Articolo 28 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 27Articolo 29
Versione
31 maggio 1964
Art. 28. Promozione ad usciere

La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964