TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 15/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2028/2015R.g.
Tra
n.04/08/1965 ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Alessandra Paternostro
RICORRENTE
E
IN P. MINISTRO P.T. Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.Vito Primerano
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 14/10/2015 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni di cui all'atto introdutt ivo del giudizio.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a di costi tuzi one .
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 28.09.2016 al 20.10.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 16.12.2020, 20.04.2022, 14.06.2023, 08.05.2024,
1 06.11.2024 e all 'udi enza del 28.05.2025 , fratt ant o sost ituit a dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enza con contestual e moti vazione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In via preliminare deve procedersi all'individuazione delle fonti della regola di giudizio, iniziando dal disposto del comma 1 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124: Il personale
ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
Si è, dunque, in presenza di fattispecie di trasferimento di attività, dalla competenza degli enti locali a quella dello Stato, cui si collega il trasferimento dei rapporti di lavoro.
Il rilievo consente di ricondurre la detta fattispecie alla disciplina generale, in tema di passaggi di personale, contenuta nell'art., 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998 (ora art. 31 d.lgs. 165/2001): fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Ciò consente, da una parte, di ritenere che, per escludere la continuità giuridica ad ogni effetto del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti (che rappresenta il nucleo essenziale dell'art. 2112 c.c., le cui regole sono state così rese applicabili a fattispecie diverse dal "trasferimento di azienda"), è indispensabile che operino "disposizioni speciali" (naturalmente di rango primario, considerata la natura della fonte da derogare); dall'altra, che la contrattazione collettiva, certamente non è abilitata ad incidere sulla garanzia apprestata dall'art. 31 d.lgs. 165/2001, come su tutte le norme inderogabili contenute in questo corpus normativo (art. 2, comma 2, dello stesso decreto).
L'indagine va ora incentrata sulla normativa specifica regolante il trasferimento del personale
ATA dagli enti locali allo Stato.
Pag. 2 di 9 Il comma 2 dell'art. 8 l. 124/1999, dispone il trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti (in mancanza di corrispondenza, è prevista la possibilità di optare per il mantenimento in servizio presso l'ente locale), e sancisce testualmente: al detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso
l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
Il comma 3 dello stesso articolo si occupa specificamente del personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al
VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, il quale è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
Il comma 4 stabilisce che il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
Il comma 5, infine, dispone che, a decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale.
L'operata ricognizione dimostra l'assenza di "disposizioni speciali", derogatorie dell'art. 31
d.lgs. 165/2001.
In particolare, il precetto secondo il quale al personale in questione è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, risulta, per un verso, chiaramente confermativo della regola generale di cui all'art. 31 d.lgs. 165/2001; per l'altro, la sua compiutezza esclude che sia stata demandata a fonti secondarie il compito di precisarlo ed integrarlo. Ed infatti, appare inequivocabile il tenore del comma 4, secondo il
Pag. 3 di 9 quale il passaggio del personale avviene "gradualmente", secondo tempi e modalità da stabilire con decreto ministeriale, decreto che, dunque, è stato abilitato a determinare la concreta operatività dei trasferimenti, non certo a intervenire in relazione alla disciplina del riconoscimento dell'anzianità.
Il trasferimento del personale scolastico Ata dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 l. n.
124 del 1999 - fermo restando il potere attribuito dalla legge all'amministrazione in ordine alla determinazione dei tempi e delle altre modalità del passaggio nei ruoli statali – comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella già posseduta con l'anzianità maturata;
pertanto, al dipendente Ata trasferito allo Stato vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, considerandolo come appartenente a tale comparto sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (sfavorevole o vantaggioso).
Il passaggio effettuato in base al criterio del cd. "maturato economico", infatti, tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell'inquadramento nei ruoli statali, prescindendo dall'anzianità effettiva.
Pertanto, fermo restando il potere attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con
l'anzianità già maturata (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2005). In altri termini, al dipendente A.T.A. già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso).
Ciò premesso, devesi prendere atto delle seguenti novità interpretative desumibili dai recenti interventi a livello eurounitario.
Con la sentenza del giugno 2011 la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affrontato la questione -per vero quella più delicata nella gestione dei rapporti giuridico/interpretativi fra singoli Stati membri ed Organismi sovranazionali- della compatibilità della Legge n.266/05, art. 1 218° comma, con l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione in tema diritto ad un processo equo.
Pag. 4 di 9 La Corte Europea, in buona sostanza, nega la ricorrenza delle pur legittime, in astratto,
“ragioni imperative di interesse generale” scrutinando in particolare una -sola- delle situazioni analizzate e portate in emersione dalla Corte Costituzionale nell'intervento del 2009: la necessità di porre rimedio al difetto tecnico della Legge n.124/99.
Con sentenza in data 06.09.2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) scrutinava, infatti, l'impianto normativo ed ermeneutico, desumibile dagli interventi del
Giudice delle Leggi, in disamina in riferimento alla direttiva 77/187, in materia di trasferimenti di imprese, essenzialmente attuata in Italia con il disposto di cui all'art. 2112c.c. sul presupposto della riconducibilità della vicenda del trasferimento del personale A.T.A. nei ruoli dello Stato alla perimetrazione normativa richiamata, la Corte di Giustizia ha fissato i seguenti punti: - l'applicabilità della direttiva 77/187 non lede il potere degli Stati membri di razionalizzare le rispettive pubbliche amministrazioni in quanto ha come unico effetto "quello di impedire che determinati lavoratori trasferiti siano collocati, in conseguenza del mero fatto del trasferimento, in una posizione" globalmente "meno favorevole di quella che essi occupavano prima del trasferimento"; - consegue che la direttiva in argomento "non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa"; - la stessa non osta a che sussistano e permangano "talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario"; - la direttiva de qua deve essere globalmente interpretata nel senso che "il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione"; - sarebbe contrario allo scopo della direttiva "non tener conto" dell'anzianità di servizio effettivamente maturata dal dipendente "nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto … presso il cedente." Di qui la conclusione cui giunge la Corte Europea a tenore della quale "l'art. 3 della direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo".
La Corte Regolatrice con una delle prime pronunzie successive alla sentenza della Corte di
Giustizia ha così “letto” i principi ivi contenuti. “Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla
Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento
Pag. 5 di 9 retributivo sostanziale”. Il che si traduce nella seguente operazione ermeneutica: “quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento” del dipendente. “Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario". “Quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” … e il confronto tra le condizioni deve essere globale … quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonché eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale”.
"Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all'atto del trasferimento". (così, in termini, parte motiva di Cass. sez. Lav. 17.10.2011, n.21441; nella medesima direttrice ermeneutica, si cfr., inoltre: Cass. Sez. Lav. N.27697/2011.)
La controversia, dunque, concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (AT.) della scuola trasferito dagli enti locali al CP_1
in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.
Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l'accordo stipulato tra l'AR. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della citata L. n. 124 del 1999, art. 8, e il legislatore con la L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell'autonomia collettiva;
l'incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva - Cass. S.U. n. 17076/2011 e Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del
2009).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011
(procedimento C- 108/10, Sc.), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, ha ritenuto che: la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro;
quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta
Pag. 6 di 9 all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo; è compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.
In motivazione la Corte di giustizia ha rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli AT. si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza).
La Corte di Giustizia ha precisato anche che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può "essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa...questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario.....detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").
La Corte di Giustizia ha evidenziato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso
Pag. 7 di 9 il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (n.
76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto;
c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn.82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").
La Corte di Giustizia, inoltre, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate"; sulla base delle considerazioni che precedono si deve escludere la fondatezza dei primi quattro e del sesto motivo di ricorso perché la domanda proposta dagli attuali ricorrenti può trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto mentre è da escludere che gli stessi, facendo leva sull'anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL del comparto di destinazione, possano pretendere un aumento della retribuzione (Tribunale Torre Annunziata sez. lav., 16/06/2022, n.896).
È dunque in questo contesto ermeneutico che deve calarsi la vicenda al vaglio del Tribunale.
La prospettazione attorea non indica in alcun modo l'ubi consistam del trattamento retributivo deteriore e nemmeno prende in considerazione gli effetti che in concreto ha avuto il riconoscimento dell'apposito assegno ad personam ideato proprio per sopperire all'eventuale dislivello retributivo, come dedotto dall'Amministrazione resistente.
Nel caso di specie, infatti, risulta per tabulas che alla parte ricorrente sia stato attribuito un assegno ad personam temporizzato, tale da garantire il mantenimento del medesimo complessivo trattamento retributivo goduto in costanza di rapporto con l'Ente locale, di guisa che nessun peggioramento delle sue condizioni, a mente della disciplina euro-unitaria e nazionale sopra richiamate, è configurabile.
Anzi, a ben vedere, l'assetto originario della domanda muove da un automatismo - riconoscimento per l'intero dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale - trattamento retributivo in linea con un inquadramento categoriale astrattamente coerente con quello pregresso- ormai non più sostenibile.
Ciò che deve essere verificato, in concreto, è l'eventuale protrazione di un dislivello
Pag. 8 di 9 retributivo anche a seguito dell'assegno ad personam riconosciuto dall'Amministrazione scolastica. Una tale verifica va operata, peraltro, sul trattamento retributivo globale e non può essere circoscritta ad un singolo istituto o alle sole voci legate all'anzianità di servizio.
Tuttavia, la parte ricorrente nulla allega a sostegno di un vulnus che, in realtà, sembra discendere da quell'equazione vietata di cui si è appena detto;
il “peggioramento”, nel caso di specie, è solo ipotizzato all'esito, peraltro, di un assetto argomentativo che non può essere condiviso e che rimane privo di qualsivoglia dato concreto idoneo ad una comparazione effettiva.
Il ricorso va, dunque, rigettato. La progressione degli interventi legislativi e giurisprudenziali, caratterizzanti un articolato iter interpretativo, rende sussistenti i gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 15 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
Pag. 9 di 9