Versione
27 marzo 1968
27 marzo 1968
Art. 2. Concetti e compiti dell'ente ospedaliero
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.
Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternita', siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
La facolta' prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.
Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi.
Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.
Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternita', siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali.
La facolta' prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.
Commentari • 13
- 1. Circolare del 03/10/2002 n. 78 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 3 ottobre 2002 · 11.36153
[…] Competenze istituzionali - Differenze Riguardo agli enti ospedalieri si fa presente che gli stessi, ai sensi dell\'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituzionalmente provvedono al ricovero e alla cura degli infermi. Tali enti, inoltre, ai sensi del medesimo art. 2, quarto comma, della
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Giurisprudenza • 474
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2019, n. 18603Provvedimento: […] Questa Corte ha dato a tale quesito risposta negativa, in base ad una interpretazione restrittiva dell'art. 2 della legge 132 del 1968, in relazione alla nozione di "enti ospedalieri", affermando al riguardo che Invero, il riferimento della ricorrente all'art. 43 comma 2 della legge 833/1978 non consente, comunque, una interpretazione estensiva dell'art. 2 della legge 132/1968.Leggi di più...
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