Articolo 2055 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2055. Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di corpo 1. Il militare di leva cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale stia scontando una sanzione disciplinare di corpo di consegna o di consegna di rigore, non puo' essere congedato se non dopo scontata la sanzione. 2. Il congedo del militare di leva, ove il militare sia stato punito con consegna o con consegna di rigore, puo' essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda meta' del servizio prestato. 3. Il militare di leva, il quale si sia a suo tempo presentato alle armi con ritardo, salvo che il ritardo sia giustificato da uno dei presupposti che, se verificatosi durante la leva, darebbe luogo ad una sospensione del servizio computabile nella ferma di leva ai sensi dell'articolo 2028, e' trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio, per un numero di giorni pari a quelli del ritardo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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