
CONVENUTI
- già - già Controparte_7 Controparte_8
- (C.F. e REA con il Controparte_9 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO;
– nell'interesse di Controparte_10 CP_4
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI
[...] P.IVA_4
ANDREA e dell'avv. GRECO FABIO;
– nell'interesse di Controparte_10 CP_5
(P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. PALAZZO
[...] P.IVA_4
FERDINANDO e dell'avv. RIGHI ELISA
TERZE CHIAMATE
(C.F. e p. i.v.a. Controparte_11 P.IVA_5
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Morte
Sommario CONCLUSIONI ........................................................................................... 4
Parte attorea ........................................................................................... 4
......................................................................................... 4 CP_3
l' Controparte_12
................................................................................... 5
[...]
Gennaro Luongo ..................................................................................... 5
................................................................................. 6 Persona_1
............................................................... 7 Controparte_10
................................................................... 7 Controparte_9
pagi na 2 di 63 ...................................................................................... 8 CP_6
................................................................................... 8 Controparte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 9
La parte attorea ...................................................................................... 9
....................................................................................... 12 CP_3
Controparte_12
................................................................................. 12
[...]
▪ Gennaro Luongo ............................................................................. 13
............................................................................... 13 Persona_1
............................................................ 14 Controparte_10
................................................................ 15 Controparte_9
, .................................................................................. 16 CP_6
................................................................................. 17 Email_1
*** ............................................................................................................. 20
1. Difetto di legittimazione/titolarità passiva di
[...]
.................................................................... Controparte_13
2. Nullità atto di citazione ed efficacia nel processo civile delle prove formatesi nel processo penale .................................................. 21
3. La prova del fatto costitutivo della pretesa .............................. 29
4. Difetto di legittimazione passiva dell' ............... 41 CP_3
5. Il fatto illecito/inadempimento ................................................. 44
6. Il danno non patrimoniale .......................................................... 46
7. Danno non patrimoniale terminale patito iure proprio dalla CC ................................................................................................... 47
8. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti .............................................................................. 49
9. Le azioni di manleva e rivalsa verso le assicurazioni .............. 55
10. La graduazione delle responsabilità .......................................... 60
11. Conclusioni e spese ..................................................................... 61
P.Q.M.
...................................................................................................... 62
pagi na 3 di 63 CONCLUSIONI
Parte attorea
«Voglia l'Ill.mo Giudicante, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento della domanda spiegata: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale degli odierni convenuti in ordine alla morte della IG.ra
per non aver adempiuto con la dovuta diligenza la Persona_2 prestazione professionale assunta nei confronti della predetta IG.ra
, causando il decesso della stessa e ingenti e irreversibili Persona_2 danni patrimoniali e non patrimoniali ai suoi congiunti superstiti, odierni attori e, per l'effetto:
2) condannarli, in solido tra loro e ognuno per l'intero, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai deducenti, nessuno escluso e ivi compreso, a titolo esemplificativo e non tassativo, i danni patrimoniali e non patrimoniali, il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale da lesione del vincolo parentale come sopra dedotto e il danno emergente, il tutto nella misura che sarà accertata anche in seguito a C.T.U. medico-legale, che fin d'ora si chiede venga disposta, e oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
3) con condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. in caso di costituzione degli stessi al solo fine di resistere alla legittima pretesa risarcitoria espressa dagli attori, in considerazione della evidente temerarietà della eventuale resistenza in giudizio;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.F. oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge»;
CP_3
«[…] accertare la mancanza di legittimazione passiva e della titolarità giuridica della convenuta e ordinare l'estromissione dal CP_3 presente giudizio sin dalla prima udienza;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni effetto e conseguenza di legge;
accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della convenuta CP_14
in p.l.r.p.t. con tutti gli effetti e conseguenze sostanziali e processuali;
[...] accertare e dichiarare il mancato assolvimento degli oneri probatori relativi ai danni patrimoniali e non patrimoniali;
rigettar le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto;
condannare parte attrice alla rifusione delle spese diritti e onorari di causa, oltre I.V.A. e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;
pagi na 4 di 63 rigettare le avverse richieste istruttorie siccome inammissibili, meramente esplorative e prive dei presupposti di legge»; l' Controparte_12
”
[...]
«
1. Senza inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità neppure parziale, può ravvisarsi a carico dell'Azienda Controparte_15
, essendo stata improntata la condotta dei medici intervenuti alla
[...] massima diligenza e professionalità, nonché alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
2. Denegare la richiesta di C.T.U. in quanto invocata al fine di aggirare onere probatori incombenti sulla parte attrice, in violazione del principio dispositivo e, nella denegata ipotesi di nomina al C.T.U., conferirsi incarico al fine di individuare l'effettivo rispetto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
3. in caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte dell'Azienda convenuta, limitare il risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in via istruttoria, tenendo conto delle eventuali quote di responsabilità che a qualsiasi titolo dovessero emergere dei sanitari convenuti anche in via esclusiva nella causazione dell'evento dannoso dedotto in citazione.
4. In non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità e di liquidazione di danno a favore della parte attrice, non concedere la contestuale richiesta di interessi e rivalutazione monetaria per i principi meglio rassegnati in seno al presente atto».
CP_4
«[…] A) in via preliminare e in rito, disporsi il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di consentire al comparente di procedere alla chiamata in causa del terzo, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c.,
[...]
Corso libertà n. 53 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – CP_10
in persona del legale rappresentante p.t. società garante per la CP_16
R.C. professionale del dott. in forza di polizza n. CP_4
77710500100697; nonché della , in persona del legale Controparte_11 rapp.te p.t. Via Senigallia n. 18/2 – 20161 la copertura assicurativa CP_11 dell'Azienda per la colpa professionale dei suoi dipendenti per CP_12
l'adesione del dott. con prot. n. 11490 del 21.04.2011; CP_4
pagi na 5 di 63 B) ancora, in rito, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. per il motivo esposto in narrativa, con ogni conseguente provvedimento;
C) nel merito, rigettarsi la domanda attrice, siccome inammissibile e improponibile, in rito, e infondata e temeraria nel merito;
D) in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella pur non creduta ipotesi di condanna del comparente al risarcimento dei danni, dichiararsi lo stesso manlevato della Società assicuratrici chiamata in causa, ponendosi direttamente a carico di queste l'obbligazione di pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di risarcimento dei danni per i fatti dedotti in giudizio, ovvero, condannarsi dette società a rivalerlo delle somme da lui corrisposte per il titolo suddetto;
E) nella denegata ipotesi di condanna, salvo gravame, contenere il risarcimento del danno nei limiti del provato, ritenendo esclusiva o principale responsabile l'Azienda Controparte_15
;
[...]
F) Ancora in via gradata e tuzioristica, ridursi la pretesa risarcitoria entro i limiti del giusto, del dovuto e del provato e, nel caso di condanna, salvo gravame, contenere il risarcimento del danno nei limiti del provato ritenendo esclusiva o principale responsabile l'Azienda R Parte_6 [...]
, modulo proposta Responsabilità civile Controparte_15 personale dipendente prot. n. 11490 del 21.4.2011; G) Condannarsi l'attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario […]». Persona_1
«1- in via preliminare, differire la prima udienza di comparizione e ai sensi dell'art. 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa della Controparte_9 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
2- in rito, dichiarare la nullità della citazione e assegnare termine perentorio ai sensi dell'art. 164 co.5 c.p.c.;
3- nel merito rigettare le domande in quanto nulle e/o infondate, con vittoria dei compensi di lite;
4- in via gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda e previa graduazione della eventuale responsabilità condannare la n persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t. a manlevare il dott. da ogni Parte_5 onere economico conseguente al detto accoglimento e, per l'effetto, a corrispondere tutte le somme accertate in giudizio e dovute a titolo di danno e spese, anche di lite».
pagi na 6 di 63 Controparte_10
«in via principale, rigettare la domanda di risarcimento proposta dai IG.ri
, siccome infondata tanto con riferimento alla sussistenza del diritto Pt_1 risarcitorio quanto in ordine all'ammontare della somma richiesta;
in via subordinata, per il caso in cui il Giudice ritenesse di accogliere la domanda attorea, procedere alla graduazione delle colpe tra i convenuti anche agli effetti del regresso interno;
in ogni caso, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza
per i motivi esposti nei paragrafi d), e) f), g); Controparte_10 sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità risarcitoria quantomeno solidale dell e Controparte_12 comunque il diritto del medico ad essere tenuto indenne dalla Compagnia assicuratrice stipulante con l'Ente avente polizza di primo rischio, con conseguente condanna delle stesse parti a pagare direttamente, anche ex art. 1917 cod. civ., a parte attrice il risarcimento dovuto e a rimborsare al medico e ad anche le spese legali e peritali sostenute per la Controparte_10 difesa in giudizio;
in via ulteriormente subordinata ripartire il rischio come dedotto sub L); accertare e dichiarare l'eventuale perdita della copertura assicurativa in caso di violazione dell'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 cod. civ., con surroga di nei diritti del convenuto;
Controparte_10 accertare e dichiarare infine la sussistenza di una sola copertura di secondo rischio;
con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e I.V.A. come per legge». Controparte_9
«I. in via preliminare a) accertare e dichiarare che la Controparte_9 garantisce il dott. a II rischio come meglio esposto nelle premesse
[...] Pt_5
e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e, comunque, respingere la domanda di manleva del dott. perché la garanzia non è operativa, per Pt_5 tutte le ragioni meglio esposte nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze e onorari;
b) in ogni caso, anche in via surrogatorio del dott.
condannare la Pt_5 Controparte_17
a manlevare il dott. da ogni conseguenza
[...] Pt_5 pregiudizievole, per tutte le ragioni esposte nelle premesse. Con vittoria di spese, competenze e onorari;
II. in via subordinata: respingere le domande proposte dagli attori perché inammissibili, nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari;
pagi na 7 di 63 III. in via ancora più subordinata, nel caso di accoglimento delle domande proposte dagli attori e di ritenuta operatività della garanzia prestata dalla
a) anche in via surrogatoria del dott. condannare in ogni caso CP_9 Pt_5
l Controparte_17
a manlevare il dott. b) ripartire la non creduta condanna
[...] Pt_5 del dott. con la convenuta e i dottori Pt_5 Controparte_12 CP_6
, nella misura e secondo le quote
[...] Controparte_5 CP_4 di responsabilità determinate dal Tribunale, che si chiede di accertare a ogni effetto di legge e anche ai fini dei rapporti di rivalsa interni;
ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare e i dottori Controparte_12
a rimborsare alla CP_6 Controparte_5 CP_4 tutto quanto eventualmente da questa versato in eccesso rispetto alla CP_9 quota cui è tenuto il dott. c) pronunciare la non creduta condanna in Pt_5 manleva della nei limiti tutti previsti dal Controparte_9 contratto di assicurazione e comunque nei limiti del massimale di € 750.000,00. IV. in ogni caso e fermi i limiti suesposti ripartire, anche ai sensi dell'art. 1910 cod. civ., la non creduta condanna in garanzia della
[...] con le compagnie degli altri medici convenuti, in Controparte_9 proporzione delle rispettive indennità contrattualmente dovute e delle responsabilità dei propri assicurati;
ovvero, in caso di condanna solidale, previa determinazione della quota di spettanza della e delle altre CP_9 compagnie, condannare queste ultime a rimborsare anche a titolo di regresso alla la quota eventualmente corrisposta in eccesso Controparte_9 rispetto a quella di sua spettanza secondo i criteri sopra indicati».
CP_6
«in via preliminare: dichiarare la improponibilità, inammissibilità e nullità della domanda proposta dagli attori nei confronti del dott. e CP_6 la decadenza dalla prova in ordine alla quale non risulta formulata alcuna idonea richiesta istruttoria nell'atto di citazione;
nel merito: rigettare la domanda attorea proposta nei confronti del dott.
, perché infondata in fatto e in diritto, con condanna CP_6 comunque degli attori alla rifusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva».
Controparte_5
«1) in via preliminare, dichiarare che l'azione è improcedibile nei confronti del convenuto, dott. , stante il mancato esperimento del Controparte_5 tentativo obbligatorio di mediazione;
2) sempre in via preliminare, dichiarare che l'atto di citazione è nullo ex art. 164 co. 4 c.p.c.; 3) autorizzare ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della Controparte_10 pagi na 8 di 63 in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede al Corso Libertà n. 53, CP_9
San Cesario sul Panaro (Mo) disponendo altresì, i differimento della prima udienza di comparizione delle parti e provvedendo, giusto decreto, alla fissazione di nuova data per la medesima al fine di consentire la citazione del terzo indicato, nel rispetto dei termini di legge;
4) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice così come proposta nei confronti del dott.
[...]
, perché infondata in fatto e in diritto;
5) nella denegata ipotesi di CP_5 riconoscimento di responsabilità in capo ai convenuti per il danno lamentato dagli attori, si chiede all'Ill.mo IG. Giudice di voler graduare la responsabilità stesse tenendo in considerazione il ruolo svolto da ciascun medico nella fattispecie di responsabilità, si chiede, sin da ora, di manlevare il dott. di quanto fosse condannato a pagare in favore degli attori, CP_5 ponendo il relativo obbligo a carico della Parte_7
in persona del suo legale rapp.te p.t., nonché, a carico dell'Azienda
[...] così come espressamente Controparte_17 previsto dalle norme di legge e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro tra il medico e l tessa;
7) con vittoria di spese, diritti e Controparte_18 onorario del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati tra il 21/1/2013 e il 6/2/2013,
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale delle figlie minori, , e , ha Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l
[...]
, l Controparte_12 Controparte_19
, , e , per ottenere il
[...] CP_4 CP_6 Controparte_5 risarcimento dei danni derivatigli e sentir accogliere le conclusioni CP_20 riportate in premessa.
La parte attorea, a fondamento della propria domanda, ha dedotto
- che in data 22/8/1996 esso contrasse matrimonio con Parte_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- che dalla loro unione nacquero, con parto cesareo, due bambine, Pt_2
nel 1998 e nel 2003;
[...] Parte_3
pagi na 9 di 63 - che nel 2010 scoprì di essere di nuovo incinta e, come per Persona_2 le precedenti gravidanze, si affidò al proprio ginecologo di fiducia, dott.
; CP_4
- che il 4/5/2011, all'epoca gestante alla 38a settimana, in seguito alla comparsa di dolori pelvici le venne diagnosticato “algie pelviche in gravidanza alla 38a settimana” con il tracciato cardiografico che evidenziò una normale reattività della frequenza cardiaca del feto e una scarsa attività contrattile;
- che, su invito del dott. rifiutò il ricovero presso il nosocomio di CP_4
Vallo della Lucania e si recò presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' Controparte_17 di , dove lo stesso dott. prestava servizio;
CP_3 CP_4
- che, iniziato il travaglio, i sanitari decisero di sottoporla a taglio cesareo e,
, praticata l'anestesia sotto la direzione del dott. venne Parte_5 estratto “un feto vivo e vitale”;
- che, a causa di complicanze, tra le quali un'emorragia, l'equipe chirurgica, composta dal dott. e dal dott. decisero di chiedere l'ausilio del CP_4 CP_6 dott. medico di guardia per effettuare l'isterectomia; CP_5
- che insorse, come ulteriore complicanza una coagulopatia da consumo e, alle 00:20 raggiunsero la sala operatoria il dott. direttore dell'unità Per_3 operativa, il dott. , ginecologo, il dott. urologo, e il dott. CP_21 Per_4
EC i quali effettuarono la legatura del legamento infundibolo-pelvico destro e delle arterie ipogastriche destra e sinistra per la persistenza di sanguinamento profuso retro-peritoneo destro;
- che, alle ore 01:10, riportò un'improvvisa bradicardia con Persona_2 arresto cardiaco per il quale venne richiesto l'intervento dei rianimatori;
- che, ultimato l'intervento, venne trasferita presso il reparto di rianimazione, ma le sue condizioni apparvero da subito gravissime;
- che il 5/5/2011 e il 6/5/2011 venne trasportata in sala operatoria per revisione chirurgica in laparotomia, senza che le sue condizioni migliorassero;
pagi na 10 di 63 - che in data 11/5/2011 la presentò midriasi fissa, areflessia totale e Per_2 mancanza di atti respiratori spontanei, tanto che alle ore 12:45 venne constatato il decesso della stessa;
- che già in data 10/5/2011, esso attore sporse denuncia-querela presso i
Carabinieri di e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_3
Salerno dispose la consulenza medico-legale per verificare la causa della morte di sua moglie nonché l'esistenza di profili colposi nelle condotte tenute dal personale medico e paramedico intervenuto durante il ricovero;
- che i consulenti tecnici della Procura, prof. e prof. EC, non Per_5 ritennero condivisibile la gestione della complicanza da parte della prima equipe, concludendo che un «trattamento adeguato, caratterizzato da una più precoce e tempestiva esecuzione dell'isterectomia e di tutti gli step volti a fronteggiare l'emorragia post-partum avrebbero, con alta probabilità logica, evitato il concretizzarsi dell'arresto cardiaco a seguito del quale le condizioni cliniche della CC irrimediabilmente si deteriorarono per l'instaurarsi di una coagulopatia da consumo e successivo danno d'organo sino all'accertamento della morte avvenuta in data 11 maggio 2011»;
- che, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Salerno, con decreto dell'8/11/2012, dispose il rinvio a giudizio dei dottori e perché imputati in ordine al delitto p. e p. CP_4 CP_6 Pt_5 CP_5 dagli artt. 40 cpv, 41 e ss., 110 e ss., 113 e 589 comma 1 c.p.;
- che la morte di è addebitabile alla condotta degli stessi Persona_2 dottori i quali, per negligenza, imprudenza e grave imperizia, nell'espletamento delle proprie funzioni, determinarono un profondo shock emorragico della paziente e successiva insorgenza della sindrome
“coagulazione intravascolare disseminata” che ne causò l'arresto cardiocircolatorio con aggravamento delle sue condizioni fino al suo decesso;
- che, risultate vane le richieste di risarcimento danni avanzate con raccomandata del 21/6/2012, esso attore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis per sé e le proprie figlie. pagi na 11 di 63 si è costituita tempestivamente in giudizio con CP_3
comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• la propria carenza di legittimazione passiva e della sua titolarità giuridica per non aver avuto alcun ruolo nelle vicende medico-sanitarie dedotte dall'attore, in quanto la decise di rifiutare il ricovero presso il Pronto Per_2
Soccorso del Presidio Ospedaliero “S. Luca” di Vallo della Lucania per recarsi presso l'Azienda Controparte_12
;
[...]
• la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attore;
• il difetto di prova in merito al risarcimento del danno patrimoniale richiesto nonché del danno biologico e morale;
• l'inammissibilità del danno da perdita parentale in quanto non provato;
• l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Controparte_12
[...] si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito
o il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito all'elemento soggettivo di imputazione, non sussistendo, nel caso di specie, responsabilità medica per colpa grave o dolo;
o il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito a tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.;
o il mancato assolvimento delle pretese risarcitorie in merito al danno biologico, esistenziale, parentale nonché al danno patrimoniale;
o la genericità dell'istanza sugli interessi e la rivalutazione monetaria.
Ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
pagi na 12 di 63 ▪ si è costituito tempestivamente in giudizio, con CP_4
comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
▪ la nullità dell'atto di citazione;
▪ l'erronea ricostruzione della tempistica del primo intervento e la mancanza del nesso eziologico;
▪ il mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombente sull'attore, in merito all'inesatto adempimento dell'obbligazione scaturente dalla prestazione sanitaria, al contratto e ai danni conseguiti alla prestazione medica che si assume inesatta.
Ha poi richiesto la chiamata in causa della in Parte_8 quanto società garante per la responsabilità civile professionale di esso attore in forza di polizza n. 77710500100697, certificato 5001-697, nonché della
Assicurazione per la copertura assicurativa dell' CP_11 Controparte_12 per la colpa professionale dei suoi dipendenti e, infine per aver egli aderito alla convenzione/appendice “estensione colpa grave” con protocollo n. 11490 del
21/4/2011.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Persona_1
si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
→ di aver contratto con la la polizza a garanzia Controparte_9 della “responsabilità professione del medico anestesista, rianimatore, medico delle emergenze” giusto certificato di assicurazione n. 14.766 a valere sulla polizza RCT/O n. 708/1015, già operativa alla data del 4/5/2011;
→ la nullità della domanda in quanto non provata e fondata sul presupposto dell' “evidente temerarietà dell'eventuale resistenza in giudizio”;
→ l'inesistenza di qualsiasi responsabilità in quanto la grave emorragia post partum, individuata come causa del decesso di , nulla ha Persona_2 avuto a che vedere con l'attività di svolta da esso Controparte_22 convenuto;
pagi na 13 di 63 → che la informata dell'intervento e delle procedure anestesiologiche, Per_2 aveva prestato il proprio consenso alla anestesia generale, sottoscrivendo il relativo modulo;
→ che le perdite ematiche non vennero da lui sottostimate e, infatti, prima ancora che venisse lanciato dai ginecologi alcun allarme, esso convenuto aveva già fatto preventiva richiesta di due sacche emazie al Centro Trasfusionale, richiesta pervenuta alle ore 22:53;
→ che la sua condotta non ha avuto incidenza causale nella determinazione dell'exitus della ; Per_2
→ che non corrisponde al vero al circostanza per cui alle ore 1:10 del 5/5/2011 la ebbe un arresto cardiaco, tanto che nella cartella anestesiologica Per_2 viene riportata una “improvvisa bradicardia”, ben diversa dall'arresto cardiaco;
→ che nessun eventuale ritardo nell'effettuare l'isterectomia può essere a lui addebitato;
→ in via alternativa e gradata, la graduazione della responsabilità.
Ha, poi, richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
ha, infine, concluso per l'accoglimento delle conclusioni Controparte_9 riportate.
In data 2/5/2013 la prima udienza veniva differita per permettere la chiamata in causa dei terzi.
Controparte_10
a seguito di chiamata in causa da parte di si è costituita CP_4 tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
➢ in via principale, l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del dott. per aver egli tenuto una condotta professionale ineccepibile;
CP_4
➢ in via subordinata, la graduazione delle colpe;
➢ in via ulteriormente subordinata, la mancata prova e la genericità del quantum richiesto;
pagi na 14 di 63 ➢ in ogni caso, l'inoperatività della polizza stipulata dall'assicurato per prescrizione del diritto assicurativo;
➢ l'inoperatività della polizza in ragione di quanto disposto dall'oggetto dell'assicurazione, nonché per le attività eseguite presso lo studio di Vallo della Lucania essendo, la stessa polizza, operante nell'ambito dell'attività medica svolta quale sanitario dipendente della struttura sanitaria pubblica;
➢ l'inoperatività della polizza per violazione degli artt. 1892 cod. civ. e dell'art. 11 C.G.A.;
➢ la responsabilità solidale dell' Controparte_12
➢ che la copertura assicurativa prestata dalla polizza r.c.p. stipulata dall' on la propria compagnia assicuratrice è efficace, in Controparte_12 primo rischio, sia a favore dell'Ente sia in favore del personale medico dipendente;
➢ in via ulteriormente subordinata, ripartizione del rischio tra la Compagnia
Assicuratrice della struttura sanitaria ed essa;
Controparte_10
➢ violazione dell'obbligo di salvataggio imposto dall'art. 1914 cod. civ.;
➢ la limitazione della garanzia ex art. 6 c.g.a.;
➢ la validità dell'assicurazione solo in caso di responsabilità personale e diretta e non quando sussista responsabilità solidale di un assicurato;
➢ la voce di danno, ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'attore, non è compresa nella copertura assicurativa.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Controparte_9 su chiamata di , si è costituita tempestivamente, a seguito Parte_5 di chiamata in causa con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
✓ la mancanza di copertura assicurativa per i fatti di cui è causa in virtù di garanzia a secondo rischio;
✓ che l'Azienda è comunque tenuta, ai sensi dell'art. 24 del CCNL CP_12
a tutelare il dipendente con una copertura assicurativa;
pagi na 15 di 63 ✓ che, in ogni caso, potrà essere chiamata a manlevare l'assicurale solo entro il limite del massimale di assicurazione pari a € 750.000,00;
✓ l'infondatezza delle domande proposte il quanto il dott. ha svolto il Pt_5 solo ruolo di anestesista nell'intervento di parto cesareo a cui fu sottoposta la paziente;
✓ il mancato assolvimento dell'onere della prova, ricadente in capo all'attore, in merito al nesso causale tra l'operato dei medici e l'aggravamento e l'insorgenza della patologia;
✓ la nullità della domanda in quanto indeterminata e generica;
✓ che, in via subordinata, ove riconosciuta, la responsabilità dovrà essere attribuita per un verso all'Ospedale e per altro, ai singoli medici in proporzione alle specifiche eventuali responsabilità.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
, CP_6 nelle more dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, in particolare, con il deposito della seconda memoria, si è costituto tardivamente in giudizio eccependo:
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per la mancata esatta indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché la mancata indicazione dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi;
l'assenza di valenza probatoria della perizia di parte depositata dall'attore;
la mancata prova dei presupposti atti a legittimare la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore;
che la prestazione da lui svolta è stata effettuata nell'ambito dell'assistenza sanitaria nazione dove l'attività del singolo medico non può essere estrapolata dai comportamenti degli altri operatori sanitari coinvolti nell'evento e, tantomeno, dalla struttura organizzativa e tecnica messa a loro disposizione;
la mancata prova del diritto al risarcimento danni sia patrimoniale che non patrimoniale e, soprattutto jure successionis e jure proprio, avendo gli attori pagi na 16 di 63 promosso il presente giudizio unicamente in proprio e non anche in qualità di eredi;
l'inammissibilità del danno biologico in quanto escluso nelle fattispecie in cui il decesso avviene nell'immediatezza o, come nel caso di specie, a breve termine dall'evento lesivo;
nel merito, che non gli era stata segnalata, dai medici di turno, alcuna diagnosi di “placenta accreta” né questa poteva emergere dagli esami effettuati presso la struttura ospedaliera;
che i paventati ritardi descritti dagli attori non rispondono ai reali tempi di svolgimento del parto cesareo praticato a;
Persona_2
che tutto il suo operato è stato svolto con scrupolo e diligenza;
l'inesistenza del nesso eziologico tra l'operato di esso convenuto e le conseguenze dell'intervento di isterectomia praticato alla CC e imposto dall'emergenza determinatasi;
l'infondatezza e la temerarietà dell'azione proposta nei suoi confronti, costituendo un gravissimo danno per la sua immagine professionale.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 25/9/2014, il precedente Giudice deIGnato, la nullità della notifica eseguita nei confronti di a causa di un'omonimia, ha Controparte_5 consentito alla rinnovazione della notifica rinviando l'udienza al 4/3/2015 (poi differita all'11/5/2015).
Controparte_5 si è costituito, quindi, tempestivamente in giudizio, a seguito di notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per la mancata proceduta di mediazione obbligatoria ex L. n. 98/13;
la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 3 nr. 4 c.p.c.;
l'inammissibilità dei mezzi di prova;
pagi na 17 di 63 nel merito, la tempestiva esecuzione dell'intervento di isterectomia subtotale;
che, a causa della mancata immediata reperibilità del primario dott.
e la necessità della presenza di almeno tre medici per effettuare la Per_3 isterectomia, era stato richiesto il suo intervento alle ore 23:20 e alle ore 23:30 era già presente in sala operatoria;
che sopraggiunto il dott. il quale aveva costatato la corretta Per_3 esecuzione dell'intervento di isterectomia, era stato da lui sostituito;
l'assenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso;
la necessità di graduare le responsabilità eventualmente riconosciute.
Ha, poi, richiesto l'autorizzazione della chiamata in causa della Compagnia assicurativa che lo garantiva all'epoca del sinistro, l Parte_8
e ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni riportate:
[...]
All'udienza dell'11/5/2015, le parti sono state rimesse alla mediazione obbligatoria nei confronti del effettuata, poi, in data 26/6/2015, come CP_5 da verbale di mediazione depositato dall'avv. Frattolillo in data 30/6/2015.
In data 18/7/2016 sono stati nuovamente concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella seconda memoria depositata in data 21/2/2014 la
[...] ha rinunciato all'eccezione di prescrizione avanzata nella CP_10 propria comparsa in quanto il proprio assicurato aveva regolarmente denunciato il sinistro alla stessa Compagnia con lettera del 18/5/2011.
Nella II memoria depositate sia dall' sia da Controparte_23 CP_4
è stata eccepita l'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni
[...] jure successionis per il risarcimento del danno biologico e mortale riferibile alla poiché il presente giudizio non è stato introdotto nella specifica Per_2 qualità di eredi, ma unicamente in proprio, configurandosi, quindi, una modifica della domanda introduttiva.
L' ha eccepito altresì l'inammissibilità della richiesta di Controparte_23 risarcimento del danno biologico subito dalla paziente, in quanto il risarcimento di detta voce di danno è escluso ogni qual volta in cui il decesso pagi na 18 di 63 avviene dell'immediatezza o, poco dopo l'evento che si assume lesivo ed attribuibile al destinatario della richiesta risarcitoria, così come è avvenuto nel caso di specie
Nella III memoria degli attori (deposito del 2/11/2016) si legge a pag. 9: «Si fa altresì presente che in sede dibattimentale penale (Proc. N. 227/2013 RG dib, N. 7378/2011 RG NdR Mod. 21) il Tribunale di Salerno ha disposto, in aggiunta alla CTU espletata per conto della Procura della Repubblica (e già depositata agli atti del presente giudizio), una nuova CTU di cui si riserva sin da ora la facoltà di deposito».
Tale documentazione è stata poi depositata in data 28/6/2017 (quindi oltre il termine per il deposito delle memorie).
Con ordinanza del 4/9/2017, a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'11/7/2017, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale.
Il 19/9/2018 la parte attorea ha depositato il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, resa nel procedimento n. 227/2013 RGT – n. 7378/2011 RGNR, dal quale si evince l'assoluzione dei convenuti e e la condanna dei convenuti CP_5 Per_1 CP_4
e CP_6
In data 27/3/2019, ha depositato per esteso la sentenza CP_6 penale sopra menzionata completa di motivazione, nonché l'atto di appello da lui formulato avverso la stessa sentenza.
Lo stesso giorno, ha depositato la sentenza completa di Persona_1 data di irrevocabilità nei suoi confronti a far data dal 29/1/2019 e nei confronti di a far data dall'11/12/2018. Controparte_5
In data 21/1/2022, parte attorea ha depositato la sentenza n. 612/2022 reg. sent. – n. 222/2019 RGA – n. 7378/2011 RGNR Procura Salerno del 4/4/2022 depositata in data 8/6/2022, resa dalla Corte di Appello di Salerno e divenuta irrevocabile a far data dal 19/9/2022.
pagi na 19 di 63 Dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di definizione dei fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Difetto di legittimazione/titolarità passiva di
[...]
Controparte_13
1.1. In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione o, comunque, di titolarità passiva della vocata dal Controparte_13 convenuto dott. quale chiamata in causa. CP_4
1.2. Si premette che la sussistenza della sia legittimazione (condizione dell'azione da valutarsi sulla base della prospettazione della parte) sia della titolarità passiva (situazione che attiene al merito della pretesa) della
[...]
contumace nel presente giudizio, può e deve essere Controparte_13 effettuata d'ufficio (v. Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2016, n. 2951).
1.3. Orbene, il dott. riguardo alla chiamata in causa ha allegato CP_4 soltanto l'asserita esistenza della «copertura assicurativa dell'Azienda
per la colpa professionale dei suoi dipendenti, modulo proposta CP_12
Responsabilità civile personale – dipendente prot..n. 11490 del 21.04.2011 –
Assicurazione , in persona del legale rapp.p.t., Via Senigallia n. 18/2 — CP_11
20161 , giusta adesione del Dott. con protocollo n. CP_13 Parte_9
11490 del 21.04.2011» e a chiederne la condanna ex art. 1917 c.c. o, comunque, la manleva della stessa.
1.4. Il fondamento di questa “astratta pretesa” è individuato nel documento
“modulo di proposta” con data di protocollo n. 11490 del 21.04.2011 (v. pag.
49 del pdf della produzione del dr. , dal quale, però è dato rinvenire un CP_4 imprecisato riferimento alla al punto o2.a), in Controparte_13 corrispondenza del quale il proponete – ossia il dr. – era tenuto a CP_4 individuare i precedenti assicurativi e nel quale è indicata la dicitura “ASS.
MILANO”.
1.5. Già ciò basterebbe ad affermare la mancanza di legittimazione passiva della contumace ma anche assumendo dalle Controparte_13 pagi na 20 di 63 laconiche difese del convenuto che costui intendesse invocare la garanzia l Parte_10 [...]
per la responsabilità civile dei propri dipendente, l'omessa CP_12 produzione di qualsivoglia documento o, comunque, l'assenza di qualsiasi ulteriore elemento probatorio che ne attesti l'esistenza impedisce in radice di valutare le domande avanzata nei confronti dell'indicata Compagnia.
1.6. Pertanto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_13
2. Nullità atto di citazione ed efficacia nel processo civile delle prove formatesi nel processo penale
2.1. In linea generale, va osservato nella fattispecie che gli elementi probatori di maggior rilievo provengono dal processo penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 586/2018, che per alcuni imputati è passata in giudicato a seguito della riforma da parte della Corte di Appello di Salerno mentre per altri perché non è stata oggetto di impugnazione.
2.2. Sull'efficacia di tale sentenza nel processo civile, le parti hanno a lungo dibattuto nelle memorie 183 c.p.c., in particolare i convenuti hanno rimarcato che gli odierni attori non si erano costituiti nel predetto processo penale.
2.3. La doglianza è solo parzialmente fondata perché com'è noto, il codice di procedura penale concede al danneggiato di scegliere la propria strategia, ossia costituirsi o meno parte civile oppure di trasferire nel processo civile l'azione civile dapprima esercitata nel processo penale e viceversa;
ovviamente da quali scelte discendono effetti diversificati a seconda del caso in cui la sentenza penale sia di condanna o di assoluzione.
2.4. Le disposizioni cardine per risolvere la questione sono gli artt. 651 e 652
c.p.p.
2.5. La prima stabilisce che la sentenza penale di condanna emessa a seguito di dibattimento (come è avvenuto nel caso odierno, visto il decreto che dispone il giudizio del GUP in data 8.11.2022), ha efficacia nei giudizi civili che coinvolgono il condannato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso». E pagi na 21 di 63 ciò a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale, che è elemento non richiesto dalla norma (v. Cass. ez. 3, Sentenza n. 16391 del
14/07/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 12115 del 13/06/2016, secondo cui «nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale»).
2.6. La sentenza non spiega effetti, invece, contro il responsabile civile, se egli, come nel caso odierno, non è stato citato nel processo penale.
2.7. D'altro lato, la sentenza di assoluzione piena (nel caso odierno: «per non aver commesso il fatto», pronunciata nei confronti dei medici e Pt_5 CP_5 non ha effetto vincolante nel processo civile se il danneggiato coinvolto si è costituito tempestivamente nel processo civile, a norma dell'art. 75, comma 2
c.p.p. (v. art. 652 c.p.p., secondo cui «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato … sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2»).
2.8. Nell'odierna causa, i danneggiati hanno esercitato l'azione civile, nel processo civile, tempestivamente, vale a dire prima che il giudice penale pronunciasse la sentenza di primo grado (la citazione è del 2012, la sentenza di primo grado del 2018) e non è stata mai trasferita nel processo penale (artt. 75, commi 1 e 3 c.p.p.). Pertanto, essa è potuta proseguire, autonomamente, fino alla decisione odierna senza alcun vincolo di pregiudizialità del processo penale su questo processo civile [v., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006, secondo cui «in virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) del nuovo codice di procedura penale il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti pagi na 22 di 63 preclusivi – quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso – nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la P.C. abbiano partecipato al processo penale»].
2.9. Così ricostruito il quadro normativo, si nota agevolmente che il fatto di cui è causa è sussumibile solo parzialmente nell'art. 652 c.p.p., ma non lo è certamente nell'art. 651 c.p.p.
2.10. Invero, per la posizione dei dottori e assolti in sede Pt_5 CP_5 penale per non aver commesso il fatto, la sentenza non può essere invocata a loro favore giacché trattasi di assoluzione piena ed emessa in un processo a cui gli odierni danneggiati/attori non hanno partecipato;
e ciò per il chiaro disposto dell'art. 652 c.p.p.
2.11. D'altro lato, la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha sì confermato le statuizioni civili e il resto della sentenza penale di primo grado, ma l'ha riformata rispetto alla statuizione di condanna strettamente penale, dichiarando il “non doversi procedere” per avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
2.12. La sentenza di non doversi procedere non è contemplata tra i casi di assoluzione di cui all'art. 652 c.p.p., ma non può neppure definirsi come una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., sicché le statuizioni di
“condanna civile” in essa contenute possono fare stato solo nei confronti di chi a quel processo ha partecipato per essersi costituito parte civile.
2.13. Deve, quindi, ribadirsi che «in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i pagi na 23 di 63 casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione» (v. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024 e Sez. U,
Sentenza n. 1768 del 26/01/2011).
2.14. Da ciò discende che anche il giudicato sulle posizioni dei dottori CP_4
e non ha alcuna rilevanza o efficacia nel presente giudizio, poiché essi CP_6 sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione e gli odierni attori non erano costituiti nel processo penale quali parti civili.
2.15. In definitiva, quindi, in questa controversia il giudicato penale non spiega alcun effetto sull'odierno processo civile.
2.16. Tale conclusione non preclude, però, al giudice civile di utilizzare il materiale probatorio, estratto dal processo penale e debitamente allegato dall'attore e dai convenuti, quali prove atipiche del processo civile ex art. 116 c.p.c.
2.17. Invero, l'orientamento della giurisprudenza che trova conferma anche nell'art. 310, comma 3, c.p.c., è nel senso che tali prove possono essere valutate liberamente come indizi e che tale limitata efficacia probatoria è comunque subordinata all'almeno potenziale contraddittorio nel processo in cui la prova è stata raccolta (Cass. 6502/2001; Cass. 478/1995). Pur non essendo un mezzo di prova in senso tecnico, lo stesso vale per la consulenza tecnica espletata in altro procedimento (Cass. 30473/2018; Cass. 1039/2009). In particolare, il pagi na 24 di 63 giudice di merito può tener conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, ancorché quest'ultimo sia stato dichiarato nullo per vizio di costituzione del giudice (ad esempio, perché trattasi di controversia di competenza del giudice collegiale decisa dal giudice monocratico), atteso che ciò che rileva è che l'accertamento peritale sia stato ritualmente acquisito nel successivo giudizio e che su di esso vi sia stato il contraddittorio tra le parti (Cass. 8459/2020; Cass. 16315/2018; Cass.
11141/2009).
2.18. Più in generale, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice di merito, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass.
11753/2018; Cass. 569/2015; Cass. S.U. 9040/2008) sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito
(Cass. 31312/2021; Cass. 10825/2016), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad esempio, una consulenza tecnica disposta dal p.m. o sommarie informazioni testimoniali, che sono liberamente valutabili ex art. 116 c.p.c .: Cass. 5947/2023; Cass. 18025/2019; Cass.
3689/2021, in relazione alle dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al p.m.) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (Cass. 12577/2014; Cass. 8127/2009; Cass. 17477/2007), nonché delle risultanze di una sentenza penale di condanna non definitiva
(Cass. 10055/2010) o di una sentenza definitiva di non doversi procedere essendosi il reato estinto per prescrizione.
2.19. Specifico precedente nel caso di specie è quello di Cass. sez. L, Sentenza
n. 16559 del 05/08/2005, secondo cui «nell'ipotesi di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione – che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 cod. proc. pen. – il giudice civile (nella specie in sede di regresso da parte del condebitore solidale che aveva risarcito il danno cagionato dal dipendente) deve interamente pagi na 25 di 63 rivalutare il fatto, ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni».
2.20. Quest'ultimo orientamento è particolarmente calzante nell'odierno processo perché le parti, nelle memorie 183, e dunque tempestivamente, a sostegno delle rispettive pretese ed eccezioni, hanno depositato molte consulenze tecniche del processo penale, che in quel processo furono già analizzate e oggetto di contestazione da parte degli imputati che – eccetto i responsabili civili – sono gli odierni convenuti in questa causa.
2.21. Fondamentale è, in merito, la perizia ordinata dal giudice penale dott.
a firma dei prof.ri e Per_6 Per_7 Per_8
2.22. Il deposito di questa “prova” documentale, che richiama a sua volta elementi contenuti nel fascicolo dell'attore (primi fra tutti la cartella clinica e l'accertamento tecnico ordinato dal PM , tutti tempestivamente Parte_11 allegati in uno con l'atto di citazione, deve a sua volta dirsi “tempestivo”. Essa
è stata altresì oggetto di contraddittorio nelle memorie successive al suo deposito.
2.23. Infatti, da un lato deve osservarsi che il deposito della perizia è stata comunicato alla sezione penale il 15 Marzo 2017, ma già nella memoria 183 n. 3 del 2/11/2016, l'avv. Maione, difensore di parte attrice, se ne riservava la produzione. La perizia fu, del resto, ordinata dal giudice in data 19/09/2016 e, pertanto, la produzione di questo documento non sarebbe mai potuto avvenire nel termine delle memorie ex art. 183, c. VI, c.p.c.. Correttamente, dunque, con ordinanza del 4/08/2017, non sono state ammesse le prove orali considerando implicitamente ammesse tutte le prove documentali e rinviando la causa per le conclusioni.
2.24. In altri termini, il deposito della perizia deve ritenersi tempestivo perché l'attore ne ha fatto riserva quanto prima poteva, secondo l'ordinaria diligenza.
pagi na 26 di 63 2.25. In ogni caso, essa sarebbe stata acquisibile anche d'ufficio, ex art. 213
c.p.c. per ragioni di economia processuale [v. Sez. 1, Sentenza n. 2181 del
30/07/1964, secondo cui «rientra nell'uso del sovrano criterio discrezionale del giudice di merito il potere di richiamare di ufficio gli Atti di un precorso procedimento penale» e ancora più recentemente Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
9957 del 16/04/2025:«le prove assunte in un precedente processo penale
(anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse»).
2.26. Tale perizia è stata debitamente analizzata anche dal giudice penale di primo grado, di cui – lo si anticipa – si condividono in toto le argomentazioni sul nesso causale, così come del resto ha già fatto la Corte di Appello di Salerno in sede di gravame. Tali argomentazioni si intendono, dunque, richiamate per relationem. («Il giudice civile, infatti, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile, ma a tal fine non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza» v. Cass. civ., Sez. Unite, 05/07/2021, n. 18923).
2.27. Così come si intende richiamata la ricostruzione in fatto operata da quel giudicante, perché, come pure si spiegherà meglio, le parti non hanno nel presente processo addotto elementi nuovi e rilevanti. pagi na 27 di 63 2.28. Anche tale sentenza è stata debitamente allegata dall'attore sia prima del suo passaggio in giudicato che dopo. La tempestività di tali allegazioni deriva nuovamente dai tempi in cui si sono evoluti i due processi: anche per la sentenza, invero, appena le parti hanno potuto produrla, lo hanno diligentemente fatto.
2.29. Tutte le considerazioni sin qui svolte permettono sin d'ora di scrutinare le più volte mosse eccezioni di nullità dell'atto di citazione per omessa causa petendi e di insufficiente e generica allegazione.
2.30. L'attore, nei limiti che si dirà in materia di singole prove, ha correttamente ricostruito il fatto e si è premurato di allegare un'elevata mole documentale che ha sempre richiamato nei suoi atti: i suoi depositi sono stati tempestivi rispetto al succedersi – e al verificarsi – dei fatti processuali penali.
2.31. Similmente, il petitum è intellegibilmente indicato nelle conclusioni ed
è specificamente volto ad ottenere il pregiudizio patito dalla iure Per_2 proprio, e, quindi, richiesto iure successionis dal marito e dalle figlie, suoi eredi legittimi come da certificato di stato di famiglia pure depositato, e dalle singole figlie e dal marito iure proprio. Il primo pregiudizio è stato qualificato dall'attore, nel corpo dell'atto, come “danno biologico” da perdita della vita;
il secondo è stato, invece, qualificato come “danno da perdita del rapporto parentale”. Si è chiesto altresì il danno patrimoniale conseguente ed il danno esistenziale per ognuno di questi pregiudizi.
2.32. Non colgono, dunque, nel segno le eccezioni di inammissibilità- per mutatio libelli – mosse da alcuni convenuti, poiché l'attore ha domandato i danni anche iure successionis in modo esplicito sin dall'atto di citazione. Il petitum va, invero, letto in uno – ed integrato con – il corpo dell'atto di citazione e, in quest'ultimo, è chiaramente scritto che l'attore agisce “in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis”.Del resto, l'attore ha dato altresì prova della qualità di erede legittimo depositando il certificato di stato di famiglia.
pagi na 28 di 63
3. La prova del fatto costitutivo della pretesa
3.1. Tanto premesso, l'onere probatorio in materia è scandito in ragione della natura della responsabilità, che in tal caso è:
− contrattuale da contatto sociale nel rapporto tra il medico ed il paziente;
− contrattuale in senso proprio nel rapporto con la struttura sanitaria;
− extracontrattuale per ciò che concerne il danno da perdita del rapporto parentale patito iure proprio dai congiunti della vittima.
3.2. Invero, per ciò che concerne la responsabilità del medico/i, versandosi in un caso verificatosi prima della Legge e addirittura prima del Parte_12
D.L. Balduzzi, deve darsi continuità a quell'orientamento giurisprudenziale che qualifica la natura della responsabilità come “contrattuale da contatto sociale qualificato” (v., ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 19670 del 03/10/2016, secondo cui «in tema di attività medico-chirurgica, anche il "contatto sociale" meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale», ma v. anche, sulla successione di leggi nel tempo, Sez. 3 , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019, secondo cui «in tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n.
158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore»). Non hanno, pertanto, alcun pregio i richiami normativi pure svolti dai convenuti sulla natura extracontrattuale della responsabilità dei medici.
3.3. D'altro lato, invece, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale in senso proprio, per l'avvenuto formarsi di un contratto di spedalità da cui discende, ex art. 1228 c.c., una responsabilità del preponente
(struttura) per i danni del suo ausiliare (medici). Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
“spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, pagi na 29 di 63 che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n.
8826/2007).
3.4. Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
3.5. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro in seguito fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co.
1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).La responsabilità per il danno da perdita del rapporto parentale ha, invece, natura extracontrattuale non avendo il contratto di spedalità o il contatto sociale effetti protettivi verso terzi oltre quelli assolutamente prossimi (cd. proximity) per la tutela di beni di altro rango pagi na 30 di 63 (prossimo può considerarsi, ad esempio, il nascituro rispetto alla gestante ma non i parenti dalla famiglia nucleare non coinvolti nelle pratiche sanitarie direttamente. V. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, secondo cui
«la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale»).
3.6. La qualificazione, come extracontrattuale, della responsabilità del medico, non elimina quella della struttura sanitaria anche per quel profilo di danno, poiché quell'ultima è responsabile per il fatto del suo preposto ex art. 2049 c.c.: i presupposti di questa norma – ossia il vincolo di subordinazione e l'occasionalità necessaria – non sono stati contestati dall' Controparte_12
e sono, pertanto, da considerarsi provati.
2.5. Nonostante la differenza qualitativa delle due sfere di responsabilità, ex artt. 1218 c.c. e 2043 c.c., da ciò non discende una percepibile differenza in materia di onere probatorio, poiché è ormai consolidato l'orientamento di legittimità, nato proprio in materia di responsabilità medica, secondo cui nelle obbligazioni di facere professionale, è al danneggiato che spetta la prova del fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).«In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con pagi na 31 di 63 l'ordinaria diligenza» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Sez. 3
- , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
3.7. Nel ristretto campo della causalità omissiva, poi, poiché, al fine di scrutinare il nesso causale che lega la condotta al danno-evento, occorre necessariamente individuare la violazione della norma cautelare per ipotizzare il comportamento alternativo lecito (cd. causalità ipotetica), sul danneggiato incombe anche l'onere di provare la violazione cautelare, spettando, poi, al danneggiante di liberarsi provando, in tema di causalità, l'inadeguatezza causale e, in tema di colpa, fattori estintivi quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'inevitabilità dell'evento (v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25825 del 27/09/2024, secondo cui «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi,
e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa).
3.8. In sostanza, quindi, l'orientamento del 2017, qui condiviso e ormai dominante, risulta in apparente contrasto con quanto affermato da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577 e, ancor prima, da Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n.13533, le quali avevano addossato al danneggiante la prova dei fattori estintivi, compresi quelli derivanti dal nesso causale, mentre il danneggiato doveva soltanto allegare l'inadempimento, all'interno del quale, si «scioglieva» la prova del danno-evento. Intervenute pronunce di segno contrario, la sentenza «Scoditti», senza sollevare il contrasto alle sezioni unite, lo ha composto creando, di fatto, un «microsistema» probatorio nell'ambito della sola responsabilità medica, che rovescia i criteri delle sezioni unite del 2008 citate.
3.9. Tanto chiarito in materia di onere probatorio, occorre comunque ricordare che nell'ambito della causalità civile (contrattuale ed extracontrattuale) vige il principio condizionalistico scandito dalle Sez. Un.
Franzese, ma temperato dal criterio del più probabile che non. Infatti, per consolidato orientamento di legittimità, le regole della causalità materiale sono pagi na 32 di 63 rinvenibili, in via analogica, negli art. 40 e 41 c.p., i quali sposano la teoria condizionalistica. Tuttavia, nel diritto civile, la certezza scientifica è degradata a mera probabilità, in quanto la ratio della tutela risarcitoria ed indennitaria è quella di stabilire, in chiave riparatoria, su chi far gravare le conseguenze di un episodio foriero di danni. A tal fine, «in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
“probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (Cass. 2 settembre 2022, n. 25884).
3.9.1. In merito occorre, però, una “precisazione” mediata da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576: se da un lato, infatti, il più autorevole precedente in materia di causalità materiale civile discorre di «causalità adeguata», nel senso di «dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili», d'altro lato, è anche vero che non sconfessa affatto quanto asserito dalle sezioni unite Franzese;
anzi specifica non solo che
«il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo», evocando la teoria condizionalistica, ma anche che «ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, cit.), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”». L'adeguatezza causale rileva, quindi, ex art. 41 c.p., quale causa da sé sola sufficiente a cagionare il danno, perché esclude il nesso pagi na 33 di 63 causale naturalistico — non la causalità della colpa — quando il danneggiante provi che l'evento è del tutto atipico o imprevedibile o inverosimile. Tali ultimi fattori vanno, però, valutati — non in senso soggettivo — bensì in senso oggettivo, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
3.9.2. In sintesi, quindi, quando l'orientamento di legittimità evoca la prova del nesso causale, occorre muovere dal che il c.d. “primo ciclo causale”, quello che impone all'attore-paziente di provare il nesso tra condotta inadempiente e danno-evento (che non è più il mero inadempimento, ma la lesione alla salute)
e poi tra quest'ultimo e il danno conseguenza, deve seguire, almeno nelle loro linee essenziali, le regole della causalità materiale così come tratteggiate dalle sezioni unite “Franzese” e successivamente richiamate e “precisate” da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576.Così ricostruito il quadro, le similitudini tra causalità civile e penale in campo medico sono plurime soprattutto in ambito omissivo: da un lato, infatti, gli oneri probatori sono divisi in modo analogo e dall'altro occorre una seria attenzione nel distinguere la valutazione del nesso causale (che avviene, di regola, ex post anche in presenza di un comportamento alternativo lecito, salvo, nel civile, l'inadeguatezza causale che va comunque scrutinata in senso oggettivo-nomologico) da quella sulla “colpa” (che avviene ex ante secondo il criterio dell'homo eiusdem condicionis et professionis, della diligenza soggettivamente richiedibile e della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto). Anche la giurisprudenza di legittimità conforta tale ragionamento laddove scrive che «la divergenza circa la valutazione probatoria del nesso eziologico fra criterio civilistico (“più probabile che non”)
e criterio penalistico (“oltre ogni ragionevole dubbio”), dettata dall'essere il danno ingiusto il centro di gravità dell'illecito civile, non può arrivare a una differenziazione del contenuto del rapporto di causalità, tale da far ritenere un soggetto per il medesimo evento responsabile sul piano civile e non responsabile sul piano penale, con inevitabile contraddittorietà fra le valutazioni dell'ordinamento giuridico. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza penale di questa corte, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del pagi na 34 di 63 rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare»
(Cass. 28 marzo 2024, n. 8429).
3.9.3. Fondamentale è ricordare, altresì, che nell'ambito della causalità civile, vige il principio del cd. all or nothing, secondo cui «laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui:
➢ l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
➢ la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur.
3.9.4. L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui
“il convenuto è responsabile dell'evento di danno”/il convenuto non è responsabile dell'evento di danno”: altre soluzioni, sul piano della causalità materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen.» (Cass. n. 26851 del 2023).
3.10. Ebbene, tanto osservato sui generali criteri di riparto probatorio e sostanziali che regolano l'accertamento del nesso causale nella responsabilità medica, si ritiene che già le sentenze del giudice penale costituiscono argomento di prova sufficiente a dimostrare sia il nesso causale tra gli errori medici commessi dai dottori e e la morte della sia il CP_4 CP_6 Per_2 fatto storico nella sua interezza.
pagi na 35 di 63 3.10.1. Verso questa soluzione milita sia quanto evidenziato dalla già citata
Cass. n. 8429/2024, secondo cui per quanto il processo civile e quello penale siano autonomi, non può pervenirsi in materia di causalità ad una conclusione irragionevolmente difforme tra gli accertamenti dei due processi, sia quanto affermato da Cass. Sez. un. n. 4835 del 2023, secondo cui il principio di non dispersione della prova – oltre, si aggiunge, quello di economia processuale – impone di considerare “vero” il fatto storico contenuto nei documenti salvo contestazioni («In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione o di acquisizione della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione»).
3.10.2. Tutta la ricostruzione del fatto operato dal giudice penale va dunque qui richiamata integralmente per relationem anche oltre i passaggi specificamente citati.
3.10.3. Poiché, quindi, l'accertamento del nesso causale penalistico è addirittura più «garantista» di quello civilistico, in quanto tendente alla certezza, esso già è sufficiente prova del nesso in sede civile: opinando diversamente, invero, si finirebbe, nel caso di specie in cui – lo si ripete – gli elementi probatori sono gli stessi, per addivenire ad un insanabile ed irragionevole contrasto – logico prima che giuridico – tra giudicati.
3.11. Il fatto storico deve, pertanto, ritenersi accertato secondo quanto contenuto nella sentenza penale anche rispetto al nesso causale.
2.12. Il discorso muta, invece, in relazione agli imputati assolti (dott. e , Pt_5 CP_5 per i quali il giudice civile ben potrebbe pervenire a una differente conclusione rispetto al giudice penale, qualora si dimostrasse che essi hanno contribuito all'evento mortale in modo anche solo probabilisticamente basso (ma comunque “più probabile che non”): il giudizio civile non impone, infatti, la pagi na 36 di 63 probabilità vicina alla certezza.
2.13. Tuttavia, tale dimostrazione non è avvenuta. Avendo gli attori, in primis, che ne erano onerati e, in secundis, i convenuti e unitamente ai rispettivi assicuratori, che vi CP_4 CP_6 avrebbero avuto interesse sul piano del riparto interno delle responsabilità, prodotto gli stessi documenti del processo penale.
3.12. Pertanto deve ritenersi storicamente provato che il loro operato non ha avuto alcuna incidenza causale sull'evento morte. Del resto, il giudice penale ha assolto gli stessi «per non aver commesso il fatto» ossia per la loro totale estraneità all'evento. Come spiegato, già la sentenza penale è argomento sufficiente, ad avviso di questo giudice, per fondare/escludere la sussistenza del nesso causale nei termini esplicitati. Tuttavia, a rafforzamento probatorio di quanto affermato, deve altresì evidenziarsi che ai medesimi risultati si perviene attraverso un'analisi delle consulenze depositate.
3.13. In disparte l'accertamento della Procura, pure allegato da parte attrice ma da essa stessa “sconfessato” poiché da lei stessa ritenuto “superato” dalla perizia del giudice penale che, infatti, ha richiamato nelle ultime memorie dopo averla depositata appena possibile, i convenuti hanno depositato, a discarico, soltanto la consulenza dei dott.ri e , in relazione alla Per_9 Per_10 posizione del dott. CP_4
3.13.1. I consulenti sono stati incaricati di chiarire le cause della morte,
l'eventuale ritardo nell'effettuazione dell'isterectomia, la valutazione dell'entità dell'emorragia post-partum e l'adeguatezza dell'intervento chirurgico, in particolare la gestione del legamento infundibolo-pelvico destro.
3.14. La paziente, gravida alla 38ª settimana con due precedenti cesarei, si era recata il 4 maggio 2011 all'ospedale di Vallo della Lucania per dolori pelvici, ma aveva rifiutato il ricovero.
Successivamente si era presentata all'ospedale di , dove era stata CP_3 ricoverata e sottoposta a taglio cesareo d'urgenza alle 22:30.
Dopo l'estrazione del feto alle 22:40, si era manifestata un'atonia uterina con emorragia massiva. Era stato deciso un intervento di isterectomia, complicato pagi na 37 di 63 da aderenze e difficoltà tecniche. Una seconda équipe chirurgica era subentrata alle 00:20, rilevando emorragia diffusa e coagulopatia (CID).
La paziente era entrata in shock emorragico, era stata trasferita in rianimazione e sottoposta a ulteriori interventi, ma era deceduta l'11 maggio.
La causa della morte è stata identificata in una ipossia cerebrale acuta secondaria a emorragia post-partum massiva da atonia uterina, complicata da
CID. Fattori predisponenti erano la placenta accreta e i pregressi cesarei.
I consulenti hanno ritenuto che la sequenza degli eventi, dalla sutura alla somministrazione di uterotonici fino all'isterectomia, abbia richiesto circa 95 minuti, tempo non comprimibile. Hanno quindi contestato la ricostruzione del
PM, che non avrebbe considerato i tempi tecnici necessari.
La stima dell'anestesista di 2500 ml di perdita ematica è stata ritenuta coerente con i protocolli OMS, e la risposta trasfusionale è stata tempestiva, con le prime sacche somministrate alle 23:09, dieci minuti dopo l'emocromo delle 22:59.
La legatura dell'infundibolo pelvico destro era stata effettuata dalla prima équipe, e il sanguinamento successivo era parte di una emorragia diffusa da
CID, non da una singola fonte anatomica. La legatura delle arterie ipogastriche da parte della seconda équipe non è correlata alle arterie gonadiche, che derivano dall'aorta. Le linee guida FIGO citate dal PM si riferiscono a parti naturali, non a cesarei in corso, e la “golden hour” non è applicabile in questo contesto.
I consulenti concludono che la morte è stata causata da una catena di eventi clinici complessi e rapidi, non da negligenza o ritardi, e che le azioni del dott.
e dell'équipe (dottori e sono state coerenti con CP_4 Per_3 Pt_5 CP_5 la buona pratica clinica. Le contestazioni del PM sono state ritenute non fondate o basate su presupposti errati.
3.15. La perizia dei prof.ri e ha, invece, spiegato, in modo Per_8 Per_7 chiaro, logico, razionale e condivisibile, non solo la corretta ricostruzione del fatto, ma anche le singole negligenze commesse dai dottori e CP_4 CP_6 così contestando tutto quanto ex adverso dedotto dal CP_4
pagi na 38 di 63 3.15.1. Per quel che qui interessa, essi, in primo luogo, hanno ricostruito il fatto in questi termini: la paziente, gravida alla 38ª settimana con due precedenti cesarei, si presenta il 4 maggio 2011 all'ospedale di Vallo della
Lucania per dolori pelvici, ma rifiuta il ricovero. Viene poi ricoverata a CP_3
e sottoposta a taglio cesareo d'urgenza alle 22:30. Dopo l'estrazione del feto
(22:40), si manifesta una grave atonia uterina con emorragia massiva. Si decide per un'isterectomia, complicata da aderenze e difficoltà tecniche.
Subentra una seconda équipe chirurgica alle 00:20. La paziente entra in shock emorragico, viene trasferita in rianimazione e sottoposta a ulteriori interventi, ma muore l'11 maggio.
3.15.2. Dopodiché, hanno concluso così: «sulla scorta della puntuale ricostruzione tecnico-specialistica Ginecologico-Ostetrica e della contestuale risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice — pur ribadendosi le lacune proprie della documentazione clinica in atti esaminata — è tuttavia possibile concludere che nel corso della vicenda clinica della IG.ra — Persona_2 sviluppatasi dal 04/05 al 10/05/2011 presso l'A.O.U. “OQO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di — l'operato del Medico Chirurgo primo CP_3 operatore del taglio cesareo eseguito il 04/05/2011 (Dott. ) fu gravato CP_4 da chiari profili di:
− imperizia: in ordine al mancato studio preliminare delle caratteristiche della placenta in considerazione dei dati anamnestico-clinici a disposizione, nonché alla gestione della complicanza emorragica, riconosciuta tardivamente e non correttamente gestita;
− imprudenza: in ordine alla completa assenza di una valutazione preoperatoria del rischio emorragico della Paziente, alla mancata predisposizione preoperatoria di opportune riserve ematiche, nonché del relativo strumentario di sala utile alla gestione di tale (eventuale) complicanza, poi verificatasi;
− negligenza: in ordine alla pressoché totale assenza di una precisa descrizione del primo intervento chirurgico (specie nella sua fase iniziale e quantomeno sino all'arrivo in sala operatoria del Dott. ), tale da CP_5 pagi na 39 di 63 consentire una puntuale ricostruzione delle procedure effettuate, nonché delle perdite ematiche registrate/fronteggiate.
3.15.3. Come già esplicitato nella sezione relativa alla discussione tecnico- specialistica e contestuale risposta ai quesiti qualora si fosse predisposta, prima dell'intervento, la disponibilità di sangue in sala operatoria, fosse stata allertato il SIT della probabile necessità di ulteriore sangue e plasma, se l'entità dell'emorragia fosse stata osservata tempestivamente, mettendo in atto una più accurata osservazione delle perdite ematiche e se chi si trovava ad operare in prima battuta (Operatore del taglio cesareo — Dott. ) CP_4 avesse messo in atto manovre emostatiche chirurgiche più tempestive, con elevata probabilità, la sindrome DIC non si sarebbe instaurata e le successive manovre chirurgiche (isterectomia) sarebbero state adeguate ad arrestare definitivamente l'emorragia.
3.15.4. I danni cerebrali irreversibili che hanno determinato l'exitus della IG.ra sono da ricondurre all'evento ipossico, verificatosi in Persona_2 sala operatoria, a causa dell'anemizzazione acuta, alle 01:10, a sua volta diretta conseguenza dell'emorragia protratta da DIC causata dall'emorragia acuta e massiva verificatasi dopo il secondamento, non contrastata chirurgicamente
(clampaggio arterie uterine, suture emostatiche uterine) in attesa dell'isterectomia e troppo tardivamente corretta con sangue e plasma, non predisposti prima dell'intervento di taglio cesareo».
3.15.5. I periti hanno quindi escluso ogni responsabilità – in senso nomologico – dei dottori e Pt_5 CP_5
3.15.6. Sulla omessa diagnosi della placenta accreta hanno infine spiegato che «l'associazione di attività contrattile, inizio di travaglio e dolore alla pregressa cicatrice isterotomica era fortemente suggestiva di probabile deiscenza della cicatrice uterina. Già di per sé quest'ipotesi diagnostica era sufficiente per identificare l'intervento come ad alto rischio emorragico. Nel caso della SI.ra , il rischio emorragico veniva incrementato dai due Per_2 tagli cesarei precedenti e dal precedente aborto, fattori di rischio per placentazione anomala. L'accretismo placentare (IGnificativa aderenza della pagi na 40 di 63 placenta all' utero), strettamente legato a pregresse chirurgie uterine (in questo caso due tagli cesarei ed una revisione d'aborto), è una condizione la cui diagnosi è in larga misura ecografica. La sensibilità dell'ecografia bidimensionale (standard) giunge all'86%, con una Specificità del 95%. Il valore predittivo positivo il 70% e quello predittivo negativo il 95% (…) In una realtà dove la prevalenza di gravide sottoposte ad uno o più tagli cesarei pregressi è abnormemente alta, il sospetto di placentazione anomala dovrebbe essere sempre ben presente agli operatori e la specifica valutazione ecografica dovrebbe essere la norma. (…) L'aver affrontato il taglio cesareo della SI.ra come un intervento di routine, senza aver predisposto le doverose Per_2 strategie prudenziali che il caso richiedeva (studio delle caratteristiche della placenta, predisposizione di sangue ed emoderivati, strumentario per eventuali manovre chirurgiche emaostatiche, isterectomia compresa) ha determinato che tra l'insorgenza dell'evento emorragico massivo, acuto e prolungato e le prime manovre chirurgiche per arrestarlo passasse almeno mezz'ora».
3.16. Le conclusioni della perizia non sono scalfite dalle osservazioni dei consulenti del dott. poiché esse sono reiterative di elementi già CP_4 presenti nell'originaria CTP e già razionalmente sconfessati dai periti, e presentano una diversa scansione delle azioni che compongono il fatto storico, che il giudice penale non ha condiviso e che neppure in questo processo risultano provate.
4. Difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
4.1. A questo punto appare opportuno affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_24
Data per conosciuta la ben nota distinzione tra difetto di legittimazione e
[...] difetto di titolarità (ben scandita della S.U) deve rilevarsi che dall'esame dell'atto di citazione non si riesce a comprendere a quale titolo sia stata evocata l la quale si è difesa affermando l'estraneità sul piano causale CP_3 delle condotte assunte dagli operatori dell' Parte_13 presso il quale la compianta IG.ra si era recata in prima battuta. Per_2
pagi na 41 di 63 4.3. Invero, riguardo a detto presidio ospedaliero, alcun addebito risulta essere stato mosso nemmeno dal PM e conseguentemente, il giudice penale non si è pronunciato sulla responsabilità di quei medici. Neppure in sede civile,
l'attore ha allegato la violazione di alcuna regola cautelare da parte degli operatori che presero in cura la né emerge dagli atti un elemento Per_2 colposo in senso oggettivo che possa essere valorizzato. Dunque, sul piano astratto, la posizione dell' è ascrivibile nell'ambito del difetto di CP_3 legittimazione passiva, non avendo la parte attorea nemmeno prospettato le ragioni della responsabilità dell' CP_25
Ma anche se si volesse ritenere, sulla base delle difese assunte
[...] dall' che la questione si sposti al merito e, quindi, al titolarità passiva , CP_3 tutte le prove raccolte nel processo penale e riversate nel presente rivelano che la IG.ra presentatasi all'Ospedale di Vallo, su conIGlio del proprio Per_2 ginecologo di fiducia dott. fu una scelta della e del marito CP_4 Per_2
quella di recarsi a : e ciò non perché essi lamentavano che la Pt_1 CP_3
era stata mal curata, ma perché furono condizionati dal conIGlio del Per_2 dott. che, telefonato dopo il tracciato correttamente eseguito dai CP_4 medici dell'Ospedale di Vallo, suggerì loro di recarsi all'ospedale di CP_3 perché lui stesso, ivi, avrebbe fatto nascere la bambina (v. p. 7 sentenza del
Tribunale penale di Salerno). Né, può asserirsi che le fu negato in qualche modo il ricovero a Vallo, poiché come riporta il giudice penale, fu la a Per_2
“firmare per uscire” («Pertanto, il teste ha riferito di essere tornato a casa, aver prelevato la moglie e di essersi diretto in ospedale a Vallo della Lucania verso le 15.00. Giunti in ospedale e recatisi nel reparto di ostetricia, era stata effettuato il tracciato alla moglie. In tale sede erano state rilevate effettivamente delle contrazioni dall'ostetrica - tale IGnora - la quale, Per_11 conoscendo la IGnora le aveva poi suggerito di sottoporsi alla visita Per_2 con la dottoressa di turno, e quindi valutare se rimanere a Vallo della
Lucania o andare a . La visita poi non era stata effettuata, poiché CP_3 stando a quanto a lui riferito dalla moglie, la dottoressa le aveva suggerito di fare tutte le visite del caso con il dottor direttamente a , dato CP_4 CP_3
pagi na 42 di 63 il rapporto di fiducia intercorrente tra i coniugi e il dottore. Per questo motivo, dopo aver effettuato soltanto il tracciato, la IGnora Persona_2 aveva firmato per uscire, rifiutando il ricovero, per recarsi poco dopo in auto
a , insieme al marito, alla sorella di quest'ultimo ed al fratello. CP_3
All'atto della partenza, alle ore 17.30 circa, la donna, mentre era in auto con il marito aveva richiamato il dottore il quale aveva detto loro di CP_4 andare direttamente in reparto, perché aveva già parlato con la collega che era di turno prima di lui. La IG.ra durante il viaggio stava bene, Per_2 tuttavia erano riusciti ad arrivare a soltanto alle 20.00»). Non CP_3 essendo stata individuata una violazione della norma cautelare da parte dell'attore, alcun addebito in senso civilistico può essere mosso all' CP_3 che è preponente ex art. 1228 c.c. dei medici di quell'ospedale, e, pertanto, deve dichiararsi infondata ogni pretesa risarcitoria verso quella convenuta,
4.5. Data la poca chiarezza delle allegazioni attoree in ordine alla posizione dell' volendo interpretare la sua evocazione in giudizio come in qualche CP_3 modo correlata a quella dell' occorre ribadire Controparte_26 che la distinzione tra e CP_12 Controparte_27 Controparte_28 trova fondamento normativo nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che ha introdotto il modello aziendalistico nel Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, l'art. 3, comma Contr
1-bis del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che le e le sono Controparte_28 enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, operanti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4.6. Tale autonomia si riflette nella gestione patrimoniale, contabile e organizzativa, nonché nella capacità di agire mediante atti di diritto privato, come previsto dall'art. 4, comma 7 del medesimo decreto. Le
[...]
Contr
in particolare, sono strutture distinte dalle con competenze CP_28
Contr specifiche in materia di assistenza ospedaliera, mentre le gestiscono l'assistenza territoriale.
4.7. Pertanto, anche sotto tale distinto profilo l'eccezione dell' è CP_3 fondata. pagi na 43 di 63
5. Il fatto illecito/inadempimento
5.1. Da tutti gli elementi probatori analizzati, in ultima analisi, emerge che la si è recata in data 4/5/2011 presso l'Ospedale di su Per_2 CP_12 CP_3 conIGlio del dott. affinché quest'ultimo la facesse partorire, al posto CP_4 dei medici dell' La IG.ra ha accolto il conIGlio del Parte_13 Per_2 dottore, in quanto suo ginecologo di fiducia e confidando nella futura maggiore possibilità di correttezza del suo operato, considerato che egli conosceva la sua storia clinica (due cesarei e un aborto).
5.2. Tuttavia, durante il parto cesareo, ella ha avuto una grave emorragia che
è stata causa della CID, la quale le ha provocato l'incoscienza e la morte dopo 6 giorni di cure nel reparto di rianimazione morte avvenuta in data 11 maggio
2011, quando ella aveva solo 34 anni.
5.3. In altri termini, dalla perizia è emerso che la causa del decesso della
è stata dovuta ad ipossia acuta cerebrale determinata da Persona_2 severa emorragia post-partum completamente dominata solo durante la degenza in rianimazione, dopo due interventi chirurgici successivi al primo di isterectomia;
tale ipossia è stata connessa eziologicamente in modo diretto, e con incidenza determinante, alla coagulopatia da consumo (denominata CID, cioè Coagulazione Intravascolare Disseminata) instauratasi con ragionevole certezza già precedentemente all'inizio della prima somministrazione di emazie, avvenuta alle ore 23,15 circa del 4.5.2011, per effetto delle massicce e protratte perdite ematiche subite dalla donna subito dopo il secondamento
(emorragia acuta a sua volta certamente causata dall'atonia uterina conseguente all'accretismo placentare), la quale ha reso inutile e vano sia il successivo intervento di isterectomia sia i susseguenti trattamenti chirurgici volti a tentare di porre definitivamente termine ai fenomeni emorragici in atto.
5.4. La morte è stata, in ultima analisi, causata da i seguenti fattori antecedenti concorrenti:
a) l'omessa diagnosi, da parte del dottor della placenta accreta CP_4 durante la fase di “cura” quale medico di fiducia della paziente;
pagi na 44 di 63 b) l'omessa diagnosi, da parte di e della placenta accreta nella CP_4 CP_6 fase di preparazione all'intervento;
c) la lentezza nell'intervento di secondamento da parte dei dottori e CP_4
CP_6
d) il ritardo nell'accorgersi della emorragia fatale durante l'operazione.
5.5. Sia l'omessa diagnosi sub b) sia il tardivo secondamento sub c) sia il ritardo sub d) risultano, sul piano soggettivo, colposi perché erano evitabili attraverso una più accurata preparazione della all'intervento; il che è Per_2 ben spiegato nella perizia depositata. Entrambi i chirurghi infatti hanno agito con superficialità, prima e durante l'intervento, come evidenziato nella sentenza penale.
5.6. L'omessa diagnosi sub a), invece, ben descritta dai periti, è ascrivibile solo al che aveva in cura da tempo la e conosceva bene la sua CP_4 Per_2 storia clinica: tale omissione, non contestata dal PM, è assolutamente riconoscibile da questo giudice civile perché allegata e provata.
5.7. Per il principio condizionalistico e dell'all'or nothing, tutte queste condotte hanno causato il danno e, pertanto, può dirsi che l'evento è stato causato, sul piano materiale, dal e dal CP_4 CP_6
5.8. In questa serie causale, nessun effetto acceleratore né altra violazione di norme cautelari è addebitabile o rinvenibile nelle condotte dei medici dell' e dei dottori e i quali, va ribadito, Parte_13 Pt_5 CP_5 secondo i periti, tennero condotte del tutto conformi alle linee guida e alle migliori leges artis.
5.9. È pertanto avvenuta la dimostrazione, da parte dell'attore, di tutti gli elementi del fatto costitutivo della pretesa nei confronti dei due convenuti, già condannati in sede penale, ossia: dell'inadempimento dell'obbligazione, della violazione dei doveri di diligenza, della colpa in senso soggettivo, della illiceità degli stessi fatti in senso penalistico e civilistico e del nesso causale tra il fatto omissivo e il danno-evento (morte/lesioni), cui sono conseguiti due danni- conseguenza, quello da perdita della vita e quello da perdita del rapporto parentale. pagi na 45 di 63 5.10. Il fatto dannoso contrattuale ed extracontrattuale è, dunque, unico ex art. 2055 e le valutazioni circa le conseguenze risarcitorie patrimoniali e non patrimoniali sono omogenee (v. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui «il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale»).
5.11. Nessuna scusante valida è stata addotta, sul piano della impossibilità sopravvenuta, dai medici e , ai quali era richiesto, in ogni caso, CP_4 CP_6 un grado di diligenza “maggiorato” ex art. 1176 comma 2 c.c. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico – con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata – finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Sia la colpa del dott. che quella del dott. è dunque da qualificarsi come «colpa CP_4 CP_6 grave».
6. Il danno non patrimoniale
6.1. In merito al danno conseguenza ex art. 2054 c.c., deve premettersi che esso, quando assume i connotati di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale, assomma in sé anche il danno esistenziale (v. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20795 del 20/08/201, secondo cui «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto» e Cass.
Sez 3 -, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, secondo cui «in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, pagi na 46 di 63 deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca»).
6.2. Pertanto, in presenza di un danno biologico o da perdita del rapporto parentale non si può più riconoscere un danno esistenziale come richiesto dall'attore, ma, al più, solo la personalizzazione del danno che deve essere debitamente domandata e provata, cosa non avvenuta nel caso i specie. Quindi, né danno esistenziale né personalizzazione di alcun danno conseguenza possono riconoscersi in questo giudizio, stante il principio di correlazione di cui all'art. 112 c.p.c.
6.3. È fatto sempre salvo il danno morale, debitamente domandato dall'attore.
6.4. Deve, infine, rammentarsi che la prova del danno non patrimoniale può essere data anche per presunzioni, come nel caso di specie avvenuto.
7. Danno non patrimoniale terminale patito iure proprio dalla
CC
7.1. Il primo danno conseguenza richiesto dagli eredi della è quello Per_2 volto ad ottenere un ristoro dei pregiudizi dalla stessa subito «nel morire».
Non è, infatti, risarcibile il danno «da morte in sè» (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015), perché, intervenuta la morta, alcun pregiudizio può subirsi e nulla si trasmette agli eredi.
7.2. Invero, «la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sè e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo
(lesione della salute): pagi na 47 di 63 - -) ha fondamento medico legale;
- -) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità;
- -) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo invece:
- -) non ha fondamento medico legale;
- -) consiste in un moto dell'animo;
- -) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
7.3. Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente» (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/07/2019, n.
18056).
7.4. Il danno morale da perdita della vita è, poi, risarcibile solo se essa sia stata consapevole durante la sofferenza nel morire: «se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa» (Cass. cit.).
7.5. Infine, nella liquidazione dello stesso danno, il giudice non deve applicare “meccanicamente le tabelle di ”, ma deve sempre verificare CP_11 che sia raggiunta la “soglia minima di risarcibilità” del pregiudizio che trova nella Costituzione il suo fondamento, e ciò soprattutto se i danni involgono la salute che è diritto «fondamentale» della persona ex art. 32 Cost. (v. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024, secondo cui «il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio». Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di pagi na 48 di 63 merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico»).
7.6. Il risarcimento del danno va, infatti, sempre liquidato secondo equità ex art. 1223 c.c.
7.7. Tanto premesso, il giudice ritiene provato il danno biologico subito dalla nei sette giorni che l'hanno condotta alla morte (5-11 maggio Persona_2
2011, in quanto dalla cartella clinica e da quanto ricostruito nella perizia l'intervento di taglio cesareo urgente fu deciso alle ore 0:15 del 5/5/2011 e la morte encefalica riscontrata alle 12:45 dell'11/5/2011).
7.8. In considerazione della durata del tempo di permanenze in vita e dei plurimi interventi subiti e della giovane vita recisa (soli 34 anni), si ritiene di discostarsi dalle tabelle di che, applicate meccanicamente, CP_11 condurrebbero ad una somma di euro 805,00, assolutamente inadeguata nel caso di specie.
7.9. Pertanto, anche nel rispetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 2054 e 1223 c.c., le liquida, a titolo di danno biologico, la somma di euro 30.000,00.
7.10. Non può essere, invece, riconosciuto il danno morale, poiché come evidenziato dai periti, dal momento in cui ella è entrata – sana ma dormiente – in sala operatoria fino alla morte, ella è rimasta in uno stato di incoscienza
8. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti
8.1. È altresì provato, anche in ragione della documentazione prodotta, il danno da perdita da rapporto parentale, da intendersi quale elevato contrito interiore e relazionale subito dai membri della famiglia nucleare della Per_2 al momento della morte ella aveva tre figlie e un marito.
pagi na 49 di 63 8.2. Con il marito e le prime due figlie ha sempre convissuto come è possibile ritenere per presunzioni non essendo rinvenibile alcun provvedimento di separazione o una qualsiasi altra prova che tra gli stessi non vi fosse una regolare comunione di vita.
8.3. Con l'ultima figlia, , partorita proprio il giorno in cui la Per_12 Per_2 ha perso coscienza, il rapporto di convivenza non si è mai instaurato e di esso occorre tener conto ai fini della liquidazione.
8.4. La documentazione prodotta restituisce il quadro del dolore subito per la perdita della moglie e madre: le lettere scritte dalla figlia , Pt_3 secondogenita, alla madre, anno per anno, il contrito da ella provato per la sua mancanza, la descrizione di alcuni momenti di vita comune di tutta la famiglia
– e mostrano - la tenerezza con cui la madre ha accudito le figlie e si è CP_29 curata della famiglia finché è stata in vita.
8.5. Sia quanto certificato dal dott. rispetto al marito, laddove ha Per_4 diagnosticato un disturbo post traumatico da stress, che non può considerarsi un danno biologico a sé, ma rileva certamente nella componente esistenziale del danno de quo.
8.6. Similmente, milita verso lo “sconvolgimento” della vita familiare dovuto alla mancanza della madre, sia quanto affermato dalla dott.ssa Per_13 psicoterapeuta, la quale icasticamente scrive che «la valutazione psicologica ha messo in evidenza l'equilibrio che a fatica e con sofferenza la famiglia aveva ristabilito dopo la tragica ed improvvisa perdita della madre ed ha portato alla formulazione da parte della figlia maggiore della richiesta di uno spazio Per_14 terapeutico individuale».
8.7. Così, il danno da perdita del rapporto parentale è provato sia nella componente esistenziale che morale nella sua massima estensione per ogni componente della famiglia [v. Sez. L - , Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025, secondo cui «la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", pagi na 50 di 63 ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti »]; nel caso di specie, oltre agli elementi presuntivi già indicati, deve tenersi in considerazione delle circostanze della morte, ossia la nascita di una nuova componente della famiglia, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di felicità per la vittima e per l'intero nucleo familiare, come pure l'età delle vittime secondarie e, quindi, in prospettiva, la maggiore perdita delle risorse affettive che avrebbero potuto trarre dal rapporto con la defunta IG.ra Per_2
8.8. Esso va liquidato in modo diverso per ogni soggetto coinvolto: marito e singole figlie, dal momento che il padre agisce in proprio e quale rappresentante legale delle stesse.
8.9. Applicando, quindi, le tabelle di Milano del 2024, per si Parte_1 ha:
Il congiunto ha 40 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 69
pagi na 51 di 63 IMPORTO del RISARCIMENTO € 387.189,00
1.1. Per , si ha: Parte_3
La congiunta aveva 7 anni, è figlia della vittima ed era convivente
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 75
Risarcimento calcolato € 410.655,00
IMPORTO del RISARCIMENTO ( * ) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.
8.10. Per , si ha: Parte_14
La congiunto aveva 13 anni, figlia della vittima ed era convivente
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
pagi na 52 di 63 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo 9 primario:
Punti per qualità/intensità della relazione (valore 30 massimo):
Punti totali riconosciuti: 73
Risarcimento calcolato € 402.833,00
IMPORTO del RISARCIMENTO ( * ) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo.
8.11. Per , si ha: Parte_15
Il congiunto ha 0 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 34 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo 9 primario:
pagi na 53 di 63 Punti per qualità/intensità della relazione (valore 30 massimo):
Punti totali riconosciuti: 59
IMPORTO del RISARCIMENTO € 348.079,00
8.12. In totale, a favore del padre, in proprio e quale rappresentante legale delle figlie minori, oltre che erede e rappresentante legale degli eredi della vittima, dovrà essere pagata dai danneggiati la somma di euro 1.517.474,00 per danno da perdita del rapporto parentale e euro 30.000,00 per danno terminale, iure ereditatis.
8.13. Non è invece provato il danno patrimoniale domandato dall'attore.
8.14. Sebbene l'attori domandi, nella sua citazione, un danno da perdita del reddito lavorativo della e da spese mediche sostenute, l'unica Per_2 allegazione in merito è la fattura a favore del dott. , psicoterapeuta del Per_4 padre. Tuttavia, non è dimostrato, in punto di causalità giuridica, che questa spesa “ciclo di sedute diagnostiche e psicoterapeutiche” sia stata proprio quella sostenuta dal per il disturbo post traumatico da stress, poiché questo Pt_1 dato non è rinvenibile in via documentale.
8.15. Trattandosi di debiti di valore, la rivalutazione pure richiesta va riconosciuta (anche d'ufficio); per entrambi i crediti la rivalutazione spetta dalla del decesso (al contrario di quanto sostenuto dall' , v. Controparte_12
Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022 «In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli» ): gli importi liquidati pagi na 54 di 63 vanno devalutati alla data della morte e rivalutati annualmente agli indici istat-foi fino alla data di pubblicazione della sentenza . Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
9. Le azioni di manleva e rivalsa verso le assicurazioni
9.1. Tirando le somme delle responsabilità accertate, deve in sintesi asserirsi che a) i dott.ri e sono responsabili dei danni non patrimoniali sub CP_4 CP_6 specie “terminale” e “da perdita del rapporto parentale”: per il primo sono responsabili ex art. 1218 c.c., per il secondo ex art. 2043 c.c.; la loro responsabilità è eguale ex art. 2055 comma 1 c.c. ed è invece del 70% ( CP_4
Contr e del ( ex art. 2055, comma 2 c.c.; CP_6
b) sussiste solidarietà tra questi tre soggetti essendo unico il fatto dannoso, per il disposto degli artt. 1292 e 2055 c.c.;
c) nessuna responsabilità è ascrivibile ai dott.ri e e all' Pt_5 CP_5 [...]
per le ragioni espresse. CP_3
9.2. Quanto affermato permette subito di dichiarare assorbita ogni domanda ed eccezione proposta dalla e dalla che CP_7 Controparte_10 erano state chiamate per manlevare un eventuale danno causato dal dott. Pt_5
e dal dott. CP_5
9.3. Il dott. non ha chiamato in causa alcuna assicurazione (né CP_6 avrebbe potuto, essendosi costituito tardivamente ); quindi, dovrà rispondere in proprio.
9.4. Similmente, risponderà in proprio l'Azienda che non Controparte_12 ha chiamato in causa l'assicurazione.
9.5. Il dott. ha, invece, spiegato di condanna ai sensi dell'art. 1917, CP_4 comma 2 c.c. (nelle conclusioni della citazione è scritto «ponendosi direttamente a carico di queste l'obbligazione di pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di risarcimento del danno per i fatti dedotti in giudizio») o, in subordine, di manleva verso l'Assicuratrice CP_10
pagi na 55 di 63 domandando che sia la stessa ad essere condannata al risarcimento del danno in ragione di RC professionale.
9.6. L'assicuratrice si è costituita e ha eccepito una serie di elementi riportati nel riassunto in fatto e che vanno qui approfonditi.
9.7. In primo luogo, l'assicurazione ha eccepito l'infondatezza della domanda del dott. la quantificazione del quantum e ha domandato la CP_4 graduazione delle colpe ex art. 2055 c.c.; su queste domande ed eccezioni si è già ampiamente argomentato e si richiama, pertanto, quanto detto supra.
9.8. In secondo luogo, l'assicurazione ha eccepito la prescrizione ex art. 2952 comma 3 c.c. poiché il dott. avrebbe richiesto lil risarcimento oltre il CP_4 termine di due anni dalla conoscenza della richiesta del danneggiato, avvenuta con la notifica dell'informazione del diritto di difesa in seno all'ACT irripetibile del PM, in data 16.5.2011.
9.9. Tale eccezione non può essere accolta: come correttamente rilevato da nella seconda memoria 183 c.p.c., infatti, con fax del 17.05.2011 CP_4
(regolarmente ricevuto) a firma del difensore, il Dott. informava la CP_4 propria assicurazione della notifica di avviso per l'esecuzione di accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell'art. 360 cpp nell'ambito del proc. Pen. N.
7378/2011/21 Rgnr (all1 e all2). In risposta, con missiva del 25.05.2011
l comunicava l'apertura del sinistro con n. 2011000843 per la Parte_10 CP_16 polizza 77710500100697 (All.3). In merito al prosieguo, con comunicazione del
31.05.2011, indirizzata alla regolarmente ricevuta, informò la CP_16
Compagnia assicurativa della nomina del CTU da parte del Pm procedente e dell'indicazione dei propri CCTTPP, Dott.ri e Persona_15 Persona_16
(all.4) - (all5).
9.10. Del resto, come già anticipato, l'eccezione è stata rinunciata.
9.11. In terzo luogo, l'Assicurazione ha dedotto l'inoperatività della Polizza in relazione ad alcuni limiti assicurativi presenti nell'oggetto del contratto (v. comparsa di risposta motivo E ed F). Tali eccezioni devono essere accolte.
9.11.1. Nella polizza assicurativa è contenuta, in relazione all'oggetto del contratto, questa clausola: pagi na 56 di 63 «gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro per i quali l'Assicurato Parte_16 sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti: - dall'azione di rivalsa esperita dall CP_31
Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza
Aziendale; - dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati» (p. 4).
9.12. Questa clausola, all'evidenza, subordina la genesi degli obblighi assicurativi ex art. 1917, comma 2 c.c. e di manleva a queste condizioni, che devono essere concorrenti e verificatesi:
1) vi deve essere una responsabilità civile del medico;
2) il medico, nel cagionare l'evento, deve versare in «colpa grave»;
3) il medico deve essere stato dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato;
4) le condotte del medico devono aver causato a terzi la morte oppure lesioni personali oppure danni materiali a beni tangibili;
5) tali condotte devono essere collegate allo svolgimento dell'attività
Istituzionale/ professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata;
(in questo presupposto, dato l'ampio tenore, a dispetto di quanto osservato dai legali dell'assicurazione, devono ritenersi rientranti sia condotte “ospedaliere” che “privata libera professione” anche intramoenia);
6) i danni devono “derivare” dall'esperimento di un'azione di rivalsa esperita da un'altra assicurazione privata di ospedale o direttamente dall'azienda ospedaliera pubblica o privata. Quest'ultimo presupposto va letto nel senso che occorre il previo esperimento dell'azione di rivalsa per poter domandare la pagi na 57 di 63 manleva;
e ciò in coerenza con quanto statuito appresso ossia che «in caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli risponderanno soltanto per la quota di pertinenza Parte_17 dell' stesso». Parte_18
9.13. Nel caso di specie, al di là della qualificazione “statica” del contratto in assicurazione a primo o a secondo rischio, tutti i presupposti non si sono ancora verificati: manca una sentenza passata in giudicato e manca una domanda di rivalsa da parte dell' Controparte_32
9.14. Ritiene, pertanto, questo giudice che il sia titolare solo di CP_4 un'aspettativa di credito assicurativo e non di un diritto di credito, poiché quest'ultimo non è ancora nato dal contratto.
9.15. Nel caso di specie il rischio garantito non è dato dall'azione esperita dal terzo danneggiato verso il medico assicurato – il quale sarebbe stato comunque tenuto a pagare il risarcimento dovuto al danneggiato nel caso fosse stato escusso per primo –, ma dall'azione di rivalsa dell' – o Controparte_12 dalla sua Compagnia d'Assicurazione –, quindi, in fin dei conti, la garanzia assicurativa non giova al medico, ma all' o alla sua Controparte_33
Compagnia – che, tutela un suo credito, piuttosto che quello de l medico (al riguardo v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/04/2024, n. 8824) .
9.16. Deve escludersi che una clausola contrattuale così congegnata sia vessatoria.
9.17. «Alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15598/2019;
Cass. n. 1261/2024) sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Attengono, invece, all'oggetto del contratto - e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal secondo comma del citato art. 1341 - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. n. 23741/2009; Cass. n. 395/2007). pagi na 58 di 63 Con l'ulteriore precisazione che le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite alla responsabilità civile dell'assicurato
(rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa
Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma primo, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve: art. 1229 c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore (obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.).
Occorre, altresì, evidenziare come una "limitazione di responsabilità" dell'assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione in toto del rischio contrattuale (Cass. n. 8235/2010;
Cass. n. 17783/2014), risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c., e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente "delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass. n. 15598/2019) » (in motivazione Cass. n. 8824/2024 cit.)
9.18. Per quanto detto, la clausola in parola va a delimitare il rischio Con garantito (l'azione di rivalsa dell' ) ma non lo elimina, la causa del contratto resta pur sempre lo scambio del premio contro il trasferimento del rischio, e dire il contrario IGnifica esorbitare in un sindacato sulla sua “convenienza economica”, sindacato ovviamente non consentito al giudice (parafrasando la medesima pronuncia).
«La stipula d'un contratto di assicurazione inadeguato rispetto alle eIGenze dell'assicurato, infatti, non è causa di nullità del negozio. L'ordinamento appresta in questi casi a tutela dell'assicurato altre misure: prima della stipula, prevedendo serrati obblighi informativi a carico dell'assicuratore e pagi na 59 di 63 dell'intermediario; e dopo la stipula prevedendo il rimedio dell'annullabilità del contratto per dolosa o colposa induzione a contrarre in violazione della regola di adeguatezza (o suitability rule che dir si voglia), e del risarcimento del danno» (Cass. cit.).
9.19. Pertanto, le domanda di manleva, prima, e quella di condanna ex art. 1971 c.c., poi, vanno rigettate per difetto di titolarità del credito.
9.20. Ogni altra eccezione è assorbita.
10. La graduazione delle responsabilità
10.1. Solo per chiarezza occorre rilevare che il Tribunale non deve pronunciarsi sulla graduazione interna delle colpe ai sensi dell'art. 2055 c.c., comma 2 c.c.
10.2. Va precisato che «nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova » (Cass. Sez.3 - , Sentenza n. 13063 del 16/05/2025).
10.3. Nella propria comparsa di costituzione il dr. non ha chiesto la Pt_9 graduazione delle colpe in caso di condanna, ma (alla lett. f delle conclusioni:
«in via gradata e tuzioristica, ridursi la pretesa risarcitoria entro i limiti del giusto, del dovuto e del provato e, nel caso di condanna, salvo gravame, contenere il risarcimento del danno nei limiti del provato ritenendo esclusiva
o principale responsabile l'Azienda Parte_6 CP_35 [...]
modulo proposta Responsabilità civile personale CP_12 dipendente prot. n. 11490 del 21.4.2011 ») solo invocato la responsabilità pagi na 60 di 63 esclusiva o, quantomeno, concorrente dell' , sempre con Controparte_12 riferimento alla domanda principale avanzata dalla parte attorea Con 10.4. Quanto , va premesso che quest'ultima di è Controparte_12 costituita tardivamente, in quanto il decreto di differimento della prima udienza, col quale è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi, richiesta dagli altri convenuti, tempestivamente costituiti, è avvenuta il 2/5/20 13, ossia meno di 20 gg prima dall'udienza indicata in citazione (21 maggio, differita ex art. 168 bis c.p.c. al 22 maggio , che non sposta il termine di costituzione del convenuto) [v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/03/2025, n. 8309 ], per cui non avrebbe potuto formulare nessuna domanda nuova, tra le quali sicuramente rientra anche quella dell'accertamento delle quote di responsabilità, che comunque non risulta proposta.
10.5. Il dr. non avrebbe potuto proporre detta domanda, perché CP_6 tardivamente costituito.
10.6. aveva effettivamente chiesto la Controparte_10 graduazione delle colpe, ma essendo stata accolta l'eccezione logicamente preliminare di inefficacia della copertura assicurativa (a mente dell'art. 276
c.p.c. il giudice è tenuto ad esaminare prima le questioni logicamente preliminari), quella della graduazione delle responsabilità è assorbita.
11. Conclusioni e spese
11.1. In conclusione, i dott.ri e e l'azienda ospedaliera “ CP_6 CP_4 CP_12 devono essere condannati in solido a pagare all'attore, in proprio, iure successionis e in qualità di rappresentante legale delle figlie minori, la somma di euro 1.547.474,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da , da lui stesso e dalle di loro figlie, somma rivalutata anno Persona_2 per anno sino al soddisfo.
11.2. Sulle spese, si osserva che la pretesa attorea è stata accolta solo in parte, per cui si reputa equo disporre la compensazione della me tà delle spese di lite – liquidate sul decisum, ai medi, tranne che per la fese istruttoria, liquidata ai minimi – e i convenuti responsabili, ossia i dottori e CP_4
e l'Azienda . CP_6 CP_12
pagi na 61 di 63 11.3. Le spese di lite tra il dr. e l'Assicuratrice vanno CP_4 CP_10 compensate, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale ( n. 77/2018), evidenziandosi la peculiarità del contratto assicurativo scrutinato che nel frontespizio viene descritto come assicurazione per la responsabilità professionale, ma che, invece tutela tutt'altro (sulla non sindacabilità nel merito di tali profili, in quanto non dedotti, v. sempre Cass. 8824/2024, n. ma anche a Cass. n. 25772/2023)
11.4. Rispetto ai dott.ri e e alle loro rispettive compagnie Pt_5 CP_5
Contro assicuratrici, vale a dire e parte attorea è invece CP_10 soccombente poiché la sua domanda è stata totalmente rigettata: Pt_1
, , e in solido tra loro, devono, in solido tra loro, a
[...] Pt_3 Per_14 Pt_4 pagare le spese del giudizio singolarmente sostenute dai convenuti dott.ri Contro e e dalle loro compagnie assicuratrici e Pt_5 CP_5
[...]
liquidate, per ognuno di essi convenuti, in euro 29.154,00, CP_10 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovuti.
11.5. Il dott. è, infine, soccombente rispetto alla compagnia CP_4 CP_13
ma essendo quest'ultima contumace, non può ripetere le spese di lite (v.
[...]
Cass., ordinanza n. 14972, pubblicata il 4 giugno 2025 e Cass. ordinanza n.
23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_13
[...]
B) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna Pt_19
e l a pagare, in solido
[...] CP_37 Controparte_12 tra loro, all'attore, in proprio e in qualità di rappresentante legale delle figlie minori, la somma di euro 30.000, iure successionis, e di euro 1.517.474,00, iure proprio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sub ìto da
, da lui stesso e dalle loro figlie, oltre rivalutazione, così come Persona_2 indicata in motivazione;
pagi na 62 di 63 C) in accoglimento dell'eccezione della , chiamata dal Parte_8 dott. rigetta le domande di manleva e di condanna ex art. 1917 comma CP_4
2 c.c. proposte dal CP_4
D) rigetta le domanda avanzate dalla parte attorea nei confronti dei dott.ri e e dichiara la loro assenza di responsabilità civile nella Pt_5 CP_5 causazione dell'evento morte della IG.ra ; Persona_2
E) rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
F) condanna e l'Azienda CP_4 CP_6 CP_12
in solido tra loro, a rimborsare alla parte attorea la metà delle spese
[...] di lite, che si liquidano per intero in €29.154,00 per compenso d'avvocato e euro 545 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
G) condanna , , e in solido tra loro, a Parte_1 Pt_3 Per_14 Pt_4 pagare le spese del giudizio singolarmente sostenute dai convenuti e Pt_5
e dalle loro Chiamate, liquidate: CP_5
- per ciascuno dei dott.ri e in euro 29.154,00 per compenso Pt_5 CP_5
d'avvocato e in euro 518,00 per spese vive (contributo unificato per le chiamate in causa dei terzi) oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
c.p.a. e i.v.a., come per legge, gli importi liquidati in favore del dr. CP_5 sono da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- per ciascuna delle Compagnie, ossia (chiamata Controparte_10 dal dr. e (chiamata dal dr. in euro 29.154,00 per CP_5 CP_7 Pt_5 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
H) dichiara irripetibili le spese per la contumace Controparte_13
14/8/2025 La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Francesco D'Amato
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