Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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4 marzo 1973
4 marzo 1973
Art. 2054.
(Circolazione di veicoli).
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. ((29))
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2054, secondo comma, del codice civile , limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".
(Circolazione di veicoli).
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. ((29))
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2054, secondo comma, del codice civile , limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".
Commentari • +500
- 1. Presunzione pari responsabilità: funzione sussidiariaMichele Allamprese · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2023 · 61.48074
[…] Con il primo censurava la violazione degli articoli 2043 e 2054 I comma cc, affermando che la dinamica incidentale accertata nei giudizi di merito e richiamata in sentenza, vale a dire l'invasione di corsia del veicolo antagonista, era da sola idonea a dimostrare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di cui al II comma dell'art. 2054 cc. […] sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, […] però, non potrà essere quello presunto ex. art. 2054 II comma cc. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lecce, sentenza 09/07/2024, n. 2459Provvedimento: […] Appare opportuno premettere che l'attore, nel formulare la domanda risarcitoria contro la proprietaria della motonave da turismo sulla quale è scivolato, procurandosi lesioni personali, ha espressamente richiamato l'art. 2054 c.c. quale titolo della responsabilità aquiliana dell'armatore. […] 2015). Ma, si intende che l'articolo 2054 cod. civ. si applica ai natanti sempre che vi sia uno scontro tra essi, conformemente appunto all'ambito proprio di quella disposizione, che allo scontro tra veicoli si riferisce, e non ogni volta che un danno derivi dalla circolazione del mezzo, come nel caso presente”.Leggi di più...
- art. 2051 c.c.·
- nesso causale·
- circolazione imbarcazioni da diporto·
- scontro tra natanti·
- compensazione spese·
- condotta imprudente·
- responsabilità aquiliana·
- art. 2054 c.c.·
- autoresponsabilità