Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/07/2021, n. 21404
CASS
Ordinanza 26 luglio 2021

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L'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente).

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.

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  • 1Prescrizione danno perdita parentale
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    28 aprile 2022 Prescrizione danno perdita rapporto parentale. Anche recentemente la Cassazione ha confermato che il danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti (danno da perdita parentale) si prescrive in 5 anni, trattandosi di un danno richiedibile solo a titolo di responsabilità extracontrattuale. Per contro, recentemente, il Tribunale di Venezia con provvedimento 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, ha ritenuto che anche al danno da perdita del rapporto parentale (danno iure proprio subito dai prossimi congiunti della vittima) si applichi la prescrizione decennale prevista per la responsabilità contrattuale o da contatto sociale. Prescrizione danno perdita parentale: …

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    La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, ha statuito che l'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, anche all'azione civile intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. La S.C., con Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, è tornata sui parallelismi fra processo penale e processo civile per quanto concerne la prescrizione. Ai sensi dell'art. 2947 c.c. “Il diritto al risarcimento del danno …

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  • 3responsabilità indiretta
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    La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, ha statuito che l'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, anche all'azione civile intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. La S.C., con Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, è tornata sui parallelismi fra processo penale e processo civile per quanto concerne la prescrizione. Ai sensi dell'art. 2947 c.c. “Il diritto al risarcimento del danno …

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  • 4responsabilità indiretta
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  • 5Studio Legale Costanzo
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    La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3280 del 2022, ha statuito che, in il tentativo di suicidio per l'ingiusta detenzione subita integra danno-conseguenza da risarcire. La Cassazione, con la Sentenza n. 3280 del 2022, è intervenuta sulla delicata questione della riparazione per l'ingiusta detenzione. La riparazione per l'ingiusta detenzione è un rimedio volto a compensare in chiave solidaristica il pregiudizio subito da chi sia stato ingiustamente limitato della propria libertà personale. Spetta a colui che: è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/07/2021, n. 21404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21404
Data del deposito : 26 luglio 2021

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