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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4283/2022 depositato il 28/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ES - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 277/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3027 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 presenta appello avverso la sentenza n. 277/2022 della CTP di ES (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) che, pronunciando in data 11 novembre 2021 ha rigettato il ricorso presentato nei confronti del Comune di ES (Dipartimento Entrate Tributarie) per contestare l'avviso di accertamento IMU n. 3027 del 24.11.2020 relativo all'anno d'imposta 2015
(importo richiesto: € 2.168,00 per l'omesso versamento IMU 2015 su tre immobili di proprietà del contribuente)
Fissato il giudizio d'appello, questa Corte di Giustizia di secondo grado all'odierna udienza decideva come da dispositivo per il rigetto del gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è privo di fondamento e va rigettato. Va detto in primo luogo che devono essere ribadite le conclusioni a cui perviene il primo Giudice nella sentenza impugnata con percorso logico che deve considerarsi adeguatamente approfondito e assolutamente condivisibile, e tale motivazione deve intendersi richiamata quale parte integrante della presente decisione.
Si consideri come la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio
Sul punto condivisibile l'orientamento consolidato secondo il quale "è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte" ( Cass., Sez. Un., n.5712 dell'8 giugno 1998; e numerose conformi tra le quali Cass.,
Sez. III, n. 181 del 2000; id. Cass., Sez. I, n. 2839 del 2001; . Cass., Sez. V n. 1539 del 2003).
Sostiene il contribuente nei motivi di appello la illegittimità della sottoscrizione dell'avviso in contestazione perché firmato da funzionario non legittimato (data la mancanza di delega formale) con violazione dell'art. 1, co. 162 L. 296/2006 per i difetti di formazione nell'atto e dell'art. 7 L. 212/2000 in relazione alla parte motiva contestando la mancata spiegazione del calcolo IMU per ciascun immobile e degli interessi (cita
Cass n. 9799/2017, nullità se non indicato il procedimento di calcolo)
Rileva la prescrizione del credito tributario per essere l'avviso notificato il 13.01.2021 oltre il termine quinquennale (31.12.2020) ritenendo le proroghe previste dall' l'art. 157 D.L. 34/2020 non applicabile agli enti locali (comma 7-bis) ed affermando il principio per cui ai fini prescrizione conta la data di ricezione e non di consegna al notificatore.
Tali punti non possono essere condivisi in quanto, come esattamente descritto dal giudice di prima istanza la sottoscrizione dell'atto in contestazione deve ritenersi valida, essendo sufficiente l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile (Cass. 30052/2018) e la motivazione risulta sufficiente alla luce delle norme di legge e dei condivisibili orientamenti giurisprudenziali in materia poiché l'avviso indica immobili, imposta, sanzioni e interessi in modo da consentire (come avvenuto) adeguata capacità di difesa.
Quanto alla prescrizione (decadenza) deve ritenersi non non sussistere, in quanto proroghe e sospensioni dei termini sono state previste dai D.L. 18/2020, 34/2020 e 183/2020.
In considerazione di quanto detto la decisione di primo grado deve essere integralmente confermata
(ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro
500//00 (cinquecento//00)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, secondo grado, sezione 10 distaccata di ES, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e per l'effetto conferma la decisione di primo grado.
Spese di giudizio a carico del contribuente parte soccombente liquidate nella complessiva somma di euro
500/00 (cinquecento//00)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4283/2022 depositato il 28/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ES - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 277/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3027 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 presenta appello avverso la sentenza n. 277/2022 della CTP di ES (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) che, pronunciando in data 11 novembre 2021 ha rigettato il ricorso presentato nei confronti del Comune di ES (Dipartimento Entrate Tributarie) per contestare l'avviso di accertamento IMU n. 3027 del 24.11.2020 relativo all'anno d'imposta 2015
(importo richiesto: € 2.168,00 per l'omesso versamento IMU 2015 su tre immobili di proprietà del contribuente)
Fissato il giudizio d'appello, questa Corte di Giustizia di secondo grado all'odierna udienza decideva come da dispositivo per il rigetto del gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è privo di fondamento e va rigettato. Va detto in primo luogo che devono essere ribadite le conclusioni a cui perviene il primo Giudice nella sentenza impugnata con percorso logico che deve considerarsi adeguatamente approfondito e assolutamente condivisibile, e tale motivazione deve intendersi richiamata quale parte integrante della presente decisione.
Si consideri come la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio
Sul punto condivisibile l'orientamento consolidato secondo il quale "è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte" ( Cass., Sez. Un., n.5712 dell'8 giugno 1998; e numerose conformi tra le quali Cass.,
Sez. III, n. 181 del 2000; id. Cass., Sez. I, n. 2839 del 2001; . Cass., Sez. V n. 1539 del 2003).
Sostiene il contribuente nei motivi di appello la illegittimità della sottoscrizione dell'avviso in contestazione perché firmato da funzionario non legittimato (data la mancanza di delega formale) con violazione dell'art. 1, co. 162 L. 296/2006 per i difetti di formazione nell'atto e dell'art. 7 L. 212/2000 in relazione alla parte motiva contestando la mancata spiegazione del calcolo IMU per ciascun immobile e degli interessi (cita
Cass n. 9799/2017, nullità se non indicato il procedimento di calcolo)
Rileva la prescrizione del credito tributario per essere l'avviso notificato il 13.01.2021 oltre il termine quinquennale (31.12.2020) ritenendo le proroghe previste dall' l'art. 157 D.L. 34/2020 non applicabile agli enti locali (comma 7-bis) ed affermando il principio per cui ai fini prescrizione conta la data di ricezione e non di consegna al notificatore.
Tali punti non possono essere condivisi in quanto, come esattamente descritto dal giudice di prima istanza la sottoscrizione dell'atto in contestazione deve ritenersi valida, essendo sufficiente l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile (Cass. 30052/2018) e la motivazione risulta sufficiente alla luce delle norme di legge e dei condivisibili orientamenti giurisprudenziali in materia poiché l'avviso indica immobili, imposta, sanzioni e interessi in modo da consentire (come avvenuto) adeguata capacità di difesa.
Quanto alla prescrizione (decadenza) deve ritenersi non non sussistere, in quanto proroghe e sospensioni dei termini sono state previste dai D.L. 18/2020, 34/2020 e 183/2020.
In considerazione di quanto detto la decisione di primo grado deve essere integralmente confermata
(ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro
500//00 (cinquecento//00)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, secondo grado, sezione 10 distaccata di ES, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e per l'effetto conferma la decisione di primo grado.
Spese di giudizio a carico del contribuente parte soccombente liquidate nella complessiva somma di euro
500/00 (cinquecento//00)