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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1128 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. VALERIA FRANCESCA MEDDA,
che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. RITA FANNI e avv. MONICA PUGGIONI, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in allegata alla memoria di costituzione,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della proposizione del giudizio di divorzio erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
. Parte_1 CP_1
Il giudizio, non essendo stato completamente istruito, deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso dell'istruzione e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VILLA SAN PIETRO il
05/09/2004 fra coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per
[...]
l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte II, Serie A, anno 2004 - Comune di VILLA
SAN PIETRO);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 22/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 1128 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
con l'avv. VALERIA FRANCESCA MEDDA, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. RITA FANNI e avv. MONICA PUGGIONI CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciato il divorzio tra le parti, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
vista l'istanza di assegnazione dei termini ex art. 183 cpc;
Visti gli artt. 279, 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, per il deposito di memorie istruttorie;
rinvia all'udienza del 5/02/2026, ore 10,45, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi,
cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
3 Così deciso in Cagliari in data 22/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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