Sentenza 16 maggio 2025
Massime • 1
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Commentario • 1
- 1. La ripartizione del debito solidale nella responsabilità sanitariaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 19 maggio 2025
La ripartizione del debito solidale nella responsabilità sanitaria: la Casa di Cura risarcisce oltre 1 milione di euro ai genitori del neonato che ha riportato gravi danni a causa dell'aumento della bilirubina (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 16 maggio 2025, n. 13063). I fatti: danni neurologici al neonato a causa dell'aumento della bilirubina Il 13/2/2004, nella Clinica Villa Bianca di Napoli, è nato il piccolo. Durante la gravidanza la gestante è stata assistita dal dott. R.C., ginecologo, mentre durante la degenza è stata seguita dal dott. A.M., pediatra neonatologo. Secondo la tesi della donna, il bambino avrebbe subito danni neurologici gravi a causa dell'aumento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2025, n. 13063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13063 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
Numero registro generale 12983/2021 Numero sezionale 3622/2024 Numero di raccolta generale 13063/2025 Data pubblicazione 16/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
RESPONSABILITA'
NT CR
Presidente
SANITARIA
IA IO
Consigliere
Ud.07/11/2024 PU
RI AL
Consigliere
NE RO
Consigliere
EP IC
Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12983/2021 R.G. proposto da:
ALAGNA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfredo Manauzzi (c.f.: [...]) e disgiuntamente dall'Avvocato Massimiliano Zaralli (c.f.: [...]), con domiciliazione digitale ex lege
contro
-ricorrente-
HDI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maria Benincasa (C.F. [...]), con domiciliazione
digitale ex lege
nonché contro
-controricorrente-
Firmato Da: NT CR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 177ad9db421fcdc - Firmato Da: EP IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 283d5dc2e4816d4b
Oscuramento disposto
RAGOSTA CIRO
Numero registro generale 12983/2021 Numero sezionale 3622/2024 Numero di raccolta generale 13063/2025 Data pubblicazione 16/06/2025
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 748/2021 depositata in data 1/03/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/11/2024 dal Consigliere EP IC. udito l'Avvocati ALFREDO MANAZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
1.- Il 13.2.2004, TA ED ha dato alla luce, nella Clinica Villa Bianca spa di Napoli, il piccolo UC PE. Durante la gravidanza la donna è stata assistita dal dott. Ciro GO, ginecologo, mentre durante la degenza è stata seguita dal dott. AU GN, pediatra neonatologo. 2.- Il bambino ha subito danni neurologici gravi a causa dell'aumento della bilirubina, di cui i sanitari non si sarebbero accorti e che di conseguenza non avrebbero adeguatamente trattato. 3.- Ne è derivato un processo penale a carico dei predetti due medici, nel quale sono stati citati quali responsabili civili sia la Casa di Cura Tasso (ex Villa Bianca) che la ASL di Teramo, che hanno concluso una transazione con i genitori del bambino, corrispondendo loro circa 1 milione di euro. 4.- A seguito di ciò, la compagnia di assicurazione HDI, che ha corrisposto il risarcimento, ha agito in regresso verso i due medici, davanti al Tribunale di Napoli, il quale, a seguito di una consulenza tecnica, li ha ritenuti responsabili entrambi in solido per il risarcimento del danno: il primo, GO, per non essersi accorto delle condizioni della gestante e della situazione del feto, il secondo,
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per non avere trattato l'ittero con adeguata terapia (la fitoterapia) in modo da far ridurre la bilirubina. 5.- Hanno proposto appello i medici, con atti separati, poi riuniti. La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato nulla la sentenza quanto a GO, per un vizio della citazione in giudizio, rimettendo la causa al primo giudice, mentre ha deciso nel merito quanto ad GN, confermando la condanna di costui in solido verso HDI Assicurazioni
spa.
6.- Ricorre qui AU GN con sette motivi. Si è costituita HDI Assicurazioni spa con controricorso e memoria. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione
7.- Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 102, 103, 353, 354 c.p.c.
La tesi è la seguente.
Il giudice di appello ha dichiarato nulla la sentenza relativamente a GO, per vizio della citazione e di conseguenza ha rimesso la causa al primo grado. Tuttavia, ha, secondo il ricorrente, erroneamente deciso nel merito la domanda nei suoi confronti. Più precisamente, a parere del ricorrente, si trattava di litisconsorzio necessario, essendo le due cause inscindibili, con la conseguenza che anche la causa inerente all'attuale ricorrente andava rimessa in primo grado: è vero, ossia, che si tratta di responsabilità solidale, ma le due posizioni erano dipendenti l'una dall'altra, con la conseguenza che ora un eventuale giudicato favorevole a GO contrasterebbe con la responsabilità solidale ritenuta in capo all'GN. 8.- Il secondo motivo prospetta questa censura sotto il diverso aspetto del difetto di motivazione, e dunque di violazione dell'articolo 132 c.p.c., in quanto assume che contraddittoriamente il giudice, dopo aver annullato la condanna di GO, ha continuato a ritenere l'GN solidalmente responsabile con quest'ultimo.
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I motivi sono infondati.
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Va innanzitutto contraddetto, sia pure in parte, quanto dedotto dal PG, il quale induce la scindibilità delle cause dalla circostanza che entrambi i medici sono stati condannati per l'intero; che dunque non c'è domanda di ripartizione del debito, ed ovviamente neanche pronuncia;
che avrebbe potuto porsi questione di ripartizione solo ove vi fosse stata azione di regresso (dell'un debitore rispetto all'altro) o domanda espressa di graduazione delle quote di obbligazione di ciascuno dei due debitori. Invero, questo discorso prospetta una delle possibili cause di inscindibilità, ma non l'esclusiva ragione di essa. Anche laddove non vi sia questione di ripartizione interna del debito solidale, la non scindibilità può derivare dal fatto che per accertare la responsabilità dell'uno debba accertarsi quella dell'altro. Ossia che le due posizioni siano inscindibili non già rispetto al quantum, ma rispetto all'an. Tuttavia, una situazione simile è da escludersi in questo caso. E' infatti principio di diritto quello per cui <<L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità
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dell'altro>> (Cass. 20860/2018; 34899/2022).
Cass. 10803/2020; Cass.
E' evidente, nel nostro caso, che l'unico evento è stato causato da due condotte indipendenti, l'una dall'altra, e tra le quali non c'è necessaria interrelazione, nel senso che non necessariamente l'accertamento che la condotta di uno dei medici è stata causalmente ininfluente comporta che debba esserlo stata anche l'altra: l'eventuale esclusione di responsabilità per uno dei due medici non ha come implicazione necessaria l'esclusione anche per l'altro. Uno è intervenuto nelle visite ginecologiche preliminari, l'altro durante il parto ed in un contesto diverso. 9.- Il terzo motivo prospetta violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dunque motivazione contraddittoria. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe accertato come univoca la responsabilità di GN, pur senza vagliare la concorrente responsabilità di GO, e dunque motivando inadeguatamente la decisione di considerare GN univocamente responsabile.
Il motivo è infondato.
Fa leva su un avverbio che ha significato diverso da quello presupposto: "univocamente" non vuol dire esclusivamente, ma vuol dire "senza dubbio", ossia in maniera non equivoca: con la conseguenza che la Corte, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, non ha affermato l'esclusiva responsabilità di GN, senza tener conto della condotta di GO, il cui accertamento è stato rimesso al primo giudice. La Corte ha pur sempre affermato la responsabilità solidale di GN, che emergeva come univoca, ossia non equivoca. 10.- Il quarto motivo prospetta una violazione degli articoli 345 e 112 c.p.c. In appello, GN aveva chiesto che si accertasse una graduazione delle responsabilità, nel senso di attribuire quella prevalente al
GO.
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La Corte di Appello ha dichiarato tardiva questa domanda poiché proposta solo in secondo grado. Il ricorrente contesta questa decisione, asserendo che invece la domanda di graduazione della responsabilità non può dirsi domanda nuova, spettando al giudice di accertare comunque il grado di responsabilità di ciascuno.
Il motivo è infondato.
Sebbene il ricorrente citi un precedente di questa Corte, si tratta di una decisione poi superata da altre e successive pronunce secondo cui "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso verso gli altri, o se comunque abbia chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, qualora il presunto autore dell'illecito si limiti a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, seppure in via graduata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non propone alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti, e tale domanda, ove proposta per la prima volta in appello, deve ritenersi domanda nuova, come tale inammissibile" (Cass. 3803/2004; v. anche Cass. 5475/2023). 11. Il quinto motivo prospetta violazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 2697 c.c. La censura attiene alla legittimità dell'ordine di esibizione della cartella clinica e della conseguente ammissione della CTU. Il giudice di primo grado, precisate le conclusioni, ha poi ritenuto necessario istruire ulteriormente la causa, ha dunque emesso ordine di esibizione della cartella e dato incarico al consulente.
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Secondo il ricorrente, l'ordine di esibizione è da ritenersi illegittimo, poiché non è ammissibile quando la prova cui esso è finalizzato può essere reperita aliunde (si cita Cass. 23120/2010). Tra l'altro, osserva il ricorrente, HDI Assicurazioni poteva procurarsi da sé la cartella clinica e produrla in giudizio, o comunque fornire prova dello stesso fatto in modo diverso. 12.- Con il sesto motivo si ribadisce la stessa questione, ma prospettando vizio di motivazione per violazione dell'articolo 132
c.p.c.
Il ricorrente ravvisa una contraddizione nella decisione del giudice di merito, che, dapprima, ha ritenuto indispensabile la cartella clinica, e poi ha invece detto che comunque essa non ha influito sulla CTU, la quale è stata basata su altri elementi. Dunque: o l'una- la cartella è indispensabile, ed allora non può non avere influito sulla CTU, o l'altra- non è indispensabile- ed allora non andava acquisita. Questi due motivi, che pongono una questione comune, possono valutarsi insieme e sono infondati. Innanzitutto, quando si postula che l'ordine di esibizione non può essere disposto oltre i suoi limiti (Cass. 23210/2010) si intende riferirsi non a quelli temporali, ma ai limiti propri di questo mezzo di prova, definiti dal suo contenuto. In secondo luogo, se è vero che l'ordine di esibizione va evitato quando la prova che esso fornisce può ricavarsi aliunde, è altresì vero che il ricorrente non dice come ciò potesse accadere, ossia come le informazioni che ha dato la cartella clinica avrebbero potuto essere ricavate diversamente, tenendo conto del fatto che HDI Assicurazioni non aveva accesso a quella cartella, ossia non era legittimata a richiederla alla clinica, con la quale non aveva avuto alcun rapporto e dunque l'ordine di esibizione era l'unico modo per acquisire l'atto: né può ammettersi una legittimazione di HDI Assicurazioni basata sul diritto di regresso, che, come è noto, mette chi si surroga nella
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stessa posizione del surrogato verso il debitore, quanto al risarcimento, non verso i terzi, e comunque non in situazioni diverse dal risarcimento corrisposto: non c'è stata surroga nei diritti all'accesso ai documenti ma solo nel diritto alla ripetizione delle somme pagate. Infine, alcuna contraddizione può vedersi nella circostanza di avere, da un lato, ritenuto indispensabile la cartella clinica, e dall'altro, di avere ammesso che la CTU ha potuto farne a meno, in quanto la Corte di Appello dice una cosa diversa: che la CTU sarebbe stata ammessa comunque, poiché resa necessaria da quanto emergeva dai documenti in atti. In altri termini, la cartella clinica non era necessaria ad ammettere la CTU, ma tornava utile per il perito, ossia non ha influito sulla nomina del consulente, basata su altri elementi, ma ha contribuito al convincimento di costui e dunque all'accertamento dei fatti. 12.- Il settimo motivo prospetta una violazione degli articoli 132 e 116 c.p.c. La censura attiene all'accertamento del nesso di causa. Secondo il ricorrente la responsabilità sarebbe stata esclusivamente dell'Ospedale Fatebenefratelli, la cui condotta avrebbe costituito una causa da sola sufficiente. Seguono le ragioni e gli elementi in fatto da cui ricavare che la causa esclusiva è nella condotta dell'Ospedale. Il motivo è inammissibile. Ci si duole della omessa o errata valorizzazione da parte del CTU della condotta dell'Ospedale (rectius, dei suoi sanitari), ma si tratta di elementi sottoposti al CTU a suo tempo dalle difese del ricorrente e dallo stesso CTU ritenuti non sufficientemente convincenti. La loro riproposizione, dunque, in questa sede costituisce tentativo di nuovo e diverso accertamento di un fatto, e l'esistenza del nesso causale a quello si riduce: non è qui prospettata alcuna violazione delle regole di valutazione di quel nesso, ossia dei criteri legali di
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accertamento del nesso di causa, bensì si fa questionę semmai di un errato accertamento in fatto di esso. Il ricorso va dunque rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di TA ED e UC PE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 8.000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali, al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Oscuramento dei dati come in motivazione. Così deciso in Roma, il 7/11/2024. Il Consigliere Estensore EP IC
Il Presidente NT CR
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