CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Raité e Paolo Colombo,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Cantù, CP_1 P.IVA_1
-appellato-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione – art. 316-ter, comma 2, c.p.– indebita percezione di erogazioni pubbliche per dichiarazione non veritiera in ordine alle condizioni di esenzione dal ticket sanitario.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In totale riforma della sentenza impugnata
Ogni contraria eccezione, istanza e deduzione respinta.
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
Nel merito: Dichiarare nulla e priva di ogni effetto l'ordinanza di ingiunzione opposta,
pagina 1 di 8 In subordine: accogliere l'opposizione annullando ogni penalità a carico dell'ingiunta ai sensi dell'art.6 comma 12 del D.Lgs n.150/2011
In ogni caso: Condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi. Di entrambi i gradi.”;
Per l'appellata:
“In via preliminare, nonché, in via principale, dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità per manifesta infondatezza dell'appello proposto;
Nel merito in via subordinata, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare
l'epigrafato appello perché infondato in fatto e diritto per i motivi meglio specificati in narrativa e confermare l'impugnata sentenza;
In ogni caso: con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse di entrambi i gradi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.2.2024, ha proposto opposizione innanzi al Parte_1
Tribunale di Como avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1198/2023 avente per oggetto l'applicazione a carico della stessa, a cura dell' della sanzione amministrativa pecuniaria di € 835,95, CP_1
oltre ad € 278,65 (pari all'importo del ticket non corrisposto), alle spese del procedimento e agli interessi legali, per un totale di € 1.185,49, per violazione dell'art. 316-ter, comma 2, c.p. e, segnatamente, per aver indebitamente fruito nell'anno 2014 dell'esenzione E02 (art. 8, comma 16, L.
537/93) dal pagamento del ticket sanitario spettante ai “Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a
11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 € per ogni figlio a carico”.
L'ATS ha ravvisato la sussistenza della violazione in ragione della riscontrata insussistenza dello stato di disoccupazione della ricorrente che, nel periodo considerato, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato nell'autocertificazione, era risultata occupata (essendo stata dipendente dal 14.1.2014 al
31.12.2014 della Limpia Soc. Coop. a r.l. e dal 17.10.2012 al 11.11.2016 di Persona_1 come riscontrato dall'ATS mediante l'estratto delle Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego).
Instaurato il contraddittorio con l'amministrazione ingiungente, che ha resistito al ricorso, con sentenza n. 291/2024 il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente a rifondere all'ATS le spese processuali, liquidate in complessivi € 300,00, oltre accessori, ritenendo sussistente l'illecito amministrativo contestato e non dovuta la prestazione assistenziale, stante la non sussistenza pagina 2 di 8 dello stato di disoccupazione, con iscrizione nelle liste di soggetti in attesa di nuova occupazione presso il Centro per l'Impiego, requisito che, insieme a quello reddituale, è indispensabile per la fruizione dell'esenzione.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 14.10.2024, la ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza di primo grado articolando un unico motivo, titolato “Mancata applicazione dell'art. 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 in ordine al riconoscimento alla sig. Parte_1 dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario”.
Lamenta, in particolare, la ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe omesso del tutto l'esame delle sopra indicata disposizione, che, in quanto avente rango legislativo, prevale sulle disposizioni amministrative prevedendo che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
Deduce che, come dalla stessa documentato, con la certificazione ISEE prodotta, la stessa nel 2014 aveva percepito un reddito di € 624,00 e, quindi, avrebbe dovuto essere ritenuta in stato di disoccupazione ed esente dal pagamento del ticket sanitario.
Conclude, quindi, chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione e, nel
Contr merito, di dichiararla nulla e priva di effetti o in subordine di annullarla, con condanna dell' alla rifusione delle spese del doppio grado in suo favore. Contr L si è costituita con memoria depositata in data 3.1.2025, eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto mera riproduzione del ricorso di primo grado, ribadendosi con lo stesso l'immotivata applicazione dell'art. 4, comma quater, del DL 4/2019 conv. in legge 26/2019.
Sostiene la correttezza della sentenza di primo grado, che ha escluso il beneficio in ragione del riscontrato stato di occupazione della ricorrente nel periodo considerato. Richiama al riguardo la nozione di stato di disoccupazione di cui all'art. 19 del D. lgs. 150/2015, che ha equiparato la condizione dell'inoccupato (ossia del soggetto privo di occupazione) a quella del disoccupato (ossia di colui che, precedentemente occupato, ha perso il lavoro), richiedendosi in entrambi i casi per l'integrazione di tale “status” il requisito “dell'esser privi di impiego”.
La Corte, alla prima udienza di discussione del 21.1.2025, rilevato che la disposizione legislativa invocata dall'appellante è stata emanata in epoca successiva all'annualità (2014) con riferimento alla Contr quale è stata contestata dall' l'integrazione dell'illecito amministrativo e dell'indebita fruizione pagina 3 di 8 dell'esenzione, ha invitato le parti a contraddire sulla disposizione vigente ratione temporis, individuata nell'art. 4, comma 1, lett. A) del D. lgs. n. 181/2000.
Depositate dalle parti note difensive, la causa alla successiva udienza del 25.2.2025 è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, pur ammissibile, per le ragioni di seguito esposte non è meritevole di accoglimento.
Con l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa la ricorrente è stata sanzionata per l'illecito amministrativo d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter comma 2 c.p.1 e, in particolare, “per aver fruito di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di assistenza farmaceutica in regime di ESENZIONE dal pagamento dei ticket sanitari NON
SPETTANTE” nell'anno 2014, autocertificando il proprio stato di disoccupazione con riferimento al codice esenzione E02, nonostante nel periodo considerato la stessa risultasse occupata sia alle dipendenze della Limpia Soc. Coop. r.l. (in forza di rapporto lavorativo protrattosi dal 14.1.2014 al
31.12.2014), che alle dipendenze di (in forza di rapporto lavorativo risalente al Persona_1
17.10.2012 e protrattosi sino all'11.11.2016).
Con l'unico motivo di gravame articolato, la ricorrente, premesso che, come allegato e documentato mediante la produzione della attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in data 12.5.2016, la stessa nell'anno 2014 aveva percepito dal rapporto di lavoro denunciato un ricavo di soli € 624,00, si duole della mancata applicazione alla fattispecie, ai fini del riconoscimento del suo diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per disoccupazione, della disposizione di cui all'art. 4, comma 15- quater, del D. lgs. n. 4/2019, conv. in legge con modificazioni dalla l. 26/2019. Tale disposizione legislativa (introdotta in sede di conversione dalla l. 26/2019) prevede: “15- quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
Nell'ottica del gravame, la norma sopra trascritta, non considerata dal primo giudice, comporterebbe l'estensione del diritto all'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria anche ai lavoratori che, pur occupati, conseguano un reddito da lavoro dipendente o autonomo che non superi la soglia dalla stessa contemplata, in quanto considerati, in ragione dell'esiguità dei redditi da lavoro conseguiti, comunque
“in stato di disoccupazione”.
Come già rilevato da questa Corte la norma di legge invocata dalla ricorrente, essendo stata introdotta solo nell'anno 2019, non è applicabile alla fattispecie controversa, in quanto l'illecito amministrativo contestato dall'ATS alla ricorrente risale all'anno 2014.
Non può invocarsene un'applicazione retroattiva, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della , non è affatto qualificabile quale norma d'interpretazione autentica, difettando dei Pt_1
relativi requisiti (né come tale è stata, peraltro, qualificata neppure dal legislatore).
Occorre, allora, aver riguardo al quadro normativo vigente nell'anno 2014, a partire dall'art. 1, comma
2, lett. c), del D. lgs. n. 181/2000, che, nel delineare la nozione di disoccupazione, prevedeva che “per stato di disoccupazione” s'intende “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Il riconoscimento dello “stato di disoccupazione”, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali, era, pertanto, già all'epoca ancorato alla duplice condizione, da un lato, dell'inoccupazione lavorativa e, dall'altro, dell'immediata disponibilità, dichiarata al Centro per l'Impiego, dal soggetto rimasto privo di occupazione allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa (i medesimi principi sono attualmente recepiti dall'art. 19, primo e secondo comma, del D. lgs. n. 150/2015, che, nell'equiparare al disoccupato, per tale intendendosi il soggetto che ha perso un'occupazione, l'inoccupato, ossia il soggetto che non sia mai stato occupato, considera disoccupati, in genere, i lavoratori privi di impiego che dichiarino la propria disponibilità immediata allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa mediante partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro).
pagina 5 di 8 E' a tale nozione composita dello stato di disoccupazione che occorre far riferimento nell'interpretazione dell'art. 8, comma 16, della l. 537/1993, che, nella formulazione vigente nell'anno
2014, così disponeva “A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.”.
Considerato che l'odierna appellante, contrariamente a quanto dalla stessa riportato nell'autocertificazione resa in data 11.6.2014 ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario con codice E02 (corrispondente allo status di disoccupazione in presenza del concorrente requisito reddituale del nucleo familiare), non era priva di lavoro, essendo risultata occupata per tutto il corso dell'anno 2014 (come documentato mediante produzione dell'estratto delle
Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego), l' correttamente, con l'ordinanza- CP_1
ingiunzione qui opposta, ha revocato il beneficio, applicando, nel contempo, la sanzione amministrativa conseguente all'accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art. 316-ter, comma 2, c.p.
L'Amministrazione resistente, così operando, si è attenuta alle indicazioni del Ministero della Sanità, secondo cui “per disoccupato” deve intendersi (tra le diverse accezioni contenute nel d. Lgs. 181/00) esclusivamente colui che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente, sia attualmente privo di relazione di impiego ed iscritto al Centro per l'impiego in quanto immediatamente disponibile ad pagina 6 di 8 assumere una nuova occupazione (DM Sanità 11.12.2009). Lo stesso Ministero, pronunciandosi sui questi in materia di esenzioni, con note prot. N. 14576 del 15.5.2015, ha chiarito che “Dalla lettera della norma si evince con chiarezza, dunque, che, per le finalità di cui sopra, non può essere considerato disoccupato il soggetto che, pur svolgendo una attività lavorativa, conserva l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un certo limite di reddito” (vd. doc.
12 fascicolo primo grado . CP_1
In particolare, secondo l'interpretazione restrittiva fatta propria dal Ministero della Sanità, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario prevista dall'art. 8, comma 16, della l. 537/1993 per la categoria dei
“disoccupati”, compete esclusivamente nel caso in cui il soggetto permanga privo di occupazione lavorativa e non anche nel caso in cui lo stesso, pur avendo trovato un impiego, conservi, comunque, presso il centro per l'impiego lo “status” di disoccupato per non aver superato nel corso dell'anno il reddito minimo escluso da imposizione fiscale.
Si tratta dell'ipotesi contemplata dall'art. 4 del D. lgs. n. 181/2000, titolato “Perdita dello stato di disoccupazione”, che, nella formulazione vigente dal 23.8.2013 al 23.9.2015, per quanto di rilievo, prevedeva che “
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedura uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) Conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2, e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468” (omissis).
Ebbene, questa Corte ritiene che l'art. 8, comma 16, l. 547/1993, introducendo deroghe al principio generale per cui tutti i cittadini sono chiamati a concorrere alla spesa sanitaria, in quanto norma eccezionale, debba essere interpretata in modo rigoroso e come tale non sia passibile di essere applicata al di fuori dei casi nella stessa contemplati.
Peraltro, anche accedendo all'esegesi sistematica, secondo cui lo status di disoccupazione, per effetto della combinata lettura degli artt. 1, comma 2, lett. c) e 4, comma 1, lett. a), del D. lgs. n. 181/2000, si conserva, anche ai fini della fruizione dell'esonero di cui all'art. 8, comma 16, l. 537/1993, a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione, tale status, nella struttura composita, deve, comunque, sussistere, non essendo di per sé sufficienti i meri requisiti reddituali (ossia la sola circostanza del conseguimento di redditi lavorativi personali contenuti al di sotto della soglia impositiva).
pagina 7 di 8 Nel caso esaminato l'appellante si è limitata a sostenere di aver percepito, nell'anno 2014, un “ricavo” di soli € 624,00, come da attestazione ISEE (nella quale, per quanto di rilievo, risulta indicato alla voce
“Somma dei redditi dei componenti del nucleo” l'importo di € 4.224,00), mentre nulla ha allegato, né dimostrato in merito al proprio stato di “disoccupazione”, non avendo neppure prospettato una situazione di pregressa inoccupazione lavorativa né di aver reso al Centro per l'Impiego dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa e di averla mantenuta anche per l'anno 2014, condizione quest'ultima pure indispensabile per il riconoscimento della qualità di “disoccupato”, pur nell'accezione estensiva prospettata.
Dall'elenco delle Comunicazioni Obbligatorie al Centro per l'Impiego di Como prodotto dall'
[...]
risulta -anzi- dimostrata una situazione di continuità lavorativa, che depone, piuttosto, per CP_1
l'assenza dell'invocato “status”; ne emerge, infatti, che l'appellante è stata impiegata alle dipendenze di a partire dal 17.10.2012 sino all'11.11.2016, rapporto lavorativo, al quale, Persona_1
negli anni successivi se ne sono sovrapposti altri, tra cui, nell'anno 2014, quello dal 14.1.2014 al
31.12.2014 con la Limpia Soc. Coop. a r.l. (vd. doc. 7 fascicolo primo grado ATS).
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono l'appello va, pertanto, rigettato.
La novità e la peculiarità della questione giuridica controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali anche nel presente grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Como;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado.
Milano, 25/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito, per completezza, il testo dell'art. 316-ter c.p., nella formulazione vigente nell'anno 2014: “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.
. pagina 4 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Raité e Paolo Colombo,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Cantù, CP_1 P.IVA_1
-appellato-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione – art. 316-ter, comma 2, c.p.– indebita percezione di erogazioni pubbliche per dichiarazione non veritiera in ordine alle condizioni di esenzione dal ticket sanitario.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In totale riforma della sentenza impugnata
Ogni contraria eccezione, istanza e deduzione respinta.
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
Nel merito: Dichiarare nulla e priva di ogni effetto l'ordinanza di ingiunzione opposta,
pagina 1 di 8 In subordine: accogliere l'opposizione annullando ogni penalità a carico dell'ingiunta ai sensi dell'art.6 comma 12 del D.Lgs n.150/2011
In ogni caso: Condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi. Di entrambi i gradi.”;
Per l'appellata:
“In via preliminare, nonché, in via principale, dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità per manifesta infondatezza dell'appello proposto;
Nel merito in via subordinata, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare
l'epigrafato appello perché infondato in fatto e diritto per i motivi meglio specificati in narrativa e confermare l'impugnata sentenza;
In ogni caso: con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse di entrambi i gradi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.2.2024, ha proposto opposizione innanzi al Parte_1
Tribunale di Como avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1198/2023 avente per oggetto l'applicazione a carico della stessa, a cura dell' della sanzione amministrativa pecuniaria di € 835,95, CP_1
oltre ad € 278,65 (pari all'importo del ticket non corrisposto), alle spese del procedimento e agli interessi legali, per un totale di € 1.185,49, per violazione dell'art. 316-ter, comma 2, c.p. e, segnatamente, per aver indebitamente fruito nell'anno 2014 dell'esenzione E02 (art. 8, comma 16, L.
537/93) dal pagamento del ticket sanitario spettante ai “Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a
11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 € per ogni figlio a carico”.
L'ATS ha ravvisato la sussistenza della violazione in ragione della riscontrata insussistenza dello stato di disoccupazione della ricorrente che, nel periodo considerato, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato nell'autocertificazione, era risultata occupata (essendo stata dipendente dal 14.1.2014 al
31.12.2014 della Limpia Soc. Coop. a r.l. e dal 17.10.2012 al 11.11.2016 di Persona_1 come riscontrato dall'ATS mediante l'estratto delle Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego).
Instaurato il contraddittorio con l'amministrazione ingiungente, che ha resistito al ricorso, con sentenza n. 291/2024 il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente a rifondere all'ATS le spese processuali, liquidate in complessivi € 300,00, oltre accessori, ritenendo sussistente l'illecito amministrativo contestato e non dovuta la prestazione assistenziale, stante la non sussistenza pagina 2 di 8 dello stato di disoccupazione, con iscrizione nelle liste di soggetti in attesa di nuova occupazione presso il Centro per l'Impiego, requisito che, insieme a quello reddituale, è indispensabile per la fruizione dell'esenzione.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 14.10.2024, la ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza di primo grado articolando un unico motivo, titolato “Mancata applicazione dell'art. 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 in ordine al riconoscimento alla sig. Parte_1 dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario”.
Lamenta, in particolare, la ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe omesso del tutto l'esame delle sopra indicata disposizione, che, in quanto avente rango legislativo, prevale sulle disposizioni amministrative prevedendo che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
Deduce che, come dalla stessa documentato, con la certificazione ISEE prodotta, la stessa nel 2014 aveva percepito un reddito di € 624,00 e, quindi, avrebbe dovuto essere ritenuta in stato di disoccupazione ed esente dal pagamento del ticket sanitario.
Conclude, quindi, chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione e, nel
Contr merito, di dichiararla nulla e priva di effetti o in subordine di annullarla, con condanna dell' alla rifusione delle spese del doppio grado in suo favore. Contr L si è costituita con memoria depositata in data 3.1.2025, eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto mera riproduzione del ricorso di primo grado, ribadendosi con lo stesso l'immotivata applicazione dell'art. 4, comma quater, del DL 4/2019 conv. in legge 26/2019.
Sostiene la correttezza della sentenza di primo grado, che ha escluso il beneficio in ragione del riscontrato stato di occupazione della ricorrente nel periodo considerato. Richiama al riguardo la nozione di stato di disoccupazione di cui all'art. 19 del D. lgs. 150/2015, che ha equiparato la condizione dell'inoccupato (ossia del soggetto privo di occupazione) a quella del disoccupato (ossia di colui che, precedentemente occupato, ha perso il lavoro), richiedendosi in entrambi i casi per l'integrazione di tale “status” il requisito “dell'esser privi di impiego”.
La Corte, alla prima udienza di discussione del 21.1.2025, rilevato che la disposizione legislativa invocata dall'appellante è stata emanata in epoca successiva all'annualità (2014) con riferimento alla Contr quale è stata contestata dall' l'integrazione dell'illecito amministrativo e dell'indebita fruizione pagina 3 di 8 dell'esenzione, ha invitato le parti a contraddire sulla disposizione vigente ratione temporis, individuata nell'art. 4, comma 1, lett. A) del D. lgs. n. 181/2000.
Depositate dalle parti note difensive, la causa alla successiva udienza del 25.2.2025 è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, pur ammissibile, per le ragioni di seguito esposte non è meritevole di accoglimento.
Con l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa la ricorrente è stata sanzionata per l'illecito amministrativo d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter comma 2 c.p.1 e, in particolare, “per aver fruito di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di assistenza farmaceutica in regime di ESENZIONE dal pagamento dei ticket sanitari NON
SPETTANTE” nell'anno 2014, autocertificando il proprio stato di disoccupazione con riferimento al codice esenzione E02, nonostante nel periodo considerato la stessa risultasse occupata sia alle dipendenze della Limpia Soc. Coop. r.l. (in forza di rapporto lavorativo protrattosi dal 14.1.2014 al
31.12.2014), che alle dipendenze di (in forza di rapporto lavorativo risalente al Persona_1
17.10.2012 e protrattosi sino all'11.11.2016).
Con l'unico motivo di gravame articolato, la ricorrente, premesso che, come allegato e documentato mediante la produzione della attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in data 12.5.2016, la stessa nell'anno 2014 aveva percepito dal rapporto di lavoro denunciato un ricavo di soli € 624,00, si duole della mancata applicazione alla fattispecie, ai fini del riconoscimento del suo diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per disoccupazione, della disposizione di cui all'art. 4, comma 15- quater, del D. lgs. n. 4/2019, conv. in legge con modificazioni dalla l. 26/2019. Tale disposizione legislativa (introdotta in sede di conversione dalla l. 26/2019) prevede: “15- quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
Nell'ottica del gravame, la norma sopra trascritta, non considerata dal primo giudice, comporterebbe l'estensione del diritto all'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria anche ai lavoratori che, pur occupati, conseguano un reddito da lavoro dipendente o autonomo che non superi la soglia dalla stessa contemplata, in quanto considerati, in ragione dell'esiguità dei redditi da lavoro conseguiti, comunque
“in stato di disoccupazione”.
Come già rilevato da questa Corte la norma di legge invocata dalla ricorrente, essendo stata introdotta solo nell'anno 2019, non è applicabile alla fattispecie controversa, in quanto l'illecito amministrativo contestato dall'ATS alla ricorrente risale all'anno 2014.
Non può invocarsene un'applicazione retroattiva, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della , non è affatto qualificabile quale norma d'interpretazione autentica, difettando dei Pt_1
relativi requisiti (né come tale è stata, peraltro, qualificata neppure dal legislatore).
Occorre, allora, aver riguardo al quadro normativo vigente nell'anno 2014, a partire dall'art. 1, comma
2, lett. c), del D. lgs. n. 181/2000, che, nel delineare la nozione di disoccupazione, prevedeva che “per stato di disoccupazione” s'intende “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Il riconoscimento dello “stato di disoccupazione”, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali, era, pertanto, già all'epoca ancorato alla duplice condizione, da un lato, dell'inoccupazione lavorativa e, dall'altro, dell'immediata disponibilità, dichiarata al Centro per l'Impiego, dal soggetto rimasto privo di occupazione allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa (i medesimi principi sono attualmente recepiti dall'art. 19, primo e secondo comma, del D. lgs. n. 150/2015, che, nell'equiparare al disoccupato, per tale intendendosi il soggetto che ha perso un'occupazione, l'inoccupato, ossia il soggetto che non sia mai stato occupato, considera disoccupati, in genere, i lavoratori privi di impiego che dichiarino la propria disponibilità immediata allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa mediante partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro).
pagina 5 di 8 E' a tale nozione composita dello stato di disoccupazione che occorre far riferimento nell'interpretazione dell'art. 8, comma 16, della l. 537/1993, che, nella formulazione vigente nell'anno
2014, così disponeva “A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.”.
Considerato che l'odierna appellante, contrariamente a quanto dalla stessa riportato nell'autocertificazione resa in data 11.6.2014 ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario con codice E02 (corrispondente allo status di disoccupazione in presenza del concorrente requisito reddituale del nucleo familiare), non era priva di lavoro, essendo risultata occupata per tutto il corso dell'anno 2014 (come documentato mediante produzione dell'estratto delle
Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego), l' correttamente, con l'ordinanza- CP_1
ingiunzione qui opposta, ha revocato il beneficio, applicando, nel contempo, la sanzione amministrativa conseguente all'accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art. 316-ter, comma 2, c.p.
L'Amministrazione resistente, così operando, si è attenuta alle indicazioni del Ministero della Sanità, secondo cui “per disoccupato” deve intendersi (tra le diverse accezioni contenute nel d. Lgs. 181/00) esclusivamente colui che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente, sia attualmente privo di relazione di impiego ed iscritto al Centro per l'impiego in quanto immediatamente disponibile ad pagina 6 di 8 assumere una nuova occupazione (DM Sanità 11.12.2009). Lo stesso Ministero, pronunciandosi sui questi in materia di esenzioni, con note prot. N. 14576 del 15.5.2015, ha chiarito che “Dalla lettera della norma si evince con chiarezza, dunque, che, per le finalità di cui sopra, non può essere considerato disoccupato il soggetto che, pur svolgendo una attività lavorativa, conserva l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un certo limite di reddito” (vd. doc.
12 fascicolo primo grado . CP_1
In particolare, secondo l'interpretazione restrittiva fatta propria dal Ministero della Sanità, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario prevista dall'art. 8, comma 16, della l. 537/1993 per la categoria dei
“disoccupati”, compete esclusivamente nel caso in cui il soggetto permanga privo di occupazione lavorativa e non anche nel caso in cui lo stesso, pur avendo trovato un impiego, conservi, comunque, presso il centro per l'impiego lo “status” di disoccupato per non aver superato nel corso dell'anno il reddito minimo escluso da imposizione fiscale.
Si tratta dell'ipotesi contemplata dall'art. 4 del D. lgs. n. 181/2000, titolato “Perdita dello stato di disoccupazione”, che, nella formulazione vigente dal 23.8.2013 al 23.9.2015, per quanto di rilievo, prevedeva che “
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedura uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) Conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2, e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468” (omissis).
Ebbene, questa Corte ritiene che l'art. 8, comma 16, l. 547/1993, introducendo deroghe al principio generale per cui tutti i cittadini sono chiamati a concorrere alla spesa sanitaria, in quanto norma eccezionale, debba essere interpretata in modo rigoroso e come tale non sia passibile di essere applicata al di fuori dei casi nella stessa contemplati.
Peraltro, anche accedendo all'esegesi sistematica, secondo cui lo status di disoccupazione, per effetto della combinata lettura degli artt. 1, comma 2, lett. c) e 4, comma 1, lett. a), del D. lgs. n. 181/2000, si conserva, anche ai fini della fruizione dell'esonero di cui all'art. 8, comma 16, l. 537/1993, a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione, tale status, nella struttura composita, deve, comunque, sussistere, non essendo di per sé sufficienti i meri requisiti reddituali (ossia la sola circostanza del conseguimento di redditi lavorativi personali contenuti al di sotto della soglia impositiva).
pagina 7 di 8 Nel caso esaminato l'appellante si è limitata a sostenere di aver percepito, nell'anno 2014, un “ricavo” di soli € 624,00, come da attestazione ISEE (nella quale, per quanto di rilievo, risulta indicato alla voce
“Somma dei redditi dei componenti del nucleo” l'importo di € 4.224,00), mentre nulla ha allegato, né dimostrato in merito al proprio stato di “disoccupazione”, non avendo neppure prospettato una situazione di pregressa inoccupazione lavorativa né di aver reso al Centro per l'Impiego dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa e di averla mantenuta anche per l'anno 2014, condizione quest'ultima pure indispensabile per il riconoscimento della qualità di “disoccupato”, pur nell'accezione estensiva prospettata.
Dall'elenco delle Comunicazioni Obbligatorie al Centro per l'Impiego di Como prodotto dall'
[...]
risulta -anzi- dimostrata una situazione di continuità lavorativa, che depone, piuttosto, per CP_1
l'assenza dell'invocato “status”; ne emerge, infatti, che l'appellante è stata impiegata alle dipendenze di a partire dal 17.10.2012 sino all'11.11.2016, rapporto lavorativo, al quale, Persona_1
negli anni successivi se ne sono sovrapposti altri, tra cui, nell'anno 2014, quello dal 14.1.2014 al
31.12.2014 con la Limpia Soc. Coop. a r.l. (vd. doc. 7 fascicolo primo grado ATS).
Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono l'appello va, pertanto, rigettato.
La novità e la peculiarità della questione giuridica controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali anche nel presente grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Como;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado.
Milano, 25/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito, per completezza, il testo dell'art. 316-ter c.p., nella formulazione vigente nell'anno 2014: “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.
. pagina 4 di 8