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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/10/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PULVIRENTI GRAZIA, giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Controparte_1 C.F._2
MARIA CLAUDIA, giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 17.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza 402/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata in data 24/01/2024, a definizione di una controversia sorta circa un contratto di compravendita rogato dal notaio dott. il Persona_1
24/07/2018. Tale controversia originava dalla cessione, da a Controparte_1 Parte_1
dell'azienda con insegna “Il Vulcano dei Sapori”, sita in Giardini Naxos, via Lungomare Tysandros n.
104, per l'esercizio di attività di rosticceria, gastronomia e vendita al pubblico di alimenti e bevande.
L'attività era effettivamente esercitata da tale anch'essa presente al momento del Persona_2
rogito. Della suddetta azienda venivano promesse, per quanto qui d'interesse, specifiche qualità relative all'avviamento commerciale, in considerazione anche della facoltà in capo all'acquirente di subentrare nella concessione demaniale a carattere stagionale n. 184/2013 per posa di sedie, tavoli ed altro materiale sull'area di 18,33 mq antistante all'azienda e relativamente alla quale la cedente si impegnava alla consegna della relativa documentazione. Altresì, il prezzo della compravendita era puntualmente stabilito in 90.000,00 €, di cui 87.400,00 € per l'avviamento commerciale, 1.850,00 € per attrezzature e
750,00 € per scorte. Di tale somma, 40.000,00 € avrebbero dovuto essere corrisposti al momento del rogito notarile e i restanti 50.000,00 € frazionati secondo le seguenti scadenze: 13.750,00 € entro il
15/08/2019; 13.750,00 € entro il 15/09/2019; 11.250,00 € entro il 15/08/2020; 11.250,00 € entro il
15/09/2020. Orbene, l'azienda veniva consegnata alla cessionaria il 25/07/2018. Al termine della pagina 2 di 7 stagione estiva, l'odierna appellante sosteneva che i ricavi si attestavano a un livello più basso di quanto risultante dai libri contabili. Altresì, asseriva che la non avesse pagato le utenze e il CP_1
canone demaniale;
che i macchinari aziendali non fossero esenti da vizi;
che l'alienante avesse impedito il subingresso nella concessione omettendo la presentazione della relativa S.c.i.a. se non addirittura ostacolandola attivamente. A tal proposito, richiamava l'esito negativo del tentativo di subingresso e faceva presente di essere stata sottoposta a indagini per abusiva occupazione ex art. 1161
cod. nav. (da ultimo sfociate in una sentenza penale di condanna del 23/6/2022 emessa dal Tribunale di
Messina). Dunque, con lettera del 5/10/2018, la si lamentava con la cedente e domandava una Pt_1
riduzione del corrispettivo a 60.000,00 €. La richiesta veniva rifiutata dalla convenuta che il 7/3/2019
esperiva il rimedio cautelare d'urgenza per il rilascio dell'azienda, poi denegato dal Tribunale di
Messina per carenza dei presupposti di legge, a fronte del mancato pagamento delle rate e della compromissione del valore d'avviamento a causa della chiusura dei locali, perdurata fino a luglio dello stesso anno per scelta della . Pt_1
Dunque, con atto di citazione del giugno 2019 la conveniva in giudizio la e Pt_1 CP_1
domandava: l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per la mancanza delle qualità
dell'azienda ceduta e promesse nell'ambito della relativa compravendita;
la dichiarazione di riduzione del prezzo della compravendita;
in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c. e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni;
la condanna dell'odierna appellata al risarcimento di tutti i danni esposti in narrativa anche ai sensi dell'art. 1494 c.c., con vittoria di spese e compensi. Con riguardo all'avviamento commerciale, veniva dedotta la riconducibilità a parte convenuta dell'impossibilità di occupare il demanio pubblico antistante all'esercizio, diversamente da quanto promesso. L'odierna appellata si costituiva contestando le avversarie deduzioni ed eccepiva l'infondatezza delle domande attoree, altresì eccependo l'inadempimento di controparte rispetto alle clausole contrattuali relative alle modalità di pagamento del prezzo: in particolare, l'attrice aveva corrisposto mediante bonifico bancario solamente 30.000,00 € in acconto sui 40.000,00 € previsti entro pagina 3 di 7 il 6/9/2018 e, sempre a titolo di acconto, 5.000,00 € il 19/8/2019, 5.000,00 € il 20/8/2019 € e 1.500,00
€ il 21/8/2019; domandava in via riconvenzionale la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
con conseguente rilascio dell'azienda e la ritenzione delle somme già corrisposte a titolo di penale, con l'ulteriore effetto di accertare il danno subito e di liquidarlo equitativamente, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale previamente respingeva le richieste di interrogatorio formale della convenuta e le ulteriori prove testimoniali, in quanto spiegate su temi da vagliare in via documentale e in quanto implicanti inammissibili valutazioni, e la richiesta di ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. poiché
irrilevante ai fini della decisione.
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di prime cure rigettava le domande attoree,
con condanna alle spese di lite ed accoglieva le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Nel giudizio di appello l'odierna appellante, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e insistendo nelle medesime richieste istruttorie, riproponeva nel merito le stesse domande già poste al Giudice di primo grado ed eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale dell'odierna appellata, ulteriormente richiedendo un equo indennizzo in misura non inferiore a 30.000,00 € a fronte della qualificazione del contratto quale vendita rateale ai sensi dell'art. 1526 c.c. con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 10/7/2024 il collegio respingeva la richiesta di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e rinviava all'udienza del 17/9/2025 per la discussione e decisione della causa previa concessione di un termine fino a trenta giorni prima della stessa per il deposito delle note conclusionali ai sensi dell'art.350 bis cpc . pagina 4 di 7 Motivi della decisione
Il primo e il secondo motivo di appello, meritevoli di trattazione congiunta, sono infondati.
L'azione di riduzione del prezzo per mancanza di qualità della cosa compravenduta non si può fondare sull'avviamento. Esso deve essere correttamente inteso quale bene immateriale e non bene aziendale con delle proprie qualità (cfr. Cass. civ, sez II, n. 22075/2023). Esso rappresenta piuttosto una caratteristica dell'azienda come universalità di beni ed espresso nella capacità di questa di produrre un reddito superiore a quello ordinario, ossia come differenza tra il valore meramente contabile del complesso aziendale e il più alto valore produttivo e come tale dovuto alle capacità gestionali dell'imprenditore. A tal riguardo non è stata fornita alcuna prova circa la reale imputabilità al venditore di quel valore di produttività pari al 20% in meno rispetto a quanto indicato nel contratto;
assolutamente irrilevante, al netto del richiamo legislativo in materia tributaria da parte dell'appellante,
risulta la richiesta di ordinare l'esibizione della dichiarazione dei redditi della appellata giacché, in primo luogo, non era ella a gestire l'azienda, bensì e in secondo luogo perché Parte_2
irrinunciabile termine di paragone ai fini di una proficua valutazione sarebbe la dichiarazione dei redditi dell'odierna appellante, mai prodotta. Tale azione risulta non poter avere esito favorevole per l'appellante nemmeno con riferimento alle altre componenti del prezzo pattuito giacché l'allegazione dei vizi dei macchinari non è seguita da alcuna prova che attesti le spese di riparazione o di sostituzione né, più in radice, che consenta di apprezzare i vizi denunciati. Parimenti non possono essere accolte le doglianze sulle richieste istruttorie nella misura in cui, come correttamente affermato dal Tribunale,
sono riferibili a varie circostanze da provare documentalmente (con particolare riferimento a quanto avente ad oggetto la concessione demaniale, la manutenzione aziendale e lo stato dei macchinari, i ricavi, i tributi di vario genere) e/o implicanti inammissibili valutazioni se non comunque assolutamente irrilevanti (in dettaglio, circa il comportamento dell'appellata, una volta in capo a questa venuta meno la disponibilità dell'azienda, e del geom. ) ai fini della decisione. Ciò vale CP_2
anche riguardo alle doglianze circa la riconducibilità indiretta della condanna per abusiva occupazione pagina 5 di 7 ex art. 1161 cod. nav. alla controparte venditrice: non vi sono produzioni documentali che attestino il tentativo di subingresso nella concessione previamente rinunciata dalla ma ugualmente valida Pt_2
alla data del rogito notarile del 3/8/2018. Peraltro, l'art. 11 del contratto include l'obbligo a carico del venditore di intervenire in sede endoprocedimentale per quanto utile al rilascio degli atti amministrativi all'uopo necessari, di talché una maggiore prontezza nell'iniziativa di subingresso, tardivamente avviata nell'ottobre 2019, avrebbe consentito di preservare quella componente di avviamento incontrovertibilmente compromessa dalla negligenza dell'odierna appellante.
Il terzo e il quarto motivo, parzialmente e irritualmente coincidenti, sono infondati.
Come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, è acclarato dalle evidenze documentali (cfr.
all. 1 alla comparsa di costituzione in appello) che la notifica della raccomandata A/R di risoluzione del contratto sia stata effettuata il 14/12/2018 ed è comunque andata a buon fine, non ritirata la stessa, per compiuta giacenza. Come tale, la manifestazione di volontà della parte si presume ex lege venuta a conoscenza dell'odierna appellante. Altresì, l'art. 3 del contratto (all. 3 alla comp. cost. app.)
chiaramente qualifica (p. 4) le somme già riscosse come ricevute a titolo di penale nell'ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Con ciò, si condivide la soluzione del Tribunale riguardo alla ritenzione delle stesse in capo alla . Da tempo CP_1
la giurisprudenza di legittimità ritiene l'apposizione di una clausola penale compatibile con quella di una condizione risolutiva espressa (cfr. Cass. civ. 14299, 2006); del pari, l'art. 1526 c.c., richiamato dall'odierna appellante per invocare una pronuncia di segno opposto, comunque riconosce al venditore,
in caso di risoluzione per inadempimento imputabile al compratore, il diritto all'equo compenso per l'utilizzazione della cosa. In mancanza di deduzioni non meramente labiali e della non sussistenza di un documentabile detrimento del compratore, correttamente il giudice ha ritenuto di non diminuire l'indennità.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Catania;
condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi 7.500,00 € per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, il 24.9.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'appello.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PULVIRENTI GRAZIA, giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Controparte_1 C.F._2
MARIA CLAUDIA, giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 17.9.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza 402/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata in data 24/01/2024, a definizione di una controversia sorta circa un contratto di compravendita rogato dal notaio dott. il Persona_1
24/07/2018. Tale controversia originava dalla cessione, da a Controparte_1 Parte_1
dell'azienda con insegna “Il Vulcano dei Sapori”, sita in Giardini Naxos, via Lungomare Tysandros n.
104, per l'esercizio di attività di rosticceria, gastronomia e vendita al pubblico di alimenti e bevande.
L'attività era effettivamente esercitata da tale anch'essa presente al momento del Persona_2
rogito. Della suddetta azienda venivano promesse, per quanto qui d'interesse, specifiche qualità relative all'avviamento commerciale, in considerazione anche della facoltà in capo all'acquirente di subentrare nella concessione demaniale a carattere stagionale n. 184/2013 per posa di sedie, tavoli ed altro materiale sull'area di 18,33 mq antistante all'azienda e relativamente alla quale la cedente si impegnava alla consegna della relativa documentazione. Altresì, il prezzo della compravendita era puntualmente stabilito in 90.000,00 €, di cui 87.400,00 € per l'avviamento commerciale, 1.850,00 € per attrezzature e
750,00 € per scorte. Di tale somma, 40.000,00 € avrebbero dovuto essere corrisposti al momento del rogito notarile e i restanti 50.000,00 € frazionati secondo le seguenti scadenze: 13.750,00 € entro il
15/08/2019; 13.750,00 € entro il 15/09/2019; 11.250,00 € entro il 15/08/2020; 11.250,00 € entro il
15/09/2020. Orbene, l'azienda veniva consegnata alla cessionaria il 25/07/2018. Al termine della pagina 2 di 7 stagione estiva, l'odierna appellante sosteneva che i ricavi si attestavano a un livello più basso di quanto risultante dai libri contabili. Altresì, asseriva che la non avesse pagato le utenze e il CP_1
canone demaniale;
che i macchinari aziendali non fossero esenti da vizi;
che l'alienante avesse impedito il subingresso nella concessione omettendo la presentazione della relativa S.c.i.a. se non addirittura ostacolandola attivamente. A tal proposito, richiamava l'esito negativo del tentativo di subingresso e faceva presente di essere stata sottoposta a indagini per abusiva occupazione ex art. 1161
cod. nav. (da ultimo sfociate in una sentenza penale di condanna del 23/6/2022 emessa dal Tribunale di
Messina). Dunque, con lettera del 5/10/2018, la si lamentava con la cedente e domandava una Pt_1
riduzione del corrispettivo a 60.000,00 €. La richiesta veniva rifiutata dalla convenuta che il 7/3/2019
esperiva il rimedio cautelare d'urgenza per il rilascio dell'azienda, poi denegato dal Tribunale di
Messina per carenza dei presupposti di legge, a fronte del mancato pagamento delle rate e della compromissione del valore d'avviamento a causa della chiusura dei locali, perdurata fino a luglio dello stesso anno per scelta della . Pt_1
Dunque, con atto di citazione del giugno 2019 la conveniva in giudizio la e Pt_1 CP_1
domandava: l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per la mancanza delle qualità
dell'azienda ceduta e promesse nell'ambito della relativa compravendita;
la dichiarazione di riduzione del prezzo della compravendita;
in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c. e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni;
la condanna dell'odierna appellata al risarcimento di tutti i danni esposti in narrativa anche ai sensi dell'art. 1494 c.c., con vittoria di spese e compensi. Con riguardo all'avviamento commerciale, veniva dedotta la riconducibilità a parte convenuta dell'impossibilità di occupare il demanio pubblico antistante all'esercizio, diversamente da quanto promesso. L'odierna appellata si costituiva contestando le avversarie deduzioni ed eccepiva l'infondatezza delle domande attoree, altresì eccependo l'inadempimento di controparte rispetto alle clausole contrattuali relative alle modalità di pagamento del prezzo: in particolare, l'attrice aveva corrisposto mediante bonifico bancario solamente 30.000,00 € in acconto sui 40.000,00 € previsti entro pagina 3 di 7 il 6/9/2018 e, sempre a titolo di acconto, 5.000,00 € il 19/8/2019, 5.000,00 € il 20/8/2019 € e 1.500,00
€ il 21/8/2019; domandava in via riconvenzionale la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
con conseguente rilascio dell'azienda e la ritenzione delle somme già corrisposte a titolo di penale, con l'ulteriore effetto di accertare il danno subito e di liquidarlo equitativamente, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale previamente respingeva le richieste di interrogatorio formale della convenuta e le ulteriori prove testimoniali, in quanto spiegate su temi da vagliare in via documentale e in quanto implicanti inammissibili valutazioni, e la richiesta di ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. poiché
irrilevante ai fini della decisione.
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di prime cure rigettava le domande attoree,
con condanna alle spese di lite ed accoglieva le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Nel giudizio di appello l'odierna appellante, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e insistendo nelle medesime richieste istruttorie, riproponeva nel merito le stesse domande già poste al Giudice di primo grado ed eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale dell'odierna appellata, ulteriormente richiedendo un equo indennizzo in misura non inferiore a 30.000,00 € a fronte della qualificazione del contratto quale vendita rateale ai sensi dell'art. 1526 c.c. con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 10/7/2024 il collegio respingeva la richiesta di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e rinviava all'udienza del 17/9/2025 per la discussione e decisione della causa previa concessione di un termine fino a trenta giorni prima della stessa per il deposito delle note conclusionali ai sensi dell'art.350 bis cpc . pagina 4 di 7 Motivi della decisione
Il primo e il secondo motivo di appello, meritevoli di trattazione congiunta, sono infondati.
L'azione di riduzione del prezzo per mancanza di qualità della cosa compravenduta non si può fondare sull'avviamento. Esso deve essere correttamente inteso quale bene immateriale e non bene aziendale con delle proprie qualità (cfr. Cass. civ, sez II, n. 22075/2023). Esso rappresenta piuttosto una caratteristica dell'azienda come universalità di beni ed espresso nella capacità di questa di produrre un reddito superiore a quello ordinario, ossia come differenza tra il valore meramente contabile del complesso aziendale e il più alto valore produttivo e come tale dovuto alle capacità gestionali dell'imprenditore. A tal riguardo non è stata fornita alcuna prova circa la reale imputabilità al venditore di quel valore di produttività pari al 20% in meno rispetto a quanto indicato nel contratto;
assolutamente irrilevante, al netto del richiamo legislativo in materia tributaria da parte dell'appellante,
risulta la richiesta di ordinare l'esibizione della dichiarazione dei redditi della appellata giacché, in primo luogo, non era ella a gestire l'azienda, bensì e in secondo luogo perché Parte_2
irrinunciabile termine di paragone ai fini di una proficua valutazione sarebbe la dichiarazione dei redditi dell'odierna appellante, mai prodotta. Tale azione risulta non poter avere esito favorevole per l'appellante nemmeno con riferimento alle altre componenti del prezzo pattuito giacché l'allegazione dei vizi dei macchinari non è seguita da alcuna prova che attesti le spese di riparazione o di sostituzione né, più in radice, che consenta di apprezzare i vizi denunciati. Parimenti non possono essere accolte le doglianze sulle richieste istruttorie nella misura in cui, come correttamente affermato dal Tribunale,
sono riferibili a varie circostanze da provare documentalmente (con particolare riferimento a quanto avente ad oggetto la concessione demaniale, la manutenzione aziendale e lo stato dei macchinari, i ricavi, i tributi di vario genere) e/o implicanti inammissibili valutazioni se non comunque assolutamente irrilevanti (in dettaglio, circa il comportamento dell'appellata, una volta in capo a questa venuta meno la disponibilità dell'azienda, e del geom. ) ai fini della decisione. Ciò vale CP_2
anche riguardo alle doglianze circa la riconducibilità indiretta della condanna per abusiva occupazione pagina 5 di 7 ex art. 1161 cod. nav. alla controparte venditrice: non vi sono produzioni documentali che attestino il tentativo di subingresso nella concessione previamente rinunciata dalla ma ugualmente valida Pt_2
alla data del rogito notarile del 3/8/2018. Peraltro, l'art. 11 del contratto include l'obbligo a carico del venditore di intervenire in sede endoprocedimentale per quanto utile al rilascio degli atti amministrativi all'uopo necessari, di talché una maggiore prontezza nell'iniziativa di subingresso, tardivamente avviata nell'ottobre 2019, avrebbe consentito di preservare quella componente di avviamento incontrovertibilmente compromessa dalla negligenza dell'odierna appellante.
Il terzo e il quarto motivo, parzialmente e irritualmente coincidenti, sono infondati.
Come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, è acclarato dalle evidenze documentali (cfr.
all. 1 alla comparsa di costituzione in appello) che la notifica della raccomandata A/R di risoluzione del contratto sia stata effettuata il 14/12/2018 ed è comunque andata a buon fine, non ritirata la stessa, per compiuta giacenza. Come tale, la manifestazione di volontà della parte si presume ex lege venuta a conoscenza dell'odierna appellante. Altresì, l'art. 3 del contratto (all. 3 alla comp. cost. app.)
chiaramente qualifica (p. 4) le somme già riscosse come ricevute a titolo di penale nell'ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Con ciò, si condivide la soluzione del Tribunale riguardo alla ritenzione delle stesse in capo alla . Da tempo CP_1
la giurisprudenza di legittimità ritiene l'apposizione di una clausola penale compatibile con quella di una condizione risolutiva espressa (cfr. Cass. civ. 14299, 2006); del pari, l'art. 1526 c.c., richiamato dall'odierna appellante per invocare una pronuncia di segno opposto, comunque riconosce al venditore,
in caso di risoluzione per inadempimento imputabile al compratore, il diritto all'equo compenso per l'utilizzazione della cosa. In mancanza di deduzioni non meramente labiali e della non sussistenza di un documentabile detrimento del compratore, correttamente il giudice ha ritenuto di non diminuire l'indennità.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Catania;
condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi 7.500,00 € per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, il 24.9.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'appello.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
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