Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 166-1/2024 diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del debitore sovraindebitato n. Forlì il 09/05/1963 (c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20/12/2024 da
. (c.f. ), con sede legale a Milano, a mezzo della procuratrice CP_1 P.IVA_1
speciale (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avv. Adiutrice BARRETTA (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio legale sito a Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 nei confronti di
(c.f. , residente a [...] C.F._1
Casadio n. 10, assistita dall'avv. Federico ZANIBONI (c.f. ) ed C.F._3
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla debitrice che si
è ritualmente costituita a mezzo difensore in data 05/02/2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che alla prima udienza la debitrice ha documentato di essersi rivolta all'OCC sin dal giugno 2024 al fine di comporre la propria situazione di sovraindebitamento e ha chiesto un rinvio per produrre la relazione del Gestore non ancora disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII;
− osservato che all'esito del termine concesso, il Gestore incaricato dall'OCC ha depositato la relazione contenente attestazione ai sensi dell'art. 268, co. 3, CCII dalla quale è emersa l'insussistenza della condizione di improcedibilità per “incapienza” della debitrice, avendo il Gestore attestato che “non vi sono azioni giudiziarie da porre in essere e l'attivo ipotizzato disponibile appare idoneo a soddisfare seppure in parte le ragioni dei creditori concorsuali”, stimato in ca. € 11.600 al netto delle spese di procedura e dei compensi degli organi della procedura;
− dato atto che il ricorrente ha documentato di vantare nei confronti della un Pt_1
credito di € 59.906,69 oltre interessi e spese in forza di decreto ingiuntivo n. 738/2021 emesso dal Tribunale di Forlì, superando così la soglia di cui all'art. 268, co. 2, CCII dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati di € 50.000,00
− evidenziato, peraltro, che dall'istruttoria officiosa svolta è emersa la presenza anche di ulteriori rilevanti posizioni debitorie a carico della derivanti dalla pregressa Pt_1
attività d'impresa (la era socia di alcune società, dichiarate fallite, le cui procedure Pt_1
sono ormai chiuse da diversi anni) ed in particolare un debito di € 1.530.927 nei confronti di;
Controparte_2
− rilevato che la stessa relazione del Gestore dell'OCC indica un'esposizione debitoria complessiva di € 1.807.707,53 a fronte di un attivo sostanzialmente costituito dal solo reddito da lavoro della pari a ca. € 48.000 annui come da tabella che si riporta;
Pt_1
− ritenuto che in tali condizioni sia di solare evidenza che la non sia in grado di far Pt_1
fronte alle esposizioni debitorie con il proprio patrimonio, tanto che all'udienza del
16/04/2025 si è associata alla richiesta di apertura a proprio carico della procedura di liquidazione controllata;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− ritenuto opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII;
− rilevato che pur spettando al Giudice delegato la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, è opportuna già in questa sede l'indicazione da effettuarsi in base agli elementi forniti e salva successiva rideterminazione;
− dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dalla quale Pt_1
dipendente a tempo indeterminato di Costruzioni Generali Neri S.r.l. è pari a € 2.166
(attualmente gravato da trattenute per pignoramento del quinto di € 433,43) al quale va aggiunto lo stipendio di € 626 quale collaboratrice continuativa di Servizi Industriali
S.c.a.r.l. (gravato da pignoramento di un quinto di € 125,07) e che il nucleo familiare è composto dalla sola debitrice che vive in appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone mensili di € 500;
− ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate dalla stessa in misura € 1.974,42 e rettificate nella Pt_1
relazione del Gestore in € 2.192), del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di tutte le trattenute sullo stipendio derivanti dai pignoramenti in essere o da eventuali cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va allo stato determinato in € 800 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal Liquidatore;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura della presente procedura;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il
Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
− ritenuto, quanto alla nomina del Liquidatore che trattandosi di procedura aperta su istanza di un creditore debba farsi ricorso ad uno dei professionisti iscritti nel registro degli OCC del distretto della Corte d'Appello di Bologna;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di n. Forlì il 09/05/1963 (c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
NOMINA
Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA
Liquidatore la dott.ssa (c.f. ), con studio Parte_3 C.F._4
in Forlì, via Maroncelli n. 58
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855
c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore
e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 800 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della debitrice di cui dovrà essere data pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE la debitrice che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 17/04/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca