Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2020, n. 8459
CASS
Sentenza 5 maggio 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 16 maggio 2019 (R.G. n. 28839/2017). Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva l'accertamento del proprio status di figlio naturale, e un controricorrente, che contestava tale richiesta e avanzava una domanda riconvenzionale di risarcimento danni per il presunto occultamento della procreazione. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello di Venezia avesse errato nel dichiarare inammissibili i motivi di gravame e nel ritenere infondata la sua eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) utilizzata nel processo.

Il giudice di legittimità ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse applicato correttamente i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello. Tuttavia, nonostante l'errore, la Cassazione ha confermato la decisione di merito, poiché la Corte d'Appello aveva esaminato anche il merito dei motivi di gravame, ritenendoli infondati. La Corte ha quindi escluso la violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, affermando che l'utilizzo dei dati genetici era legittimo nel contesto del processo civile, e ha rigettato la domanda di risarcimento danni, ritenendo insufficiente la prova del danno subito dal ricorrente.

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Massime3

La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate.

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit. e costituisce specifico obbligo dell'ente pubblico titolare dello stesso trattamento, senza che rilevi, a suo carico, un automatico dovere di distruzione del dato in esame in base al disposto dell'art. 16 del menzionato d.lgs. che, al contrario, ben può essere ceduto all'ausiliario nominato dal giudice. (Principio ribadito dalla S.C. con riguardo ad una fattispecie, relativa alla domanda di accertamento dello "status" di figlio naturale, in cui venivano censurate infondatamente sia la condotta dell'azienda ospedaliera, che aveva conservato i dati personali del presunto genitore senza averne disposto la distruzione al termine del trattamento, sia l'operato del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva acquisito, presso la medesima azienda, i vetrini con i campioni biologici in adempimento dell'incarico affidatogli dal giudice di merito).

L'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante che tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta "non jure" che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2020, n. 8459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8459
Data del deposito : 5 maggio 2020

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