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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1655/2022
PROMOSSA DA
, (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Piedimonte Etneo, Via Vittorio Emanuele II, 19, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Cassaniti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Piedimonte Etneo, Via Principessa di Piemonte n. 36 presso lo studio dell'Avv. Simona Pennisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti, e , hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
il . Controparte_1 Hanno esposto:
“- che in data 3.12.2021 sono stati notificati all'esponente : • Atto formale di richiesta di Parte_1
pagamento n. 100740002982500005 per la somma di € 1.168,20 per canoni acqua 2015, 2016, 2017 e 2018 di;
• Atto formale di richiesta di pagamento n. 100740002982400028 per la somma di € Parte_3
3.959,25 per canoni acqua 2016 e 2017 di;
• Atto formale di richiesta di pagamento n. Parte_3
100740002923600067 per la somma di € 5,557,84 per canoni acqua 2012 e 2013 di;
Che in Parte_3 pari data ha ricevuto: • Atto formale di richiesta di pagamento n. 100740002982400028 per la Parte_2 somma di € 3.959,25 per canoni acqua 2016 e 2017 di;
• Atto formale di richiesta di Parte_3 pagamento n. 100740002923600067 per la somma di € € 5,557,84 per canoni acqua 2012 e 2013 di
[...]
che i suddetti atti sono stati notificati a e quali eredi di Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
; - che è deceduto nel 2016 e da quella data nulla è stato richiesto agli esponenti né Pt_3 Parte_3
è stato loro notificato alcunché; - Che gli atti formali per cui è causa sono una duplicazione inspiegabile: per l'anno 2016 una diffida parla di canone annuo di € 124 e un'altra di € 2.748,00; per l'anno 2017 una diffida è di € 124,00 e un'altra di € 1.185,00. - che con lettera del 14.12.2021 prot. 14504 del 15.12.2021, che si allega,
chiedeva al Comune- Copia di tutte le fatture di cui agli atti in oggetto corredate delle prove Parte_1
delle avvenute notifiche;
- Copia di tutti gli atti interruttivi con le relative prove di avvenuta notifica. - Copia di tutte le letture del contatore eseguite con indicazione dei tempi e dei consumi a cui si riferivano le fatture” ma invano per cui si sono rivolti a questo Tribunale per sentire “ritenere e dichiarare che le somme richieste agli esponenti mancano di titolo di imputabilità per cui gli atti impugnati sono illegittimi;
ritenere e dichiarare che la pretesa è illegittima per violazione dell'art. 752 c.c. ; ritenere e dichiarare che le somme per canone idrico richieste con gli atti impugnati non hanno riscontro fattuale e sono frutto di errore di rilevazione o di contabilizzazione e per l'effetto annullarli perché privi di presupposto;
ritenere e dichiarare la illegittimità della rilevazione e/o l'assenza di essa e per l'effetto annullare gli atti impugnati perché la pretesa è senza causa;
Ritenere e dichiarare che la pretesa è prescritta”, con vittoria di spese e competenze di causa”.
I ricorrenti hanno contestato i consumi e le fatture ed hanno sostenuto:
- la mancanza di prova della lettura del contatore evidenziando di avere richiesto, ma invano, al CP_1
copia di tutta la documentazione relativa agli atti formali di richiesta di pagamento incluse le
[...]
fatture, le letture del misuratore e le notifiche;
- l'illegittimità della contabilizzazione e aleatorietà del consumo eccedente sostenendo la eccessività dei consumi evidenziando che l'utenza di riferisce alla abitazione di due anziani il cui fabbisogno idrico era modesto;
-la violazione dell'art. 752 c.c. evidenziando la loro qualità di eredi dell'intestatario dell'utenza;
-la prescrizione quinquennale. Il si è costituito in giudizio, ha contestato la domanda ex adverso e ne ha chiesto Controparte_1
il rigetto ritenendola infondata in fatto e in diritto.
In particolare ha sostenuto che “gli odierni attori non hanno mai contestato le fatture che negli anni sono stati a loro inviate dal né hanno mai lamentato un mal funzionamento del contatore” e che “solo con nota CP_1 del 15/12/2021, il sig. ha contestato in modo generico gli atti oggi impugnati in quanto ritenuti Parte_1
esosi, ma anche in quest'occasione, non ha contestato né le fatture sottese agli atti, né i consumi, così come non ha lamentato un mal funzionamento del contatore idrico”.
L'opposto ha, altresì, dedotto che, da quanto osservato, discenda che “ i consumi che nel tempo sono stati contabilizzati nelle rispettive fatture sono stati dagli stessi ritenuti congrui e i relativi importi dovuti” ed ha osservato che “dall'esame delle letture del contatore eseguite nei tempi previsti per legge e registrati dall'Ente, si evince, senza ombra di dubbio che, i consumi sono stati costanti nel tempo, circostanza che comprova il corretto funzionamento del misuratore”.
In merito alla eccepita violazione dell'art. 752 c.c. ha sostenuto che “il motivo è infondato, in quanto risulta inconferente il riferimento operato dagli attori alla norma di cui all'art. 752 c.c., che concerne i rapporti tra coeredi, e non nei confronti dei creditori”.
In merito all'eccepita prescrizione ha sostenuto che non si è maturata in quanto vi sono stati validi atti interruttivi.
Si osserva che la difesa del non ha prodotto in giudizio tutti gli atti che ha dichiarato Controparte_1
di allegare alla propria comparsa di costituzione. Precisamente ha prodotto in giudizio soltanto gli atti formali di intimazione di pagamento con la relativa notifica, n. 4 fatture delle 8 indicate, alcune foto raffiguranti le schermate di un computer, la richiesta ricevuta da e la copia dell'atto di citazione. Parte_1
La causa è stata istruita con produzione documentale e ctu e, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per le memorie e le repliche.
In merito alla ctu, il perito incaricato ha rilevato la mancanza in atti della documentazione necessaria per potere rispondere ai quesiti posti ed ha preso atto della avvenuta rimozione del misuratore relativo all'utenza
Crimi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Merita accoglimento la censura relativa all'omessa notifica delle fatture indicate negli atti formali di richiesta di pagamento opposti.
Si rileva che, costituendosi in giudizio, l'opposto , producendo le copie dei relativi Controparte_1 avvisi di ricevimento, ha provato l'avvenuta notifica degli atti formali di pagamento mentre non ha dimostrato l'avvenuta notifica agli odierni opponenti delle fatture presupposte indicate in quegli atti. Peraltro ha prodotto, come sopra già evidenziato, le copie di quattro fatture soltanto a fronte delle otto indicate negli atti formali di richiesta di pagamento e alla voce “Allegati” della comparsa di risposta.
Gli atti formali di richiesta di pagamento n. 100740002982500005, n. 100740002982400028, n.
100740002923600067 del 04/12/2021 per consumo e canoni acqua anni 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 del devono ritenersi, pertanto, inefficaci. Controparte_1
Si rileva, inoltre, per completezza che, negli atti prodotti dal si riscontrano discordanze Controparte_1
tra i numeri delle fatture indicate negli atti formali di richiesta di pagamento e i numeri portati dalle fatture prodotte nonché tra le somme indicate negli atti formali di richiesta di pagamento e quelle portate dalle fatture prodotte.
Si rileva, in particolare, che parte opposta, per gli anni 2015 e il 2017, non ha prodotto le fatture relative al canone, per l'anno 2018, nell'atto formale di richiesta di pagamento, ha indicato per consumi la somma di €
662,95 oltre € 1,30 per spese di notifica mentre la fattura di riferimento, la n. 302/18 prodotta in giudizio, porta la somma di € 1.093,00. Relativamente alla lettura del contatore sono state prodotte alcune foto dello schermo di un pc rappresentanti parti di alcuni documenti che è impossibile decifrare.
Ciò è sufficiente per accogliere il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia degli atti formali di richiesta di pagamento n.
100740002982500005, n. 100740002982400028, n. 100740002923600067 del 04/12/2021 per consumo e canoni acqua anni 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 del . Controparte_1
Condanna il , in persona del pro-tempore, alla refusione in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
e delle spese legali sostenute che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre Pt_1 Parte_2
accessori come per legge.
Così è deciso il 07.06.2025
La Got
C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1655/2022
PROMOSSA DA
, (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Piedimonte Etneo, Via Vittorio Emanuele II, 19, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Cassaniti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Piedimonte Etneo, Via Principessa di Piemonte n. 36 presso lo studio dell'Avv. Simona Pennisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti, e , hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
il . Controparte_1 Hanno esposto:
“- che in data 3.12.2021 sono stati notificati all'esponente : • Atto formale di richiesta di Parte_1
pagamento n. 100740002982500005 per la somma di € 1.168,20 per canoni acqua 2015, 2016, 2017 e 2018 di;
• Atto formale di richiesta di pagamento n. 100740002982400028 per la somma di € Parte_3
3.959,25 per canoni acqua 2016 e 2017 di;
• Atto formale di richiesta di pagamento n. Parte_3
100740002923600067 per la somma di € 5,557,84 per canoni acqua 2012 e 2013 di;
Che in Parte_3 pari data ha ricevuto: • Atto formale di richiesta di pagamento n. 100740002982400028 per la Parte_2 somma di € 3.959,25 per canoni acqua 2016 e 2017 di;
• Atto formale di richiesta di Parte_3 pagamento n. 100740002923600067 per la somma di € € 5,557,84 per canoni acqua 2012 e 2013 di
[...]
che i suddetti atti sono stati notificati a e quali eredi di Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
; - che è deceduto nel 2016 e da quella data nulla è stato richiesto agli esponenti né Pt_3 Parte_3
è stato loro notificato alcunché; - Che gli atti formali per cui è causa sono una duplicazione inspiegabile: per l'anno 2016 una diffida parla di canone annuo di € 124 e un'altra di € 2.748,00; per l'anno 2017 una diffida è di € 124,00 e un'altra di € 1.185,00. - che con lettera del 14.12.2021 prot. 14504 del 15.12.2021, che si allega,
chiedeva al Comune- Copia di tutte le fatture di cui agli atti in oggetto corredate delle prove Parte_1
delle avvenute notifiche;
- Copia di tutti gli atti interruttivi con le relative prove di avvenuta notifica. - Copia di tutte le letture del contatore eseguite con indicazione dei tempi e dei consumi a cui si riferivano le fatture” ma invano per cui si sono rivolti a questo Tribunale per sentire “ritenere e dichiarare che le somme richieste agli esponenti mancano di titolo di imputabilità per cui gli atti impugnati sono illegittimi;
ritenere e dichiarare che la pretesa è illegittima per violazione dell'art. 752 c.c. ; ritenere e dichiarare che le somme per canone idrico richieste con gli atti impugnati non hanno riscontro fattuale e sono frutto di errore di rilevazione o di contabilizzazione e per l'effetto annullarli perché privi di presupposto;
ritenere e dichiarare la illegittimità della rilevazione e/o l'assenza di essa e per l'effetto annullare gli atti impugnati perché la pretesa è senza causa;
Ritenere e dichiarare che la pretesa è prescritta”, con vittoria di spese e competenze di causa”.
I ricorrenti hanno contestato i consumi e le fatture ed hanno sostenuto:
- la mancanza di prova della lettura del contatore evidenziando di avere richiesto, ma invano, al CP_1
copia di tutta la documentazione relativa agli atti formali di richiesta di pagamento incluse le
[...]
fatture, le letture del misuratore e le notifiche;
- l'illegittimità della contabilizzazione e aleatorietà del consumo eccedente sostenendo la eccessività dei consumi evidenziando che l'utenza di riferisce alla abitazione di due anziani il cui fabbisogno idrico era modesto;
-la violazione dell'art. 752 c.c. evidenziando la loro qualità di eredi dell'intestatario dell'utenza;
-la prescrizione quinquennale. Il si è costituito in giudizio, ha contestato la domanda ex adverso e ne ha chiesto Controparte_1
il rigetto ritenendola infondata in fatto e in diritto.
In particolare ha sostenuto che “gli odierni attori non hanno mai contestato le fatture che negli anni sono stati a loro inviate dal né hanno mai lamentato un mal funzionamento del contatore” e che “solo con nota CP_1 del 15/12/2021, il sig. ha contestato in modo generico gli atti oggi impugnati in quanto ritenuti Parte_1
esosi, ma anche in quest'occasione, non ha contestato né le fatture sottese agli atti, né i consumi, così come non ha lamentato un mal funzionamento del contatore idrico”.
L'opposto ha, altresì, dedotto che, da quanto osservato, discenda che “ i consumi che nel tempo sono stati contabilizzati nelle rispettive fatture sono stati dagli stessi ritenuti congrui e i relativi importi dovuti” ed ha osservato che “dall'esame delle letture del contatore eseguite nei tempi previsti per legge e registrati dall'Ente, si evince, senza ombra di dubbio che, i consumi sono stati costanti nel tempo, circostanza che comprova il corretto funzionamento del misuratore”.
In merito alla eccepita violazione dell'art. 752 c.c. ha sostenuto che “il motivo è infondato, in quanto risulta inconferente il riferimento operato dagli attori alla norma di cui all'art. 752 c.c., che concerne i rapporti tra coeredi, e non nei confronti dei creditori”.
In merito all'eccepita prescrizione ha sostenuto che non si è maturata in quanto vi sono stati validi atti interruttivi.
Si osserva che la difesa del non ha prodotto in giudizio tutti gli atti che ha dichiarato Controparte_1
di allegare alla propria comparsa di costituzione. Precisamente ha prodotto in giudizio soltanto gli atti formali di intimazione di pagamento con la relativa notifica, n. 4 fatture delle 8 indicate, alcune foto raffiguranti le schermate di un computer, la richiesta ricevuta da e la copia dell'atto di citazione. Parte_1
La causa è stata istruita con produzione documentale e ctu e, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per le memorie e le repliche.
In merito alla ctu, il perito incaricato ha rilevato la mancanza in atti della documentazione necessaria per potere rispondere ai quesiti posti ed ha preso atto della avvenuta rimozione del misuratore relativo all'utenza
Crimi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Merita accoglimento la censura relativa all'omessa notifica delle fatture indicate negli atti formali di richiesta di pagamento opposti.
Si rileva che, costituendosi in giudizio, l'opposto , producendo le copie dei relativi Controparte_1 avvisi di ricevimento, ha provato l'avvenuta notifica degli atti formali di pagamento mentre non ha dimostrato l'avvenuta notifica agli odierni opponenti delle fatture presupposte indicate in quegli atti. Peraltro ha prodotto, come sopra già evidenziato, le copie di quattro fatture soltanto a fronte delle otto indicate negli atti formali di richiesta di pagamento e alla voce “Allegati” della comparsa di risposta.
Gli atti formali di richiesta di pagamento n. 100740002982500005, n. 100740002982400028, n.
100740002923600067 del 04/12/2021 per consumo e canoni acqua anni 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 del devono ritenersi, pertanto, inefficaci. Controparte_1
Si rileva, inoltre, per completezza che, negli atti prodotti dal si riscontrano discordanze Controparte_1
tra i numeri delle fatture indicate negli atti formali di richiesta di pagamento e i numeri portati dalle fatture prodotte nonché tra le somme indicate negli atti formali di richiesta di pagamento e quelle portate dalle fatture prodotte.
Si rileva, in particolare, che parte opposta, per gli anni 2015 e il 2017, non ha prodotto le fatture relative al canone, per l'anno 2018, nell'atto formale di richiesta di pagamento, ha indicato per consumi la somma di €
662,95 oltre € 1,30 per spese di notifica mentre la fattura di riferimento, la n. 302/18 prodotta in giudizio, porta la somma di € 1.093,00. Relativamente alla lettura del contatore sono state prodotte alcune foto dello schermo di un pc rappresentanti parti di alcuni documenti che è impossibile decifrare.
Ciò è sufficiente per accogliere il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia degli atti formali di richiesta di pagamento n.
100740002982500005, n. 100740002982400028, n. 100740002923600067 del 04/12/2021 per consumo e canoni acqua anni 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 del . Controparte_1
Condanna il , in persona del pro-tempore, alla refusione in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
e delle spese legali sostenute che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre Pt_1 Parte_2
accessori come per legge.
Così è deciso il 07.06.2025
La Got
C. Torrisi