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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 834/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.10.2025, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
VA SI del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Avezzano, Via Veneto n.58, giusta procura in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta in I grado
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Valentina Di Francesco del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carsoli, Via Turano n. 26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 03.07.2024, notificata il 03.09.2024 – contratto di deposito
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Piaccia all'On.le Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda della in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con vittoria CP_1 delle spese legali del doppio grado del giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'atto di appello e le conclusioni in esso rassegnate in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con contestuale conferma integrale della sentenza impugnata dal Tribunale di Avezzano n.
243/2024 del 3 luglio 2024, notificata in data 3 settembre 2024 e con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1773/2018 R.G. - promosso da contro e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
(onde ottenere la loro condanna al pagamento, in solido ovvero ognuno per quanto di spettanza, della somma di € 7.318,26, in relazione al ricovero presso la struttura di Sante
Marie di n. 7 cani dal 17.04.2008 al 20.02.2012, data della morte dell'ultimo animale) giudizio nell'ambito del quale si erano costituiti e Parte_2 Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda- il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento in favore della società attrice della somma di euro
[...]
7.318,26, oltre interessi al saggio legale, dalla scadenza al saldo;
2) CONDANNA i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 237,00 per esborsi e 5.077,00, per compensi, oltre accessori come per legge ”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, la CP_1 aveva dedotto: - di essere l'aggiudicataria della gara di affidamento del servizio associato di gestione del rifugio per cani sito nel Comune di Sante Marie, indetto dalla
[...]
; - che, con ordinanza n. 15/2008, il Sindaco del Comune di Massa D'Albe Parte_3 aveva ordinato ai convenuti l'allontanamento di alcuni cani custoditi presso l'immobile di proprietà di sito in località Fonte Leprara di quel comune, Parte_1 autorizzandolo con nota prot. 2103/2008, dietro richiesta dello stesso datata 17.04.2008, ad inviare a proprie spese i cani di proprietà della figlia presso il rifugio gestito dalla Pt_2 cooperativa;
- che il costo per il soggiorno di n. 7 cani dal 17.04.2008 al 20.02.2012 era pari ad € 7.318,26, richiesti dapprima al Comune di Massa D'Albe, che, con nota prot.
5698/2008, aveva tuttavia rifiutato il pagamento ritenendo che competesse ai convenuti;
- che erano stati inviati numerosi solleciti (doc. 9 fasc. I grado ed esperita inutilmente CP_1 la procedura di negoziazione assistita (doc. 10 fasc. I grado . CP_1
Dava, altresì, atto che si erano costituiti in giudizio e Parte_1 Parte_2
con distinti atti eccependo di non essere i proprietari dei cani e che nessun rapporto
[...] contrattuale era in essere tra le parti, essendosi il impegnato Parte_1 unicamente a sostenere le spese di trasporto.
1.2. Proseguiva esponendo che la causa era stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e l'escussione di un unico teste di parte attrice, sentita Testimone_1 all'udienza del 30.11.2020.
1.3. Ciò detto, riteneva dimostrata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti sulla base dei seguenti rilievi: - il convenuto nella richiesta di Parte_1 autorizzazione formulata al comune di Massa d'Albe aveva rappresentato che gli animali erano “posseduti” dalla figlia ed aveva dichiarato di farsi carico delle spese di Pt_2 trasporto, il che stava ad indicare che non si trattava di randagi (non spiegandosi altrimenti perché egli dovesse farsi carico delle spese di trasporto e chiedere l'autorizzazione al loro spostamento); - gli animali si trovavano su terreno di proprietà del convenuto Parte_1
- la convenuta aveva apposto su 4 dei 7 animali il
[...] Parte_2
“transponder” o “microchip”, dispositivo obbligatorio in base alla vigente legge regionale che consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario o detentore e l'iscrizione all'anagrafe canina, cui non era seguita alcuna comunicazione di trasferimento in capo a terzi;
- la teste nella sua qualità di Comandante della Polizia Locale, aveva Testimone_1 riferito che la convenuta le aveva dichiarato di essere la proprietaria Parte_2 dei cani e che, nel corso dei sopralluoghi, aveva verificato che il terreno di proprietà del convenuto era disabitato e completamente recintato, con ciò smentendo la tesi secondo cui gli animali erano randagi e liberi di allontanarsi e recarsi sul terreno solo occasionalmente e facendo risultare incomprensibile la ragione per cui il convenuto avesse chiesto l'autorizzazione a spostarli e se ne fosse accollato gli oneri.
Da ultimo, riteneva la richiesta economica avanzata da per il ricovero degli animali CP_1 congrua rispetto alle tariffe e supportata da adeguate prove documentali.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei
[...] seguenti motivi di gravame: quanto a 1) “Erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto proprietario dei cani”; 2) “Erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tra e la fosse Parte_1 CP_1 intercorso un contratto per il ricovero e la custodia dei cani”; quanto a : Parte_2
A) “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tra e la Parte_2
fosse intercorso un contratto per il ricovero e la custodia dei cani”; B) “Erroneità della CP_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto proprietaria dei cani”; per Parte_2 entrambi: 3) - C) “Erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie, assumendola non contestata la richiesta economica avanzata da ”. CP_1
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto svolta in relazione alla prima udienza del 18.02.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio, preliminarmente rigettata l'istanza di sospensiva avanzata dagli appellanti, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
07.10.2025, concedendo i termini previsti nel suddetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini concessi, a precisare le conclusioni e a depositare le comparse conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 07.10.2025 è stata sostituita, ex art 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover in primo luogo esaminare e disattendere il primo motivo di gravame proposto dall'appellante d il secondo motivo di gravame Parte_1 proposto dall'appellante , con i quali entrambi gli appellanti censurano Parte_2 la sentenza nella parte in cui li ha ritenuti proprietari dei cani.
5.1. Con il primo motivo formulato da l'appellante denuncia Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha ritenuto proprietario dei cani sulla base del solo rilievo della richiesta rivolta all'amministrazione comunale di Massa d'Albe di autorizzazione al trasferimento a proprie spese degli animali, richiesta in realtà formulata al solo fine di eseguire la bonifica e la pulizia del terreno di sua proprietà, recintato ma incustodito, così come ingiunto dall'ordinanza del Sindaco di Massa D'Albe.
Precisa che in atti non vi è alcun contratto in forza del quale egli si sia fatto carico dell'onere del ricovero dei cani presso la struttura gestita dalla CP_1
Evidenzia che l'attività di gestione del “rifugio per cani con annesso canile sanitario” affidata alla , è cosa ben diversa da quella di una “pensione per cani”, vertendosi, nel primo CP_1 caso, in ipotesi di strutture pubbliche di ricovero permanente ovvero di prima accoglienza Parte realizzate e gestite dalla (con facoltà di affidamento a terzi mediante convenzione) al fine di contrastare il fenomeno del randagismo, nel secondo caso, in ipotesi di impresa commerciale con scopo di lucro.
Evidenzia che la richiesta di pagamento è stata infatti inviata dalla in prima battuta, CP_1 al Comune di Massa D'Albe e che la teste ulla ha riferito sull'appellante se non che Tes_1 il terreno di sua proprietà era “completamente disabitato e interamente recintato”, circostanza inidonea ad escludere che i cani si fossero comunque introdotti nella sua proprietà tramite un varco.
Con il secondo motivo da lei formulato, l'appellante rileva che Parte_2
l'applicazione dei microchip ai 4 cuccioli rispondeva ad un obbligo di legge, essendo nati sul terreno di proprietà del padre, ma che tale fatto era tuttavia inidoneo a renderla proprietaria degli animali in assenza di uno stabile rapporto di affezione.
Aggiunge che, quanto ai tre cani adulti, alcun dubbio vi sarebbe in ordine al fatto che essi fossero randagi, stante l'assenza dei microchip.
Lamenta da ultimo che la C.I.M.A. non ha mai informato gli appellanti del decesso degli animali, evidentemente ritenendo che non fossero di loro proprietà.
5.2. Rileva preliminarmente il Collegio che dalla produzione documentale in atti, nello specifico dall'ordinanza n. 115/2018 (all. memoria 183 convenuti) del Sindaco di Massa
D'Albe indirizzata ad entrambi gli appellanti, risulta che: “Visto che l'area ove sono custoditi
i cani, sita nella località Fonte Leprara…risulta essere di proprietà dell'Avv. Pollo Poesio
Giovanni…Visto che in data 18 febbraio 2008 da parte del responsabile dell'Ufficio di P.M. Parte di Massa D'Albe, Ten. del dirigente veterinario della dott. Testimone_1 Per_1
Parte e del responsabile del Servizio Igiene della Dott. veniva
[...] Persona_2 effettuato un sopralluogo nell'area richiamata alla presenza del proprietario Avv.
[...]
e della proprietaria degli animali, signora;
Tenuto conto
Parte_1 Parte_2 che nel verbale di ispezione, consegnato lo stesso giorno in copia alla signora ,
Parte_1 veniva riscontrata la presenza di numero 6 cani adulti e di numero 6 cuccioli;
Considerato che
la stessa signorina dichiarava che alcuni cuccioli erano stati portati presso
Parte_1 uno studio veterinario di Avezzano che si era impegnato a trovare una sistemazione presso privati;
considerato altresì che parte dell'area dell'avvocato è comune con l'area
Parte_1 di proprietà dei signori e che i cani non trovando alcun tipo di ostacolo tra le due Pt_5 proprietà vagano dappertutto;
.. Accertato che come da nota prot. 0014537 del 27.02.2008 risultavano essere stati reimmessi in uno dei box realizzati nell'area i 3 cuccioli mentre altri cani già individuati nel sopralluogo del 18 Febbraio 2008 si aggiravano nel cortile” ordinava ai sigg.ri e di “Allontanare tutti i cani mediante il Parte_1 Parte_2
Part controllo del servizio veterinario della alla proprietà località Fonte Leprara nel termine di giorni 30; di fare effettuare nel termine di giorni 40 dalla notifica della presente ordinanza un intervento volto alla bonifica e pulizia del terreno” nonché un'opera di disinfezione, pena la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.
A tale ordinanza ha fatto seguito la richiesta scritta dell'appellante Parte_1 datata 17.04.2008 (doc. n. 1 prodotto dall'attrice in primo grado), con la quale egli testualmente chiedeva di “poter trasferire a proprie spese i cani attualmente posseduti dalla propria figlia nella struttura-rifugio di Sante Marie per l'esecuzione dei Parte_2 lavori dell'ordinanza” cui è seguita l'autorizzazione del Sindaco prot. n. 2281 del 17.04.2008
(doc. n. 2 prodotto dall'attrice in primo grado) concessa all'istante ed alla figlia, con la raccomandazione di effettuare le operazioni sotto il controllo del Servizio Veterinario della
Pt_4
In atti si rinviene, altresì, il verbale del dott. del Servizio Veterinario della Tes_2 [...]
del 17.04.2008 (doc. n. 3 prodotto da parte attrice in primo grado) Parte_6 attestante ìil trasporto dall'”esercizio/allevamento di ” alla struttura Parte_2
Sante Marie di n. 4 cuccioli dotati di microchip e n. 3 cani adulti senza microchip.
Dalla carta di identità degli animali (doc. n. 5 prodotto da parte attrice in primo grado) si evince inoltre che la proprietaria di almeno quattro dei sette cani era . Parte_2
Dall'escussione della teste all'udienza del 30.11.2020 (sentita sul capitolo “4. Vero Tes_1 che i cani risultarono di proprietà della sig.ra ”) emerge che la teste ha Parte_2 riferito: “sì è vero, ne sono a conoscenza in quanto all'epoca dei fatti fu la stessa signora
a riferirmelo in molte occasioni. In particolare, ricordo che i cani si trovavano in una Pt_2 proprietà privata che era completamente recintata e disabitata della famiglia , Parte_1 padre della signora . ADR: “non ricordo quanti fossero i cani, ricordo Parte_2 che c'erano sia cani adulti che cuccioli”.
5.3. Dalle predette emergenze di prova, documentale ed orale, risulta senza alcun dubbio sia che era la formale proprietaria di n. 4 cani (nello specifico i cuccioli) Parte_2
e che la predetta deteneva altresì, insieme ad essi, altri tre cani all'interno della proprietà del padre (prendendosi evidentemente cura di tutti e sette gli animali).
Il fatto poi che proprietario del terreno e del box all'interno dei quali Parte_1 gli animali erano custoditi, fosse a conoscenza del fatto e lo tollerasse (anche successivamente al primo sopralluogo del 18.02.2008, dato che al secondo sopralluogo veniva di nuovo riscontrata la presenza degli animali sul posto e all'interno di un box in cui erano sistemati i cuccioli) consente di estendere anche al predetto la qualifica di detentore degli animali.
Al riguardo va invero chiarito che l'art. 2 della L.R.A. n. 47/2013 definisce: k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione” e va inoltre considerato che gli appellanti non hanno mai segnalato all'autorità competente la presenza di cani randagi sui propri terreni.
6. Vanno anche disattesi il secondo motivo di gravame formulato dall'appellante
[...] ed il primo motivo di gravame formulato dall'appellante Parte_1 Parte_2
, con la quale i predetti tornano a sostenere la non debenza da parte loro dell'importo
[...] reclamato dalla controparte, stante l'assenza di alcun contratto con la la . CP_1
6.1. Gli appellanti, al fine di negare l'esistenza di un accordo contrattuale intervenuto con insistono sulla differenza tra “servizio associato di gestione del rifugio del cane e CP_1 canile sanitario” (attività appunto affidata alla dalle autorità amministrative in base CP_1 alla Legge Regione Abruzzo n. 47/2013) e “pensione per cani”, ritenendo che il privato non possa rivolgersi liberamente alla prima struttura (da ciò la necessità di richiedere un'autorizzazione all'autorità comunale) mentre, in relazione alla seconda, viene solitamente stipulato un contratto di deposito ex art. 1776 c.c. con espressa pattuizione della durata e del prezzo.
Spiegano che l'impegno assunto dal primo appellante nella richiesta di autorizzazione rivolta al era da intendersi circoscritto alle sole spese di trasporto degli Parte_7 animali (onere che egli aveva inteso accollarsi data l'ingiunzione di bonifica del terreno), non anche al loro mantenimento e custodia.
Ribadiscono entrambi gli appellanti l'assenza di un accordo, anche verbale, con la CP_1 con cui non hanno avuto alcun incontro.
6.2 Osserva il Collegio che Legge Regione Abruzzo n. 47 del 18.12.2013 (“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”) all'art.6
(“Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti”) stabilisce che: “Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:… b)
Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione”; Art. 15 comma 4 (abbandono degli animali): “Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni;
in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta” mentre l'art. 16 comma 5 (“Cattura, custodia e ricovero degli animali”) stabilisce: “Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.”
Tali previsioni erano, altresì, contenute nel testo vigente al momento dei fatti (Legge regionale n. 86/1999 all'art. 4; art.13; art.15).
6.3. La richiesta effettuata al Sindaco di Massa D'Albe è da qualificarsi, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 13 comma 4 L.R.A. n. 86/1999, oggi art. 15 L.R.A. n.47/2013, come l'istanza avanzata dal detentore o proprietario che ha, dunque, la possibilità di ricoverare presso le Parte strutture gestite dalla (o da enti convenzionati come in questo caso) per gravi motivi dietro il pagamento del corrispettivo ex art 14 comma 6 oggi abrogata (“Le spese di custodia
e mantenimento di eventuali cure dell'animale sono in ogni caso a carico del proprietario detentore. Le tariffe giornaliere sono determinate con apposito provvedimento di giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”) norma sostituita dall'art. 16 comma 4 L.R.A. n. 47/2013.
Da tali disposizioni normative discende, pertanto, l'obbligo a carico degli appellanti: quanto a poiché proprietaria di quattro cani nonché detentrice degli ulteriori tre Parte_2 di cui si è all'evidenza presa cura;
quanto a in quanto anch'egli Parte_1 detentore dei cani, obbligatosi a “trasferire a proprie spese i cani posseduti dalla propria figlia nella struttura-rifugio di Sante Marie” supponendo erroneamente Parte_2 di non dover sostenere le successive spese di custodia e cura, avendo, in realtà, con la propria dichiarazione, escluso la natura randagia degli animali, senza supportare con alcun elemento di prova l'assunto di estraneità alla detenzione e/o custodia dei cani, che va invece ribadita alla luce della presenza di un box sul terreno di proprietà, indicativo di un incontroverso rapporto di fatto continuativo in difetto di alcuna segnalazione all'autorità della presenza di randagi.
6.4. Priva di rilievo è, infine, la circostanza che l'appellata si sia dapprima rivolta al
[...]
(e alla sig.ra ) per il pagamento della retta e solo Parte_7 Parte_2 successivamente ai due appellanti non costituendo tale fatto prova della natura randagia dei cani e, dunque, dell'onere di pagamento in capo al anziché agli stessi. Pt_7
7. Va fine disatteso il terzo ed ultimo motivo, con i quali entrambi gli appellanti contestano la unilaterale quantificazione del prezzo indicato da .. CP_1 7.1. Con tale motivo, entrambi gli appellanti deducono che alcun prezzo è stato pattuito tra le parti e che le tariffe applicate non sono in linea con quanto riferito dal dott. del Per_3
Parte Servizio Veterinario della il 04.06.2008 in relazione alla data di decesso dei cani.
7.2. Il Collegio rileva preliminarmente che il motivo si rivela inammissibile nella parte in cui lamenta, senza alcuna specificazione, che le tariffe applicate non sarebbero in linea con le date di decesso dei cani.
Osserva ad ogni buon conto che il motivo è infondato anche nel merito.
7.3. Dal documento prodotto dalla in primo grado sub n. 4, si evince che, in data CP_1
17.04.2008, hanno fatto ingresso nel rifugio n. 4 cuccioli con microchip e n. 2 cani adulti mentre il terzo cane adulto è entrato il 18.04.2008.
Dai certificati di morte depositati da C.I.M.A. in I grado (all. memoria 183) si evince inoltre che tre cuccioli sono morti il 04.06.2008, il quarto cucciolo il 16.12.2011; mentre due dei tre cani adulti sono deceduti rispettivamente il 28.02.2009 ed il 02.02.2010.
L'ultimo cane è deceduto il 20.02.2012, come evincibile dalla racc. AR inviata dallo studio
Legalit il 18.07.2013 (doc. 8 fasc. I grado . CP_1
7.4. Ciò detto si rileva che dalla nota-spese inviata con raccomandata agli appellanti (doc.
6-ter fasc. I grado , in cui è stata applicata la tariffa predeterminata ex lege (all. CP_1 mem. 183 C.I.M.A.), si evince che fino al 07.05.2008 è stato applicato il costo di euro 1,50 al giorno poi aggiornato ad euro 1,5674 dall'08.05.2008 fino al decesso degli animali.
7.5. Risultano pertanto condivisibili le argomentazioni del primo giudice, emergendo dagli atti adeguata prova della durata del ricovero degli animali (verbale di trasporto e certificati di morte) e la congruità delle tariffe applicate.
8. Dal rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio da liquidare in base al D.M.
n.147/2022 parametri medi dello scaglione di riferimento con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (in ragione dello svolgimento di udienza destinata alla trattazione dell'istanza di sospensiva e del mancato svolgimento di attività istruttoria).
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta da commisurarsi al valore della causa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 834/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.10.2025, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
VA SI del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Avezzano, Via Veneto n.58, giusta procura in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta in I grado
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Valentina Di Francesco del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carsoli, Via Turano n. 26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 03.07.2024, notificata il 03.09.2024 – contratto di deposito
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Piaccia all'On.le Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda della in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con vittoria CP_1 delle spese legali del doppio grado del giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'atto di appello e le conclusioni in esso rassegnate in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con contestuale conferma integrale della sentenza impugnata dal Tribunale di Avezzano n.
243/2024 del 3 luglio 2024, notificata in data 3 settembre 2024 e con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1773/2018 R.G. - promosso da contro e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
(onde ottenere la loro condanna al pagamento, in solido ovvero ognuno per quanto di spettanza, della somma di € 7.318,26, in relazione al ricovero presso la struttura di Sante
Marie di n. 7 cani dal 17.04.2008 al 20.02.2012, data della morte dell'ultimo animale) giudizio nell'ambito del quale si erano costituiti e Parte_2 Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda- il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento in favore della società attrice della somma di euro
[...]
7.318,26, oltre interessi al saggio legale, dalla scadenza al saldo;
2) CONDANNA i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 237,00 per esborsi e 5.077,00, per compensi, oltre accessori come per legge ”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, la CP_1 aveva dedotto: - di essere l'aggiudicataria della gara di affidamento del servizio associato di gestione del rifugio per cani sito nel Comune di Sante Marie, indetto dalla
[...]
; - che, con ordinanza n. 15/2008, il Sindaco del Comune di Massa D'Albe Parte_3 aveva ordinato ai convenuti l'allontanamento di alcuni cani custoditi presso l'immobile di proprietà di sito in località Fonte Leprara di quel comune, Parte_1 autorizzandolo con nota prot. 2103/2008, dietro richiesta dello stesso datata 17.04.2008, ad inviare a proprie spese i cani di proprietà della figlia presso il rifugio gestito dalla Pt_2 cooperativa;
- che il costo per il soggiorno di n. 7 cani dal 17.04.2008 al 20.02.2012 era pari ad € 7.318,26, richiesti dapprima al Comune di Massa D'Albe, che, con nota prot.
5698/2008, aveva tuttavia rifiutato il pagamento ritenendo che competesse ai convenuti;
- che erano stati inviati numerosi solleciti (doc. 9 fasc. I grado ed esperita inutilmente CP_1 la procedura di negoziazione assistita (doc. 10 fasc. I grado . CP_1
Dava, altresì, atto che si erano costituiti in giudizio e Parte_1 Parte_2
con distinti atti eccependo di non essere i proprietari dei cani e che nessun rapporto
[...] contrattuale era in essere tra le parti, essendosi il impegnato Parte_1 unicamente a sostenere le spese di trasporto.
1.2. Proseguiva esponendo che la causa era stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e l'escussione di un unico teste di parte attrice, sentita Testimone_1 all'udienza del 30.11.2020.
1.3. Ciò detto, riteneva dimostrata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti sulla base dei seguenti rilievi: - il convenuto nella richiesta di Parte_1 autorizzazione formulata al comune di Massa d'Albe aveva rappresentato che gli animali erano “posseduti” dalla figlia ed aveva dichiarato di farsi carico delle spese di Pt_2 trasporto, il che stava ad indicare che non si trattava di randagi (non spiegandosi altrimenti perché egli dovesse farsi carico delle spese di trasporto e chiedere l'autorizzazione al loro spostamento); - gli animali si trovavano su terreno di proprietà del convenuto Parte_1
- la convenuta aveva apposto su 4 dei 7 animali il
[...] Parte_2
“transponder” o “microchip”, dispositivo obbligatorio in base alla vigente legge regionale che consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario o detentore e l'iscrizione all'anagrafe canina, cui non era seguita alcuna comunicazione di trasferimento in capo a terzi;
- la teste nella sua qualità di Comandante della Polizia Locale, aveva Testimone_1 riferito che la convenuta le aveva dichiarato di essere la proprietaria Parte_2 dei cani e che, nel corso dei sopralluoghi, aveva verificato che il terreno di proprietà del convenuto era disabitato e completamente recintato, con ciò smentendo la tesi secondo cui gli animali erano randagi e liberi di allontanarsi e recarsi sul terreno solo occasionalmente e facendo risultare incomprensibile la ragione per cui il convenuto avesse chiesto l'autorizzazione a spostarli e se ne fosse accollato gli oneri.
Da ultimo, riteneva la richiesta economica avanzata da per il ricovero degli animali CP_1 congrua rispetto alle tariffe e supportata da adeguate prove documentali.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei
[...] seguenti motivi di gravame: quanto a 1) “Erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto proprietario dei cani”; 2) “Erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tra e la fosse Parte_1 CP_1 intercorso un contratto per il ricovero e la custodia dei cani”; quanto a : Parte_2
A) “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tra e la Parte_2
fosse intercorso un contratto per il ricovero e la custodia dei cani”; B) “Erroneità della CP_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto proprietaria dei cani”; per Parte_2 entrambi: 3) - C) “Erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie, assumendola non contestata la richiesta economica avanzata da ”. CP_1
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto svolta in relazione alla prima udienza del 18.02.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio, preliminarmente rigettata l'istanza di sospensiva avanzata dagli appellanti, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
07.10.2025, concedendo i termini previsti nel suddetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini concessi, a precisare le conclusioni e a depositare le comparse conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 07.10.2025 è stata sostituita, ex art 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover in primo luogo esaminare e disattendere il primo motivo di gravame proposto dall'appellante d il secondo motivo di gravame Parte_1 proposto dall'appellante , con i quali entrambi gli appellanti censurano Parte_2 la sentenza nella parte in cui li ha ritenuti proprietari dei cani.
5.1. Con il primo motivo formulato da l'appellante denuncia Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha ritenuto proprietario dei cani sulla base del solo rilievo della richiesta rivolta all'amministrazione comunale di Massa d'Albe di autorizzazione al trasferimento a proprie spese degli animali, richiesta in realtà formulata al solo fine di eseguire la bonifica e la pulizia del terreno di sua proprietà, recintato ma incustodito, così come ingiunto dall'ordinanza del Sindaco di Massa D'Albe.
Precisa che in atti non vi è alcun contratto in forza del quale egli si sia fatto carico dell'onere del ricovero dei cani presso la struttura gestita dalla CP_1
Evidenzia che l'attività di gestione del “rifugio per cani con annesso canile sanitario” affidata alla , è cosa ben diversa da quella di una “pensione per cani”, vertendosi, nel primo CP_1 caso, in ipotesi di strutture pubbliche di ricovero permanente ovvero di prima accoglienza Parte realizzate e gestite dalla (con facoltà di affidamento a terzi mediante convenzione) al fine di contrastare il fenomeno del randagismo, nel secondo caso, in ipotesi di impresa commerciale con scopo di lucro.
Evidenzia che la richiesta di pagamento è stata infatti inviata dalla in prima battuta, CP_1 al Comune di Massa D'Albe e che la teste ulla ha riferito sull'appellante se non che Tes_1 il terreno di sua proprietà era “completamente disabitato e interamente recintato”, circostanza inidonea ad escludere che i cani si fossero comunque introdotti nella sua proprietà tramite un varco.
Con il secondo motivo da lei formulato, l'appellante rileva che Parte_2
l'applicazione dei microchip ai 4 cuccioli rispondeva ad un obbligo di legge, essendo nati sul terreno di proprietà del padre, ma che tale fatto era tuttavia inidoneo a renderla proprietaria degli animali in assenza di uno stabile rapporto di affezione.
Aggiunge che, quanto ai tre cani adulti, alcun dubbio vi sarebbe in ordine al fatto che essi fossero randagi, stante l'assenza dei microchip.
Lamenta da ultimo che la C.I.M.A. non ha mai informato gli appellanti del decesso degli animali, evidentemente ritenendo che non fossero di loro proprietà.
5.2. Rileva preliminarmente il Collegio che dalla produzione documentale in atti, nello specifico dall'ordinanza n. 115/2018 (all. memoria 183 convenuti) del Sindaco di Massa
D'Albe indirizzata ad entrambi gli appellanti, risulta che: “Visto che l'area ove sono custoditi
i cani, sita nella località Fonte Leprara…risulta essere di proprietà dell'Avv. Pollo Poesio
Giovanni…Visto che in data 18 febbraio 2008 da parte del responsabile dell'Ufficio di P.M. Parte di Massa D'Albe, Ten. del dirigente veterinario della dott. Testimone_1 Per_1
Parte e del responsabile del Servizio Igiene della Dott. veniva
[...] Persona_2 effettuato un sopralluogo nell'area richiamata alla presenza del proprietario Avv.
[...]
e della proprietaria degli animali, signora;
Tenuto conto
Parte_1 Parte_2 che nel verbale di ispezione, consegnato lo stesso giorno in copia alla signora ,
Parte_1 veniva riscontrata la presenza di numero 6 cani adulti e di numero 6 cuccioli;
Considerato che
la stessa signorina dichiarava che alcuni cuccioli erano stati portati presso
Parte_1 uno studio veterinario di Avezzano che si era impegnato a trovare una sistemazione presso privati;
considerato altresì che parte dell'area dell'avvocato è comune con l'area
Parte_1 di proprietà dei signori e che i cani non trovando alcun tipo di ostacolo tra le due Pt_5 proprietà vagano dappertutto;
.. Accertato che come da nota prot. 0014537 del 27.02.2008 risultavano essere stati reimmessi in uno dei box realizzati nell'area i 3 cuccioli mentre altri cani già individuati nel sopralluogo del 18 Febbraio 2008 si aggiravano nel cortile” ordinava ai sigg.ri e di “Allontanare tutti i cani mediante il Parte_1 Parte_2
Part controllo del servizio veterinario della alla proprietà località Fonte Leprara nel termine di giorni 30; di fare effettuare nel termine di giorni 40 dalla notifica della presente ordinanza un intervento volto alla bonifica e pulizia del terreno” nonché un'opera di disinfezione, pena la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.
A tale ordinanza ha fatto seguito la richiesta scritta dell'appellante Parte_1 datata 17.04.2008 (doc. n. 1 prodotto dall'attrice in primo grado), con la quale egli testualmente chiedeva di “poter trasferire a proprie spese i cani attualmente posseduti dalla propria figlia nella struttura-rifugio di Sante Marie per l'esecuzione dei Parte_2 lavori dell'ordinanza” cui è seguita l'autorizzazione del Sindaco prot. n. 2281 del 17.04.2008
(doc. n. 2 prodotto dall'attrice in primo grado) concessa all'istante ed alla figlia, con la raccomandazione di effettuare le operazioni sotto il controllo del Servizio Veterinario della
Pt_4
In atti si rinviene, altresì, il verbale del dott. del Servizio Veterinario della Tes_2 [...]
del 17.04.2008 (doc. n. 3 prodotto da parte attrice in primo grado) Parte_6 attestante ìil trasporto dall'”esercizio/allevamento di ” alla struttura Parte_2
Sante Marie di n. 4 cuccioli dotati di microchip e n. 3 cani adulti senza microchip.
Dalla carta di identità degli animali (doc. n. 5 prodotto da parte attrice in primo grado) si evince inoltre che la proprietaria di almeno quattro dei sette cani era . Parte_2
Dall'escussione della teste all'udienza del 30.11.2020 (sentita sul capitolo “4. Vero Tes_1 che i cani risultarono di proprietà della sig.ra ”) emerge che la teste ha Parte_2 riferito: “sì è vero, ne sono a conoscenza in quanto all'epoca dei fatti fu la stessa signora
a riferirmelo in molte occasioni. In particolare, ricordo che i cani si trovavano in una Pt_2 proprietà privata che era completamente recintata e disabitata della famiglia , Parte_1 padre della signora . ADR: “non ricordo quanti fossero i cani, ricordo Parte_2 che c'erano sia cani adulti che cuccioli”.
5.3. Dalle predette emergenze di prova, documentale ed orale, risulta senza alcun dubbio sia che era la formale proprietaria di n. 4 cani (nello specifico i cuccioli) Parte_2
e che la predetta deteneva altresì, insieme ad essi, altri tre cani all'interno della proprietà del padre (prendendosi evidentemente cura di tutti e sette gli animali).
Il fatto poi che proprietario del terreno e del box all'interno dei quali Parte_1 gli animali erano custoditi, fosse a conoscenza del fatto e lo tollerasse (anche successivamente al primo sopralluogo del 18.02.2008, dato che al secondo sopralluogo veniva di nuovo riscontrata la presenza degli animali sul posto e all'interno di un box in cui erano sistemati i cuccioli) consente di estendere anche al predetto la qualifica di detentore degli animali.
Al riguardo va invero chiarito che l'art. 2 della L.R.A. n. 47/2013 definisce: k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione” e va inoltre considerato che gli appellanti non hanno mai segnalato all'autorità competente la presenza di cani randagi sui propri terreni.
6. Vanno anche disattesi il secondo motivo di gravame formulato dall'appellante
[...] ed il primo motivo di gravame formulato dall'appellante Parte_1 Parte_2
, con la quale i predetti tornano a sostenere la non debenza da parte loro dell'importo
[...] reclamato dalla controparte, stante l'assenza di alcun contratto con la la . CP_1
6.1. Gli appellanti, al fine di negare l'esistenza di un accordo contrattuale intervenuto con insistono sulla differenza tra “servizio associato di gestione del rifugio del cane e CP_1 canile sanitario” (attività appunto affidata alla dalle autorità amministrative in base CP_1 alla Legge Regione Abruzzo n. 47/2013) e “pensione per cani”, ritenendo che il privato non possa rivolgersi liberamente alla prima struttura (da ciò la necessità di richiedere un'autorizzazione all'autorità comunale) mentre, in relazione alla seconda, viene solitamente stipulato un contratto di deposito ex art. 1776 c.c. con espressa pattuizione della durata e del prezzo.
Spiegano che l'impegno assunto dal primo appellante nella richiesta di autorizzazione rivolta al era da intendersi circoscritto alle sole spese di trasporto degli Parte_7 animali (onere che egli aveva inteso accollarsi data l'ingiunzione di bonifica del terreno), non anche al loro mantenimento e custodia.
Ribadiscono entrambi gli appellanti l'assenza di un accordo, anche verbale, con la CP_1 con cui non hanno avuto alcun incontro.
6.2 Osserva il Collegio che Legge Regione Abruzzo n. 47 del 18.12.2013 (“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”) all'art.6
(“Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti”) stabilisce che: “Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:… b)
Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione”; Art. 15 comma 4 (abbandono degli animali): “Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni;
in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta” mentre l'art. 16 comma 5 (“Cattura, custodia e ricovero degli animali”) stabilisce: “Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.”
Tali previsioni erano, altresì, contenute nel testo vigente al momento dei fatti (Legge regionale n. 86/1999 all'art. 4; art.13; art.15).
6.3. La richiesta effettuata al Sindaco di Massa D'Albe è da qualificarsi, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 13 comma 4 L.R.A. n. 86/1999, oggi art. 15 L.R.A. n.47/2013, come l'istanza avanzata dal detentore o proprietario che ha, dunque, la possibilità di ricoverare presso le Parte strutture gestite dalla (o da enti convenzionati come in questo caso) per gravi motivi dietro il pagamento del corrispettivo ex art 14 comma 6 oggi abrogata (“Le spese di custodia
e mantenimento di eventuali cure dell'animale sono in ogni caso a carico del proprietario detentore. Le tariffe giornaliere sono determinate con apposito provvedimento di giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”) norma sostituita dall'art. 16 comma 4 L.R.A. n. 47/2013.
Da tali disposizioni normative discende, pertanto, l'obbligo a carico degli appellanti: quanto a poiché proprietaria di quattro cani nonché detentrice degli ulteriori tre Parte_2 di cui si è all'evidenza presa cura;
quanto a in quanto anch'egli Parte_1 detentore dei cani, obbligatosi a “trasferire a proprie spese i cani posseduti dalla propria figlia nella struttura-rifugio di Sante Marie” supponendo erroneamente Parte_2 di non dover sostenere le successive spese di custodia e cura, avendo, in realtà, con la propria dichiarazione, escluso la natura randagia degli animali, senza supportare con alcun elemento di prova l'assunto di estraneità alla detenzione e/o custodia dei cani, che va invece ribadita alla luce della presenza di un box sul terreno di proprietà, indicativo di un incontroverso rapporto di fatto continuativo in difetto di alcuna segnalazione all'autorità della presenza di randagi.
6.4. Priva di rilievo è, infine, la circostanza che l'appellata si sia dapprima rivolta al
[...]
(e alla sig.ra ) per il pagamento della retta e solo Parte_7 Parte_2 successivamente ai due appellanti non costituendo tale fatto prova della natura randagia dei cani e, dunque, dell'onere di pagamento in capo al anziché agli stessi. Pt_7
7. Va fine disatteso il terzo ed ultimo motivo, con i quali entrambi gli appellanti contestano la unilaterale quantificazione del prezzo indicato da .. CP_1 7.1. Con tale motivo, entrambi gli appellanti deducono che alcun prezzo è stato pattuito tra le parti e che le tariffe applicate non sono in linea con quanto riferito dal dott. del Per_3
Parte Servizio Veterinario della il 04.06.2008 in relazione alla data di decesso dei cani.
7.2. Il Collegio rileva preliminarmente che il motivo si rivela inammissibile nella parte in cui lamenta, senza alcuna specificazione, che le tariffe applicate non sarebbero in linea con le date di decesso dei cani.
Osserva ad ogni buon conto che il motivo è infondato anche nel merito.
7.3. Dal documento prodotto dalla in primo grado sub n. 4, si evince che, in data CP_1
17.04.2008, hanno fatto ingresso nel rifugio n. 4 cuccioli con microchip e n. 2 cani adulti mentre il terzo cane adulto è entrato il 18.04.2008.
Dai certificati di morte depositati da C.I.M.A. in I grado (all. memoria 183) si evince inoltre che tre cuccioli sono morti il 04.06.2008, il quarto cucciolo il 16.12.2011; mentre due dei tre cani adulti sono deceduti rispettivamente il 28.02.2009 ed il 02.02.2010.
L'ultimo cane è deceduto il 20.02.2012, come evincibile dalla racc. AR inviata dallo studio
Legalit il 18.07.2013 (doc. 8 fasc. I grado . CP_1
7.4. Ciò detto si rileva che dalla nota-spese inviata con raccomandata agli appellanti (doc.
6-ter fasc. I grado , in cui è stata applicata la tariffa predeterminata ex lege (all. CP_1 mem. 183 C.I.M.A.), si evince che fino al 07.05.2008 è stato applicato il costo di euro 1,50 al giorno poi aggiornato ad euro 1,5674 dall'08.05.2008 fino al decesso degli animali.
7.5. Risultano pertanto condivisibili le argomentazioni del primo giudice, emergendo dagli atti adeguata prova della durata del ricovero degli animali (verbale di trasporto e certificati di morte) e la congruità delle tariffe applicate.
8. Dal rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio da liquidare in base al D.M.
n.147/2022 parametri medi dello scaglione di riferimento con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (in ragione dello svolgimento di udienza destinata alla trattazione dell'istanza di sospensiva e del mancato svolgimento di attività istruttoria).
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta da commisurarsi al valore della causa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi