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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1240/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Paparo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Parte_2 C.F._2
Scigliano; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.02.2002 in O' AR (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 4 – parte II – serie A – 2002), dal quale Per_ Per_ sono nati i figli il 16.03.2003, il 26.09.2008 e il 01.11.2012; che i coniugi Per_3 si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Crotone n. 3288/2023 del
18.05.2023 pubblicata in data 23.05.2023, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
1 Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone n. 3288/2023 del 18.05.2023 pubblicata in data 23.05.2023.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 4 – parte II – Parte_2 serie A – 2002), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1240/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Paparo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Parte_2 C.F._2
Scigliano; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.02.2002 in O' AR (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 4 – parte II – serie A – 2002), dal quale Per_ Per_ sono nati i figli il 16.03.2003, il 26.09.2008 e il 01.11.2012; che i coniugi Per_3 si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Crotone n. 3288/2023 del
18.05.2023 pubblicata in data 23.05.2023, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
1 Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone n. 3288/2023 del 18.05.2023 pubblicata in data 23.05.2023.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 4 – parte II – Parte_2 serie A – 2002), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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