Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 16728/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 17.06.2021 e in data 19.07.2021
da
, nato a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA), via Ascalesi n. 31, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
partita IVA n. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Milano alla via Ignazio Gardella n. 2, elettivamente domiciliata in
Caserta, via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'Avv. Lucia Piscitelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
, cod. fiscale , nato ad [...] il [...] CP_2 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: azione diretta del terzo trasportato
Conclusioni per l'attore: A) accertare e dichiarare che l'attore era terzo trasportato a bordo del motociclo Honda SH tg. EF 58929 di proprietà del sig. al momento del sinistro per CP_2 cui è causa;
B) accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare ai sensi degli artt. 139,
141 e ss. del C. d. Ass.ni Private (con succ. mod. ed integr.) la convenuta
[...]
, in persona del legale rapp.te p. t. (p. iva nella qualità Controparte_3 P.IVA_1 di Compagnìa che copre per la r.c.a. il veicolo a bordo del quale viaggiava l'attore al momento dell'incidente, al risarcimento di tutti i danni (biologico, fisici, morali, esistenziali e spese mediche) subiti dal sig. in seguito al sinistro per cui è causa nella misura Parte_2 determinata secondo il Parere Medico – Legale di parte ovvero nella diversa misura che sarà
1
€.52.000,00.
Conclusioni per la si riporta alla comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta, impugnando e contestando ogni ex adverso, eccepito, prodotto e richiesto, chiedendo
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Il sig. ha convenuto in giudizio la e il sig. Parte_1 Controparte_3
per sentir condannare la compagnia di assicurazione, ex art. 141 del d.lgs. n. 209 CP_2 del 07/09/2005, al risarcimento dei danni da lui subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 13.03.2019, alle ore 8.30 circa, in Napoli, via Villa di Bisignano (quartiere Barra).
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che: - nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, si trovava in qualità di trasportato sul motociclo Honda SH, targato EF58929, di proprietà del sig. e condotto da;
- all'improvviso, una motocicletta CP_2 Parte_3 di colore scuro e di grossa cilindrata, proveniente da via Cupa Santa Maria del Pozzo, si era immessa su via Villa di Bisignano, tagliando la strada al motociclo SH;
- il conducente di quest'ultimo, per evitare l'urto con la motocicletta, aveva sterzato, perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo sul lato destro;
- a causa della caduta, aveva riportato lesioni e fratture alla gamba destra, come da certificato del pronto soccorso dell'ospedale evangelico
TA (vedi verbale di pronto soccorso n. 2019009741, in atti); - aveva seguito un percorso di cura, nel corso del quale era stato ricoverato in ospedale ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico – ortopedico, a terapie mediche e a cicli di fisioterapie;
- era guarito con postumi da valutarsi in sede medico-legale.
La si è costituita, eccependo l'improponibilità della domanda, Controparte_3 disconoscendo i documenti prodotti in copia e contestando le asserzioni attoree, sia in punto di an che di quantum.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio libero di parte attrice, prova testimoniale, CTU medica afferente alle lesioni riportate dal EV ed è stata assegnata in decisione in data
28.11.2024, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata, in quanto, in data
03.01.2020, l'attore ha inviato alla una p.e.c. contenente la richiesta di risarcimento CP_3 dei danni, che risulta conforme, dal punto di vista contenutistico, a quanto previsto dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 (la missiva e la ricevuta di consegna della p.e.c. sono prodotte in allegato all'atto di citazione). Peraltro, in presenza di lacune nella c.d. missiva di messa in mora, la avrebbe dovuto chiedere le necessarie integrazioni alla controparte, secondo CP_3
2 quanto previsto dal comma 5 del citato art. 148. L'omessa attivazione di tale potere rende la domanda proponibile anche in presenza di eventuali vizi contenutistici della c.d. messa in mora
(cfr. Cass., sez. III, 09/11/2022, n. 32919; in senso conforme Cass., sez. III, 25/07/2024, n.
20802). Infine, va rilevato che il procedimento previsto dall'art. 148 si è concluso con esito negativo non per le lacune della richiesta risarcitoria, ma per l'incompatibilità tra danni riscontrati in sede di perizia e dinamica riferita e per la mancanza di prova della qualità di trasportato in capo al EV (cfr. missive del 14 e 17 maggio 2021, prodotte dalla in CP_3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
§ 3. Parimenti infondata è l'eccezione con la quale la convenuta ha disconosciuto “tutti i documenti esibiti in mera fotocopia”.
La questione in esame può essere agevolmente superata, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato a mente del quale il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. deve avvenire, a pena di inefficacia, “mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass., sez. V, n. 16557 del 20/06/2019; in senso conforme Cass., sez. III, n. n. 40750 del 20/12/2021).
Orbene, il disconoscimento operato dalla , in quanto generico e non circostanziato, CP_3 non è idoneo a privare di efficacia probatoria la documentazione ex adverso prodotta.
§ 4. Nel merito, la domanda è infondata.
Occorre premettere che l'attore ha agito con l'azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, chiedendo la condanna della quale compagnia di assicurazione del veicolo a Controparte_3 bordo del quale viaggiava in qualità di trasportato. La qualificazione della domanda nei termini suddetti discende sia dal richiamo esplicito, in atto di citazione, dell'art. 141 sia dalla mancata richiesta di accertare le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'attore, infatti, si è limitato a chiedere un accertamento in ordine alla sua qualità di trasportato e ha ricondotto a tale circostanza il suo diritto ad essere risarcito del danno subito da parte della
, senza formulare alcun accenno in ordine ad eventuali responsabilità del conducente CP_3 del motociclo Honda SH, anzi evidenziando che l'imputabilità di quanto accaduto doveva ricondursi all' “improvvisa turbativa della circolazione” causata dalla moto di grossa cilindrata.
Ora, è noto che la c.d. azione del terzo trasportato ha come presupposto necessario il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Al riguardo, le sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile” (cfr. sentenza 30/11/2022, n. 35318; in senso conforme, vedi Cass., sez.
III, 07/02/2025, n. 3118).
3 Nel caso in esame non vi è prova del coinvolgimento della motocicletta di grossa cilindrata che avrebbe tagliato la strada al motociclo su cui viaggiava il EV.
Quest'ultimo, al momento dell'accesso al pronto soccorso, effettuò una precisa descrizione dell'incidente, escludendo la responsabilità di terzi. Si legge nel referto alla voce anamnesi:
“giunge per dolore al ginocchio dx da riferito trauma da incidente stradale avvenuto in data
13/03/2019 alle 18:30 in via Bisignano località Barra – Napoli, senza coinvolgimento di terzi, mentre era passeggero su un motociclo. Riferisce caduta in seguito a sterzata improvvisa del conducente stesso con conseguente trauma dell'arto inferiore dx. Nega trauma cranico”. Come si può notare, nella dichiarazione del EV non solo non vi è alcun riferimento al coinvolgimento di un altro veicolo, ma si esclude apertamente la responsabilità di terzi, ossia di altri conducenti. Al riguardo, è significativo che il chiese la correzione del referto in Pt_1 ordine all'ora in cui si verificò l'incidente (8.30 anziché 18.30), mentre non chiese alcuna correzione in relazione alla dinamica in esso riportata. Altrettanto significativo è il fatto che in sede di interrogatorio libero, il non abbia saputo dare alcuna spiegazione in ordine a Pt_1 quanto da lui riferito ai sanitari del pronto soccorso (vedi udienza del 27.04.2023).
Peraltro, il è apparso in generale poco attendibile, in quanto non è stato in grado di Pt_1 ricordare il cognome dell'amico che era alla guida del motociclo né di indicare ove questi abitasse né, infine, di specificare quale tipologia di lavoro avesse ad oggetto il “colloquio” a cui si stavano recando (“Non ricordo dove abita il mio amico . Lo avevo conosciuto poco Pt_3 prima dell'incidente. Non l'ho più frequentato dopo l'incidente. Io abitavo a Barra, corso Bruno
Buozzi n. 67 e conobbi fuori ad un bar;
lo conoscevo in maniera superficiale. Quella Pt_3 mattina stavamo andando a San Giorgio per un colloquio di lavoro;
non ricordo che tipo di lavoro”). Inoltre, l'attore ha fornito una versione del sinistro diversa da quella esposta nella missiva di messa in mora e nell'atto di citazione, in quanto ha riferito che la moto sfiorò la ruota del motociclo, facendolo cadere a terra (“Una motocicletta proveniente da via Cupa
Santa Maria del Pozzo non si fermò ad uno stop e sfiorò la ruota anteriore dello scooter con la sua ruota anteriore. Dopodichè siamo caduti sul lato destro).
Tale versione è diversa anche da quella riferita dalla teste , la quale ha Testimone_1 invece dichiarato che “La moto non si fermò ad uno stop e attraversò via Villa Bisignano urtando la ruota anteriore dello scooter con la sua ruota anteriore”.
Dunque, mentre secondo quanto affermato in citazione (e nella missiva ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005), la caduta dello scooter non fu causata dall'impatto contro la moto, ma fu conseguenza della sterzata improvvisa cui fu costretto il conducente del motociclo, al fine di evitare l'impatto con l'altro veicolo, nella versione della teste vi fu un vero e proprio urto tra le ruote dei due mezzi, mentre secondo il le due ruote si sfiorarono. Orbene, tali versioni Pt_1 contrastanti rendono inattendibile sia il che la teste. Quest'ultima, peraltro, ha dichiarato Pt_1 di aver lasciato il suo numero di telefono al conducente dello scooter, ma a questo punto è lecito chiedersi come il EV abbia potuto rintracciarla visto che, a suo dire, non frequentò più il suo amico dopo il sinistro. Pt_3
4 Insomma, le contraddizioni sono evidenti, tanto da far dubitare dell'effettivo verificarsi dell'incidente e della stessa posizione di trasportato del Pt_1
Da quanto precede deriva il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia e dello sforzo difensivo profuso.
Le spese della CTU devono essere poste, in via definitiva, a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 proposta da Parte_1 nei confronti della Controparte_1
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite della convenuta, liquidate in €
5.000,00 per compenso del difensore (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU a carico dell'attore.
Napoli, 26.03.2025
Il Giudice dott. Ulisse Forziati
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Francesco Inserra.
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