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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6754 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. VI AC Presidente
Dott. ON NG Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4644/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'altre controversie di diritto amministrativo – gestione
rifiuti”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 17.12.2025, con successiva assegnazione di termine per il deposito di note ai sensi dell'art. 127ter, comma IV, c.p.c. fino al
20.12.2025, e vertente
TRA
in Parte_1
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro - tempore, Dott.
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce Parte_2
all'atto di appello, dai Prof. Avv. Vincenzo M. Cesàro, c.f. C.F._1
, e PA AJ, c.f. ed elettivamente
[...] CodiceFiscale_2 2
domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in alla Via R. de Cesare Pt_1
n.
7.I predetti dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo
PEC: Email_1
Email_2
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro – Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Avv. Raffaele De Luca, con sede in Trecase (Na), alla Via Manzoni,
20, rapp.to e difeso dall'avv. Luisa Destobbeleer, c.f. C.F._3
, PEC: con la quale elett.te domicilia
[...] Email_3
presso lo Studio degli Avv.ti Ciro Sito e Alfonso Capotorto, in Centro Pt_1
Direzionale, Isola E2, Scala A, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera di conferimento di incarico da parte della Giunta Comunale dell'Ente n°149 del 23.12.2022, in atti. Il predetto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi
P.E.C.: Email_4
APPELLATO
E
CITTÀ subentrata alla Controparte_2
Amministrazione provinciale di x art. 1 comma 16 della legge 7 aprile Pt_1
2014 n.56 P.I. , in persona del Sindaco Metropolitano, Prof. P.IVA_2
legale rappresentante pro - tempore, rapp.to e difeso Controparte_3
dall'avv.to Maurizio Massimo Marsico, c.f. , giusta CodiceFiscale_4
procura generale del 17 novembre 2021 per Notar Persona_1
rep.3026 e racc.2411 depositata e contestuale elezione di domicilio in Pt_1 3
Piazza Matteotti 1, Fax 081/ 7946410.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come in atti formulate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.10.2022 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7067/2022
del 14.7.2022 resa nel giudizio n.r.g. 19349/2019, con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta nei confronti del Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore, con condanna di essa attrice, in solido con la in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro-tempore, alla rifusion e delle spese di lite in € 7.500,00 per compensi oltre interessi e spese in favore del Controparte_1
La in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte
di Appello di Napoli, il in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore e la in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro-tempore allo scopo di veder accolte le seguenti conclusioni, come formulate nel giudizio di primo grado:
“ a) accertare e dichiarare l'obbligo gravante sul Controparte_1
di sostenere il costo della gestione, accertamento e riscossione della TARSU,
per gli anni 2010-2012, in concorso con la (già Controparte_4
Provincia di , da determinarsi nell'importo corrispondente Pt_1 4
all'applicazione del corrispettivo dovuto alla concessionaria della
riscossione R.T.I. , sulla quota comunale del tributo riscosso, CP_5
ovvero nella diversa, maggiore e/o minore, misura che dovesse essere ritenuta
come dovuta, anche in via equitativa;
2) accertare che il costo del servizio di gestione, accertamento e
riscossione volontaria della , per gli anni 2010-2012, è stato Pt_3
integralmente sostenuto dalla (già Provincia di Controparte_4
e, per l'effetto, accertare che il è obbligato a Pt_1 Controparte_1
corrispondere l'importo complessivo di € 90.850,07, così composto: €
69.238,11 (iva compresa) per la gestione ordinaria sino al 20.12.2019 ed €
21.611,96 (iva compresa) per quella straordinaria sino al 30.12.2019, ovvero
la diversa, maggiore e/o minore somma che dovesse essere ritenuta come
dovuta, anche in via equitativa, nonché le somme corrispondenti alla propria
quota di costo in relazione ai tributi che andrà ulteriormente ad incassare, e
per l'effetto condannare il convenuto a pagare il relativo importo CP_1
direttamente alla (già Provincia di Controparte_4 Pt_1
oltre interessi legali a decorrere da ogni riversamento effettuato dalla
concessionaria;
3) in via del tutto subordinata, previo accertamento dell'ingiustificato
arricchimento conseguito dal convenuto per le causali di cui in CP_1
narrativa, condannare il medesimo al pagamento direttamente in CP_1
favore della (già Provincia di delle Controparte_4 Pt_1
somme specificate in atto e di quelle che continueranno a maturare per la
stessa causale, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella misura
corrispondente alla quota di costo del servizio di competenza del CP_1 5
sostenuto dalla ovvero alla diversa, maggiore e/o Parte_1
minore, somma che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, oltre
interessi e rivalutazione;
4) in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova, così
come articolati in primo grado e ribaditi nel presente appello;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa del 12.1.2023 si costituiva il in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro-tempore, il quale chiedeva respingersi l'appello, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 7067/2022 del 14.7.2022, con vittoria di spese e competenze professionali.
Con comparsa del 16.1.2023 si costituiva la Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro-tempore, la quale proponeva a
[...]
propria volta appello incidentale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
A) “accertare e dichiarare l'obbligo gravante sul Controparte_1
di sostenere il costo della gestione, accertamento e riscossione della TARSU,
per gli anni 2010-2012, in concorso con la (già Controparte_4
Provincia di , da determinarsi nell'importo corrispondente Pt_1
all'applicazione del corrispettivo dovuto alla concessionaria della
riscossione R.T.I. , sulla quota comunale del tributo riscosso, CP_5
ovvero nella diversa, maggiore e/o minore, misura che dovesse essere ritenuta
come dovuta, anche in via equitativa;
B) accertare che il costo del servizio di gestione, accertamento e
riscossione volontaria della , per gli anni 2010-2012, è stato Pt_3 6
integralmente sostenuto dalla (già Controparte_4 Parte_1
e, per l'effetto, accertare che il è obbligato a
[...] Controparte_1
corrispondere per le causali indicate nel corpo dell'atto la somma di €
90.850,07 ( di cui € 69.238,11- iva compresa- per la gestione ordinaria sino
al 20.12.2019 ed € 21.611,96-iva compresa- per quella straordinaria sino al
30.12.2019), ovvero nella diversa, maggiore e/o minore, misura che dovesse
essere ritenuta come dovuta, anche in via equitativa, nonché le somme
corrispondenti alla propria quota di costo in relazione ai tributi che andrà
ulteriormente ad incassare, e per l'effetto condannare il convenuto a CP_1
pagare il relativo importo direttamente alla Controparte_4
(già Provincia di oltre interessi legali a decorrere da ogni Pt_1
riversamento effettuato dalla concessionaria;
C) in via del tutto subordinata, previo accertamento dell'ingiustificato
arricchimento conseguito dal convenuto per le causali di cui in CP_1
narrativa, condannare il medesimo al pagamento direttamente in CP_1
favore della (già Provincia di delle Controparte_4 Pt_1
somme specificate in atto e di quelle che continueranno a maturare per la
stessa causale, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella misura
corrispondente alla quota di costo del servizio di competenza del CP_1
sostenuto dalla ovvero alla diversa, maggiore e/o Parte_1
minore, somma che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, oltre
interessi e rivalutazione;
D) in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova, così
come articolati in primo grado.”
All'esito della trattazione e della fissazione dell'udienza di 7
precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 25.6.2025 la Corte
accoglieva la richiesta congiunta delle parti di rinvio, stante la pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia.
Successivamente, con decreto del 24.11.2025, veniva quindi disposta la trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2025,ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. comma 4 c.p.c.; tuttavia la Corte, rilevato che le parti, benché
ritualmente avvisate con comunicazione di pari data, non avevano provveduto al deposito di note, assegnava alle stesse ulteriore termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., fino al 20.12.2025,
riservandosi all'esito ogni altro provvedimento, anche eventualmente relativo alla cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***********************
L'art. 127 ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione
dell'udienza” come introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e,
applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa 8
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti costituite, hanno omesso di depositare note scritte sia all'udienza prevista per il 17.12.2025 sia entro il nuovo termine perentorio del 20.12.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma c.p.c.
Pertanto, tenendo conto che il rinvio all'udienza del 17.12.2025 è stato regolarmente comunicato ai procuratori costituiti a mezzo posta certificata in data 24.11.2025 e che anche la successiva ordinanza del 17.12.2025 con la quale è stato assegnato il nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata dalle parti a mezzo di posta certificata in pari data, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro- tempore, nei confronti del CP_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore e la
[...] Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro-tempore, nonché avverso la
[...] 9
sentenza del Tribunale di Napoli n. 7067/2022 del 14.7.2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON NG
IL PRESIDENTE ESTENSORE
VI AC
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. VI AC Presidente
Dott. ON NG Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4644/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'altre controversie di diritto amministrativo – gestione
rifiuti”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 17.12.2025, con successiva assegnazione di termine per il deposito di note ai sensi dell'art. 127ter, comma IV, c.p.c. fino al
20.12.2025, e vertente
TRA
in Parte_1
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro - tempore, Dott.
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce Parte_2
all'atto di appello, dai Prof. Avv. Vincenzo M. Cesàro, c.f. C.F._1
, e PA AJ, c.f. ed elettivamente
[...] CodiceFiscale_2 2
domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in alla Via R. de Cesare Pt_1
n.
7.I predetti dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo
PEC: Email_1
Email_2
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro – Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Avv. Raffaele De Luca, con sede in Trecase (Na), alla Via Manzoni,
20, rapp.to e difeso dall'avv. Luisa Destobbeleer, c.f. C.F._3
, PEC: con la quale elett.te domicilia
[...] Email_3
presso lo Studio degli Avv.ti Ciro Sito e Alfonso Capotorto, in Centro Pt_1
Direzionale, Isola E2, Scala A, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera di conferimento di incarico da parte della Giunta Comunale dell'Ente n°149 del 23.12.2022, in atti. Il predetto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi
P.E.C.: Email_4
APPELLATO
E
CITTÀ subentrata alla Controparte_2
Amministrazione provinciale di x art. 1 comma 16 della legge 7 aprile Pt_1
2014 n.56 P.I. , in persona del Sindaco Metropolitano, Prof. P.IVA_2
legale rappresentante pro - tempore, rapp.to e difeso Controparte_3
dall'avv.to Maurizio Massimo Marsico, c.f. , giusta CodiceFiscale_4
procura generale del 17 novembre 2021 per Notar Persona_1
rep.3026 e racc.2411 depositata e contestuale elezione di domicilio in Pt_1 3
Piazza Matteotti 1, Fax 081/ 7946410.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come in atti formulate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.10.2022 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7067/2022
del 14.7.2022 resa nel giudizio n.r.g. 19349/2019, con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta nei confronti del Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore, con condanna di essa attrice, in solido con la in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro-tempore, alla rifusion e delle spese di lite in € 7.500,00 per compensi oltre interessi e spese in favore del Controparte_1
La in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte
di Appello di Napoli, il in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore e la in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro-tempore allo scopo di veder accolte le seguenti conclusioni, come formulate nel giudizio di primo grado:
“ a) accertare e dichiarare l'obbligo gravante sul Controparte_1
di sostenere il costo della gestione, accertamento e riscossione della TARSU,
per gli anni 2010-2012, in concorso con la (già Controparte_4
Provincia di , da determinarsi nell'importo corrispondente Pt_1 4
all'applicazione del corrispettivo dovuto alla concessionaria della
riscossione R.T.I. , sulla quota comunale del tributo riscosso, CP_5
ovvero nella diversa, maggiore e/o minore, misura che dovesse essere ritenuta
come dovuta, anche in via equitativa;
2) accertare che il costo del servizio di gestione, accertamento e
riscossione volontaria della , per gli anni 2010-2012, è stato Pt_3
integralmente sostenuto dalla (già Provincia di Controparte_4
e, per l'effetto, accertare che il è obbligato a Pt_1 Controparte_1
corrispondere l'importo complessivo di € 90.850,07, così composto: €
69.238,11 (iva compresa) per la gestione ordinaria sino al 20.12.2019 ed €
21.611,96 (iva compresa) per quella straordinaria sino al 30.12.2019, ovvero
la diversa, maggiore e/o minore somma che dovesse essere ritenuta come
dovuta, anche in via equitativa, nonché le somme corrispondenti alla propria
quota di costo in relazione ai tributi che andrà ulteriormente ad incassare, e
per l'effetto condannare il convenuto a pagare il relativo importo CP_1
direttamente alla (già Provincia di Controparte_4 Pt_1
oltre interessi legali a decorrere da ogni riversamento effettuato dalla
concessionaria;
3) in via del tutto subordinata, previo accertamento dell'ingiustificato
arricchimento conseguito dal convenuto per le causali di cui in CP_1
narrativa, condannare il medesimo al pagamento direttamente in CP_1
favore della (già Provincia di delle Controparte_4 Pt_1
somme specificate in atto e di quelle che continueranno a maturare per la
stessa causale, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella misura
corrispondente alla quota di costo del servizio di competenza del CP_1 5
sostenuto dalla ovvero alla diversa, maggiore e/o Parte_1
minore, somma che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, oltre
interessi e rivalutazione;
4) in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova, così
come articolati in primo grado e ribaditi nel presente appello;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa del 12.1.2023 si costituiva il in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro-tempore, il quale chiedeva respingersi l'appello, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 7067/2022 del 14.7.2022, con vittoria di spese e competenze professionali.
Con comparsa del 16.1.2023 si costituiva la Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro-tempore, la quale proponeva a
[...]
propria volta appello incidentale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
A) “accertare e dichiarare l'obbligo gravante sul Controparte_1
di sostenere il costo della gestione, accertamento e riscossione della TARSU,
per gli anni 2010-2012, in concorso con la (già Controparte_4
Provincia di , da determinarsi nell'importo corrispondente Pt_1
all'applicazione del corrispettivo dovuto alla concessionaria della
riscossione R.T.I. , sulla quota comunale del tributo riscosso, CP_5
ovvero nella diversa, maggiore e/o minore, misura che dovesse essere ritenuta
come dovuta, anche in via equitativa;
B) accertare che il costo del servizio di gestione, accertamento e
riscossione volontaria della , per gli anni 2010-2012, è stato Pt_3 6
integralmente sostenuto dalla (già Controparte_4 Parte_1
e, per l'effetto, accertare che il è obbligato a
[...] Controparte_1
corrispondere per le causali indicate nel corpo dell'atto la somma di €
90.850,07 ( di cui € 69.238,11- iva compresa- per la gestione ordinaria sino
al 20.12.2019 ed € 21.611,96-iva compresa- per quella straordinaria sino al
30.12.2019), ovvero nella diversa, maggiore e/o minore, misura che dovesse
essere ritenuta come dovuta, anche in via equitativa, nonché le somme
corrispondenti alla propria quota di costo in relazione ai tributi che andrà
ulteriormente ad incassare, e per l'effetto condannare il convenuto a CP_1
pagare il relativo importo direttamente alla Controparte_4
(già Provincia di oltre interessi legali a decorrere da ogni Pt_1
riversamento effettuato dalla concessionaria;
C) in via del tutto subordinata, previo accertamento dell'ingiustificato
arricchimento conseguito dal convenuto per le causali di cui in CP_1
narrativa, condannare il medesimo al pagamento direttamente in CP_1
favore della (già Provincia di delle Controparte_4 Pt_1
somme specificate in atto e di quelle che continueranno a maturare per la
stessa causale, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella misura
corrispondente alla quota di costo del servizio di competenza del CP_1
sostenuto dalla ovvero alla diversa, maggiore e/o Parte_1
minore, somma che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, oltre
interessi e rivalutazione;
D) in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova, così
come articolati in primo grado.”
All'esito della trattazione e della fissazione dell'udienza di 7
precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 25.6.2025 la Corte
accoglieva la richiesta congiunta delle parti di rinvio, stante la pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia.
Successivamente, con decreto del 24.11.2025, veniva quindi disposta la trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2025,ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. comma 4 c.p.c.; tuttavia la Corte, rilevato che le parti, benché
ritualmente avvisate con comunicazione di pari data, non avevano provveduto al deposito di note, assegnava alle stesse ulteriore termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., fino al 20.12.2025,
riservandosi all'esito ogni altro provvedimento, anche eventualmente relativo alla cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***********************
L'art. 127 ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione
dell'udienza” come introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e,
applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa 8
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti costituite, hanno omesso di depositare note scritte sia all'udienza prevista per il 17.12.2025 sia entro il nuovo termine perentorio del 20.12.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma c.p.c.
Pertanto, tenendo conto che il rinvio all'udienza del 17.12.2025 è stato regolarmente comunicato ai procuratori costituiti a mezzo posta certificata in data 24.11.2025 e che anche la successiva ordinanza del 17.12.2025 con la quale è stato assegnato il nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata dalle parti a mezzo di posta certificata in pari data, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro- tempore, nei confronti del CP_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore e la
[...] Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro-tempore, nonché avverso la
[...] 9
sentenza del Tribunale di Napoli n. 7067/2022 del 14.7.2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON NG
IL PRESIDENTE ESTENSORE
VI AC