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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara - SEZIONE CIVILE, in funzione di Giudice di Appello, dott. Mauro Martinelli - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1086/2025 del R.A.C.C. in data 11/06/2025, introdotta d a
- (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN ZO elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico, del difensore
APPELLANTE
c o n t r o
- (C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CAZZORLA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in VIA
CAIROLI, 36 FERRARA
APPELLATO avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 30/10/2025
CONCLUSIONI
- per : “in via principale: ritenere e dichiarare l'illegittimità Parte_1
del provvedimento n. 116 del 05.12.2023, con il quale il di CP_1
ha accertato il COSAP in danno alla sig.ra CP_1 Parte_1
Pag. 1 ingiungendole il pagamento della somma di € 122,00 per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo, annullarlo o, comunque, dichiararlo inefficacie nella forma meglio vista dal giudicante.
In via istruttoria: ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, premesso “vero che”, indicando a testi la sig.ra residente Testimone_1
in Viguzzolo (AL), il sig. residente in [...], il sig. Testimone_2
residente in [...], con riserva di indicare Testimone_3
ulteriori testi e formulare ulteriori istanze istruttorie in caso di costituzione e difesa della p.a. convenuta:
1. le fotografie che le vengono mostrate raffigurano l'accesso al civico
n. 17 di Comacchio fraz. Lido degli Scacchi via della Luna (si mostrino al teste le fotografie di cui all'all. 5);
2. al civico n. 17 di via della Luna non esistono opere o apprestamenti atti a collegare l'area privata alla strada pubblica (si mostrino al teste le fotografie di cui all'all. 5);
3. l'area privata del civico n. 17 di via della Luna è sepa-rata dalla strada tramite un marciapiede (si mostrino al teste le fotografie di cui all'all. 5);
4. l'area privata del civico n. 17 di via della Luna presenta dimensioni tali da risultare inidonea allo staziona-mento e alla circolazione dei veicoli
(si mostrino al teste le fotografie di cui all'all. 5);
5. dall'anno 2002 ad oggi nessun veicolo è mai entrato nell'area privata raffigurata nelle fotografie di cui all'all. 5 né vi ha mai sostato (si mostrino al teste le fotografie di cui all'all. 5).
Si chiede altresì disporre ispezione del luogo oggetto di causa ai sensi dell'art. 258 c.p.c., affinché il Giudicante possa acquisire informazioni determinanti ai fini della deci-sione mediante la conoscenza diretta delle caratteristiche e dello stato dei luoghi ispezionati.
Pag. 2 Con riserva di ogni più ampia richiesta istruttoria in caso di difesa della
p.a. convenuta.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
- per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ferrara Controparte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare: respingere per intero l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e infondato e, conseguentemente, confermare la pretesa contenuta nel provvedimento emanato dal Controparte_1
impugnato nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 272/2025 del Giudice di Pace di Ferrara del 4 maggio 2025 per chiederne la revoca.
Nel merito l'appellante ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della COSAP, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 495/1992, art. 44 d.lgs. 507/1993 e art. 4 bis del Regolamento Cosap del Comune di
, non avendo l'ente pubblico provato l'esistenza di un obbligo CP_1
di versamento del corrispettivo.
Ricordato che la Cosap è un dovuta per l'utilizzazione di un bene pubblico individuale, utilizzo escluso nel caso di specie dalla conformazione dei luoghi, l'appellante ha contestato la nozione di passo carraio fatta propria dal Giudice di prime cure (basata sull'uso di un qualunque veicolo, come definito dal CdS) ed evidenziato la mancanza della modifica del manto stradale ovvero l'assenza di un manufatto richiesto ai sensi dell'art. 44, IV comma d.lgs 507/1993 per l'assoggettamento alla “tassazione” del passo carraio.
Pag. 3 Si è costituito il “ ”, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito ha affermato che il Giudice di prime cure aveva correttamente applicato la disciplina normativa, recependo la nozione di passo carraio ed accertando l'occupazione del suolo pubblico.
Alla prima udienza del 30 ottobre 2025, le parti si sono riportate agli atti, precisando le conclusioni e il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
Parte appellante ha, in primo luogo, contestato la nozione di passo carraio adottata dal Giudice di prime cure ricondotta a qualsiasi accesso che consenta il passaggio di veicoli, richiamando il concetto di veicolo del codice della strada.
La censura è corretta posto che una nozione così lata di passo carraio determinerebbe l'applicazione della Cosap a qualunque apertura sulla strada, giungendo ad una lettura non solo distonica con scelta lessicale usata dal legislatore (dove carraio deriva da carro, ovvero veicolo a più ruote di dimensione rilevante), risolvendosi l'uso dell'aggettivo in un endiadi con il sostantivo passo, ma altresì con la ratio normativa.
Gli indici dell'errore in cui è incorso il giudice di primo grado emergono dalle numerose norme del codice della strada e del regolamento attuativo che utilizzano l'aggettivo “carraio” in contrapposizione con
“pedonale”.
E', dunque, evidente che un accesso che consenta solo il passaggio pedonale – perfettamente compatibile con l'uso di veicoli a due ruote – non può rientrare nel concetto di carraio e imporre il pagamento del corrispettivo della Cosap.
Lo spazio pubblico utilizzato, dunque, deve inerire un passo carraio.
Pag. 4 La circostanza è stata perfettamente recepita dal Regolamento del
Comune di per l'applicazione del canone di spazi ed aree CP_1
pubbliche all'art. 22, IX comma ove si prevede l'obbligatorietà della richiesta di passo carraio e di pagamento del canone solo nel caso di accesso della larghezza superiore a 1,80 metri.
In queste ipotesi, in altri termini, il regolamento – del quale, per inciso, non è stata chiesta la disapplicazione – individua come accessi carrai, con obbligo di pagamento della COSAP, quelli aventi una larghezza superiore a 1,80 metri a prescindere dall'utilizzo o meno dell'accesso con veicoli a quattro o più ruote.
Contraltare di questa impostazione, è la previsione dell'art. 4 bis IX comma del medesimo regolamento in forza del quale è concesso al proprietario di “chiedere la cancellazione dal canone, in seguito alla eliminazione a proprie cura e spese dell'accesso stesso, oppure alla modifica della struttura in modo tale da impedire permanentemente il transito dei veicoli”, ottenendo l'autorizzazione dall'Ufficio tecnico competente.
Ciò posto, appare evidente come la Cosap sia stata collegata all'accesso carraio – obbligatorio al di sopra della apertura di 1,80 metri
– in virtù della possibile occupazione dell'area pubblica in corrispondenza della apertura, indipendentemente dall'esistenza concreta di manufatti atti ad agevolare il passaggio ovvero alla situazione creatasi nella proprietà privata che renda in concreto non utilizzabile per il ricovero della vettura l'area.
Questo profilo è stato perfettamente chiarito dalla Suprema Corte laddove ha affermato che “per i passi carrabili la sottrazione del suolo all'uso pubblico è in re ipsa essendo legata al passaggio sul marciapiede e sull'area antistante, da e verso la proprietà privata al lato della strada, con immancabile, inevitabile limitazione, nel momento del passaggio, dell'uso
Pag. 5 normale di quello spazio pubblico da parte della generalità dei cittadini”
(Cass., 25345/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve osservarsi – senza necessità di audizione dei testi né di ispezione dei luoghi poiché la situazione è rappresentata dalle fotografie prodotte agli atti – che il cancello di parte appellante è superiore a 1,80 metri (circostanza per altro mai contestata), a doppia anta e consente in astratto il passaggio di veicoli carrai.
Il marciapiedi è molto basso certamente posto ad una altezza e con una conformazione finalizzata a consentire il passaggio di veicoli a motore.
Diversamente il marciapiedi – che dovrebbe mettere il passante al riparo da eventuali pericoli derivanti dalla circolazione delle autovetture – dovrebbe avere una altezza di diversi centimetri, in modo da non consentire alle ruote di invadere l'area destinata ai pedoni.
L'altezza di due o tre centimetri evidentemente è stata una scelta operata proprio in funzione dell'accesso ai passaggi carrabili.
Come detto, il fatto che poi il passaggio non venga utilizzato per tale scopo, non modifica le conclusioni assunte, ma legittima la domanda da parte del proprietario ai sensi del citato art. 4 bis IX comma del regolamento.
Per tali ragioni l'appello deve essere respinto.
Ferme le corrette considerazioni del Giudice di prime cure in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio, la parte appellante è tenuta al pagamento delle sole spese del secondo grado, liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
Pag. 6 1086/2025 R.G.:
1) RIGETTA l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza n. 272/2025 del Giudice di Pace di Ferrara del 4 maggio 2025;
2) CONDANNA a rifondere al , in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 332,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Ferrara, il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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