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21 giugno 2000
21 giugno 2000
Art. 33. Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea 1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi dell' articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.
3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o piu' imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potra' richiedere alla Commissione delle Comunita' europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta. Nota all'art. 33:
- Il testo dell' art. 19 della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 (per il cui titolo vedasi note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas nel periodo di cui all'art. 28:
a) i contratti di fornitura di gas di cui agli articoli 15, 16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente e' considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perche' il cliente e' considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, puo' obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.
2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al calendario di cui all'art. 28 e non oltre lo scadere della meta' del periodo previsto da tale articolo, riesamina l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas, con riferimento al paragrafo 1, lettera b)".
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.
3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o piu' imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potra' richiedere alla Commissione delle Comunita' europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta. Nota all'art. 33:
- Il testo dell' art. 19 della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 (per il cui titolo vedasi note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas nel periodo di cui all'art. 28:
a) i contratti di fornitura di gas di cui agli articoli 15, 16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente e' considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perche' il cliente e' considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, puo' obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.
2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al calendario di cui all'art. 28 e non oltre lo scadere della meta' del periodo previsto da tale articolo, riesamina l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas, con riferimento al paragrafo 1, lettera b)".
Giurisprudenza • 1
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