Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3556 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/07/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, ubicata in Soleminis (SU), nel Vico Roma n. 5, in comproprietà dei coniugi (distinta nel N.C.E.U. di Cagliari al N. Foglio 17,
Particella 902, Categ. A/2, Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale:
Totale 128 mq., Totale escluse aree scoperte: 120 mq., Rendita 267,01, come da visura catastale che si allega al ricorso) rimarrà nella piena disponibilità del signor in seguito al trasferimento in favore di quest'ultimo della Parte_1 quota di comproprietà sull'immobile, attualmente in capo alla signora Pt_2
e pari a ½ (un mezzo).
[...]
3. Più precisamente la signora si impegna e promette di trasferire in Parte_2 favore del signor (che accetta) la sua quota di comproprietà, Parte_1 pari a ½ ( un mezzo), sull'immobile sopra identificato in cambio del corrispettivo di € 70.000,00 (settantamila/00) di cui € 65.000,00, (sessantacinquemila/00) (corrispondente al 50% del valore di mercato dell'immobile valutato complessivamente in € 130.000,00) ed € 5.000,00 (cinquemila/00) quale contributo per le spese che vennero sostenute dai coniugi per l'acquisto degli arredi e suppellettili facenti parte della casa coniugale che, pertanto,
Pag. 2 di 4 diventeranno di proprietà del signor nella misura del 100%, Parte_1 unitamente all'immobile.
4. In relazione al suddetto trasferimento immobiliare le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della separazione con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge
74/1987 e s.m.
5. La signora si impegna e promette di trasferire in favore del signor Parte_2
(nei termini sopra descritti) la sua quota di comproprietà, pari a Parte_1
½ (un mezzo), sull'immobile sito in Soleminis (SU), vico 5 Roma n. 5, entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con atto notarile presso il Notaio Dott. in Cagliari (o presso altro notaio che verrà indicato), Persona_1 con oneri a carico del signor . Parte_1
6. A fronte del suddetto trasferimento in suo favore, il signor si Parte_1 obbliga a corrispondere alla signora la somma complessiva di € Parte_2
70.000,00 (settantamila/00) (per i titoli sopra indicati) nel momento in cui quest'ultima avrà necessità (e su richiesta espressa della signora della Pt_2 suddetta somma per procedere all'acquisto di una nuova unità abitativa o per procedere alla stipula di un contratto di locazione.
La somma pari ad € 70.000,00 (settantamila/00) (per i titoli sopra indicati) verrà corrisposta dal signor mediante bonifico bancario presso il C/C Parte_1 intestato alla sig.ra al seguente IBAN: IT 28 N 07601 04800 Parte_2
001074692383.
7. La signora lascerà la casa coniugale entro due mesi dall'acquisto Parte_2 della nuova unità abitativa o entro due mesi dal contratto di locazione eventualmente stipulato.
8. A far data dal trasferimento della signora presso la nuova unità Parte_2 abitativa (acquistata o da condurre in locazione) il signor si Parte_1 impegna a corrispondere alla signora una somma pari ad € Parte_2
200,00 mensili (entro il 15 di ogni mese) a titolo di contributo per le spese che quest'ultima dovrà sostenere in seguito al suo trasferimento presso la nuova unità abitativa.
I coniugi concordano che il suddetto contributo verrà corrisposto in favore della signora entro e non oltre la data del 31.03.2026. Parte_2
9. I coniugi, si danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
10. I due figli, in ragione della loro età e dell'indipendenza economica dagli stessi raggiunta, manterranno la loro residenza presso l'abitazione del padre in
Soleminis (SU) nella via Vico Roma n. 5 e dimoreranno presso ciascun genitore secondo una loro calendarizzazione ed in base ad i loro impegni lavorativi e sportivi.
Pag. 3 di 4 11. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo la signora si Parte_2 impegna a reperire una unità immobiliare dove andrà a vivere e trasferirà ivi la sua residenza.
La signora lascerà la casa coniugale, per trasferirsi nella nuova unità Pt_2 abitativa, non appena l'immobile reperito sarà pronto per essere abitato.
12. Con la sottoscrizione del presente accordo, e subordinatamente alla sua omologa, i coniugi dichiarano di avere definito ogni loro rapporto economico e di non avere più nulla da pretendere l'un l'altro a qualsiasi titolo, fatto salvo il diritto per ciascuno di essi di ottenere dall'altro l'adempimento delle obbligazioni specificamente assunte in virtù del presente accordo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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