Ordinanza 28 febbraio 2023
Massime • 2
Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto da T. Carmine, titolare della omonima ditta individuale, esercente «Attività degli Studi di Ingegneria», avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento, con il quale era stato contestato l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per euro 671.670,00, con indebita detrazione Iva per euro 142.809,00, allo scopo di simulare un credito nei confronti dell'Erario per estinguere, mediante compensazione, la propria posizione debitoria per il successivo anno 2014. 2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che: - la censura …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Infortunistica stradale, danno da cose in custodia, art. 2051 c.c.: è responsabile l'Ente se il motociclista cade a causa di una grata non segnalata (Cass. 11060/24)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 giugno 2024
Il danneggiato è solo tenuto a dare la prova che i danni subìti derivano dalla cosa, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode IL FATTO Tizio conveniva in giudizio la Città Metropolitana di Messina lamentando di aver perduto il controllo della motocicletta che guidava, a causa dello slittamento della stessa su una griglia di raccolta delle acque piovane, che assumeva essere non segnalata e posta perpendicolarmente sulla carreggiata. A seguito della caduta si procurava danni fisici per i quale chiedeva il risarcimento all'Ente. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE In materia di danni da cose in …
Leggi di più… - 4. RINNOVO CTU IN APPELLO: il giudice di merito non è tenuto a disporla d’ufficio anche a fronte di una esplicita richiesta di parteAvv. Stefano Serrini · https://www.expartecreditoris.it/ · 11 giugno 2024
In tema di rinnovo di CTU contabile in appello, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass. 22 settembre 2017, n. 22799). Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Di Marzio – Rel. Catallozzi, con l'ordinanza n. 13609 del 16 maggio 2024. Con primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la “”violazione o falsa applicazione dell'art. 281 c.p.c., in relazione all'art. 360 – primo comma – n. 5 c.p.c., per omesso esame …
Leggi di più… - 5. separazionehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/02/2023, n. 5947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5947 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
Testo completo
contro
OB ER COMPANY INC, in persona del presidente e legale rappresentante, KU OB, rappresentata e difesa dall'avvocato AN DA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo, via Giulio Cesare, 71; 2023 controricorrente 25 1 e sul ricorso incidentale proposto da: OB ER COMPANY INC, in persona del presidente e legale rappresentante, KU OB, rappresentata e difesa dall'avvocato AN DA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo, via Giulio Cesare, 71; - ricorrente incidentale-
contro
SS RA;
-intimato- avversO la sentenza n. 1/2020 della Corte d'Appello di ME, depositata in data 7 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: CO ME ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1/2020 emessa dalla Corte d'Appello di ME, resa pubblica in data 7 gennaio 2020; resiste e propone ricorso incidentale, fondato su un solo motivo, ON Helicopter Company Inc.; il ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di avere convenuto, in proprio e quale erede di OM ME, davanti al Tribunale di Barcellona P.G., la ON Helicopter Company Inc., perché fosse condannata a risarcirgli i danni derivanti dalla morte del figlio OM, avvenuta in data 12 agosto 2010, quando l'elicottero ON 44 II marche I COST guidato dalla vittima, decollato dal Piazzale Ovest dell'azienda Nuova Cometra, eseguiva una traiettoria verso sud est ed urtava con le pale del rotatore principale nelle strutture di uno dei capannoni della Nuova Cometra, si incendiava e si distruggeva completamente, provocando la morte di tutte le persone a bordo;
il Tribunale, con sentenza n. 478/2017, rigettava le domande attoree;
la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame da CO ME, ha rigettato l'appello; 2 la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Ricorso principale 1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato il diritto al risarcimento dei danni, perché non ha riconosciuto a carico della ON Helicopter gli estremi della responsabilità di cui all'art. 2043 cod.civ. e ha rilevato il difetto della prospettazione di responsabilità di tipo diverso;
secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ricondurre la fattispecie all'interno dell'art. 2059 cod.civ. per il risarcimento dei danni lamentati iure proprio, per il risarcimento dei danni morali e iure hereditatis e per il risarcimento del danno biologico;
2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ., la violazione del diritto di difesa e conseguente carenza di motivazione;
la tesi rappresentata è che il giudice d'appello si sia uniformato alla decisione di prime cure senza indicare la ragione per la quale non ha ammesso le istanze istruttorie, limitandosi a rilevare che esse nel giudizio di appello non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni;
il Tribunale, però, alla cui decisione avrebbe fatto rinvio la sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non aveva deciso in ordine alle istanze istruttorie, limitandosi a rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendola matura per la decisione;
3) con il terzo motivo è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, la sentenza (cfr. p. 7), confermando la decisione del Tribunale che aveva "compiutamente motivato in ordine alla mancata 3 ammissione della prova per testi evidenziando che per un verso tendeva a provare circostanze non contestate (la materiale caduta del velivolo) e dall'altro tendeva ad introdurre non testimonianze su fatti, ma mere valutazioni relative alla capacità di pilotaggio di ME OM in assenza di prova che la caduta del velivolo fosse dovuta in tutto o in parte a difetti o avarie meccaniche dello stesso", avrebbe omesso di dar corso ad un accertamento istruttorio necessario per rilevare il difetto tecnico del velivolo ed avrebbe reso motivazioni irrilevanti per negare una nuova CTU ed avrebbe utilizzato la consulenza redatta nel processo penale, ledendo il suo diritto di difesa;
4) il ricorso principale è inammissibile;
4.1) in disparte la laconicità dei riferimenti ai fatti di causa e ai fatti processuali, eccepita anche nel controricorso, il primo motivo reitera gli stessi argomenti spesi in appello per contestare l'erronea qualificazione della domanda risarcitoria e non si confronta con la sentenza d'appello che correttamente ha precisato che l'art. 2059 cod.civ., invocato dal ricorrente, fissa il principio secondo cui non può sussistere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale se non nei casi determinati dalla legge, sicché per aversi risarcimento del danno non patrimoniale deve sussistere un fatto illecito che lo abbia provocato;
il nostro sistema risarcitorio è, infatti, bipolare, perché basato sulla coesistenza e sulla combinazione di due norme, l'art. 2043 cod.civ. e l'art. 2059 cod.civ., riferentesi la prima (al risarcimento del) danno patrimoniale, la seconda a quello non patrimoniale;
in altri termini, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è debitrice all'art. 2043 cod.civ. dell'individuazione di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile;
l'art. 2059 cod.civ. è una norma incompleta che ha bisogno, per il suo completamento, dell'art. 2043 cod. civ., non è una regola di fattispecie, ma una regola di risarcimento;
mente l'art. 2043 cod.civ. appartiene alla categoria dell'essere, l'art. 2059 cod.civ. è una previsione che attiene al dover essere (sulla natura bipolare del sistema risarcitorio del danno alla persona cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972-26975 e successiva giurisprudenza conforme); 4 il primo motivo è, dunque, inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi e non offre, di conseguenza, argomenti per confutarla;
5) il secondo motivo, a dispetto della sua intestazione, sollecita un nuovo e diverso accertamento dei fatti di causa inammissibile, perché contrastante con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità; peraltro, il vizio denunciato non si misura con la preclusione processuale di cui all'art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ. e le numerose censure mosse alla sentenza impugnata - la ricorrenza di un contrasto tra la CTP e la Consulenza della procura, il difetto di motivazione della Ct della procura, l'impiego, in un'azione di risarcimento danni, di mezzi di prova espletati nel giudizio penale - incorrono nella violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché evocano, senza soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso, atti di causa - istanze istruttorie, la CTP redatta da Ardito Marretta, la Ct della procura : non debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodotti nel ricorso, mancanti di puntuali indicazioni necessarie ai fini della loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte, senza la precisazione (anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte ( cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass. Sez. Un., 23/12/2019, n. 34469); 6) il terzo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., stante il rigetto dell'appello principale statuito dalla Corte di merito e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774); è appena il caso di aggiungere: i) che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito;
ii) che nessuna violazione del diritto di difesa può dirsi subita dalla parte per il fatto che il giudice si sia avvalso delle risultanze della consulenza disposta nel processo penale a carico di ON Helicopter, stante che "la categoria della "inutilizzabilità" della prova ex art. 191 c.p.p. - posta a tutela del 5 diritto di difesa dell'imputato: cfr. art. 193 c.p.p., commi 3 e 7, art. 197 bis c.p.p., comma 5, artt. 203,240,270,271 c.p.p., art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 - non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale - cui provvede l'art. 238 c.p.p., comma 1 -, tenuto conto della diversa rilevanza degli interessi che vengono in questione nel giudizio penale (status libertatis) ed in quello civile, nel quale il Giudice non incontra i limiti della "tipicità" del mezzo probatorio;
nel giudizio civile, infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca "ex se" - per il suo modo di essere - lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo né potendo essere censurato in cassazione vizio invalidante la formazione - alcun della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità "tipizzate" di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare": in termini, cfr. Cass. 05/05/2020, n.8459; Ricorso incidentale 7) la società ON deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la sentenza impugnata omesso di rilevare la intervenuta irrevocabilità della sentenza penale assolutoria emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 10 ottobre 2016 n. 766; 8) stante l'inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale tardivo (la sentenza è stata pubblicata in data 7 gennaio 2020 e il ricorso incidentale è stato notificato il 16 luglio 2020) perde di efficacia;
9) ne consegue che il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale 6 tardivo è inefficace;
6) le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del solo ricorrente principale, in applicazione del consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (cfr., ex plurimis, Cass. 17/01/2022, n.1154); 7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente principale l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale;
condanna CO ME al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro O 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10/01/2023. IT Presidente Angelo SpiritoSpiritg Il Funzionario Giudizia CO CA for 28 FEB 2023 oggi