Art. 5. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
Versione
7 gennaio 1963
7 gennaio 1963
>
Versione
1 gennaio 1973
1 gennaio 1973
>
Versione
22 dicembre 2008
22 dicembre 2008
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/1973, n. 46Provvedimento: Il versamento sul conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro dell'importo dell'imposta di registro dovuta, ai sensi dell'art 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n 1744, per i contratti di locazione di durata poliennale non costituisce una Forma di autotassazione. Conseguentemente, ove l' ufficio accerti, in Sede di liquidazione dell'imposta, che la somma versata dal contribuente e inferiore a quella dovuta,non puo farsi luogo all'applicazione della soprattassa prevista dall'art 5 della citata legge n 1744 del 1962.*Leggi di più...
- accertamento dell'inferiorita della somma versata rispetto all'imposta dovuta·
- locazione·
- conseguenze·
- autotassazione·
- tributi erariali indiretti·
- sopratassa ex art 5 della legge n 1744 del 1962·
- inapplicabilita·
- locazioni pluriennali·
- configurabilita·
- esclusione·
- versamento dell'imposta dovuta sul conto corrente postale·
- imposta di registro