TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8900 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 13989/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13989/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELE DI MONDA, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. )), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati avv. GINO DANILO GRILLI e GIUSEPPINA VENUTI giusta procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
6/6/25. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la (d'ora in avanti solo ), esponendo che: in Controparte_2 CP_1 data 10.05.18, aveva stipulato un contratto di appalto con la per la CP_1 ristrutturazione del proprio appartamento, sito in Napoli via Henri Matisse nr. 94, per un correspettivo stabilito in € 28.800,00 oltre IVA;
il , prima del termine e Pt_1 della verifica dei lavori, aveva provveduto al pagamento parziale di € 18.255,00; poco prima del termine dei lavori, l'attore aveva riscontrato una grave difformità degli stessi rispetto a quanto contrattualmente concordato, e contestualmente, alla presenza di testimoni, aveva denunciato alla tali difformità, omettendo di CP_1 accettare i lavori effettuati e di pagare la restante somma per i lavori mal eseguiti.
Ha poi dedotto, l'attore, che successivamente, alla luce delle difformità riscontrate nell'esecuzione dei lavori, aveva fatto redigere dal proprio tecnico di fiducia, Ing.
una nota tecnica dettagliata sui lavori mal eseguiti, e con Persona_1 comunicazione del 10/01/2020, aveva provveduto a contestare nuovamente i lavori eseguiti alla . CP_1
Tanto esposto, il ha così concluso: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità Pt_1 della in persona del l.r.p.t., per la mancata Controparte_3 esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 10/05/1/8; 2) Accertare e dichiarare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t. quale responsabile dei gravi danni economici e morali arrecati al signor;
3) Condannare la convenuta, in persona del l.r.p.t., a Parte_1 CP_3 corrispondere la somma di € 14.836,00 per l'errata esecuzione dei lavori e danni ricevuti;
€ 1.750,00 per gli interventi specialistici eseguiti;
€ 1.930,00 per il rifacimento della tramezzatura cucina e porta d'ingresso; per un Tot. Di € 18.516,00; 4)
Condannare, inoltre, la Società convenuta alla restituzione della somma di € 27.957,6 come rimborso delle somme pagate per i lavori mal eseguiti e non terminati;
- per un totale di € 46.473,6; 5) Condannare la Società convenuta al Controparte_1 pagamento dei danni morali patiti dal signor nella somma che il Parte_1 signor Giudice riterrà più idonea;
6) Condannare, altresì, la convenuta in persona del
l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti
pagina 2 di 6 dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
7) Condannare la società convenuta, in persona del l.r.p.t., alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge al presente procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la società impugnando e contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto introduttivo in toto et in qualibet parte. In particolare, la ha eccepito CP_1 che i lavori si erano conclusi regolarmente, in data 02 novembre 2018, e che il non aveva mai contestato, prima del 10/01/2020 (e, dunque, oltre un anno Pt_1 dopo), la correttezza dei lavori eseguiti dall'impresa, tanto più che lo stesso era ritornato, dopo la conclusione dei lavori, ad abitare nell'immobile oggetto della ristrutturazione. La convenuta ha, poi, eccepito che l'attore, nonostante i numerosi inviti ricevuti, si era sempre rifiutato di effettuare la formale verifica dei lavori, di fatto accettando tacitamente gli stessi, come prescritto dall'art. 1665 c.c. e rendendo, così, inoperante, al caso di specie, la garanzia per i vizi e per le difformità ai sensi dell'art. 1667, I comma c.c.; inoltre, l'attore, avendo omesso di presentare formale denuncia di difformità e/o vizi nei termini indicati nell'art. 1667 c.c., era incorso nella decadenza ivi prevista.
Infine, pur ritenendo assorbente la precedente eccezione, la società convenuta ha eccepito l'illegittima e l'inammissibile duplicazione delle richieste risarcitorie ex adverso formulate, avendo chiesto, l'attore, sia una riduzione del prezzo dell'Appalto sia la restituzione del prezzo corrisposto per i lavori contrattualizzati. Nel merito, ha contestato i difetti dei lavori lamentati dal ed ha eccepito il mancato Pt_1 pagamento, da parte dell'attore, del saldo dei lavori, per € 2.800,00 più iva, nonché il mancato pagamento di opere extra contratto, per € 3.300,00 più iva, somme che, eventualmente, in caso di accoglimento della domanda attorea, avrebbero legittimato la riduzione del credito di controparte e/o la compensazione con lo stesso.
Ha, perciò, concluso, chiedendo:” accertata e dichiarata l'illegittima duplicazione delle domande di parte attrice nonché la totale infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, rigettare integralmente le pretese del Sig. . In via gradata, Pt_1 nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande,
pagina 3 di 6 accertato l'omesso saldo opere per €2.800,00 +iva nonché l'esecuzione delle opere extra capitolato per un valore di € 3.300,00 anche 'esse non saldate, piaccia ridurre
e/o compensare pro quota tali importi con la somma a cui dovesse essere condannata
l'odierna convenuta. Con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite”.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta, la causa, matura per la decisione e superflua ogni alta indagine di natura tecnica richiesta, all'udienza del
5/6/25, la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata, per le motivazioni che di seguito si diranno.
In via preliminare e del tutto assorbente, prima di esaminare tutte le eccezioni e le deduzioni formulate dalle parti, va accolta l'eccezione, tempestivamente formulata dalla società convenuta, di decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi e difetti, in merito ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento in proprietà dell'attore.
Ed invero, dall'analisi della documentazione depositata agli atti da parte attrice, è emerso che il primo atto di denuncia, da parte del , delle difformità e/o difetti Pt_1 delle opere realizzate dalla (peraltro contenente una denuncia molto generica CP_1 dei vizi delle opere, senza alcuna specifica indicazione degli stessi), è datato 10 gennaio 2020, ovvero più di un anno dopo la conclusione dei lavori, avvenuta il 02 novembre 2018, come dedotto dalla convenuta e mai contestato dal;
è Pt_1 evidente, allora, la tardività di tale denuncia, in quanto formulata ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta, previsto al II comma dell'art. 1667
c.c.. Né, parte attrice, ha specificamente dedotto e allegato la data in cui avrebbe scoperto i lamentati vizi delle opere effettuate dall'impresa (limitandosi a deduzioni solo generiche sul punto), al fine di poter ritenere tempestiva detta denuncia e superare l'eccezione di decadenza.
Anche la richiesta istruttoria di prova testimoniale, formulata dall'attore, nelle proprie note ex art. 183 c.p.c. II termine, non consentiva di dimostrare l'avvenuta pagina 4 di 6 denuncia nei termini di legge e, dunque, di superare l'eccezione di decadenza, in quanto del tutto priva di ogni necessario riferimento temporale (e, pertanto, dichiarata inammissibile, per come articolata, con l'ordinanza dell'11/10/21). Per i suddetti motivi la domanda giudiziale avanzata dal va dichiarata Pt_1 inammissibile, per intervenuta decadenza dalla garanzia, e, pertanto, va rigettata in toto.
Va aggiunto, ad abundantiam, che la domanda è infondata anche sotto altro profilo;
dall'analisi della documentazione processuale è emerso che il veniva invitato Pt_1 dalla società , prima per le vie brevi e poi con email datata 24 Controparte_1 maggio 2019, alla verifica formale delle opere appaltate, senza dare alcun riscontro a tale richiesta, senza comunicare l'esito delle verifiche, così sottraendosi a tale incombenza senza giustificato motivo. Peraltro, risulta dagli atti – in quanto dedotto dalla convenuta e confermato dallo stesso attore nei propri scritti difensivi - che, dopo la conclusione dei lavori, risalente al 02 novembre 2018, il ritornava ad Pt_1 abitare in pianta stabile nell'immobile oggetto del contratto di appalto, accettando, di fatto, tacitamente, la corretta esecuzione dei lavori effettuati. Al riguardo va ricordato quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 giugno
2020, n. 10452: “In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una
“quaestio facti” rimessa all'apprezzamento del giudice del merito.”. Nella specie, deve ritenersi integrata l'accettazione tacita dell'opera, da parte dell'attore, stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente, senza verifica né rimostranze o contestazioni, se non dopo oltre un anno dalla consegna, tenuto conto, altresì, della circostanza, dedotta dallo stesso attore, che i lamentati vizi erano palesi e non occulti.
Dunque, il , con il proprio comportamento, ha, di fatto, accettato l'opera Pt_1 dell'appaltatore, cristallizzando la corretta esecuzione dei lavori effettuati dalla pagina 5 di 6 società convenuta impedendo, così, l'operatività della garanzia per vizi, come previsto dall'art. 1667, I comma c.c..
Per tutti i motivi sopra enunciati, la domanda attorea va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (ovvero della domanda rigettata), della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di disattesa ogni altra contraria Controparte_1 istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attore;
2. Condanna al pagamento in favore della Società Parte_1 [...] delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 08/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13989/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELE DI MONDA, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. )), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati avv. GINO DANILO GRILLI e GIUSEPPINA VENUTI giusta procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
6/6/25. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la (d'ora in avanti solo ), esponendo che: in Controparte_2 CP_1 data 10.05.18, aveva stipulato un contratto di appalto con la per la CP_1 ristrutturazione del proprio appartamento, sito in Napoli via Henri Matisse nr. 94, per un correspettivo stabilito in € 28.800,00 oltre IVA;
il , prima del termine e Pt_1 della verifica dei lavori, aveva provveduto al pagamento parziale di € 18.255,00; poco prima del termine dei lavori, l'attore aveva riscontrato una grave difformità degli stessi rispetto a quanto contrattualmente concordato, e contestualmente, alla presenza di testimoni, aveva denunciato alla tali difformità, omettendo di CP_1 accettare i lavori effettuati e di pagare la restante somma per i lavori mal eseguiti.
Ha poi dedotto, l'attore, che successivamente, alla luce delle difformità riscontrate nell'esecuzione dei lavori, aveva fatto redigere dal proprio tecnico di fiducia, Ing.
una nota tecnica dettagliata sui lavori mal eseguiti, e con Persona_1 comunicazione del 10/01/2020, aveva provveduto a contestare nuovamente i lavori eseguiti alla . CP_1
Tanto esposto, il ha così concluso: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità Pt_1 della in persona del l.r.p.t., per la mancata Controparte_3 esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 10/05/1/8; 2) Accertare e dichiarare la società in Controparte_1 persona del l.r.p.t. quale responsabile dei gravi danni economici e morali arrecati al signor;
3) Condannare la convenuta, in persona del l.r.p.t., a Parte_1 CP_3 corrispondere la somma di € 14.836,00 per l'errata esecuzione dei lavori e danni ricevuti;
€ 1.750,00 per gli interventi specialistici eseguiti;
€ 1.930,00 per il rifacimento della tramezzatura cucina e porta d'ingresso; per un Tot. Di € 18.516,00; 4)
Condannare, inoltre, la Società convenuta alla restituzione della somma di € 27.957,6 come rimborso delle somme pagate per i lavori mal eseguiti e non terminati;
- per un totale di € 46.473,6; 5) Condannare la Società convenuta al Controparte_1 pagamento dei danni morali patiti dal signor nella somma che il Parte_1 signor Giudice riterrà più idonea;
6) Condannare, altresì, la convenuta in persona del
l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti
pagina 2 di 6 dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
7) Condannare la società convenuta, in persona del l.r.p.t., alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge al presente procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la società impugnando e contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto introduttivo in toto et in qualibet parte. In particolare, la ha eccepito CP_1 che i lavori si erano conclusi regolarmente, in data 02 novembre 2018, e che il non aveva mai contestato, prima del 10/01/2020 (e, dunque, oltre un anno Pt_1 dopo), la correttezza dei lavori eseguiti dall'impresa, tanto più che lo stesso era ritornato, dopo la conclusione dei lavori, ad abitare nell'immobile oggetto della ristrutturazione. La convenuta ha, poi, eccepito che l'attore, nonostante i numerosi inviti ricevuti, si era sempre rifiutato di effettuare la formale verifica dei lavori, di fatto accettando tacitamente gli stessi, come prescritto dall'art. 1665 c.c. e rendendo, così, inoperante, al caso di specie, la garanzia per i vizi e per le difformità ai sensi dell'art. 1667, I comma c.c.; inoltre, l'attore, avendo omesso di presentare formale denuncia di difformità e/o vizi nei termini indicati nell'art. 1667 c.c., era incorso nella decadenza ivi prevista.
Infine, pur ritenendo assorbente la precedente eccezione, la società convenuta ha eccepito l'illegittima e l'inammissibile duplicazione delle richieste risarcitorie ex adverso formulate, avendo chiesto, l'attore, sia una riduzione del prezzo dell'Appalto sia la restituzione del prezzo corrisposto per i lavori contrattualizzati. Nel merito, ha contestato i difetti dei lavori lamentati dal ed ha eccepito il mancato Pt_1 pagamento, da parte dell'attore, del saldo dei lavori, per € 2.800,00 più iva, nonché il mancato pagamento di opere extra contratto, per € 3.300,00 più iva, somme che, eventualmente, in caso di accoglimento della domanda attorea, avrebbero legittimato la riduzione del credito di controparte e/o la compensazione con lo stesso.
Ha, perciò, concluso, chiedendo:” accertata e dichiarata l'illegittima duplicazione delle domande di parte attrice nonché la totale infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, rigettare integralmente le pretese del Sig. . In via gradata, Pt_1 nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande,
pagina 3 di 6 accertato l'omesso saldo opere per €2.800,00 +iva nonché l'esecuzione delle opere extra capitolato per un valore di € 3.300,00 anche 'esse non saldate, piaccia ridurre
e/o compensare pro quota tali importi con la somma a cui dovesse essere condannata
l'odierna convenuta. Con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite”.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta, la causa, matura per la decisione e superflua ogni alta indagine di natura tecnica richiesta, all'udienza del
5/6/25, la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata, per le motivazioni che di seguito si diranno.
In via preliminare e del tutto assorbente, prima di esaminare tutte le eccezioni e le deduzioni formulate dalle parti, va accolta l'eccezione, tempestivamente formulata dalla società convenuta, di decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi e difetti, in merito ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento in proprietà dell'attore.
Ed invero, dall'analisi della documentazione depositata agli atti da parte attrice, è emerso che il primo atto di denuncia, da parte del , delle difformità e/o difetti Pt_1 delle opere realizzate dalla (peraltro contenente una denuncia molto generica CP_1 dei vizi delle opere, senza alcuna specifica indicazione degli stessi), è datato 10 gennaio 2020, ovvero più di un anno dopo la conclusione dei lavori, avvenuta il 02 novembre 2018, come dedotto dalla convenuta e mai contestato dal;
è Pt_1 evidente, allora, la tardività di tale denuncia, in quanto formulata ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta, previsto al II comma dell'art. 1667
c.c.. Né, parte attrice, ha specificamente dedotto e allegato la data in cui avrebbe scoperto i lamentati vizi delle opere effettuate dall'impresa (limitandosi a deduzioni solo generiche sul punto), al fine di poter ritenere tempestiva detta denuncia e superare l'eccezione di decadenza.
Anche la richiesta istruttoria di prova testimoniale, formulata dall'attore, nelle proprie note ex art. 183 c.p.c. II termine, non consentiva di dimostrare l'avvenuta pagina 4 di 6 denuncia nei termini di legge e, dunque, di superare l'eccezione di decadenza, in quanto del tutto priva di ogni necessario riferimento temporale (e, pertanto, dichiarata inammissibile, per come articolata, con l'ordinanza dell'11/10/21). Per i suddetti motivi la domanda giudiziale avanzata dal va dichiarata Pt_1 inammissibile, per intervenuta decadenza dalla garanzia, e, pertanto, va rigettata in toto.
Va aggiunto, ad abundantiam, che la domanda è infondata anche sotto altro profilo;
dall'analisi della documentazione processuale è emerso che il veniva invitato Pt_1 dalla società , prima per le vie brevi e poi con email datata 24 Controparte_1 maggio 2019, alla verifica formale delle opere appaltate, senza dare alcun riscontro a tale richiesta, senza comunicare l'esito delle verifiche, così sottraendosi a tale incombenza senza giustificato motivo. Peraltro, risulta dagli atti – in quanto dedotto dalla convenuta e confermato dallo stesso attore nei propri scritti difensivi - che, dopo la conclusione dei lavori, risalente al 02 novembre 2018, il ritornava ad Pt_1 abitare in pianta stabile nell'immobile oggetto del contratto di appalto, accettando, di fatto, tacitamente, la corretta esecuzione dei lavori effettuati. Al riguardo va ricordato quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 giugno
2020, n. 10452: “In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una
“quaestio facti” rimessa all'apprezzamento del giudice del merito.”. Nella specie, deve ritenersi integrata l'accettazione tacita dell'opera, da parte dell'attore, stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente, senza verifica né rimostranze o contestazioni, se non dopo oltre un anno dalla consegna, tenuto conto, altresì, della circostanza, dedotta dallo stesso attore, che i lamentati vizi erano palesi e non occulti.
Dunque, il , con il proprio comportamento, ha, di fatto, accettato l'opera Pt_1 dell'appaltatore, cristallizzando la corretta esecuzione dei lavori effettuati dalla pagina 5 di 6 società convenuta impedendo, così, l'operatività della garanzia per vizi, come previsto dall'art. 1667, I comma c.c..
Per tutti i motivi sopra enunciati, la domanda attorea va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (ovvero della domanda rigettata), della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di disattesa ogni altra contraria Controparte_1 istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attore;
2. Condanna al pagamento in favore della Società Parte_1 [...] delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 08/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 6 di 6