Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 6351
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Sentenza 10 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 16 gennaio 2025, con numero di registro generale 299/2024. Le parti in causa hanno presentato richieste di risarcimento danni a seguito della compromissione del godimento di immobili, causata dalla diffusione di polveri inquinanti provenienti da un'azienda. Il ricorrente ha contestato la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sostenendo che il giudizio di primo grado non avrebbe dovuto proseguire a causa dell'ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione straordinaria e che la responsabilità per i danni fosse esclusivamente della persona giuridica.

Il giudice ha rigettato le censure del ricorrente, affermando che la Corte d'Appello aveva correttamente interpretato la domanda risarcitoria come fondata su un illecito penale, non rientrante nell'ambito di gestione sociale. Ha confermato la responsabilità personale del ricorrente, sottolineando che la compromissione del godimento degli immobili era stata adeguatamente provata. Tuttavia, ha accolto il quinto motivo del ricorso riguardante il riconoscimento degli interessi legali, ritenendo che la questione fosse stata erroneamente considerata come già decisa. La sentenza è stata quindi cassata in parte e rinviata alla Corte d'Appello per la liquidazione degli interessi.

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Massime1

Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 6351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6351
    Data del deposito : 10 marzo 2025

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