Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1490/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1490/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Rita Sofia Tiengo ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SIg.ri e in data 06.09.2008, trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Solesino, n. 6, p. I, s. / , anno 2008;
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emendata sentenza;
alle sotto indicate, CONDIZIONI Pattuizioni in parziale riforma di quanto statuito in sede di separazione consensuale
1. I coniugi statuiscono l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso la madre che ne curerà l'ordinaria gestione, mentre ogni altra decisione in ordine all'educazione, istruzione e cura continuerà a dover essere assunta concordemente con il padre.
2. Il SI. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli Parte_1 scolastici dei figli, concorderà con la SI.ra la permanenza degli stessi Pt_2 presso di sé e le visite infrasettimanali, oltre alle vacanze natalizie, pasquali ed
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3. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra euro 300,00 Pt_1 Pt_2
(trecento/ 00) mensili a titolo di mantenimento della figlia minore nonché Per_2 del minore annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% Per_1 delle sole spese mediche così riconosciute: sanitarie non a carico del SSN, spese per visite specialistiche, ticket, spese per farmaci con prescrizione medica, spese dentistiche e odontoiatriche, spese per apparecchi correttivi. Ulteriori pattuizioni
4. La SI.ra avrà diritto a percepire in misura piena (100%), gli assegni Pt_2 familiari e le detrazioni fiscali.
5. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro, all'assegno divorzile sia esso a cadenza mensile che una tantum.
6. I coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altro, per alcuna ragione o causa.
7. Spese di lite integralmente compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 23-4-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto il 6-9-2008 a Solesino (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 6, Parte I, anno 2008, e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 26-3-2008 e il 9- Per_1 Per_2
8-2011;
- con decreto n. 786/2018 depositato in data 26-1-2018, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 11-12-2017;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- deduceva di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non Parte_1 aver prodotto alcun reddito negli ultimi tre anni d'imposta, mentre Pt_2
svolgeva l'attività di impiegata di 4° livello e aveva percepito un reddito
[...] pari a 20.270,21 euro netti nell'anno d'imposta 2024.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
2 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 11-6-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero, che esprimeva parere favorevole.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 786/2018 depositato in data 26-1-2018, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 11-12-2017 (cfr. doc. 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , entrambi minori d'età. Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1490/ 2025 R.G. promossa da Parte_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 6-9-2008 a Solesino (PD), trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Solesino (PD) al n. 6, Parte I, anno 2008;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, l'11 giugno 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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