Sentenza 13 giugno 2016
Massime • 1
Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale. (In applicazione del principio, la S.C., cassando la decisione impugnata, ha ritenuto vincolante, nei confronti di una banca, quale responsabile civile in virtù del rapporto di immedesimazione organica con un proprio dipendente, il giudicato penale formatosi a carico di quest'ultimo, condannato per furto, benché la prima avesse partecipato al relativo processo solo come parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2016, n. 12115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12115 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2016 |
Testo completo
121 15/T6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NC. Dipendente. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giudicato penale di PRIMA SEZIONE CIVILE condanna. Effetti nel Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giudizio civile di - Presidente Dott. RENATO BERNABAI danno. Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE R. G. N. 7116/2012 - Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Cron.1245 Consigliere - Rep. C.I. Dott. ANDREA SCALDAFERRI Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Rel. Consigliere Ud. 04/05/2016 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso 7116-2012 proposto da: TO AS (c. f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso l'avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI, ELENA BELLANDI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
2016 contro 933 BANCO POPOLARE S.C.R.L., PI PR EF, FONDIARIA - SAI S.P.A.; intimati - - 1 Nonché da: BANCO POPOLARE SOC. COOP. (C. F. /P.I. 03700430238), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 27, presso l'avvocato MARINA WONGHER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA IANNUCCI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TO AS (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso l'avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI, ELENA BELLANDI, giusta procura in calce al ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale
contro
PI PR EF, FONDIARIA SAI S.P.A.; intimati Nonché da: PI PR EF, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso l'avvocato GIUSEPPE difende EN, che 10 rappresenta e all'avvocato ROBERTO BELLINI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
2 - controricorrente e ricorrente incidentale.
contro
TO AS, BANCO POPOLARE S.C., FONDIARIA SAI S.P.A.; intimati avverso la sentenza n. 1530/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ORNELLA MANFREDINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale; udito, per il controricorrente e ricorrente l'Avvocato MARINA WONGHERincidentale BANCO POPOLARE, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, assorbimento dei ricorsi incidentali. 3 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 1'11 e il 13 settembre 1997, AS TO convenne in giudizio la NC AN AL (poi Banco Popolare) e il suo dipendente TE PI PR, e ne chiese la condanna, in solido, al risarcimento dei danni. Espose di avere intrattenuto con la predetta NC, tra il gennaio 1985 e il 1994, un rapporto finalizzato alla gestione di investimenti finanziari su due conti correnti, che nel 1986 recavano una giacenza attiva di circa £.900 milioni;
il PI PR gli confessò, nel 1994, di essersi appropriato del Suo denaro e di avere provocato un ammancO di oltre un miliardo di lire, mediante l'uso di vari mezzi fraudolenti, come la falsificazione sistematica dei documenti contabili e della sua firma, il compimento di operazioni abusive non autorizzate, la gestione dei flussi di denaro a suo vantaggio e l'apertura, all'insaputa del TO, di una casella postale interna alla NC, nella quale confluiva corrispondenza bancaria che riportava la reale la situazione dei suoi depositi;
il PI PR fu rinviato a giudizio per il reato di furto e condannato, dal Tribunale penale di Firenze, con sentenza passata in giudicato, anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della NC, costituitasi parte civile nei confronti del proprio dipendente. Il Tribunale civile di Firenze, con sentenza n. 393 del TO, ritenendo2008, rigettò la domanda del inapplicabile l'art. 651 c.p.p. e, quindi, inefficace il giudicato penale nel giudizio civile, a Causa della Sua mancata costituzione di parte civile e della mancata allegazione della sua impossibilità di costituirsi nel giudizio penale. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 28 novembre 2011, ha rigettato il gravame del TO. La Corte ha la decisione del primo giudice circa confermato l'inopponibilità del giudicato penale sia al PI PR, non essendosi il TO costituito parte civile nel processo penale, sia alla NC, in quanto partecipe al processo penale non come responsabile civile, ma come parte civile, а tutela di un interesse proprio nei confronti dell'imputato; ha qualificato il rapporto del TO con la NC e con il dipendente come gestione patrimoniale (iniziata prima della legge n. 1 del 1991), ma ha ritenuto che l'unica domanda proposta contro la NC fosse quella di responsabilità extracontrattuale, a norma dell'art. 2049 C. C., e l'ha rigettata;
infatti, ad avviso della Corte, non কে vi era prova che il TO avesse conferito alla NC, tramite il PI PR, l'ordine di investire esclusivamente о prevalentemente in titoli di Stato;
il TO aveva concorso nella produzione del danno, essendo consapevole 5 della gestione imprudente del suo patrimonio da parte del considerazione della lunga durata delPI PR, in rapporto, della frequenza delle operazioni di compravendita di titoli e di trasferimento di somme di danaro, della propensione del TO alle operazioni di borsa e dell'autonomia con cui il PI PR operava;
inoltre, non era stata prodotta in giudizio la documentazione bancaria falsamente rappresentativa della gestione patrimoniale;
le operazioni di storno di denaro da conti correnti di altri del TO, pur dimostrativeclienti sul conto dell'infedeltà gestionale del PI PR, erano indicative, piuttosto, di operazioni illecite compiute ai danni di altri clienti. Avverso questa sentenza il TO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui si sono opposti il Banco Popolare e il PI PR, i quali hanno presentato autonomi ricorsi incidentali, in forma condizionata, affidati a un motivo. Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, il TO denuncia la 9 violazione degli artt. 75 e 651 c.p.p., per avere ritenuto che il giudicato penale di condanna, costituito dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 2057 del 2003, per il reato di furto commesso ai suoi danni, fosse inopponibile sia all'imputato PI PR, sulla base dell'irrilevante presupposto che il TO non si fosse costituito parte civile nel processo penale, sia alla NC, nonostante che questa avesse partecipato al giudizio penale, seppure nella qualità non di responsabile civile ma di parte civile, in quanto danneggiata dal comportamento del suo dipendente che aveva determinato il sorgere dell'obbligazione risarcitoria verso il TO. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata si discostata dal principio, enunciato da questa Corte e che si deve ribadire, secondo cui il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile;
infatti, l'art. 651 c.p.p., che regola l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile (v. Cass. n. 16391/2009). L'efficacia vincolante del giudicato penale riguarda l'accertamento della sussistenza e dell'illiceità penale del fatto, nonché بھر della sua commissione da parte dell'imputato, avuto riguardo ai suoi elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento). Spetta evidentemente al giudice di merito, nel giudizio di rinvio, valutarne le conseguenze civilistiche, anche rispetto ai danni eventualmente 7 evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, a norma dell'art. 1227, secondo comma, C.C., non investendo quel giudicato il fatto commesso dalla persona offesa (v. Cass. n. 1665/2016) né l'eventuale concorSO della stessa nella causazione del pregiudizio (v. Cass. n. 11117/2015). Il giudicato penale è vincolante anche nei confronti della NC, quale responsabile civile, che ha concretamente partecipato al giudizio penale, seppure come parte civile nei confronti del proprio dipendente (danneggiante e condannato in quel giudizio), del cui operato era chiamata a rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con esso. Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato o sono stati posti in condizione di partecipare al processo penale e, quindi, anche nei confronti del responsabile civile che sia "intervenuto nel processo penale". Questa conclusione è 9. coerente con quanto stabilito dalla Corte costituzionale del(n.99/1973), che dichiarò l'incostituzionalità previgente art. 27 c.p.p., che estendeva l'autorità del giudicato penale anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in grado di parteciparvi. 0 0 Gli altri motivi del ricorso in esame sono assorbiti: il secondo, in ordine alla valutazione della responsabilità del PI PR dal punto di vista civilistico, che non può prescindere da quello penalistico, per quanto si è detto in relazione al primo motivo;
il terzo, in ordine alla questione (cui si fa cenno anche nel primo motivo) della responsabilità contrattuale della NC per inadempimento delle obbligazioni relative al contestato rapporto di gestione patrimoniale (oltre che ex art. 2049 c.c.); il quarto e quinto, in ordine all'esame della documentazione contabile prodotta o da produrre nel corso del giudizio e alla valutazione del comportamento del TO nella causazione del danno. Sono assorbiti anche i ricorsi incidentali, per ragioni analoghe a quelle concernenti il terzo motivo del ricorso principale. In conclusione, in relazione al motivo accolto, la sentenza 9. impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi e i ricorsi dichiara incidentali;
B in relazione al motivo accolto, cassa la 9 sentenza impugnata Firenze, in diversa Roma 4 maggio 2016. Il cons. rel. e rinvia alla Corte d'appello di composizione, anche per le spese. Il Presidente Делев DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO QLANGH 10