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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6035/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione CIe in composizione monocratica in persona del giudice
RT NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 27 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6035 dell'anno 2022
T R A
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Parte_1 CodiceFiscale_1
e con sede legale in RT AN (Ta) alla Strada Prov.le per Mottola km 2,200 Z.I., elettivamente domiciliata in RT AN (Ta) alla Via Leone XIII n. 2/D presso lo studio dell'avv. Giuseppe
AN ( ) che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_2
Attrice
C O N T R O
INTESA con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, iscritta al registro delle Controparte_1
Imprese di Torino al n. , Società incorporante il per atto di P.IVA_1 Controparte_2
fusione a ministero Notaio del 10/10/2018 Rep. n. 7.660/3.703 con effetti dal Persona_1
26/11/2018, in persona del legale rappresentante protempore e rappresentata e difesa dall‟avv.
[...]
Codice Fiscale presso il cui studio in Taranto al Corso Umberto I CP_3 CodiceFiscale_3
n. 139 ed ivi elettivamente domicilia come da documentazione in atti;
Convenuta
1 Ove all'udienza del 23 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 16 luglio 2025 e del 05 settembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [1) accertare che il tasso contrattuale ed il tasso effettivo globale del contratto di conto corrente n.
1968, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio, superano ab initio, ovvero a seguito di nuove pattuizioni ex art.118 TUB, il tasso soglia ex lege previsto per le specifiche categorie di operazioni e per i medesimi periodi di riferimento, tempo per tempo vigenti;
2) conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la misura degli interessi superiori al tasso soglia per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., in relazione alla Legge n. 108/96 così come autenticamente interpretata dalla Legge n. 24/2001;
3) conseguentemente, dichiarare che non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.,
e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di conto corrente senza applicazione di alcun interesse, oppure, in subordine, per l'ipotesi che non ricorra l'usura, con applicazione, senza capitalizzazione, dei soli interessi ex art. 117, comma 7, TUB;
conseguentemente, dichiarare l'illegittimità di quanto a tal titolo annotato in dare nei contratti di conto corrente in esame, rideterminando il saldo a partire dalla data del 01.01.2003 fino al 31.12.2014;
4) accertare e dichiarare la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione delle commissioni di ogni genere e delle spese nonché la nullità dell'anatocismo applicato agli interessi, alle spese e alle commissioni, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo del conto senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate;
5) accertare e dichiarare la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di disponibilità fondi ovvero di affidamento sia per mancanza della causa sia per mancata previsione contrattuale dei criteri applicativi e dei metodi di calcolo delle suddette commissioni ovvero per la loro applicazione in violazione dell'art. 117 bis TUB, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo del conto senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate;
6) accertare e dichiarare la invalidità dell'esercizio dello ius variandi in relazione sia alla misura dei tassi e delle altre condizioni variate in pejus, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo del conto senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate e sostituendole con le precedenti condizioni applicate;
5 7) accertare e dichiarare la nullità di tutte le annotazioni per differenze di valuta, per tutte le operazioni di addebito, dalla prima all'ultima, nessuna esclusa od eccettuata, con eliminazione delle relative partite di interessi annotate a debito della correntista, effettuate nel corso della intera durata del rapporto, dall'inizio fino alla sua conclusione, derivanti dal “gioco delle valute” o dai cosiddetti
“giorni AN”, quale differenza tra la valuta effettiva e quella fittizia per effetto della antergazione delle valute a debito della correntista e della postergazione delle valute a credito della medesima, rideterminando il saldo del conto rettificando e dichiarando valida ed operante tra le parti la sola valuta corrispondente al giorno in cui la rispettivamente ha di fatto realmente acquistato (o CP_5
avrebbe dovuto acquistare) o perduto (o avrebbe dovuto perdere) la disponibilità effettiva del denaro;
8) conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, a corrispondere alla tutte le somme pluspercette, ingiustamente Parte_1
addebitate e percepite sul suddetto rapporto ed a restituire le somme che dovessero risultare all'esito della presente causa a credito della parte attrice nella misura ritenuta di giustizia;
9) conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, a corrispondere alla a titolo di risarcimento dei danni Parte_2
materiali, gli interessi maturati, dalla data di messa in mora del 30.11.2019, sulle somme di natura usuraria, al tasso indicato dall'art. 117, comma 7, TUB, ovvero a quello degli interessi convenzionali non usurari, stipulati tra le parti e, per quanto riguarda gli interessi sulla somma illegittimamente addebitata dalla a titolo di interessi usurari, quelli legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dalla CP_5
data di ogni singolo addebito illecito (art. 644 c.p.) sino al saldo effettivo;
10) condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4
corrispondere sulle somme liquidate gli interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data della messa in mora del 30.11.2019 ovvero in subordine dalla data di deposito della domanda di mediazione al saldo effettivo nonché gli interessi anatocistici su tutte le suddette somme dalla data della notifica della citazione con applicazione del tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
11) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4
6 vittoria delle spese e dei compensi di causa, anche del procedimento di mediazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
[1) IN VIA PRELIMINARE a) dichiarare inammissibile la domanda attrice a seguito della omessa produzione del contratto di conto corrente e di apertura di credito;
b) dichiarare inammissibile la domanda attrice con riferimento ad ogni e qualsiasi pretesa restitutoria e di accertamento afferente al periodo precedente alla data del 30/11/2009 per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946
c.c.; 2) IN VIA GRADATA NEL MERITO a) rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
b) condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre agli accessori.]
Con ordinanza emessa il 24 giugno 2023 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: che sembra aver depositato documentazione ANria relativa ai Parte_1
rapporti verso i quali l'attore ha diretto censure di illegittimità e/o nullità; che appare necessario invitare l'attrice ad individuare tra tali documenti la prova delle illegittimità e/o nullità che ascrive al contratto in essere;
p.q.m.
a) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate, nel verbale della prossima udienza: 1) specifichi l'attore i patti e le clausole contrattuali che sarebbero affette da nullità e/o invalidità; individui tra la documentazione prodotta la prova documentale dell'esistenza di tali clausole;
2) specifichi i patti e le clausole contrattuali in cui sarebbe stata pattuita la CMS contestata, indicandone la relativa prova documentale tra gli allegati offerti in comunicazione;
3) specifichi l'attore quali sarebbero le variazione delle condizioni contrattuali instaurate dalla senza il CP_5
preavviso di cui all' art. 118 del T.U.B.; individui le prove documentali di tali variazioni illegittime;
4) specifichi l'attore le prove documentali delle ulteriori illegittimità e/o nullità allegate;
b) fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 15 settembre 2023; c) visto ed applicato l'art. 127ter cpc sostituisce l'udienza col deposito delle note scritte assegnando il termine del 15 settembre 2023 ore
7 23,59 per il deposito telematico di una nota di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che non avrà pertanto luogo;
]
Con successiva ordinanza emessa il 27 settembre 2023 il Tribunale disponeva:
[1) dispone procedersi a C.T.U. ai sensi degli artt.61 e 191 e ss. del c.p.c., nominando C.T.U. il dott.
da Taranto;
Persona_2
2) formula i seguenti quesiti:
q1. accerti il consulente, mediante l'analisi di tutta la documentazione contabile afferente al rapporto contrattuale per cui è causa, l'ammontare del saldo portato dal conto corrente per cui è causa mediante il ricalcolo effettuato secondo i seguenti criteri;
q2. La capitalizzazione degli interessi dovrà avvenire: a) senza alcuna capitalizzazione, in caso di assenza di pattuizioni espresse anche nelle condizioni generali di contratto;
b) secondo la pattuizione espressa eventualmente esistente inter partes o nelle condizioni generali di contratto;
c) con periodicità annuale per ambo le parti del rapporto contrattuale qualora sia presente la seguente clausola:
" I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre gli interessi ed alle commissioni, anche le spese telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento."
" I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale , trimestralmente, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando gli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura, valuta data di regolamento del conto.".
q3. in caso di eventuale adeguamento delle condizioni contrattuali alle indicazioni della delibera
C.I.C.R. del 09-02-2000, qualora sancito in un accordo negoziale integrativo stipulato tra le parti, o pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 118 D.Lvo n.385/1993, gli interessi maturati sui conti debitori dovranno essere computati alla cadenza eventualmente pattuita nel negozio integrativo o nella
8 pubblicazione sulla G.U. con decorrenza dal 01 luglio 2000 o dalla diversa data fissata nel negozio integrativo;
q4. In applicazione della legge 154/1992, elimini il CTU le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e di C.I.V., e ogni altra spesa o costo che non trovi fondamento in un patto contrattuale e che risulti addebitata dopo l'08 luglio 1992;
q5. Nel caso non vi sia un patto scritto determinativo degli interessi passivi dovuti dal correntista, gli interessi dovranno applicarsi secondo il tasso legale vigente protempore ex art. 1284 cc sino alla entrata in vigore della legge 154/1992; da tale data si applicheranno le disposizioni di detta legge;
dal 01 gennaio 1994 il tasso di interesse dovrà computarsi ex art.117 comma 7 lett.A) del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto ai tassi ex art. 1284 cc e dei BBOOTT che la Banca abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del contratto;
q7. L'art.117 comma 6 del D.Lvo 385/1993 deve essere così interpretato: sui conti e sulle operazioni attive per l'azienda di credito e passive per il cliente dovrà applicarsi il tasso massimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
sui conti e sulle operazioni attive per il cliente e passive per l'azienda di credito dovrà applicarsi il tasso minimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
in ogni caso il tasso dei
B.O.T. annuali dovrà computarsi sulla base dei dodici mesi anteriori alla stipula del contratto;
nel caso in cui il contratto risulti stipulato in data anteriore alla entrata in vigore del D.Lvo n.385/1993,
i tassi di riferimento dovranno essere attinti dai dodici mesi anteriori alla entrata in vigore del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto ai tassi dei BBOOTT che la abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del CP_5
contratto;
q8. In caso di sopravvenuta stipula di condizioni integrative o di contratti accessivi di apertura di credito comunque denominati, si applicherà il tasso di interesse pattuito espressamente dalle parti in tale accordo;
q9. Le valute secondo i criteri di cui all' art. 120 del T.U.B. o dei patti espressi stipulati in contratto;
9 3) Visto ed applicato l'art. 62 cpc (“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss e degli artt. 441 e 463.”) e l'art. 92 d.a.c.p.c. (“Se durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso”) fa divieto al C.t.U. di modificare i quesiti posti dal Tribunale , sia di propria iniziativa sia su richiesta delle parti o dei CCTTPP, senza una espressa decisione del giudice ai sensi dell' art. 92
d.a.c.p.c.;
4) autorizza il CTU a rendere in forma digitale-telematica il giuramento secondo la seguente formula: “Al giudice del procedimento n. 6035/2022 r.g.trib; giuro di adempiere bene e fedelmente le mie funzioni al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”; in caso di disservizi del sistema informatico-telematico autorizza il CTU a rendere la dichiarazione in forma cartacea innanzi al funzionario di cancelleria abilitato a conferirle pubblica fede;
5) conferisce al CTU i poteri di cui all'art. 194 cpc;
autorizza le parti a nominare propri CCTTPP nelle forme e nei termini di rito;
b) fissa per la verifica dell'accettazione dell'incarico ed i provvedimenti ordinatori l'udienza del 03 novembre 2023, disponendo che si svolga con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter comma 3 cpc ed assegnando il termine del 03 novembre 2023 ore 23,59 per il deposito telematico di una nota d trattazione della udienza;
]
III.- In applicazione dei criteri indicati nella ordinanza emessa il 27 settembre 2023 il CTU a pagina
200 dell'elaborato peritale così ha riassunto le conclusioni cui è pervenuto:
[Sulla base dei precedenti prospetti, il debito della nei confronti della Parte_1 CP_6
(già già ), relativamente al c/c 1968, alla data del 31/12/2014,
[...] CP_7 CP_8
ammonta ad euro 147.723,24 (per sorte capitale € 131.112,19, a cui sommano € 59.032,78 quali interessi debitori e si sottraggono € 42.421,74 quali interessi creditori).
10 Tanto in adempimento dell'incarico affidatomi. Taranto, lì 14 febbraio 2024 Il CTU Dott. Per_2
]
[...]
IV.- La parte attrice non ha esibito un contratto scritto, neppure prodotto dalla Azienda di Credito convenuta che però non ha negato l'esistenza del contratto ANrio risalente ad epoca anteriore all'08 luglio 1992.
All'indomani della entrata in vigore della L154/1992, i contratti ANri in corso di esecuzione che non erano stati stipulati per iscritto, vigendo il principio della libertà della forma, non sono stati infatti travolti dalla nullità comminata dagli artt. 3 e 4 solo per i negozi successivamente posti in essere, ma hanno visto le proprie disposizioni attinte dalla c.d. inoperatività o inefficacia sopravvenuta10 .
Non vi è pertanto applicazione retroattiva delle nuove disposizioni normative comminatrici di invalidità negoziale ad atti giuridici venuti ad esistenza in epoca anteriore alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Diversamente è a dirsi in ordine all' applicazione ai rapporti giuridici originati da quei negozi di alcune disposizioni introdotte dalla nuova normativa.
Trattasi infatti di una retroattività solo apparente, in quanto rappresenta il risultato dell'applicazione
11 su di un rapporto giuridico in corso di esecuzione ( "non esaurito", secondo il lessico giuridico della
Suprema Corte di Cassazione ) della normativa sopravvenuta, ed a far data dalla sua entrata in vigore,
e non da prima, risultando così anche in tal caso rispettato il principio di cui all'art. 11 delle preleggi.
Occorre infatti considerare che l'art. 1284 cc rappresenti una norma generale dettata in tema di obbligazioni pecuniarie nell'impianto codicistico;
in tal senso l'ultimo comma della prefata norma,
nel testo applicabile ratione temporis all'epoca del contratto, disponeva che, in difetto di pattuizione scritta, gli interessi sono dovuti nella misura legale (“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”).
A questa disposizione, destinata ad operare per la generalità dei rapporti giuridici inqualificati, si è
sovrapposta ratione temporis la disciplina in tema di contratti ANri, che rappresentano solo una species del vastissimo genus di contratti da cui sorgono obbligazioni pecuniarie.
La disciplina dettata dalla legge n. 154/1992 prima, e dal D. Lvo n. 385/1993 poi, rappresenta così
una normativa speciale che, in epoca successiva alla entrata in vigore della disciplina generale costituita dalla codificazione del 1942, ha dettato autonome previsioni normative inglobanti le fattispecie che, in sua assenza, erano comprese nella generalissima previsione di cui all'art. 1284 cc.
Ne consegue che ai rapporti in corso di esecuzione si applicano le nuove disposizioni in forza del principio di specialità ( lex specialis derogat generali ), in quanto le ipotesi già riconducibili nella fattispecie astratta di cui all'art. 1284 cc , costituente norma generale, sono ora riconducibili nelle previsioni normative di cui all'art. 117 D.Lvo n. 385-1993, e prima in quelle di cui alla legge n.
154/1992.
Di tal che il medesimo fatto è riconducibile ad entrambe le ipotesi e, nel concorso apparente di norme,
è regolato dal principio di specialità in favore dell'applicazione della normativa speciale,
limitatamente agli effetti in corso dopo la sua entrata in vigore.
12 Le predette disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.154/1992, e 117 del D.Lvo n.385/1993,
operano inoltre come fonti di eterointegrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 cc, intervenendo in un regolamento negoziale già privato, con la declaratoria di nullità, del regolamento di interessi che le predette disposizioni normative sono dirette ad introdurre.
Ne consegue che, nei casi in cui la pattuizione in tema di interessi sia stata attinta dalla nullità
comminata ratione temporis dagli artt.1284 e 1346 cc, dovranno applicarsi i tassi legali vigenti protempore ex art. 1284 cc sino all'08-07-1992, e, successivamente i criteri indicati dalla L 154/1992.
Dalla data di entrata in vigore del dlvo n.385/1993 dovranno invece applicarsi i principi dettati dall'art. 117 del predetto testo unico, i quali rappresentano una peculiare applicazione dell'art. 1374 cc (c.d.
eterointegrazione normativa del regolamento di interessi predisposto dall'autonomia privata).
L'art. 117 comma 4 del DLvo n.385/1993, entrato in vigore il 01 gennaio 1994, disponeva e dispone tutt'oggi:
“ I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Ed il successivo comma 6 del medesimo art.117:
“ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
Il successivo comma 7 dispone:
“ In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
13 Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”
Al riguardo occorre rilevare come il meccanismo correttivo fissato dall'art. 117 del T.U. 385/93
debba essere interpretato in conformità con le norme generali che definiscono l'attività ANria come attività commerciale ai sensi del combinato disposto degli artt.2082 e 2195 n.4 cod.civ. e, pertanto,
finalizzata ex lege alla ricerca lecita del profitto mediante la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nell'alveo della cornice dettata per ogni iniziativa economica privata dall'art. 41 della
Costituzione. (così il G.U. dott. RT NO nella sentenza monocratica emessa il 21-03-
2005 nel procedimento n. 34/2002 R.G.Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Fasano;
e nella sentenza monocratica emessa il 28 marzo 2007 nel Tribunale di Brindisi – Sez. Dist. di Fasano,
in Le Corti Pugliesi, Edizioni Scientifiche Italiane, anno 2008 nn.
3-4 pagg. 735 e ss ).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati ed argomentati in diritto con i quali il Tribunale di
Taranto abbia esaminato la problematica in epoca anteriore alle predette sentenze dello scrivente.
Da tanto deriva la necessità che l'azienda di credito sia in grado non solo di coprire i costi d'esercizio,
ma anche di realizzare, sia pur astrattamente, degli utili di impresa.
Risultato, questo, ontologicamente impossibile qualora il meccanismo integrativo delineato dai commi 4,6 e 7 dell'art.117 T.U. n.385/93 alterasse siffatta funzione mediante l'applicazione dei tassi massimi dei B.O.T. alle operazioni ed ai saldi in cui il cliente sia creditore dell'azienda di credito, ed il tasso minimo alle operazioni ed ai saldi in cui il cliente sia invece debitore.
Così facendo, infatti, verrebbe letteralmente “rovesciata” la c.d. forbice tra costi e ricavi, che consente
14 all'imprenditore di perseguire l'utile d'esercizio senza il quale sarebbe a rischio la sopravvivenza di qualunque impresa in un regime di libero mercato.( così il giudice monocratico dott. RT NO
nella sentenza emessa il 21 marzo 2005 nel procedimento m. 34/2002 R.G. Tribunale di Brindisi
Sezione Distaccata di Fasano ).
L'interpretazione qui criticata si fonderebbe con un presunto intento sanzionatorio nei confronti delle aziende di credito che, ritiene il Tribunale adito, sarebbe del tutto arbitrario attribuire al legislatore del D.Lvo n.385/1993.
Nella Relazione Ministeriale infatti, così è presentata la controversa disposizione normativa: “Il
comma 7 prevede un meccanismo di integrazione automatica del contratto che trova applicazione sia in caso di inosservanza del contenuto minimo contrattuale sia nelle ipotesi di nullità parziale.”
L'impiego del termine “meccanismo di integrazione automatica” elimina qualsiasi dubbio in ordine alla presunta volontà del legislatore di comminare alcun tipo di sanzione nei confronti delle aziende di credito che non rispettino gli obblighi di forma o il contenuto minimo dei contratti.
Il meccanismo introdotto opera così in maniera del tutto simile alla c.d. eterointegrazione normativa del regolamento negoziale di cui l'esempio più vistoso è fornito dall'art. 1339 cod.civ., nel quale il momento sanzionatorio si esaurisce nel sol fatto della sostituzione di diritto della clausola negoziale affetta da invalidità parziale ex art. 1419 cod.civ. per contrarietà alla volontà normativa con quella imposta dalla legge11, senza spingersi ad alterare la natura stessa della attività nell'esercizio della quale è stato posto in essere l'atto negoziale oggetto dell'intervento sostitutivo effettuato ope legis.
E non sfuggirà la profonda differenza esistente con la diversa fattispecie di cui all'art.1815 cod.civ.
come modificato dall'art. 4 (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono 11 “Gli effetti della sostituzione automatica riguardano solo quelle clausole legali che siano tali da implicare, in base al testo ed allo spirito delle norme relative, l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, onde non è possibile procedere alla suddetta sostituzione automatica quando per l'inosservanza del precetto normativo sia prevista una sanzione diversa dalla sostituzione medesima o dall'invalidità della clausola.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.4070 del 23-04-1999 Parte_3 c. ). Parte_4 15 dovuti interessi”) della legge n.108/1996, atteso che il contratto di mutuo è un negozio naturalmente oneroso, come si desume inequivocabilmente dall'art.1815 comma 1 cod.civ.: “salvo diversa volontà
delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante…”, ed il legislatore, a fronte di un tipico reato-contratto, reagisce non con la semplice nullità della pattuizione, ma privando del tutto il contraente-reo del diritto normalmente attribuitogli dal combinato disposto degli artt.1815 comma
1 e 1284 cod.civ..
La semplice nullità della pattuizione usuraria, infatti, farebbe scattare l'applicabilità del predetto meccanismo integrativo in maniera del tutto similare a quello di cui al già esaminato art. 1339
cod.civ., ma il legislatore con l'art. 4 della legge n.108/1996 ha voluto invece introdurre una vera e propria sanzione, privando il mutuante del corrispettivo spettantegli ope legis, e, questa volta sì,
giungendo al alterare la funzione economico-sociale tipica dell'atto, il negozio di mutuo, che, per l'appunto, da contratto naturalmente oneroso diviene, per il mutuante usurario, un negozio improduttivo e anzi dannoso, atteso che il reo perderà la naturale remuneratività del danaro erogata a mutuo e che non potrà essere impiegato per operazioni legittimamente proficue.
La ratio della diversità di disciplina tra l'art. 117 comma 7 del D.Lvo n.385/1993 e l'art. 4 della legge n.108/1996 è agevolmente individuabile nella natura della fattispecie su cui spiega il proprio effetto l'intervento legislativo.
Nella ipotesi di cui all'art. 4 della legge n.108/1996 il legislatore reagisce ad un illecito penale ritenuto di rilevante gravità per la coscienza sociale e per il corretto funzionamento dell'economia degli scambi, privando il reo non solo del profitto del reato, ma anche di quello che sarebbe stato l'utile lecitamente conseguibile sulla scorta degli effetti normali del contratto, incidendo così sulla causa del contratto che perde la sua funzione di scambio tra il godimento del danaro mutuato e il corrispettivo costituito dall'interesse dovuto dal mutuatario per la conseguita disponibilità del capitale erogato.
Laddove, invece, la ratio della normativa in parola è quella di condurre l'attività creditizia, che il
16 legislatore deve “disciplinare, controllare e coordinare” ai sensi dell'art.47 della Costituzione,
nell'alveo dell'art.41 della Costituzione, facendo sì che questa possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, e non si svolga in contrasto con preminenti valori costituzionalmente tutelati.
Ai sensi dell'art.41 commi 1 e 2 della Costituzione, infatti, l'iniziativa economica privata – nella quale deve pienamente ricondursi l'attività ANria – non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Peraltro, la presenza di rilevanti interessi pubblici in seno ad una attività, quale quella ANria, di natura eminentemente privata, era già stata positivamente affermata in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, per effetto dell'art.1 del R.D. n.375 del 12-03-1936 che così
disponeva: “La raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.”
Se le aziende di credito hanno storicamente avuto il merito di consentire il decollo dell'economia moderna, a questa funzione non possono e non debbono abdicare, dovendo continuare a perseguirla a condizione che le aspettative di profitto che esse legittimamente coltivano, in conformità alla natura loro riconosciuta dagli artt.2082 e 2195 cod.civ., siano contemperate dal rispetto della cornice normativa di disciplina dettata per indirizzarne la attività a fini sociali, ai sensi degli artt.47 comma 1
e 41 della Costituzione.
In attuazione dei suddetti principi costituzionali sono stati varati sia il D.Lvo n.385/1993 che la legge n.108/1996, quest'ultima finalizzata a contrastare la più pericolosa delle deviazioni funzionali da cui può essere affetta l'azienda di credito: quella di abdicare al ruolo di strumento di ausilio alla crescita economica per divenire puro centro di potere finanziario, finanche complice di turpi commerci diretti ad ostacolare quella crescita economica che la fedeltà alla Costituzione impone invece di perseguire.
E' questa la c.d. interpretazione costituzionalmente orientata che consente di armonizzare il dettato
17 normativo di cui all'art.117 comma 7 del D.Lvo n.385/1993 con i principi della Carta Fondamentale
della Repubblica12, individuando nelle “operazioni attive” quelle poste in essere con profitto dal soggetto attivo dell'attività ANria, ovverosia l'azienda di credito, che ne risulti all'esito creditore;
e nelle “operazioni passive” quelle in cui il predetto soggetto attivo risulti debitore. ( Così il giudice unico dott. RT NO nella sentenza monocratica emessa il 28 marzo 2007 nel processo n.
31/2004 R.G. Tribunale di Brindisi Sezione distaccata di Fasano in Le Corti Pugliesi, Edizioni
Scientifiche Italiane, anno 2008 nn.
3-4 pagg. 735 e ss ).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati e motivati in diritto con il Tribunale di Taranto,
in composizione soggettiva diversa da quella odierna, abbia esaminato la questione in epoca anteriore alla sentenza emessa il 28 marzo 2007 dallo scrivente.
L'eventuale applicazione nel corso del rapporto di tassi più favorevoli al correntista rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 117 DLvo n.385/1993 era stata razionalizzata da una giurisprudenza non famosa che, facendo leva sugli istituti tipici del diritto, quale l'interesse ad agire ex art. 100 cpc, così
aveva disposto: "…la eventuale variazione in concreto dei tassi applicati nel corso del rapporto,
quando avvenga in bonam partem, ovverosia in riduzione rispetto al tasso fissato in contratto,
costituendo un beneficio per il correntista debitore, comportando una riduzione dell'ammontare della obbligazione accessoria degli interessi rispetto alla misura originariamente pattuita, non costituisce in sé un motivo di nullità, quando il deducente non dimostri che il tasso applicato in concreto abbia ecceduto i limiti massimi fissati con i DD.MM. attuativi della legge n.108/1996, o che la incertezza del tasso sia generata dalla mancanza a monte di una pattuizione scritta del tasso di interesse, in conformità con gli artt. 1284 cod.civ. e 117 del D.Lvo n.385/1993;" ( giudice unico dott.
RT NO nella ordinanza monocratica emessa il 19 settembre 2007 nel procedimento 12 “Se una norma di legge si a suscettibile di più interpretazioni di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.4906 del 05-05-1995). 18 n.516/2005 RG Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano) .
La predetta giurisprudenza non famosa faceva salva l'applicazione nel corso del rapporto di tassi in concreto più favorevoli al correntista rispetto a quelli sanciti nell'accordo contrattuale o applicati in via sostitutiva ex art. 117 comma 7 del DLvo n.385/1993 e, di conseguenza, in caso di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del DLvo n.385/1993 , lasciava immutato il predetto tasso più
favorevole sottraendolo ad un effetto sostitutivo massiccio ed indiscriminato fondato sulla rigida applicazione del tasso desunto dai dodici mesi anteriori alla stipula del contratto, anche qualora successivamente la AN avesse applicato tassi in concreto più convenienti per il correntista.
Invero ai sensi dell'art. 100 cpc " Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse", ed il correntista non ha interesse ex art. 100 cpc ad impugnare un estratto conto in cui la AN abbia applicato un tasso di interesse passivo a lui più favorevole, sia rispetto al tasso contrattualmente fissato per iscritto sia rispetto al tasso sostitutivo ex art. 117 DLvo n.385/1993,
poiché tanto equivarrebbe a chiedere al giudice un provvedimento non a se favorevole quanto,
piuttosto, favorevole alla controparte.
La giurisdizione civile è una giurisdizione di diritto soggettivo, poichè ai sensi dell'art. 24 della
Costituzione "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi",
onde non è configurabile una domanda con cui un soggetto chieda al giudice l'emanazione di un atto che lo danneggi favorendo invece l'avversario, poichè tale atto è ontologicamente incompatibile con la tutela dei diritti ed interessi di chi ne fa richiesta.
Ne consegue che l'art.117 del D.Lvo n.385/1993 deve essere letto alla luce del predetto art.24 della
Costituzione secondo la c.d. interpretazione costituzionalmente orientata, e la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice nel senso di richiedere l'applicazione del c.d. tasso sostitutivo ancorato dalla predetta norma al periodo di dodici mesi anteriori alla stipulazione del contratto ai soli periodi di esecuzione del contratto in cui la AN abbia in concreto applicato tassi ad esso superiori,
19 mentre per i periodi di esecuzione del contratto in cui la AN abbia applicato tassi inferiori un'eventuale applicazione del tasso sostitutivo sarebbe illegittimo per violazione frontale degli artt.
24 della Costituzione e 100 del cpc..
Siffatta esigenza di tutela, palesata dalla ricordata giurisprudenza non famosa , è divenuta legge dello
Stato mediante la modifica del comma 7 dell'art. 117 del DLvo n.385/1993 attuata con l'art.3 del
DLvo n.218/2010, che ha espressamente fatti salvi: a) i tassi più favorevoli al correntista rispetto a quelli “sostitutivi” che fossero stati eventualmente applicati dalla AN nei dodici mesi anteriori allo
“svolgimento dell'operazione”, così novellando l'ipotesi di cui alla lett.a del predetto comma 7; b) i prezzi e le condizioni più favorevoli al correntista applicati al momento in cui “l'operazione è
effettuata” rispetto a quelli applicati al momento della conclusione del contratto, così novellando l'ipotesi di cui alla lettera b del comma 7 dell'art. 117 TU ANrio.
La Legge ha così recepito la “carenza di interesse ad agire” del correntista rispetto a condizioni contrattuali applicate dalla AN che, in concreto, risultino più favorevoli per il correntista rispetto a quelle “sostitutive”, onde l'applicazione rigida e meccanica di queste ultime si sarebbe tradotta paradossalmente in un pregiudizio per il correntista medesimo, trasgredendo le regole fondamentali della giurisdizione civile.
In attuazione delle predette norme di legge con ordinanza emessa in data 27 settembre 2023 il
Tribunale formulava i seguenti quesiti q5, q7 e q8:
q5. Nel caso non vi sia un patto scritto determinativo degli interessi passivi dovuti dal correntista, gli interessi dovranno applicarsi secondo il tasso legale vigente protempore ex art. 1284 cc sino alla entrata in vigore della legge 154/1992; da tale data si applicheranno le disposizioni di detta legge;
dal 01 gennaio 1994 il tasso di interesse dovrà computarsi ex art.117 comma 7 lett.A) del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto
20 ai tassi ex art. 1284 cc e dei BBOOTT che la Banca abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del contratto;
q7. L'art.117 comma 6 del D.Lvo 385/1993 deve essere così interpretato: sui conti e sulle operazioni attive per l'azienda di credito e passive per il cliente dovrà applicarsi il tasso massimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
sui conti e sulle operazioni attive per il cliente e passive per l'azienda di credito dovrà applicarsi il tasso minimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
in ogni caso il tasso dei
B.O.T. annuali dovrà computarsi sulla base dei dodici mesi anteriori alla stipula del contratto;
nel caso in cui il contratto risulti stipulato in data anteriore alla entrata in vigore del D.Lvo n.385/1993,
i tassi di riferimento dovranno essere attinti dai dodici mesi anteriori alla entrata in vigore del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto ai tassi dei BBOOTT che la abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del CP_5
contratto;
q8. In caso di sopravvenuta stipula di condizioni integrative o di contratti accessivi di apertura di credito comunque denominati, si applicherà il tasso di interesse pattuito espressamente dalle parti in tale accordo;
V.- Alla luce dei principi di diritto contenuti nel paragrafo che precede, ogni ipotesi di usurarietà
adombrata nell'atto introduttivo del giudizio non ha più ragion d'essere.
Se infatti la carenza della individuazione di tassi pattuiti per iscritto ai sensi dell' art. 1284 cc, o determinati solo genericamente col rinvio ai c.d. usi su piazza comporta l'applicazione sostitutiva dei tassi legali determinati come prima, è evidente che ogni questione relativa ad una possibile usura viene travolta ab origine: la riconduzione dell'intero rapporto sotto l'egida dei tassi legali, con l'applicazione dei tassi eventualmente più favorevoli che la Banca abbia riservato al cliente secondo la regola dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc impedisce ex ante la stessa configurabilità dell'usura,
essendo gli interessi sostitutivi applicati mediante il c.d. meccanismo di integrazione dettato dall' art. 21 VI.- La convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva dei crediti risultanti dalla ricostruzione CP_5
del saldo del conto corrente, evocando l'istituto delle cd rimesse solutorie ed i principi di diritto contenuti nella sentenza n. 24418/2010 delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione.
Il contratto di conto corrente ANrio di corrispondenza da vita ad una somma algebrica ove le poste non rappresentano pretese creditorie contrapposte, ma meri addendi contabili preceduti dal segno -
se passivi per il correntista, e preceduti dal segno + se attivi per il correntista.
Diversamente dal contratto di conto corrente ordinario fondato sulla inserzione nel conto di crediti reciproci sorti tra le parti e tra i quali opera, si, la compensazione propria di cui agli artt. 1241 e ss cc, nel conto corrente ANrio di corrispondenza i predetti addendi danno invece vita alla cd compensazione impropria, ovverosia alla immediata esigibilità del saldo che risulta dalla predetta somma algebrica di addendi a segno – ed addendi a segno +, cristallizzata nella regola di cui all'art. 1852 cc che, sotto la rubrica “disposizione da parte del correntista”, così statuisce dal 1942: “Qualora
il deposito o l'apertura di credito o altre operazioni ANrie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.”
Ne consegue che, qualora sia pronunciata sentenza di nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi passivi applicati dalla Banca al correntista ( ad es. per violazione dell'art. 1283 cc o per violazione degli artt. 1 e 2 della ls 108/1996 ) la pronuncia è self executing determinando la caducazione di tutti gli addendi col segno – appostati in forza della clausola dichiarata nulla, che vengono pertanto eliminati automaticamente dal conto in quanto travolti per invalidità derivata: quod nullum est nullum producit effectu, stante la imprescrittibilità e retroattività dell'azione di nullità.
E così se un conto corrente ANrio presentava addendi preceduti dal segno - per complessivi euro
7000, ed addendi preceduti dal segno + per complessivi euro 10000, l'eventuale nullità dichiarata della clausola di interessi in forza della quale erano state iscritte poste per euro 3000 precedute dal
22 segno -, travolgerà le predette poste di euro -3000 e di conseguenza tutte le poste passive precedute dal segno – si ridurranno da -7000 ( nell'esempio ) a -4000.
Nessun effetto produrrà invece la declaratoria di nullità sulle poste attive precedute dal segno + (
nell'esempio per euro 10000) in quanto queste sono attratte nella immediata disponibilità del saldo a favore del correntista ai sensi dell'art. 1852 cc, rimangono sempre nel conto contribuendo a determinarne il saldo.
Così nell'esempio mentre prima della sentenza di nullità il conto aveva un saldo attivo di +3000 (
poste passive -7000 e poste attive +10000), dopo la declaratoria di nullità della clausola di interessi che ha travolto poste passive per -3000, il saldo sarà di +6000 in quando prodotto da poste passive per -4000 e poste attive per +10000.
Ne consegue che nel contro corrente ANrio di corrispondenza, retto dalla regola della immediata disponibilità del saldo per il correntista ex art. 1852 cc e strutturato come somma algebrica con effetto di compensazione impropria che produce in ogni istante un saldo, non sono applicabili la compensazione propria e l'azione di ripetizione rispetto alle cd rimesse solutorie, mentre la prescrizione estintiva decorrerà dalla estinzione del rapporto in relazione al saldo finale nel suo complesso maturato.
I versamenti di danaro del correntista rimangono sempre nella sua disponibilità, svolgendo ora la funzione di ridurre il saldo passivo ora di incrementare il saldo attivo.
Tecnicamente il risultato è prodotto dall'istituto della conversione dell'atto giuridico unilaterale, il versamento di danaro, prevista dal combinato disposto degli articoli 1424 cc e 1324 cc, per effetto del quale il versamento di danaro se viene effettuato su saldo passivo appare come “rimessa solutoria”, se viene effettuato su saldo attivo appare come “rimessa ripristinatoria”, e se originariamente effettuato su saldo passivo poi eliminato dalla sentenza self executing che dichiari la
23 nullità del patto contrattuale in forza del quale erano stati appostati interessi non dovuti, si converte in rimessa ripristinatoria grazie alla duplice causa di mandato e deposito che regge il contratto di conto corrente ANrio di corrispondenza.
Più diffusamente in giurisprudenza:
[Occorre innanzitutto rilevare che non sembrano esistere Leggi ordinarie statali ed atti normativi che, secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana abbiano forza ed efficacia della legge ordinaria statale, le quali attribuiscano una disciplina giuridica specifica alle cd rimesse
ANrie, differenziandole in rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, e stabilendo con precetti normativi generali ed astratti collocabili nella normazione primaria dell' ordinamento giuridico una eventuale disciplina specifica in tema di prescrizione estintiva.
Ugualmente non sembrano esistere sentenze emesse dalla Corte Costituzionale ai sensi dell' art. 136
della Costituzione colle quali siano state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni del codice civile in tema di conto corrente ANrio nella parte in cui non prevedono che la prescrizione estintiva decorra dalle singole operazioni ANrie poste in essere dal correntista e non, come in tutti i contratti di durata esistenti nell'ordinamento giuridico, dalla data di estinzione del rapporto.
La sentenza n. 2448/2010 delle SSUU cui è ispirata l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla esamina una fattispecie di nullità di singoli atti posti in essere nel corso di esecuzione CP_5
di un tipico contratto di durata, quale il contratto di conto corrente ANrio.
Occorre chiedersi quale sia al riguardo la volontà della Legge dello Stato.
In tema di locazione di immobili, tipico negozio di durata, l'art. 79 comma 2 della legge n. 392/1978
dispone:
24 “Il conduttore, con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può
ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.”
In materia di contratto di lavoro subordinato, anch'esso tipico esempio di contratto di durata, l'art. 2113 c.c. così disponeva il 02 dicembre 2010 a seguito della novella introdotta dalla legge 533/1973:
“1.- Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' art. 409 del codice di procedura civile non sono valide. 2.- L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.”
Tanto nel contratto di locazione quanto nel contratto di lavori, due tra i più ricorrenti contratti di durata, la Legge dello Stato aveva ed ha le idee chiare: in caso di nullità di singoli atti compiuti nella fase esecutiva del contratto di durata, il dies a quo per il decorso del termine di decadenza cui è
assoggettata la relativa impugnazione decorre non dall'atto della cui nullità si tratti, ma dalla data di estinzione del rapporto di durata.
Ne consegue che i singoli atti nulli possono essere impugnati anche immediatamente in costanza di rapporto, e lo devono in ogni caso nel termine di decadenza fissato dalla legge con decorrenza dalla data di estinzione del rapporto di durata.
Tra la Legge dello Stato e la Sezione Unite della Cassazione n. 2448/2010 vi è così un contrasto insanabile.
Difettando del tutto una regolamentazione specifica dettata dalla Legge in subiecta materia, la nozione di “rimessa solutoria” non può che essere vagliata alla luce degli istituti dello ius in civitate positum.
25 L' eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi infondata e deve essere rigettata secondo i criteri legislativi, tratti rigorosamente dalle Leggi e dagli atti aventi forza ed efficacia di Legge ,
dettati nella sentenza emessa in data 11 maggio 2012 dal Tribunale di Taranto , giudice unico monocratico dott. RT NO , nel processo vertito sotto il numero 7210/2004 RGT 13. 13 "Il conto corrente ANrio, infatti, è un contratto misto caratterizzato dalla prestazioni tipiche di differenti contratti nominati, riconducibile alla causa del mandato e del deposito, ed è destinato a soddisfare un interesse durevole del correntista, donde la sua riconducibilità nel nòvero dei contratti di durata ad esecuzione continuata. Le singole operazioni compiute, pur conservando la loro autonomia ai fini delle impugnative dei negozi giuridici da cui originano, rappresentano distinti momenti della fase esecutiva del contratto. Ne deriva, pertanto, che il corso della prescrizione estintiva decorre dalla data di estinzione dell'unico contratto, e non già dai singoli atti esecutivi del rapporto negoziale. L'eccezione di prescrizione si rivela infondata anche alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza n.24418/2010 delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione. La progressiva formazione del saldo, che è sempre esigibile sia per la esplicita previsione dell'art.1852 che per il mancato richiamo dell'opposto principio sancito dall'art. 1823 cc per il contratto di conto corrente ordinario, fa si che quando questo sia passivo per il correntista alla sua formazione concorrano le varie poste successivamente formatesi ed aventi differenti cause giuridiche.
La rimessa del correntista viene così ad avere funzione solutoria per il principio sancito dall'art.1194 cc, dovendo così obbligatoriamente essere imputata dapprima al pagamento di interessi e spese e, successivamente, alle ulteriori voci di debito individuate ai sensi dell'art. 1193 cc. Senonchè la declaratoria di nullità della clausola istitutiva di interessi anatocistici od ultralegali, per accertata violazione degli artt. 1283 cc, 1284 cc, 117 comma 6 DLVO n.385/1993, DDMM attuativi della legge 108/1996, avendo efficacia retroattiva ex tunc, produce l'eliminazione dal saldo della relativa posta con la medesima efficacia temporale, dovendo l'importo essere considerato come non dovuto sin dal momento in cui fu iscritto nel conto. La rimessa effettuata dal correntista rimane tuttavia valida, in forza del generale principio di conservazione dell'atto, e viene imputata, ora per allora, al pagamento di altri debiti all'epoca esistenti , in conformità col principio sancito dall'art. 1193 cc, oppure acquista natura di atto di ripristino della provvista a favore del correntista. Se, infatti, il saldo è passivo, alla sua formazione possono concorrere uno o più debiti, e l'espunzione di uno di essi per sopravvenuta declaratoria di nullità con efficacia retroattiva del titolo giuridico in forza del quale erano stati iscritti sul conto, determina ipso iure la produzione dell'effetto estintivo con efficacia retroattiva generato dalla rimessa del correntista nei confronti di altri debiti concorrenti alla formazione del saldo passivo al momento in cui la rimessa medesima era stata effettuata. La nullità della clausola istitutiva dei c.d. interessi anatocistici integra infatti una ipotesi di nullità parziale del contratto ex art. 1419 cc, e legittima l'applicazione dell'istituto della conversione del contratto nullo di cui all'art.1424 cc, invocabile anche per i negozi giuridici e gli atti unilaterali in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1324 cc. L'impossibilità giuridica che la rimessa esplichi efficacia solutoria, provocata dalla declaratoria di nullità parziale con efficacia retroattiva della clausola istitutiva degli interessi anatocistici, produce così la conversione in funzione conservativa della rimessa, che esplica la sua efficacia di atto di ripristino della provvista in perfetta conformità con la funzione economico-sociale del contratto di conto corrente ANrio, avente causa mista riconducibile al deposito. Di tal che la rimessa diviene o atto solutorio di debiti lecitamente contratti ed efficacemente iscritti sul conto, ovvero, in caso di esubero rispetto ai debiti o di inesistenza di questi, atto di ripristino della provvista, con conseguenziale decorrenza del dies a quo per l'esercizio dell'azione dalla chiusura del conto corrente. Tanto deriva dalla natura del contratto di conto corrente ANrio, dovendo riconoscersi in esso la causa del deposito e del mandato, a cui devono ricondursi gli atti esecutivi del rapporto contrattuale tra i quali, indubbiamente, 26 Il conto corrente ANrio è infatti un contratto misto caratterizzato dalla prestazioni tipiche di differenti contratti nominati, riconducibile alla causa del mandato e del deposito, ed è destinato a rientrano le c.d. rimesse del correntista, ovverosia gli atti deposito e/o versamento di somme di danaro che questi faccia. Ne consegue che, l'efficacia retroattiva connessa alla declaratoria di nullità del debito preesistente, e alla cui estinzione era stato destinata ex lege la rimessa del correntista ai sensi degli artt.1194 e 1193 cc, non trasforma quest'ultima in un "atto senza causa", in quanto la natura di contratto misto del conto corrente ANrio consente di ascrivere la rimessa alla causa depositi, consentendo all'atto di conservare la propria natura esecutiva del programma negoziale in conformità alla funzione economico sociale che questo era stato destinato a soddisfare ex ante per effetto della volontà negoziale delle parti estrinsecatasi nell'accordo consensuale ad efficacia obbligatoria costitutivo del contratto tipico. Il pagamento è un atto giuridico unilaterale e, pertanto, ad esso si applica il principio di conservazione dell'atto, secondo cui un atto può produrre un effetto diverso in base alla funzione complessiva cui era destinato dal suo autore;
ed indubbiamente chi deposita danaro sul conto corrente vuole innanzitutto avvalersi della causa del deposito propria di questo contratto nominato, di tal che alla rimessa del correntista deve sempre essere riconosciuta questa doppia valenza di atto solutorio in caso di saldo passivo, e di ripristino della provvista in caso di inesistenza anche sopravvenuta, per declaratoria di nullità, del debito. In favore di siffatte conclusioni milita la natura della rimessa alla quale, pertanto, può e deve assegnarsi il significato obbiettivo di atto esecutivo del contratto di conto corrente ANrio, munito di causa mista idonea a fornirgli adeguata "copertura giuridica" , di tal che, in difetto di funzione solutoria per sopravvenuta caducazione del debito, quella vede riespandere la sua naturale funzione di atto attuativo della causa depositi propria del contratto. A seguito della declaratoria di nullità di una pattuizione contrattuale ex art. 1419 cod.civ., consegue l'espunzione dal conto delle poste ivi iscritte in forza della predetta clausola. Le rimesse effettuate dal correntista così acquistano efficacia solutoria rispetto ad altri debiti ai sensi dell'art.1193 cc, e, qualora insufficienti ad estinguerli, provocheranno una riduzione in parte qua del saldo passivo e, di conseguenza, l'accertamento negativo di minor debenza rispetto al saldo apparente viziato dalle poste debitorie iscritte in forza delle pattuizioni risultate nulle.
In tal caso nessuna azione di ripetizione sarà ovviamente possibile, continuando il saldo del conto ad essere negativo per il correntista e, ovviamente, nessuna questione inerente la prescrizione estintiva si porrà neppure in astratto, non essendo configurabile un'azione di condanna alla restituzione in favore del correntista quando il saldo del conto continui ad essere, sia pure in minor misura rispetto a quello apparente ex ante, passivo.
Quando invece , a seguito della declaratoria con efficacia retroattiva delle pattuizioni affette da nullità, e della conseguenziale espunzione dal conto delle poste debitorie iscrittevi, le rimesse del correntista non solo estinguano in tutto le ulteriori poste passive iscritte a fronte di altri debiti lecitamente contratti, ma pure sopravanzino il passivo andando ad integrare un saldo attivo per il correntista, ci si troverà al cospetto di rimesse ripristinatorie della provvista in parte qua, e nessuna eccezione di prescrizione sarà possibile, in quando la domanda del correntista in realtà avrà ad oggetto non già la ripetizione di somme indebitamente versate, ma il diritto a "disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 cod.civ., e, quindi , si configurerà come una normale azione di condanna." ( così il giudice unico dott. RT NO, con il dr. RT NO relatore ed estensore a completare la formazione, nella sentenza monocratica emessa l'11 maggio 2012 nel Tribunale di Taranto proc. N. 7210/2004 RGT).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati e motivati in diritto emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto, in composizione soggettiva diversa da quella odierna, in epoca anteriore all'11 maggio 2012).
27 soddisfare un interesse durevole del correntista, donde la sua riconducibilità nel nòvero dei contratti di durata ad esecuzione continuata, esplicando la AN senza soluzione di continuità la prestazione di custodia tipica del contratto di deposito ai sensi 1766 cod.civ. e, segnatamente, del deposito di danaro in AN di cui all'art. 1834 cc (c.d. deposito a risparmio), configurando quest'ultimo una peculiare applicazione di una ipotesi speciale del primo, costituita a sua volta dal deposito irregolare di cui all'art. 1782 cc.
Di tanto ne da piena conferma l'art. 1852 cc , laddove dispone: "Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni ANrie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito."
Il legislatore del 1942, ha così espressamente riconosciuto la sussistenza quale elemento costitutivo del contratto di conto corrente ANrio della c.d. causa depositi, legando la stessa esistenza del contratto alla instaurazione di un rapporto giuridico idoneo alla costituzione della provvista a mezzo della quale saranno poi adempiuti gli ordini e le disposizioni impartite dal cliente secondo le regole generali del mandato14 (art.1856 cc); di tanto da conferma la prassi contrattuale che vede la AN richiedere al cliente al momento della costituzione del rapporto il deposito di una somma minima, a meno che la provvista sia costituita da un'apertura di credito di cui agli artt.1842 e ss cc. come
28 espressamente prevede il citato art. 1852 cc;
in questa ipotesi si ha la c.d. apertura di credito in conto corrente, in cui il rapporto inizia con il contestuale accreditamento in favore del correntista di una somma determinata che diviene immediatamente esigibile e può essere utilizzata per la esecuzione degli incarichi di cui all'art. 1856 cc.
Le singole operazioni compiute , pur conservando la loro autonomia ai fini delle impugnative dei negozi giuridici da cui originano, rappresentano distinti momenti della fase esecutiva del contratto, ed il corso della prescrizione estintiva decorre dalla data di estinzione dell'unico contratto e non già dai singoli atti esecutivi del rapporto negoziale. ( così il giudice unico dott. RT NO nella sentenza monocratica emessa il 02 gennaio 2007 nel Tribunale di Brindisi Sez.Dist. di Fasano, in
Le Corti Pugliesi, anno 2008 nn.
3-4 pag.715 e ss ).
L'eccezione di prescrizione si rivela infondata anche alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza n.24418/2010 delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione.
La progressiva formazione del saldo, che è sempre esigibile sia per la esplicita previsione dell'art.1852 che per il mancato richiamo dell'opposto principio sancito dall'art. 1823 cc per il diverso contratto di conto corrente ordinario, fa si che quando questo sia passivo per il correntista alla sua formazione concorrano le varie poste successivamente formatesi ed aventi differenti cause giuridiche.
La rimessa del correntista viene così obbligatoriamente ad avere funzione solutoria per il principio sancito dall'art.1194 cc, dovendo ex lege essere imputata dapprima al pagamento di interessi e spese e, successivamente, alle ulteriori voci di debito individuate ai sensi dell'art. 1193 cc (nemo liberalis nisi liberatus ) qualora esistenti..
Nondimeno la declaratoria di nullità della clausola istitutiva di interessi anatocistici od ultralegali, per accertata violazione degli artt. 1283 cc, 1284 cc, 117 comma 6 DLVO n.385/1993, DDMM attuativi della legge 108/1996, avendo efficacia retroattiva ex tunc, produce l'eliminazione dal saldo della relativa posta passiva con la medesima efficacia temporale, dovendo l'importo essere considerato come non dovuto sin dal momento in cui fu iscritto nel conto, quale logica conseguenza
29 della retroattività naturale della dichiarazione di nullità (quod nullum est nullum producit effectum).
La rimessa effettuata dal correntista rimane tuttavia valida, in forza del generale principio di conservazione dell'atto giuridico sancito dall'art. 1424 cc mercè l'istituto della conversione del contratto, novità introdotta dal codice del 1942, ("Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità") , estensibile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, siano essi a carattere negoziale che a carattere non negoziale, dall'art. 1324 cc ("Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale").15
La rimessa, originariamente imputata al pagamento di un debito appostato in forza di una clausola dichiarata nulla con efficacia retroattiva , viene imputata, ora per allora, al pagamento di altri debiti all'epoca esistenti , in conformità col principio sancito dall'art. 1193 cc, oppure, in mancanza di ulteriori debiti concorrenti, acquista natura di atto di ripristino della provvista a favore del correntista, sia questa originariamente costituita dal deposito di danaro o da una apertura di credito contestuale alla stipula del contratto di conto corrente, secondo la duplice alternativa espressamente contemplata dall'art. 1852 cc.
Se, infatti, il saldo è passivo, alla sua formazione possono concorrere uno o anche più debiti, e l'espunzione di uno di essi per sopravvenuta declaratoria di nullità con efficacia retroattiva del titolo giuridico in forza del quale erano stati iscritti sul conto, determina ipso iure la produzione dell'effetto estintivo con efficacia retroattiva generato dalla rimessa del correntista nei confronti di altri debiti
30 concorrenti alla formazione del saldo passivo al momento in cui la rimessa medesima era stata effettuata, in applicazione del citato art.1193 cc.
La nullità della clausola istitutiva dei c.d. interessi anatocistici integra infatti una ipotesi di nullità parziale del contratto ex art. 1419 cc, e legittima l'applicazione dell'istituto della conversione del contratto nullo, anche in parte, di cui all'art.1424 cc, invocabile anche per i negozi giuridici e gli atti unilaterali in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1324 cc, ove la dizione "atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" nella sua amplissima latitudine semantica include sia i negozi unilaterali che i meri atti giuridici unilaterali privi di carattere negoziale, tra cui rientra il pagamento.
A fortiori il principio di conservazione esplica la propria efficacia per il pagamento che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza 16 non ha natura negoziale17, ma quella di mero atto giuridico, ove l'autore si limita a volere l'atto, mentre l'effetto giuridico è frutto non già della c.d. volontà 16 Cass.Civ. sent.n. 530 del 14-03-1962. 17 La dottrina storica osservava: "Si discute se l'adempimento (o pagamento) sia un contratto (cioè un negozio bilaterale), ovvero un atto strictu sensu e unilaterale;
se fosse un contratto, bisognerebbe assegnarlo al tipo dei contratti solutorii, cui accenna l'art. 1321 cod.civ.. Non sembra potersi annoverare fra i negozi giuridici, perché vi manca la caratteristica della dichiarazione di volontà; si può vedere piuttosto in esso un atto giuridico, detto reale, con il quale resta immediatamente attuata, anziché semplicemente dichiarata, la volontà di adempiere. Del resto l'identificazione col contratto sembra esclusa dall'art. 2726 cc". E la dottrina più recente appare ancora più drastica: "La concezione negoziale tende però ad essere decisamente superata dalla concezione reale, ormai dominante nella nostra dottrina. La concezione reale ravvisa fondamentalmente nell'adempimento l'obbiettiva realizzazione della prestazione. L'elemento necessario e sufficiente che identifica l'adempimento è la sua corrispondenza col programma obbligatorio, ossia un dato di fatto che non può essere né creato né mutato dalla volontà delle parti. La necessità di una volontà negoziale del debitore o di entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio è esclusa in radice in quanto ciò che rileva ai fini dell'adempimento non è un atto di volontà ma il fatto che il rapporto obbligatorio sia attuato. L'adempimento può essere un fatto volontario nel senso che il debitore può volere eseguire la prestazione;
la volontà del debitore di eseguire quanto è dovuto non è tuttavia volontà di decidere della propria sfera giuridica, non è esercizio di autonomia privata. La volontà del debitore non è necessaria neppure per collegare la prestazione all'obbligazione in quanto il collegamento risulta già dalla corrispondenza obbiettiva tra prestazione eseguita e prestazione dovuta. Chi è debitore pecuniario e paga una somma di danaro è per ciò stesso adempiente, anche se era suo intento beneficare il creditore. Per escludere all'atto il valore di adempimento occorre che interferisca una volontà negoziale volta a impedire o modificare gli effetti legali dell'adempimento. La concezione reale dell'adempimento come atto dovuto è comunemente espressa nella formula dell'atto dovuto. Questa formula evidenzia il carattere esecutivo dell'adempimento, quale attuazione di un obbligo gravante sul debitore….L'adempimento si qualifica come tale in quanto costituisce vicenda attuativa di un rapporto obbligatorio: esso è allora un fatto giuridico dovuto o, senz'altro, un fatto dovuto…L'adempimento non ha natura negoziale neppure se esso consista nella stipulazione di un contratto poiché anche in questo caso l'atto sarà identificato e valutato quale adempimento non in quanto manifestazione di autonomia privata ma in quanto vicenda conforme al programma obbligatorio." 31 negoziale, ma della destinazione che all'atto medesimo è impressa obbiettivamente dalla legge.18
In tal senso esplicitamente l'art.1237 comma 1 del cod.civ. 1865 disponeva: "Ogni pagamento presuppone un debito", reiterando il disposto dell'art. 1235 del Code AP 1804 (" Tout paiement suppose une dette: ce qui a etè payè sans ètre dù, est sujet a repetition") e dell'art. 1188 del Codice per lo Regno delle Due IE ("Ogni pagamento suppone un debito"), mentre ancor più categorico appare l'art.1157 del IG CI NO nel presentare il pagamento come atto strettamente attuativo del programma contenuto nella obbligazione cui si riferisce ("Ne se entenderà pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestacion en que la obligacion consistia") così consacrando la natura di atto attuativo di un preesistente rapporto obbligatorio, mentre l'art. 1191 cod.civ. 1942 , escludendo la capacità di agire tra i requisiti per l'esecuzione di un valido ed efficace atto di pagamento, lo sottrae dall'area negoziale, in cui la volizione dell'effetto è indissolubilmente legata alla capacità di agire e disporre dei propri diritti.
In tal caso neppure è necessaria l'indagine sulla compatibilità del nuovo atto in cui quello nullo dovrà convertirsi, con l'esistenza di un rapporto di continenza tra il secondo ed il primo , e sulla esistenza di una volontà ipotetica delle parti poiché non essendosi al cospetto di un atto negoziale19 la qualificazione dell'atto è direttamente fornita dallo schema causale già riconosciuto al rapporto giuridico di durata nel cui contesto l'atto si situa come mero momento esecutivo diretto ad assicurare l'esistenza di una provvista finanziaria, attuata o con il deposito o con il ripristino dell'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1852 cc, strumentalmente idonea a consentire l'esecuzione degli 19 "Per decidere se ricorra la possibilità di conversione del contratto nullo ai sensi dell'art.1424 cc deve procedersi ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la obbiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo e l'altra implicante un apprezzamento di fatto sull'intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso."(Cass.Civ.Sez.II sent.n.6004 del 05 marzo 2008). 32 ordini del correntista ai sensi dell'art. 1856 cc20 .
Nella teoria dei fatti ed atti giuridici l'atto giuridico unilaterale è, infatti, una categoria generale di cui il negozio giuridico unilaterale costituisce una sottofattispecie, e vede i propri effetti determinati dalla oggettiva conformità al modello legislativo, limitandosi l'agente a volere l'atto, mentre la produzione dell'effetto non deriva dalla volontà creatrice propria invece del solo negozio giuridico21.
La rimessa solutoria, mero atto giuridico unilaterale non negoziale, privata ex post della esistenza del debito al cui soddisfacimento era stato imputato ex artt. 1194 e 1193 cc, perde il requisito della causa solvendi di cui all'art. 1325 n.2 cod.civ. applicabile al mero atto giuridico mercè il rinvio generale disposto dall'art. 1324 cod.civ., ed è così automaticamente attratta nella causa depositi attribuita dall'art. 1852 cc, e si converte in un diverso atto esecutivo del contratto di conto corrente di corrispondenza (rectius: operazioni ANrie in conto corrente) di cui ha i requisiti di sostanza e forma.
L'impossibilità giuridica che la rimessa esplichi efficacia solutoria, provocata dalla declaratoria di nullità parziale con efficacia retroattiva della clausola istitutiva degli interessi anatocistici, produce così la conversione in funzione conservativa della rimessa che, sottratta dal baratro della inutilità giuridica in cui verrebbe sprofondata dalla declaratoria di nullità, continua a vivere come atto giuridico ed esplica la sua efficacia di atto di ripristino della provvista in perfetta conformità con la funzione economico-sociale del contratto di conto corrente ANrio, avente causa mista riconducibile al deposito o, comunque, alla creazione, anche con apertura di credito, di una provvista finanziaria strumentale alla esecuzione degli ordini impartiti dal cliente ai sensi dell'art. 1856 cc. 20 "Riguardo agli atti giuridici non negoziali e alle dichiarazioni unilaterali di volontà non è applicabile data la loro natura
, il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti, né è rilevante il comportamento dell'autore dell'atto di essi, rimanendo invece applicabile in base al rinvio operato dall'art. 1424 cc il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto stabilito dall'art. 1363 cc."(Cass.civ.Sez.Lavoro sent.n.12780 del 27-09-2000).
33 Ne consegue che la rimessa diviene o atto solutorio di debiti lecitamente contratti ed efficacemente iscritti sul conto, ovvero, in caso di esubero rispetto ai debiti o di inesistenza di questi, atto di ripristino della provvista, con conseguenziale decorrenza del dies a quo per l'esercizio dell'azione dalla chiusura del conto corrente.
Tanto deriva dalla natura del contratto di conto corrente ANrio, dovendo riconoscersi in esso la causa del deposito e del mandato, a cui devono ricondursi gli atti esecutivi del rapporto contrattuale tra i quali, indubbiamente, rientrano le c.d. rimesse del correntista, ovverosia gli atti deposito e/o versamento di somme di danaro che questi faccia, essendo diretti a costituire la provvista necessaria per assolvere agli ordini ed alle disposizioni impartite dal cliente.
Ne consegue che, l'efficacia retroattiva connessa alla declaratoria di nullità del debito preesistente,
e alla cui estinzione era stato destinata ex lege la rimessa del correntista ai sensi degli artt.1194 e
1193 cc, non trasforma quest'ultima in un "atto senza causa" fonte di una azione di ripetizione ex art. 2033 cc, in quanto la natura di contratto misto del conto corrente ANrio consente di ascrivere la rimessa alla causa depositi, permettendo all'atto di conservare la propria natura esecutiva del programma negoziale in conformità alla funzione economico sociale che il contratto de quo era stato destinato a soddisfare ex ante per effetto della volontà negoziale delle parti estrinsecatasi nell'accordo consensuale ad efficacia obbligatoria costitutivo del contratto tipico.
Il pagamento è un atto giuridico unilaterale e, pertanto, ad esso si applica il principio di conservazione dell'atto, secondo cui un atto può produrre un effetto diverso in base alla funzione complessiva cui era destinato dal suo autore nell'ambito della operazione giuridico economica in cui si inserisce ed indubbiamente chi deposita danaro sul conto corrente vuole innanzitutto avvalersi della causa del deposito propria di questo contratto nominato22, onde alla rimessa del correntista
"Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera per la messa in mora, il canone ermeneutico di cui all'art.1362, primo comma, cod. civ. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i 34 deve sempre essere riconosciuta questa doppia valenza di atto solutorio in caso di saldo passivo, e di ripristino della provvista in caso di inesistenza anche sopravvenuta, per declaratoria di nullità, del debito, perfettamente conforme alla funzione economico-sociale del contratto così come delineata dall'art. 1852 cc, per cui venuta meno la funzione solutoria per sopravvenuta caducazione, in tutto o in parte, del debito alla cui estinzione era stata destinata obbiettivamente, vede riespandere la sua naturale funzione di atto attuativo della causa depositi propria del contratto.
I limiti che la conversione del contratto incontra nell'art. 1424 cc non sono invece estensibili ai meri
"atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale" in virtù dell'espresso richiamo alla "compatibilità" presente nella norma di rinvio dell'art. 1324 cod.civ., di guisa che confronti dei meri atti giuridici non negoziali a contenuto patrimoniale, quale la solutio, la conversione opera con latitudine maggiore rispetto agli atti negoziali, unilaterali o plurilaterali, solo questi ultimi essendo assoggettati alla verifica della compatibilità con la volontà negoziale che, invece, difetta del tutto nel mero atto giuridico.
La conversione della cd rimessa solutoria in una rimessa ripristinatoria, quale effetto legale prodotto dalla dichiarazione di nullità del debito che la rimessa solutoria era destinata ad estinguere, appartiene al più vasto gruppo delle cd conversioni legali o non negoziali, aventi ad oggetto atti giuridici privi di natura negoziale.
Alle medesime conseguenze prodotte dalla conversione dell'atto si perviene peraltro attraverso il percorso "alternativo" tracciato dall'obbligo giuridico, gravante sulla AN , di procedere in forza della causa mandati , elemento costitutivo del contratto misto di conto corrente, ad accreditare in favore del cliente tutte le somme che comunque gli siano dovute, non escluse, quindi, quelle che la AN, in esecuzione del mandato, si trovi a detenere sine titulo, e tra le quali rientrano de plano le somme originariamente ricevute a titolo di pagamento di un debito ( cd rimesse solutorie ) successivamente dichiarato inesistente a seguito di declaratoria di nullità del rapporto giuridico da contratti dal secondo comma di detto art., che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle anche posteriore alla conclusione del contratto. "(Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.13970 del 30/06/2005)
35 cui aveva tratto origine23
Il fondamento di siffatto obbligo è rinvenibile innanzitutto nell'art. 1713 cod.civ. in forza del quale
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto quanto ricevuto a causa del mandato", incluse, in difetto di contraria disposizione normativa, le somme ricevute a qualsiasi titolo ed anche per errore provocato da indebito conseguenziale a caducazione di singole pattuizioni contrattuali, dovendo anch'esse considerarsi come ricevute dalla AN "a causa del mandato" ; in secondo luogo nel dovere generale del mandatario di curare l'esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia derivante dall'art. 1710 cod.civ., che la giurisprudenza correttamente estende non solo agli propriamente esecutivi del mandato, ma anche a quelli che siano preparatori, strumentali ed anche di necessario completamento, e tra questi rientra certamente la restituzione al mandante di ciò che non è stato possibile utilizzare per lo scopo ed il fine del mandato, come le somme ricevute in funzione solutoria di debiti rivelatisi inesistenti per sopravvenuta dichiarazione di nullità della relativa obbligazione.24; ed infine dall'obbligo gravante sulla AN- mandataria per effetto del comma 2 dell'art. 1710 cod.civ. , che le impone il dovere di comunicare tempestivamente al mandante le circostanze sopravvenute che possano comportare la modifica del mandato, quale, ad esempio, la impossibilità di eseguire il pagamento per qualunque causa, dal che
è possibile escludere che il legislatore abbia voluto consentire al mandatario di fare proprie le somme di danaro ricevute dal mandante per l'esecuzione di un incarico che non sia andato a buon fine.
Ed infine l'obbligazione restitutoria deriva anche dalle Norme Uniformi Bancarie che, con efficacia di condizioni generali di contratto, integrano il contenuto del regolamento negoziale avente forza di 24 "L'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento da parte del mandatario degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che dei primi costituiscano il necessario completamento, e comprende altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.2149 del 25-02-2000). 36 legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 cod.civ., obbligando la AN ad accreditare al correntista tutte le somme comunque ad esso pertinenti e, pertanto, anche le somme da quegli versate per la estinzione di debiti poi dichiarati nulli e, di conseguenza, divenute somme detenute "sine titulo" dalla AN che non ha titolo per volgerle a proprio profitto.
Se tanto non facesse l'azienda di credito rischierebbe di porre in essere una sorta di "interversio possessionis" mediante la commissione di atti uti domina rispetto a somme di danaro che essa è invece obbligata ex contractu a rimettere a disposizione del cliente, profilandosi così il fumus del delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale ("Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito a querela della persona offesa…- omissis-."), con la possibile applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 del codice penale in riferimento al fatto commesso con "abuso di prestazione d'opera", dovendo il contratto di mandato ex art.1710 cod.civ. , elemento costitutivo del contratto misto di conto corrente ANrio ai sensi dell'art. 1852 cod.civ., esser sistematicamente ricondotto nel nòvero della categoria dei c.d. contratti di lavoro in senso lato e, più esattamente, nei contratti di lavoro autonomo25; con l'ulteriore conseguenza di rendere il delitto di appropriazione indebita procedibile d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 646 cod.pen..
Ne deriva che a produrre l'effetto della conversione concorre non soltanto l'operatività dei principi 25 "IN TEMA DI APPROPRIAZIONE INDEBITA, LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELL'ABUSO DI RELAZIONE D'OPERA (ART 61 N 11 COD PEN) PREVEDUTA NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART 646 STESSO CODICE, RICORRE OGNI VOLTA CHE L'AGENTE PROFITTI DELLA PARTICOLARE FIDUCIA IN LUI RIPOSTA ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO, A QUALSIASI TITOLO, NEL DISIMPEGNO DI UN'ATTIVITA (NELLA SPECIE, MANDATO A VENDERE UNA COSA MOBILE) CHE LO PONGA IN CONDIZIONI DI COMMETTERE PIU FACILMENTE IL REATO." (Cass.Pen.Sez. 2, Sentenza n. 304 del 12/01/1974).
"Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, dopo aver adempiuto il mandato a vendere, trattenga definitivamente la somma ricavata dalla vendita invece di rimetterla al mandante." (Cass.Pen.Sez. 2, Sentenza n.46586 del 15/12/2011)
"Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita. (Fattispecie nella quale la Corte Suprema ha ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., osservando che il mandato a vendere una cosa mobile fa nascere un rapporto di prestazione d'opera tra le parti, ed il mandatario approfitta della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi del bene affidatogli con maggiore facilità)." (Cass.Pen.Sez. 2, Sentenza n.11570 del 26/03/2012)
37 normativi dettati dagli artt.1424 e 1324 cc, ma anche l'obbligo giuridico gravante sulla AN in virtù della causa mandati, costitutiva del negozio misto di conto corrente ANrio unitamente alla causa depositi;
rilievo, questo, valido anche per le ipotesi in cui il rapporto giuridico sia oramai chiuso e la vicenda sia sottoposta all'autorità giudiziaria, esplicitando l'assoluta conformità della conversione alla causa del contratto ed agli obblighi contrattuali della AN mandataria in aderenza alla naturale retroattività degli effetti propria della sentenza dichiarativa della nullità.
A seguito della declaratoria di nullità di una pattuizione contrattuale ex art. 1419 cod.civ., consegue così l'espunzione dal conto delle poste ivi iscritte in forza della predetta clausola.
Le rimesse effettuate dal correntista acquistano efficacia solutoria rispetto ad altri debiti ai sensi dell'art.1193 cc, e, qualora insufficienti ad estinguerli, provocheranno una riduzione in parte qua del saldo passivo e, di conseguenza, l'accertamento negativo di minor debenza rispetto al saldo apparente viziato dalle poste debitorie iscritte in forza delle pattuizioni risultate nulle.
In tal caso nessuna azione di ripetizione sarà ovviamente possibile, continuando il saldo del conto ad essere negativo per il correntista e, ovviamente, nessuna questione inerente la prescrizione estintiva si porrà neppure in astratto, non essendo configurabile un'azione di condanna alla restituzione in favore del correntista quando il saldo del conto continui ad essere, sia pure in minor misura rispetto a quello apparente ex ante, passivo.
Quando invece , a seguito della declaratoria con efficacia retroattiva delle pattuizioni affette da nullità, e della conseguenziale espunzione dal conto delle poste debitorie iscrittevi, le rimesse del correntista non solo estinguano in tutto le ulteriori poste passive iscritte a fronte di altri debiti lecitamente contratti, ma pure sopravanzino il passivo andando ad integrare un saldo attivo per il correntista, ci si troverà al cospetto di rimesse ripristinatorie della provvista in parte qua, e nessuna eccezione di prescrizione sarà possibile in quando la domanda del correntista in realtà avrà ad oggetto non già la ripetizione di somme indebitamente versate, ma il diritto a "disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 cod.civ., incluse quelle frutto della conversione del mero atto giuridico costituito dal pagamento rivelatosi senza causa ex art. 1325 cc o dell'adempimento da parte della AN-mandataria dell'obbligo contrattuale
38 di mettere immediatamente a disposizione del cliente-mandante "tutto quanto abbia ricevuto a causa del mandato" (art. 1713 cod.civ.), configurandosi quindi come una normale azione di adempimento contrattuale ex art. 1454 cod.civ..
Si verifica così un vero e proprio concorso apparente di norme aventi ad oggetto l'obbligo della AN di rimettere al cliente le somme originariamente destinate in funzione solutoria alla estinzione di quei debiti caducati;
il conflitto tra norme legislative e pattizie costitutive del regolamento contrattuale frutto dell'autonomia privata, e norme dettate in tema di ripetizione di indebito e costitutive di obbligazioni non contrattuali da atto lecito, viene risolto in favore delle prime dal principio di specialità, operando l'indebito solo in via generale e residuale qualora la fattispecie non possa ricevere una diversa qualificazione giuridica, essendo il regolamento contrattuale la lex specialis dell'intero rapporto giuridico ( lex specialis derogat generali ).
Il principio di specialità, ben conosciuto nel settore penale in quanto espressamente codificato all'art.15 del codice penale ("Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.") dirime il concorso apparente di norme derivanti da fonti eterogenee delle obbligazioni civili così come individuate dall'art. 1173 cod.civ. ("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico").
Chi esercita l'azione di ripetizione dell'indebito, in conformità alla funzione residuale e di chiusura del sistema che l'ordinamento attribuisce al predetto rimedio, non chiede affatto di ricostruire il conto corrente ed attuare la volontà contrattuale che ha dato vita al regolamento negoziale attinto in tutto o in parte dalla declaratoria di nullità , ma solo di applicare i principi restitutori conseguenziali alla predetta declaratoria, cui deve seguire l'espunzione delle partite contabili appostate a debito per effetto di quelle clausole investite dalla caducazione con efficacia retroattiva, con conseguenziale riconduzione dei patrimoni degli autori della vicenda giuridica nelle medesime condizioni in cui versavano prima che questa si perfezionasse.
La ripetizione dell'indebito integra una vera e propria riduzione in pristino stato e presuppone così
39 la morte in tutto o in parte del contratto, decretando l' incapacità del regolamento di interessi originariamente predisposto dai soggetti di diritto nell'esercizio dei poteri loro riconosciuti dall'autonomia privata a produrre gli effetti desiderati dai loro artefici.
La diversa interpretazione affermatasi in giurisprudenza, , produce effetti poco razionali e incompatibili con il sistema, dando vita ad una autentica inversione logica con l'affermazione della prevalenza sistematica di rimedi meramente ripristinatori e riequilibratori (ripetizione di indebito a seguito di nullità) destinati alla tutela dello status quo ante rispetto agli istituti attraverso i quali si produce la innovazione ed il progresso dell'ordinamento giuridico con la produzione di nuovi effetti
(conservazione dell'atto mediante la conversione dell'atto nullo), consentendo alle aziende di credito che hanno posto in essere comportamenti contrattuali scorretti caratterizzati dall'utilizzazione di pattuizioni inerenti l'obbligazione di interessi viziate da nullità radicale, un vero e proprio premio costituito dall'acquisizione degli interessi illecitamente maturati in forza delle predette clausole che, sebbene dichiarate invalide, non produrrebbero a favore del correntista l'effetto restitutorio per la ritenuta decorrenza del termine prescrizionale dal giorno dell'avvenuto pagamento, e verrebbero così trattenute dall'azienda di credito che ne trarrebbe comunque profitto, a dispetto della accertata illiceità, persino nella ipotesi in cui ci si trovi al cospetto di un c.d. reato-contratto, quando la clausola risulti istitutrice di veri interessi usurari ai sensi della legge n.108/1996.
In quest'ultimo caso l'interpretazione affermatasi in giurisprudenza potrebbe addirittura legittimare la iniusta locupletatio di un vero e proprio profitto del reato di cui all'art. 240 del codice penale, costituito dagli interessi usurari che la AN, grazie alla prescrizione estintiva del diritto di ripeterli, potrebbe egualmente volgere a suo vantaggio a dispetto della sopravvenuta - ed inutiliter data - declaratoria di nullità della pattuizione, consentendo all'autore di un reato di consolidare l'acquisizione del pretium sceleris.
L'appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod.pen., aggravata dall'abuso di prestazione d'opera ai sensi dell'art.61 n.11 cod.pen., verrebbe così ad essere avvinta dall'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. con il possibile delitto presupposto di usura ex art. 644 cod.pen. ( il presente paragrafo è tratto dalla sentenza monocratica del giudice unico dott. RT NO emessa il 21
40 ottobre 2013 nel processo vertito sotto il numero 325/2005 RGT Taranto).
In conclusione chi effettua un versamento di danaro sul proprio conto corrente “vuole” l'azione tipica consistente nell' incrementare il saldo del conto in misura corrispondente alla valuta depositata:
a) Se il conto presenta un saldo passivo l'effetto si verificherà mediante una riduzione del saldo negativo in misura corrispondente a quanto depositato.
b) Se il conto presenta un saldo attivo l'effetto si verificherà mediante un aumento del saldo positivo in misura corrispondente a quanto depositato.
Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie effettuate nella fase esecutiva del contratto di conto corrente ANrio sono così atti “algebricamente” equivalenti o, se si preferisce, “due facce della stessa medaglia”, in quanto rappresentano il medesimo effetto giuridico-contabile prodotto sul conto corrente da un unico atto ( il versamento di danaro ) che realizza il medesimo effetto ( l'incremento del conto ) ora dal lato nei numeri con segno – mediante una riduzione del saldo negativo, ora dal lato dei numeri con segno + mediante un accrescimento del saldo positivo.
E che la declaratoria di nullità del titolo giuridico determini ipso iure l' effetto accrescitivo del conto nel quale era iscritta la partita contabile negativa è esplicitamente ammesso e riconosciuto dalla Legge dello Stato.
Il D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”)
così infatti dispone nell' art. 229 , sotto la rubrica “conto economico”:
“1.. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le
41 insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.”
Il conto economico esplicita contabilmente il profilo dinamico dello stato patrimoniale dell ' Ente
che , invece, nel bilancio di previsione viene evidenziata staticamente.
Il conto economico ha infatti ad oggetto incrementi e decrementi patrimoniali effettivi,
immediatamente realizzatisi e perfezionatisi giuridicamente nell' esercizio cui si riferisce.
Il comma 3 della predetta disposizione normativa infatti elenca gli “incrementi” del conto così
individuandoli:
“3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.”
Le “insussistenze del passivo” sono dalla Legge parificati alle “sopravvenienze attive”, ovverosia agli incrementi effettivi determinati da eventi successivi che si traducono in un concreto ed effettivo accrescimento patrimoniale.
Per effetto di tale equiparazione gli accertamenti di inesistenza e/o nullità di poste passive del conto si traducono così automaticamente in “componenti positivi” del conto, ovverosia transitano dal lato della colonna dei numeri preceduti dal segno + , senza la mediazione necessaria costituita dall'
azione di ripetizione.
Diversamente la Legge avrebbe imposto l' iscrizione nella colonna dell' attivo del bilancio di previsione di un' apposito capitolo creditorio, cui far corrispondere dal lato passivo un fondo di ammortamento, destinato eventualmente ad essere espunto a seguito dell' esercizio vittorioso dell'
azione di ripetizione.
Invero secondo la lettura offerta dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e di legittimità, alla declaratoria di nullità del titolo giuridico in forza del quale è stata appostata la somma a debito,
42 dovrebbe seguire necessariamente l'esercizio dell'azione di ripetizione.
Se così fosse alla declaratoria di “insussistenza del passivo” o della passività, non dovrebbe affatto corrispondere una voce attiva nel conto economico, ma l'iscrizione nel bilancio di previsione dal lato attivo di una posta creditizia, bilanciata dal lato passivo dal fondo di ammortamento destinato ad essere espunto solo con la conclusione favorevole del giudizio promosso con l'azione di ripetizione.
Ulteriori rilievi sistematici rendono infondata la lettura “atomistica” del contratto di conto corrente ANrio diretta a segmentare le singole rimesse “solutorie” per farne oggetto di altrettante singole azioni di ripetizione , ignorando la realtà circostante che le vede come momenti di un più ampio e diacronico rapporto contrattuale munito di causa complessa.
Invero l'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cc è “pensata” per il cd “pagamento isolato” ,
ovverosia per un fatto giuridico in nulla collegato ad altri rapporti giuridicamente rilevanti intercorrenti tra il solvens e l'accipiens: in una assolata giornata estiva incontra CP_9
nell'agorà e, pensando di essere suo debitore, gli versa 100 dracme, salvo accorgersi Per_3
successivamente dell'errore commesso per inesistenza di un preesistente debito.
Diversamente accade quando il pagamento, lungi dall'essere un 'atto “isolato”, rappresenta un momento di un complesso rapporto giuridico di origine negoziale, proprio come nella vicenda sottoposta a giudizio.
I profili differenziali tra pagamento non dovuto “isolato”, e pagamento non dovuto quale elemento di un più complesso rapporto giuridico sono così tratteggiati:
“l'azione esercitata ha natura di ripetizione dell' indebito in cui la disciplina degli interessi dovuti sulle somme versate al solvens è dettata dalle norme speciali disciplinanti l'indebito di cui agli artt. specialità che dirime il concorso apparente di norme tra fonti eterogenee delle obbligazioni così
come individuate dall'art. 1173 cod.civ. ("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico").
Chi esercita l'azione di ripetizione dell'indebito, in conformità alla funzione residuale e di chiusura del sistema che l'ordinamento attribuisce al predetto rimedio, non chiede affatto di ricostruire il conto corrente ed attuare la volontà contrattuale che ha dato vita al regolamento negoziale attinto in tutto o in parte dalla declaratoria di nullità , ma solo di applicare i principi restitutori conseguenziali alla predetta declaratoria, cui deve seguire l'espunzione delle partite contabili appostate a debito per effetto di quelle clausole investite dalla caducazione con efficacia retroattiva, con conseguenziale riconduzione dei patrimoni degli autori della vicenda giuridica nelle medesime condizioni in cui versavano prima che questa si perfezionasse.
La ripetizione dell'indebito presuppone così la morte in tutto o in parte del contratto, decretando l' incapacità del regolamento di interessi originariamente predisposto dai soggetti di diritto nell'esercizio dei poteri loro riconosciuti dall'autonomia privata a produrre gli effetti desiderati dai loro artefici.
La ripetizione dell'indebito è infatti disciplinata dal codice civile del 1942 nel titolo VII del Libro IV del Codice CIe, e nella summa divisio delle fonti delle obbligazioni individuata dall'art. 1173 cc
(("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico") è ampiamente riconducibile alle variis causarum figuriis ("Obligationes aut ex contractu, aut ex maleficio, aut ex variis causarum figuriis nascuntur") intesa come categoria residuale eterogenea comprensiva di vari fatti giuridici, ora negoziali ( quali ad esempio le promesse unilaterali ) ora non negoziali ( quale l'arricchimento senza causa ), ma tutti giustapposti alla categoria unitaria ed omogenea del contratto dalla quale restano ben distinti e differenziati.
Ne consegue che l'indebito rappresenta per l'ordinamento vigente una fonte non contrattuale di obbligazioni, ed in tanto il codice civile del 1942 sembra perpetuare la la tradizione storica risalente
44 al Code AP 1804 che all'art. 1371 riproponeva la ripartizione giustinianea dei quasi contratti
("Des quasi-contrats") definendoli come fatti giuridici volontari ("Les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il resulte un engagement quelconque envers untiers, et quelquefois un engagement reciproque des deux parties"), ove la volontà dell'agente non è diretta alla produzione del mero fatto materiale, mentre l'effetto giuridico è determinato dall'ordinamento in relazione alla conformità allo schema legale tipico.
Impostazione sistematica, questa, che veniva fedelmente riprodotta dall'art. 1325 del Codice per lo
Regno delle Due IE prima ("I quasi contratti sono i fatti puramente volontari dell'uomo, dà quali risulta una obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta una obbligazione reciproca delle due parti."), e dall'art. 1140 del Codice CIe del Regno d'Italia del 1865 poi ("Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti") e, ugualmente, dall'art. 1887 del IG CI ( "Son cuasi contractos los hechos licitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligacion reciproca entre los interesados").
Coerentemente il Code AP annoverava tra i quasi contratti il c.d. indebito, quale fatto giuridico fonte di obbligazione restitutoria , disponendo in tema di indebito oggettivo all'art. 1376
"Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du, s'obligè a le restituer a celui de qui il l'a indument recu".
Sul solco del Code AP 1804 si collocavano l'art. 1330 del Codice per lo Regno delle Due
IE ("Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.") , l'art. 1145 del Codice CIe Italiano del 1865 poi
(" Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto"), l'art. 1895 del IG CI NO ("Cuando se recibe alguna cosa que no habia derecho a cobrar, y que por error ha sido indebitamente entregada, surge la obligacion de restituirla").
Vero è che in tema di indebito oggettivo l'art.2033 del Codice CIe Italiano del 1942 costruisce la fattispecie non già sulla posizione dell'accipiens obbligato alla restituzione, come avevano fatto le
45 precedenti legislazioni, ma sul diritto del solvens alla ripetizione di quanto dato, salvo tornare nel solco delle previgenti legislazioni in tema di indebito soggettivo delineato all'art. 2036 del Codice
CIe Italiano del 1942, ove la fattispecie viene ricostruita sul diritto del solvens a ripetere quanto pagato.
In tal senso disponevano l'art.1377 del Code AP 1804 prima ("Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyat debitrice, a acquittè une dette, elle a le droit de repetition contre le creancier"),
l'art. 1331 del Codice per lo Regno delle Due IE ("Quando uno che per errore si credeva debitore, ha pagato un debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore"), e l'art. 1146 del Codice CIe
Italiano del 1865 poi ("Chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto di ripetizione contro il creditore").
L'abolizione della categoria dei quasi-contratti da parte della vigente codificazione italiana del 1942 non ha impedito alla dottrina, seguita dalla giurisprudenza, di creare la nuova classificazione delle
"obbligazioni non contrattuali da atto lecito", nella quale ha sostanzialmente riprodotto istituti perfettamente riconducibili nel paradigma normativo delineato dell'art. 1371 del Code AP
1804.
La sommaria ma non insignificante ricostruzione storico-sistematica consente di escludere che, nei casi di esercizio dell'azione di ripetizione la disciplina degli interessi sulle somme oggetto della obbligazione restitutoria possa essere attinta da fonti contrattuali, come nella vicenda sottoposta a giudizio pretende di fare il correntista che, esercitando l'azione in parola chiede tuttavia l'applicazione degli interessi con capitalizzazione annuale in relazione alle somme pagate in forza delle clausole contrattuali dichiarate nulle.
Così facendo l'interprete incorrerebbe in una insanabile contraddizione sistematica, in quanto verrebbe indebitare ad operare una inammissibile confusione tra fonti eterogenee di obbligazioni
(non contrattuale quella relativa alla disciplina dei frutti dell'indebito, contrattuale il patto sulla capitalizzazione annuale degli interessi a credito per il cliente) produttiva di una sorta di inaccettabile mixtum compositum, assumendo l'applicabilità delle pattuizioni contrattuali in tema di capitalizzazione annuale degli interessi a credito per il correntista, frutto tipico dell'esercizio dei
46 poteri inerenti l'autonomia privata dei soggetti di diritto riconosciuta dagli artt. 41 comma 1 della
Costituzione e 1322 del cod.civ., ad una fattispecie non contrattuale (o "quasi contrattuale" secondo le precedenti legislazioni ) quale certamente deve ritenersi l'obbligazione restitutoria oggetto dell'azione di ripetizione da indebito oggettivo o soggettivo, caratterizzata da un fatto "puramente volontario e lecito", ove la volizione è diretta non già alla produzione dell'effetto giuridico, come nelle fattispecie negoziali, ma al semplice fatto o atto, essendo invece le conseguenze frutto della qualificazione impressa dall'ordinamento.
L'applicabilità della capitalizzazione annuale sugli interessi a credito può infatti essere frutto solo della volontà negoziale delle parti, mentre l'obbligazione restitutoria derivante dall'indebito, con la disciplina accessoria dei frutti civili e naturali, ha fonte in una fattispecie legale tipica non contrattuale avente natura di mero fatto giuridico volontario e lecito per dirla con l'art. 1140 del
Codice CIe Italiano del 1865, e, come tale, sottratto ai poteri di modifica esercitabili nell'ambito dell'autonomia privata dei soggetti di diritto di cui agli artt. 41 della Costituzione e 1322 cod.civ..
L'esercizio dell'azione di ripetizione ha invece come presupposto implicito ed indefettibile la caducazione della disciplina contrattuale destinata dalla volontà delle parti a regolare lo spostamento patrimoniale.
Di tanto da chiara contezza l'art.1422 cod.civ. che, nel dichiarare la imprescrittibilità dell'azione di nullità del contratto, fa salva la prescrizione dell'azione di ripetizione, così lasciando intendere come questa possa trovare spazio solo quando con il preventivo esperimento vittorioso dell'azione di nullità sia stato espunto dall'ordinamento il titolo giuridico negoziale e la conseguenziale regolamentazione pattizia in forza del quale si erano avuti quegli spostamenti patrimoniali che con l'esercizio dell'azione di ripetizione debbono essere ridotti in pristino stato.
L'azione di ripetizione conferma così la propria funzione nel sistema del diritto civile collocandosi nell'ambito dei rimedi diretti al c.d. riequilibrio patrimoniale all'esito di vicende caratterizzate da spostamenti avvenuti in forza di titoli giuridici originariamente insussistenti o successivamente
47 caducati 26, e si giustappone all'azione di arricchimento di cui all'art. 2041 cod.civ. di cui condivide le finalità.
Siffatta funzione residuale nel sistema appare efficacemente esplicitata dal rapporto conseguenziale tra dichiarazione di nullità del contratto ed obbligazione restitutoria espressamente sancito nell'art. 1303 del IG CI NO laddove dispone: "Declarada la nullidad de una obligacion los contraentes debe restituirse reciprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con suas frutos , y el precio con los intereses , salvo lo que se dispone en los articulos siguientes".
Il rilievo conduce a conseguenze piuttosto importanti: l'azione di ripetizione di prestazioni eseguite in forza di un titolo giuridico caducato costituisce la conseguenza ultima ed estrema dell'intera vicenda, destinata a riportare i protagonisti sui blocchi di partenza mediante una vera e propria riduzione in pristino stato delle rispettive sfere patrimoniali;
chi ha ricevuto in forza della vicenda giuridica improduttiva di effetti giuridici ( quod nullum est nullum producit effectum ) non può trarne profitto e deve restituire;
chi in forza di quella vicenda ha dato deve ricevere ciò di cui si è privato e non deve impoverirsi, donde la doverosa corresponsione dei frutti civili e naturali. Il risultato è conseguito dal legislatore mediante la eliminazione di una posta attiva fittizia, quella prodotta nella sfera giuridica dell'accipiens, e la ricostituzione della posta attiva reale in luogo della deminutio patrimonii accusata dalla sfera giuridica del solvens. Nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod.civ. si assiste invece ad una sorta di compensazione impopria , in quanto il valore nominale del credito restitutorio dell'impoverito si riduce sino a concorrenza dell'effettivo incremento patrimoniale sussistente nella sfera dell'arricchito che ne segna il limite invalicabile.
48 Coerentemente il legislatore del 1942, come già avevano fatto le precedenti legislazioni, ha predisposto una disciplina tipica dei frutti naturali e civili prodotti da quanto oggetto della prestazione ripetibile, che nella sua completezza ed esaustività esclude ogni commistione con regole negoziali appartenenti a fonti contrattuali estranee alla fattispecie non contrattuale che della prima ne costituisce il fondamento secondo la dogmatica poc'anzi passata in sia pur sommaria rassegna.
Alla completezza ed esaustività della disciplina tipica in tema di frutti civili e naturali dell'indebito, si giustappone un'ulteriore argomentazione sistematica già annunciata nelle righe precedenti:
l'impossibilità per i soggetti di diritto di modificare gli effetti e la disciplina legale tipica di una fattispecie non contrattuale produttiva di obbligazione, in quanto sottratta ai poteri di cui agli artt.
41 della Costituzione e 1322 cod.civ., il quale ultimo dispone: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico." I poteri riconosciuti ai soggetti di diritto dall'art. 1322 cc non si limitano infatti alla sola creazione di modelli contrattuali nuovi (art.1322 cc comma 2), ma anche all'assemblaggio di segmenti e partizioni di schemi contrattuali tipici (art.1322 cc comma 1) , dando vita a negozi misti, negozi complessi27, negozi composti, realizzati con l'impiego di "materiali" giuridici provenienti da contratti tipici nominati28 29, o con il diverso fenomeno del collegamento negoziale. Tuttavia la materia contrattuale segna il limite estremo invalicabile entro il quale devono essere esercitati siffatti poteri, dovendo le parti limitarsi ad incidere su fattispecie rigorosamente negoziali, e restando invece esclusi i meri atti giuridici non negoziali, quali l'indebito, che , rappresentando una fonte non negoziale di obbligazione, è così sottratta all'ambito di operatività dell'art. 1322 cod.civ. non costituendo un "contratto tipico" che le parti possono modificare nell'esercizio della autonomia privata. Ne consegue che l'attore in ripetizione di indebito ha diritto a percepire i frutti civili e naturali secondo la disciplina legale tipica dell'istituto delineata dal legislatore e non modificabile ai sensi dell'art. 1322 cod.civ., ma non può pretendere di "abrogare" le disposizioni normative speciali dell'art. 2033 cod.civ. per sostituirvi le disposizioni pattizie istitutive della capitalizzazione annuale degli interessi dettate nell'esercizio dell'autonomia negoziale, poiché l'azione di ripetizione non tende affatto ad attuare il contratto e la volontà negoziale che a monte ne ha costituito il relativo regolamento di interessi, ma solo a riequilibrare la situazione patrimoniale degli autori della vicenda all'esito della caducazione totale o parziale di quel titolo giuridico negoziale, come esplicitato efficacemente dall'art. 1303 del IG CI NO ("Declarada la nullidad de una obligacion los contraentes debe restituirse reciprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con suas frutos , y el precio con los intereses , salvo lo que se dispone en los articulos siguientes".); presuppone pertanto l'inefficacia del contratto, e non la sua ultrattività.
Appare così evidente come l'attore abbia confuso l'azione di ripetizione dell'indebito con l'azione di adempimento delle obbligazioni assunte col regolamento negoziale costitutivo del contratto ANrio per cui è causa, anch'essa esercitabile a seguito della declaratoria di nullità parziale di singole clausole contrattuali30, e che tende, essa si, alla attuazione della volontà negoziale esplicitata nel complessivo regolamento di interessi, facendo seguire alla declaratoria di nullità delle impugnate clausole contrattuali la conversione degli atti giuridici posti in essere in esecuzione di quelle pattuizioni caducate, e tanto in forza del principio di conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civ. , essendo in forza dell 'art. 1324 cod.civ. applicabile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, pur se privi di natura negoziale e contrattuale quali, ad esempio, le rimesse ed i pagamenti e/o versamenti eseguiti dal correntista nel corso della esecuzione del contratto di conto corrente ANrio, dovendosi così dare attuazione al complessivo regolamento di interessi predisposto dalle parti che agli importi di quelle rimesse originariamente solutorie, e 30 Cosi il Tribunale di Taranto , in persona del medesimo G.U. , nella sentenza emessa in data 19 aprile 2013 all'esito del giudizio vertito al n. 5779/2005 RGT. 50 successivamente convertite in atti di deposito costitutivi di provvista in esecuzione della causa tipica del contratto ex art. 1852 cod.civ., attribuisce la natura di poste attive del conto sulle quali, questa volta sì, potranno applicarsi le eventuali clausole che prevedano la capitalizzazione annuale degli interessi maturati a credito del correntista.
Trattasi così di due azioni completamente differenti, in quanto fondate su diversi presupposti, causae petendi e petita.
L'azione di adempimento contrattuale vuole la "sopravvivenza" del contratto, e tende a recuperare nella causa tipica del negozio gli atti giuridici posti in essere in attuazione delle clausole attinte da declaratoria di nullità parziale, consentendo loro di continuare ad essere "atti di attuazione" della causa del contratto misto di conto corrente ANrio sotto le vesti delle c.d. rimesse ripristinatorie costitutive della provvista in esecuzione della causa depositi che rappresenta l'elemento costitutivo del contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 1321, 1325, 1852 cod.civ..
L'azione di ripetizione prende atto della nullità parziale delle singole pattuizioni contrattuali e si limita a voler ristabilire l'equilibrio patrimoniale dei contraenti turbato, sia pure in parte, da quelle clausole risultate nulle, riportando i patrimoni degli attori della vicenda giuridica sui "blocchi di partenza" in funzione ripristinatoria.
La prevalenza della conversione sulla ripetizione rappresenta una questione devoluta alla interpretazione giudiziale della domanda, oltre che, in primis, dalla stessa formulazione della domanda in omaggio al principio dispositivo (iudex iuxta alligata et probata partium iudicare debet).
E' rilevante notare come nell'ordinamento giuridico spagnolo, a fronte del legame strettamente conseguenziale fissato nell'art. 1303 del IG CI NO tra dichiarazione di nullità ed obbligazione restitutoria, non esista una norma corrispondente alla conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civile italiano del 1942, conoscendo invece l'ordinamento iberico la confirmacion di cui all'art. 1313 del IG NO ("La confirmacion purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebracion") in funzione analoga alla convalida di cui all'art.1444 del codice civile italiano;
sia la confirmacion iberica che la convalida italiana
51 tendono infatti ad emendare il medesimo contratto dal vizio che l'affetta.
Appare allora coerente con la scelta del legislatore iberico ipotizzare una conseguenzialità obbligatoria tra declaratoria di nullità ed azione di ripetizione quale contraltare della obbligazione restitutoria che sorge ex lege come altra faccia di una medesima medaglia.
A sua volta nell'ordinamento italiano non vi è una norma che svolga funzioni simili all'art. 1303 del
IG CI NO , e tanto è dovuto proprio all'operatività dell'istituto della conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civ. che costituisce una peculiare applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, dovendo questo operare subito dopo la declaratoria di nullità , mentre solo all'esito dell'infruttuoso tentativo di recuperare il contratto in tutto o in parte caducato, per difetto dei presupposti richiesti per una efficace conversione o per scelta espressa della parte che non voglia avvalersene, si darà luogo all'azione di ripetizione che del regolamento negoziale in tutto o in parte caducato segna la definitiva uscita di scena, così venendo ad esplicare la sua funzione residuale di mero riequilibrio patrimoniale attribuitole dal sistema.
Se, infatti, l'ordinamento italiano conoscesse una disposizione simile all'art. 1303 del IG CI
NO, la conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civ. non potrebbe quasi più operare e, con essa, sarebbe vulnerato il principio generale di conservazione dell'atto giuridico di cui la conversione costituisce precipua manifestazione.” ( Così il giudice unico dott. Allberto NO nella sentenza monocratica emessa il 01 luglio 2013 nel proc. 3942/2004 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati ed articolati in diritto emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto, in composizione soggettiva diversa da quella odierna, in epoca anteriore al 01 luglio 2013.
L'attrazione del pagamento non dovuto nell'ambito del rapporto giuridico più vasto , di cui quello costituisca un mero momento non isolabile mediante una visione atomistica, sottraendolo alla logica pura dell'azione di ripetizione, è riconosciuta dal legislatore europeo che nel Regolamento C.E.
n.864/2007 ( cd Roma II ) approvato l' 11 luglio 2007 così dispone nell'articolo 10 :
“Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un' arricchimento senza causa, compresa la
52 ripetizione d'indebito, si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante d un contratto o un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione”
Nei rapporti di diritto internazionale è la legge nazionale del contratto a disciplinare la ripetizione di indebito che involga un pagamento non dovuto verificatosi in dipendenza di un rapporto contrattuale, tornando così in applicazione la categoria giustinianea dei “quasi contratti” nella quale la condictio indebiti viene così sussunta abbandonando la categoria codicistica di obbligazione non contrattuale da atto lecito.
Con l' art. 10 del Regolamento C.E. n. 864 / 2007 dell' 11 luglio 2007 ( cd “Roma II “) Legislatore
Europeo ha così intuito che la lex contractus è la lex specialis dei fatti astrattamente sussumibili nello schema dell' indebito quando si verifichino nel corso di “ una relazione esistente tra le parti
“, fungendo questa da fattore impeditivo della frammentazione in singoli episodi atomisticamente considerati.
In applicazione della medesima logica giuridica del legislatore internazionale, quando il pagamento non dovuto si verifichi all'interno di una relazione negoziale come momento attuativo di essa, è al regolamento contrattuale, frutto delle norme statali imperative e delle norme di autonomia privata, che occorre rifarsi per trovare la disciplina applicabile senza semplicisticamente ricorrere alla fattispecie extracontrattuale della ripetizione di indebito e operando una artificiosa frammentazione atomistica di ciò che la volontà negoziale delle parti e quella ordinamentale vollero come unitario ed organico.
Quasi ad anticipare la ratio del diritto europeo e sovranazionale, una illuminata giurisprudenza italiana , proprio in materia di contratto di conto corrente ANrio, aveva da tempo esplicitato la nozione di cd “compensazione impropria” , evidenziando come nel contratto di conto corrente l'unicità del rapporto contrattuale renda non configurabile l'esistenza di una autonoma pretesa creditoria del correntista verso la suscettibile di contrapporsi con effetto estintivo a quella CP_5
eventualmente derivante in favore dell'azienda di credito , vertendosi piuttosto in tema di poste di segno contrario destinate a dar vita ad una somma algebrica di cui è esigibile il saldo;
l'esclusione
53 della compensazione propria rende improponibile la stessa pensabilità di azioni di ripetizione proposte dal correntista contro la AN in forza di atti di riduzione della disponibilità effettuati dalla azienda di credito e che siano dichiarati nulli dall'autorità giudiziaria, verificandosi automaticamente la riespansione del saldo in favore del correntista mediante la semplice eliminazione dal conto della posta passiva ascritta dalla AN , ad esempio per interessi passivi dichiarati non dovuti dal giudice per usurarietà .
La eliminazione ope iudicis dell'effetto riduttivo del saldo prodotto dalla posta passiva per interessi illegittimi iscritta dalla Banca e successivamente dichiarata nulla dal giudice ( quod nullum est nullum producit effectum ) provoca immediatamente la modifica algebrica dell'entità numerica del saldo del conto, essendo frutto di una sentenza self executing , ovverosia non bisognevole di atti esecutivi diversi dalla semplice cancellazione dell'effetto prodotto dall'atto ( addebito di interesse ultralegale o usurario ) dichiarato nullo.
Ancor prima della predetta giurisprudenza è stato il Legislatore sin dal 21 aprile 1942 a dettare semplici ed inequivoche disposizioni di legge che rendono non configurabile la compensazione nei rapporti tra cliente e AN originatisi dal contratto di conto corrente ANrio.
Compilando la disciplina del differente contratto di conto corrente ordinario nel Capo XVI della
Sezione III del Titolo III del Libro IV del codice civile, l' art. 1823 del codice civile infatti disponeva e dispone: “Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita.”
L'importantissimo successivo art. 1824 cc , sotto la rubrica “crediti esclusi dal conto corrente” disponeva e dispone: “Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori , s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.”
La compensazione propria prevista dall' art. 1241 e ss del codice civile trova così applicazione del differente contratto di conto corrente ordinario di cui costituisce l'in se ed il peculiare strumento
54 operativo, essendo il negozio de quo connotato proprio dalla contrapposizione di autonome pretese creditorie reciprocamente vantate tra i contraenti , tant'è che la Legge ha avvertito la necessità di sancire espressamente il divieto di includere nel conto i crediti che non possono essere compensati e, col successivo articolo 1857 ha omesso di inserire i predetti articoli 1823 e 1824 tra le disposizioni normative applicabili al contratto di conto corrente ANrio ( rectius: operazioni ANrie in conto corrente ).
Il quadro normativo è completato dall' art. 1853 cc che in tema di operazioni ANrie in conto corrente ( c.d. conto corrente ANrio o conto corrente di corrispondenza ), sotto la rubrica
“compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti” così disponeva e dispone: “Se tra la AN e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti , i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente , salvo patto contrario.”
Con una disposizione che per chiarezza ed univocità non teme i virtuosismi dell' interpretazione la
Legge dello Stato consentiva e consente la compensazione propria solo tra i saldi, ovverosia le risultanza finali, di due differenti contratti di conto corrente ANrio stipulati tra le stesse parti, così confermando la ratio della compensazione che ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cc si verifica solo tra due rapporti giuridici autonomi e differenti, quali indubbiamente sono quelli scaturiti da diversi contratti, ed escludendola a contrariis per gli atti meramente interni del contratto che , come già sancito nella sentenza emessa l' 11 maggio 2012 dal medesimo odierno estensore , hanno funzione puramente esecutiva.
La recente giurisprudenza non famosa ha così fatto applicazione di tale nozione:
“Evidente allora come si sia al cospetto di una forma del tutto impropria di compensazione, realizzandosi quest'ultima nel caso di contrapposte partite creditorie munite di causa autonoma, laddove nel caso del contratto di appalto risolto per inadempimento si è al cospetto di mere poste contabili originare da un unico rapporto giuridico. L' art. 1243 comma 1 cc infatti dispone: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.” Presupposto essenziale per la sussistenza della compensazione come causa estintiva dell'obbligazione diversa dall' adempimento è così la esistenza di due distinti ed autonomi rapporti giuridici obbligatori
55 intercorrenti tra i medesimi soggetti giuridici che si trovino ciascuno ora creditore ora debitore, mentre nella vicenda sottoposta a giudizio il rapporto giuridico è unico, quello derivato dal contratto di appalto, e le partite contabili confluiscono in una somma algebrica dalla quale scaturisce la situazione giuridica finale cristallizzata nel collaudo. Di tanto rende ragione il comma 10 dell' art. 141 del DLvo n. 163/2006 laddove dispone: “10. Salvo quanto disposto dall' articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. “ Se la responsabilità dell'appaltatore è sancita nelle ipotesi di fisiologica esecuzione e conclusione delle opere appaltata, a fortiori lo è nella ipotesi in cui la fase esecutiva del contratto sia stata interrotta per effetto della declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, essendo questa una ipotesi contenuta nella prima.”
L'impossibilità giuridica di ipotizzare la compensazione tra AN e cliente all' interno del contratto di conto corrente ANrio quale diretta conseguenza della impossibilità ontologica di configurare due contrapposti crediti tra AN e cliente, rende giuridicamente impossibile la stessa pensabilità dell'azione di ripetizione , presupponendo questa un credito distinto ed autonomo dal rapporto giuridico principale diramantesi dall'unico rapporto contrattuale, pur se connotato da causa mista del deposito e del mandato.
Dalla dichiarazione di nullità del patto istitutivo di interessi anatocistici o usurari non deriva così un credito restitutorio del correntista verso la AN, ma la semplice eliminazione delle poste passive del conto in cui quella clausola dichiarata nulla aveva trovato attuazione : quod nullum est nullum producit effectum.
Se la clausola usuraria o anatocistica è nulla nessun effetto può più produrre o mai aver prodotto sul conto e tutte le poste iscrittevi vengono cancellate automaticamente con la sentenza dichiarativa della nullità, riducendosi le voci passive del conto e incrementandosi il saldo in favore del cliente attore, ora come riduzione del saldo passivo che si approssima allo zero, ora come trasformazione del saldo passivo in saldo attivo, ora come incremento di un saldo già attivo in partenza.
L'eccezione di prescrizione estintiva deve così essere rigettata poiché manca del suo presupposto logico giuridico, ovverosia di una azione di ripetizione non esperibile nei casi di cd compensazione
56 impropria tra poste attive e passive generate da un unico rapporto giuridico e non da distinti ed autonomi rapporti obbligatori contrapposti come richiesto sin dal 21 aprile 1942 dall' art. 1243 del codice civile, essendo l'effetto accrescitivo del saldo del conto corrente una semplice conseguenza della caducazione dell'atto che ne aveva prodotto la diminuzione: scompaiono le poste passive illegittimamente iscritti dalla e cancellate dalla sentenza accertativa della nullità, restano CP_5
tutte le poste attive , comprese le rimesse cd “solutorie”, categoria del tutto impropria ed inadeguata alla reale natura giuridica del contratto di conto corrente ANrie, essendo il versamento di danaro contante da parte del correntista atto unico ed esecutivo del contratto de quo, con effetti sempre identicamente accrescitivi sul saldo, ora riducendone l'entità se passivo, ora accrescendolo se attivo, ma sempre nella medesima misura pari al valore nominale della valuta versata. (Il presente paragrafo è tratto dalla sentenza emessa il 01 ottobre 2018 dal giudice unico dott. RT NO nel procedimento n. 9512/2014 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati ed argomentati il diritto emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto, in composizione soggettiva diversa da quella odierna, in epoca anteriore al
01 ottobre 2018.]
VII.- Previa reiezione della eccezione di prescrizione estintiva, la domanda attrice deve essere rigettata, e deve essere dichiarato che il debito della nei confronti della Parte_1 CP_6
(già già , relativamente al c/c 1968, alla data del 31/12/2014,
[...] CP_7 CP_8
ammontava ad euro 147.723,24 (per sorte capitale € 131.112,19, a cui sommano € 59.032,78 quali interessi debitori e si sottraggono € 42.421,74 quali interessi creditori).
VIII.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico della attrice
P.Q.M.
a) accerta e dichiara che il saldo del c/c 1968, alla data del 31/12/2014, ammontava a credito della ad euro 147.723,24 (per sorte capitale € 131.112,19, a cui sommano € 59.032,78 Controparte_4
quali interessi debitori e si sottraggono € 42.421,74 quali interessi creditori);
57 b) rigetta l'eccezione di prescrizione estintiva formulata dalla convenuta;
c) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della convenuta, liquidandole in euro 9000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese della CTU come liquidate in atti, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 11 settembre 2025;
Il giudice dott. RT NO
58 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 10 "In tema di contratti ANri, la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza ANria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente ANrio, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003)
117 comm 7 del T.U.B.. 14 "La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla AN dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Sicchè proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla AN dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione da parte della AN di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore ovvero, se il conto abbia affidamento della AN e presenti saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.9494 del 28-06-2002).
“Il conto corrente di corrispondenza, per effetto del quale la AN, nel presupposto di una disponibilità presso di sé a favore del cliente si obbliga a prestargli il servizio di cassa, secondo le ricevute istruzioni, ha natura di contratto innominato misto, alla cui costituzione concorrono, insieme con la disciplina del mandato, che ha rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, anche elementi di altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente.”(Cass.Civ.Sez.I n.3701 del 21-12-1971).
“Nel contratto di conto corrente ANrio, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa.”(Cass.Civ.Sez.I n.1846 del 20-02-1998).
“Il conto corrente di corrispondenza è un contratto per effetto del quale la AN si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista ed essendo dominato dalle regole del mandato non esclude che la disponibilità sia costituita, a discrezione della AN, anche con interventi diretti della AN stessa, la quale si riserva di dar corso ad ordini di pagamenti su fondi propri.”(Cass.Civ.Sez.I n.815 del 10-02-1982). 15 "L'art. 1424 cod. civ. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l'atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell'atto diverso e che l'atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392 del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta "semplice" o a regime "libero" (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.263 del 07/01/2011) 18 "In tema di negozio giuridico, poiché le norme sull'interpretazione dei contratti (articoli 1362 segg. cod. civ.) si applicano agli atti unilaterali con il limite della compatibilità, non può aversi riguardo nei negozi unilaterali alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma deve indagarsi l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza che possa farsi ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto stesso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n.1387 del 20/01/2009) 21 "In tema di negozio giuridico, poiché le norme sull'interpretazione dei contratti (articoli 1362 segg. cod. civ.) si applicano agli atti unilaterali con il limite della compatibilità, non può aversi riguardo nei negozi unilaterali alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma deve indagarsi l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza che possa farsi ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto stesso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n.1387 del 20/01/2009) 22 "In tema di negozio giuridico, poiché le norme sull'interpretazione dei contratti (articoli 1362 segg. cod. civ.) si applicano agli atti unilaterali con il limite della compatibilità, non può aversi riguardo nei negozi unilaterali alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma deve indagarsi l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza che possa farsi ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto stesso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n.1387 del 20/01/2009) 23 "La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla AN dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Sicchè proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla AN dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione da parte della AN di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore ovvero, se il conto abbia affidamento della AN e presenti saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.9494 del 28-06-2002).
2033 cc, con esclusione di qualsiasi altra possibile interferenza normativa in forza del principio di
43 26 "Sussiste indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l'"accipiens" non abbia titolo per riceverla: tanto accade nei casi di nullità del contratto, ove l'azione "de qua" diventa esperibile per la restituzione delle prestazioni rese in base ad esso, ma anche nei casi di nullità di specifiche clausole contrattuali e per la restituzione delle corrispondenti prestazioni e controprestazioni da tali clausole originate." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 21096 del 28/10/2005)
"In caso di mancanza di una "causa adquirendi", sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (Nella specie la S.C., esclusa la configurabilità di un contratto di mutuo, e ravvisando ricorrere un contratto di società o associativo, in difetto della proposizione di un'"actio indebiti" ha escluso l'esistenza dell'interesse a ricorrere in riferimento al motivo di censura avente ad oggetto esclusivamente la nullità del contratto per difetto di forma)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.27334 del 12/12/2005) 27 "La distinzione tra contratto complesso e contratti collegati consiste nel corrispondere il contratto complesso al fenomeno della giustapposizione nel contenuto precettivo di un unico negozio di più elementi ciascuno dei quali isolatamente considerato, rientra nel contenuto di un distinto negozio giuridico, tipico o atipico. All'unità del negozio corrisponde l'unità della causa e la disciplina applicabile è quella corrispondente al contenuto negoziale tipico di maggiore rilievo nella finalità perseguita dalle parti."(Cass.Civ.Sez.III sent.n.1205 del 28-03-1977). 28 Art.1322 comma 1: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative") 29 "In tema di autonomia contrattuale, una volta accertato che le parti hanno dato norma ai loro reciproci rapporti per mezzo di un unico contratto nel quale hanno fatto confluire con funzione strumentale anche elementi di un contratto diverso da quello tipico prevalente, non può negarsi efficacia sol perché contrastante con una norma (nella specie dispositiva) pertinente alla regolamentazione legale di quest'ultimo (nella specie apertura di credito) ad una clausola dalle parti stipulata nell'esercizio della loro privata autonomia per regolare il negozio strumentale (nella specie conto corrente ANrio di corrispondenza)."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.565 del 01-03-1973). 49
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione CIe in composizione monocratica in persona del giudice
RT NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 27 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6035 dell'anno 2022
T R A
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Parte_1 CodiceFiscale_1
e con sede legale in RT AN (Ta) alla Strada Prov.le per Mottola km 2,200 Z.I., elettivamente domiciliata in RT AN (Ta) alla Via Leone XIII n. 2/D presso lo studio dell'avv. Giuseppe
AN ( ) che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_2
Attrice
C O N T R O
INTESA con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, iscritta al registro delle Controparte_1
Imprese di Torino al n. , Società incorporante il per atto di P.IVA_1 Controparte_2
fusione a ministero Notaio del 10/10/2018 Rep. n. 7.660/3.703 con effetti dal Persona_1
26/11/2018, in persona del legale rappresentante protempore e rappresentata e difesa dall‟avv.
[...]
Codice Fiscale presso il cui studio in Taranto al Corso Umberto I CP_3 CodiceFiscale_3
n. 139 ed ivi elettivamente domicilia come da documentazione in atti;
Convenuta
1 Ove all'udienza del 23 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 16 luglio 2025 e del 05 settembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [1) accertare che il tasso contrattuale ed il tasso effettivo globale del contratto di conto corrente n.
1968, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio, superano ab initio, ovvero a seguito di nuove pattuizioni ex art.118 TUB, il tasso soglia ex lege previsto per le specifiche categorie di operazioni e per i medesimi periodi di riferimento, tempo per tempo vigenti;
2) conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la misura degli interessi superiori al tasso soglia per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., in relazione alla Legge n. 108/96 così come autenticamente interpretata dalla Legge n. 24/2001;
3) conseguentemente, dichiarare che non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.,
e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di conto corrente senza applicazione di alcun interesse, oppure, in subordine, per l'ipotesi che non ricorra l'usura, con applicazione, senza capitalizzazione, dei soli interessi ex art. 117, comma 7, TUB;
conseguentemente, dichiarare l'illegittimità di quanto a tal titolo annotato in dare nei contratti di conto corrente in esame, rideterminando il saldo a partire dalla data del 01.01.2003 fino al 31.12.2014;
4) accertare e dichiarare la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione delle commissioni di ogni genere e delle spese nonché la nullità dell'anatocismo applicato agli interessi, alle spese e alle commissioni, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo del conto senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate;
5) accertare e dichiarare la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di disponibilità fondi ovvero di affidamento sia per mancanza della causa sia per mancata previsione contrattuale dei criteri applicativi e dei metodi di calcolo delle suddette commissioni ovvero per la loro applicazione in violazione dell'art. 117 bis TUB, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo del conto senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate;
6) accertare e dichiarare la invalidità dell'esercizio dello ius variandi in relazione sia alla misura dei tassi e delle altre condizioni variate in pejus, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo del conto senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate e sostituendole con le precedenti condizioni applicate;
5 7) accertare e dichiarare la nullità di tutte le annotazioni per differenze di valuta, per tutte le operazioni di addebito, dalla prima all'ultima, nessuna esclusa od eccettuata, con eliminazione delle relative partite di interessi annotate a debito della correntista, effettuate nel corso della intera durata del rapporto, dall'inizio fino alla sua conclusione, derivanti dal “gioco delle valute” o dai cosiddetti
“giorni AN”, quale differenza tra la valuta effettiva e quella fittizia per effetto della antergazione delle valute a debito della correntista e della postergazione delle valute a credito della medesima, rideterminando il saldo del conto rettificando e dichiarando valida ed operante tra le parti la sola valuta corrispondente al giorno in cui la rispettivamente ha di fatto realmente acquistato (o CP_5
avrebbe dovuto acquistare) o perduto (o avrebbe dovuto perdere) la disponibilità effettiva del denaro;
8) conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, a corrispondere alla tutte le somme pluspercette, ingiustamente Parte_1
addebitate e percepite sul suddetto rapporto ed a restituire le somme che dovessero risultare all'esito della presente causa a credito della parte attrice nella misura ritenuta di giustizia;
9) conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, a corrispondere alla a titolo di risarcimento dei danni Parte_2
materiali, gli interessi maturati, dalla data di messa in mora del 30.11.2019, sulle somme di natura usuraria, al tasso indicato dall'art. 117, comma 7, TUB, ovvero a quello degli interessi convenzionali non usurari, stipulati tra le parti e, per quanto riguarda gli interessi sulla somma illegittimamente addebitata dalla a titolo di interessi usurari, quelli legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dalla CP_5
data di ogni singolo addebito illecito (art. 644 c.p.) sino al saldo effettivo;
10) condannare, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4
corrispondere sulle somme liquidate gli interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data della messa in mora del 30.11.2019 ovvero in subordine dalla data di deposito della domanda di mediazione al saldo effettivo nonché gli interessi anatocistici su tutte le suddette somme dalla data della notifica della citazione con applicazione del tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
11) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4
6 vittoria delle spese e dei compensi di causa, anche del procedimento di mediazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
[1) IN VIA PRELIMINARE a) dichiarare inammissibile la domanda attrice a seguito della omessa produzione del contratto di conto corrente e di apertura di credito;
b) dichiarare inammissibile la domanda attrice con riferimento ad ogni e qualsiasi pretesa restitutoria e di accertamento afferente al periodo precedente alla data del 30/11/2009 per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946
c.c.; 2) IN VIA GRADATA NEL MERITO a) rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
b) condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre agli accessori.]
Con ordinanza emessa il 24 giugno 2023 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: che sembra aver depositato documentazione ANria relativa ai Parte_1
rapporti verso i quali l'attore ha diretto censure di illegittimità e/o nullità; che appare necessario invitare l'attrice ad individuare tra tali documenti la prova delle illegittimità e/o nullità che ascrive al contratto in essere;
p.q.m.
a) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate, nel verbale della prossima udienza: 1) specifichi l'attore i patti e le clausole contrattuali che sarebbero affette da nullità e/o invalidità; individui tra la documentazione prodotta la prova documentale dell'esistenza di tali clausole;
2) specifichi i patti e le clausole contrattuali in cui sarebbe stata pattuita la CMS contestata, indicandone la relativa prova documentale tra gli allegati offerti in comunicazione;
3) specifichi l'attore quali sarebbero le variazione delle condizioni contrattuali instaurate dalla senza il CP_5
preavviso di cui all' art. 118 del T.U.B.; individui le prove documentali di tali variazioni illegittime;
4) specifichi l'attore le prove documentali delle ulteriori illegittimità e/o nullità allegate;
b) fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 15 settembre 2023; c) visto ed applicato l'art. 127ter cpc sostituisce l'udienza col deposito delle note scritte assegnando il termine del 15 settembre 2023 ore
7 23,59 per il deposito telematico di una nota di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che non avrà pertanto luogo;
]
Con successiva ordinanza emessa il 27 settembre 2023 il Tribunale disponeva:
[1) dispone procedersi a C.T.U. ai sensi degli artt.61 e 191 e ss. del c.p.c., nominando C.T.U. il dott.
da Taranto;
Persona_2
2) formula i seguenti quesiti:
q1. accerti il consulente, mediante l'analisi di tutta la documentazione contabile afferente al rapporto contrattuale per cui è causa, l'ammontare del saldo portato dal conto corrente per cui è causa mediante il ricalcolo effettuato secondo i seguenti criteri;
q2. La capitalizzazione degli interessi dovrà avvenire: a) senza alcuna capitalizzazione, in caso di assenza di pattuizioni espresse anche nelle condizioni generali di contratto;
b) secondo la pattuizione espressa eventualmente esistente inter partes o nelle condizioni generali di contratto;
c) con periodicità annuale per ambo le parti del rapporto contrattuale qualora sia presente la seguente clausola:
" I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre gli interessi ed alle commissioni, anche le spese telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento."
" I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale , trimestralmente, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando gli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura, valuta data di regolamento del conto.".
q3. in caso di eventuale adeguamento delle condizioni contrattuali alle indicazioni della delibera
C.I.C.R. del 09-02-2000, qualora sancito in un accordo negoziale integrativo stipulato tra le parti, o pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 118 D.Lvo n.385/1993, gli interessi maturati sui conti debitori dovranno essere computati alla cadenza eventualmente pattuita nel negozio integrativo o nella
8 pubblicazione sulla G.U. con decorrenza dal 01 luglio 2000 o dalla diversa data fissata nel negozio integrativo;
q4. In applicazione della legge 154/1992, elimini il CTU le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e di C.I.V., e ogni altra spesa o costo che non trovi fondamento in un patto contrattuale e che risulti addebitata dopo l'08 luglio 1992;
q5. Nel caso non vi sia un patto scritto determinativo degli interessi passivi dovuti dal correntista, gli interessi dovranno applicarsi secondo il tasso legale vigente protempore ex art. 1284 cc sino alla entrata in vigore della legge 154/1992; da tale data si applicheranno le disposizioni di detta legge;
dal 01 gennaio 1994 il tasso di interesse dovrà computarsi ex art.117 comma 7 lett.A) del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto ai tassi ex art. 1284 cc e dei BBOOTT che la Banca abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del contratto;
q7. L'art.117 comma 6 del D.Lvo 385/1993 deve essere così interpretato: sui conti e sulle operazioni attive per l'azienda di credito e passive per il cliente dovrà applicarsi il tasso massimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
sui conti e sulle operazioni attive per il cliente e passive per l'azienda di credito dovrà applicarsi il tasso minimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
in ogni caso il tasso dei
B.O.T. annuali dovrà computarsi sulla base dei dodici mesi anteriori alla stipula del contratto;
nel caso in cui il contratto risulti stipulato in data anteriore alla entrata in vigore del D.Lvo n.385/1993,
i tassi di riferimento dovranno essere attinti dai dodici mesi anteriori alla entrata in vigore del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto ai tassi dei BBOOTT che la abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del CP_5
contratto;
q8. In caso di sopravvenuta stipula di condizioni integrative o di contratti accessivi di apertura di credito comunque denominati, si applicherà il tasso di interesse pattuito espressamente dalle parti in tale accordo;
q9. Le valute secondo i criteri di cui all' art. 120 del T.U.B. o dei patti espressi stipulati in contratto;
9 3) Visto ed applicato l'art. 62 cpc (“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss e degli artt. 441 e 463.”) e l'art. 92 d.a.c.p.c. (“Se durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso”) fa divieto al C.t.U. di modificare i quesiti posti dal Tribunale , sia di propria iniziativa sia su richiesta delle parti o dei CCTTPP, senza una espressa decisione del giudice ai sensi dell' art. 92
d.a.c.p.c.;
4) autorizza il CTU a rendere in forma digitale-telematica il giuramento secondo la seguente formula: “Al giudice del procedimento n. 6035/2022 r.g.trib; giuro di adempiere bene e fedelmente le mie funzioni al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”; in caso di disservizi del sistema informatico-telematico autorizza il CTU a rendere la dichiarazione in forma cartacea innanzi al funzionario di cancelleria abilitato a conferirle pubblica fede;
5) conferisce al CTU i poteri di cui all'art. 194 cpc;
autorizza le parti a nominare propri CCTTPP nelle forme e nei termini di rito;
b) fissa per la verifica dell'accettazione dell'incarico ed i provvedimenti ordinatori l'udienza del 03 novembre 2023, disponendo che si svolga con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter comma 3 cpc ed assegnando il termine del 03 novembre 2023 ore 23,59 per il deposito telematico di una nota d trattazione della udienza;
]
III.- In applicazione dei criteri indicati nella ordinanza emessa il 27 settembre 2023 il CTU a pagina
200 dell'elaborato peritale così ha riassunto le conclusioni cui è pervenuto:
[Sulla base dei precedenti prospetti, il debito della nei confronti della Parte_1 CP_6
(già già ), relativamente al c/c 1968, alla data del 31/12/2014,
[...] CP_7 CP_8
ammonta ad euro 147.723,24 (per sorte capitale € 131.112,19, a cui sommano € 59.032,78 quali interessi debitori e si sottraggono € 42.421,74 quali interessi creditori).
10 Tanto in adempimento dell'incarico affidatomi. Taranto, lì 14 febbraio 2024 Il CTU Dott. Per_2
]
[...]
IV.- La parte attrice non ha esibito un contratto scritto, neppure prodotto dalla Azienda di Credito convenuta che però non ha negato l'esistenza del contratto ANrio risalente ad epoca anteriore all'08 luglio 1992.
All'indomani della entrata in vigore della L154/1992, i contratti ANri in corso di esecuzione che non erano stati stipulati per iscritto, vigendo il principio della libertà della forma, non sono stati infatti travolti dalla nullità comminata dagli artt. 3 e 4 solo per i negozi successivamente posti in essere, ma hanno visto le proprie disposizioni attinte dalla c.d. inoperatività o inefficacia sopravvenuta10 .
Non vi è pertanto applicazione retroattiva delle nuove disposizioni normative comminatrici di invalidità negoziale ad atti giuridici venuti ad esistenza in epoca anteriore alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Diversamente è a dirsi in ordine all' applicazione ai rapporti giuridici originati da quei negozi di alcune disposizioni introdotte dalla nuova normativa.
Trattasi infatti di una retroattività solo apparente, in quanto rappresenta il risultato dell'applicazione
11 su di un rapporto giuridico in corso di esecuzione ( "non esaurito", secondo il lessico giuridico della
Suprema Corte di Cassazione ) della normativa sopravvenuta, ed a far data dalla sua entrata in vigore,
e non da prima, risultando così anche in tal caso rispettato il principio di cui all'art. 11 delle preleggi.
Occorre infatti considerare che l'art. 1284 cc rappresenti una norma generale dettata in tema di obbligazioni pecuniarie nell'impianto codicistico;
in tal senso l'ultimo comma della prefata norma,
nel testo applicabile ratione temporis all'epoca del contratto, disponeva che, in difetto di pattuizione scritta, gli interessi sono dovuti nella misura legale (“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”).
A questa disposizione, destinata ad operare per la generalità dei rapporti giuridici inqualificati, si è
sovrapposta ratione temporis la disciplina in tema di contratti ANri, che rappresentano solo una species del vastissimo genus di contratti da cui sorgono obbligazioni pecuniarie.
La disciplina dettata dalla legge n. 154/1992 prima, e dal D. Lvo n. 385/1993 poi, rappresenta così
una normativa speciale che, in epoca successiva alla entrata in vigore della disciplina generale costituita dalla codificazione del 1942, ha dettato autonome previsioni normative inglobanti le fattispecie che, in sua assenza, erano comprese nella generalissima previsione di cui all'art. 1284 cc.
Ne consegue che ai rapporti in corso di esecuzione si applicano le nuove disposizioni in forza del principio di specialità ( lex specialis derogat generali ), in quanto le ipotesi già riconducibili nella fattispecie astratta di cui all'art. 1284 cc , costituente norma generale, sono ora riconducibili nelle previsioni normative di cui all'art. 117 D.Lvo n. 385-1993, e prima in quelle di cui alla legge n.
154/1992.
Di tal che il medesimo fatto è riconducibile ad entrambe le ipotesi e, nel concorso apparente di norme,
è regolato dal principio di specialità in favore dell'applicazione della normativa speciale,
limitatamente agli effetti in corso dopo la sua entrata in vigore.
12 Le predette disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.154/1992, e 117 del D.Lvo n.385/1993,
operano inoltre come fonti di eterointegrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 cc, intervenendo in un regolamento negoziale già privato, con la declaratoria di nullità, del regolamento di interessi che le predette disposizioni normative sono dirette ad introdurre.
Ne consegue che, nei casi in cui la pattuizione in tema di interessi sia stata attinta dalla nullità
comminata ratione temporis dagli artt.1284 e 1346 cc, dovranno applicarsi i tassi legali vigenti protempore ex art. 1284 cc sino all'08-07-1992, e, successivamente i criteri indicati dalla L 154/1992.
Dalla data di entrata in vigore del dlvo n.385/1993 dovranno invece applicarsi i principi dettati dall'art. 117 del predetto testo unico, i quali rappresentano una peculiare applicazione dell'art. 1374 cc (c.d.
eterointegrazione normativa del regolamento di interessi predisposto dall'autonomia privata).
L'art. 117 comma 4 del DLvo n.385/1993, entrato in vigore il 01 gennaio 1994, disponeva e dispone tutt'oggi:
“ I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Ed il successivo comma 6 del medesimo art.117:
“ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
Il successivo comma 7 dispone:
“ In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
13 Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”
Al riguardo occorre rilevare come il meccanismo correttivo fissato dall'art. 117 del T.U. 385/93
debba essere interpretato in conformità con le norme generali che definiscono l'attività ANria come attività commerciale ai sensi del combinato disposto degli artt.2082 e 2195 n.4 cod.civ. e, pertanto,
finalizzata ex lege alla ricerca lecita del profitto mediante la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nell'alveo della cornice dettata per ogni iniziativa economica privata dall'art. 41 della
Costituzione. (così il G.U. dott. RT NO nella sentenza monocratica emessa il 21-03-
2005 nel procedimento n. 34/2002 R.G.Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Fasano;
e nella sentenza monocratica emessa il 28 marzo 2007 nel Tribunale di Brindisi – Sez. Dist. di Fasano,
in Le Corti Pugliesi, Edizioni Scientifiche Italiane, anno 2008 nn.
3-4 pagg. 735 e ss ).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati ed argomentati in diritto con i quali il Tribunale di
Taranto abbia esaminato la problematica in epoca anteriore alle predette sentenze dello scrivente.
Da tanto deriva la necessità che l'azienda di credito sia in grado non solo di coprire i costi d'esercizio,
ma anche di realizzare, sia pur astrattamente, degli utili di impresa.
Risultato, questo, ontologicamente impossibile qualora il meccanismo integrativo delineato dai commi 4,6 e 7 dell'art.117 T.U. n.385/93 alterasse siffatta funzione mediante l'applicazione dei tassi massimi dei B.O.T. alle operazioni ed ai saldi in cui il cliente sia creditore dell'azienda di credito, ed il tasso minimo alle operazioni ed ai saldi in cui il cliente sia invece debitore.
Così facendo, infatti, verrebbe letteralmente “rovesciata” la c.d. forbice tra costi e ricavi, che consente
14 all'imprenditore di perseguire l'utile d'esercizio senza il quale sarebbe a rischio la sopravvivenza di qualunque impresa in un regime di libero mercato.( così il giudice monocratico dott. RT NO
nella sentenza emessa il 21 marzo 2005 nel procedimento m. 34/2002 R.G. Tribunale di Brindisi
Sezione Distaccata di Fasano ).
L'interpretazione qui criticata si fonderebbe con un presunto intento sanzionatorio nei confronti delle aziende di credito che, ritiene il Tribunale adito, sarebbe del tutto arbitrario attribuire al legislatore del D.Lvo n.385/1993.
Nella Relazione Ministeriale infatti, così è presentata la controversa disposizione normativa: “Il
comma 7 prevede un meccanismo di integrazione automatica del contratto che trova applicazione sia in caso di inosservanza del contenuto minimo contrattuale sia nelle ipotesi di nullità parziale.”
L'impiego del termine “meccanismo di integrazione automatica” elimina qualsiasi dubbio in ordine alla presunta volontà del legislatore di comminare alcun tipo di sanzione nei confronti delle aziende di credito che non rispettino gli obblighi di forma o il contenuto minimo dei contratti.
Il meccanismo introdotto opera così in maniera del tutto simile alla c.d. eterointegrazione normativa del regolamento negoziale di cui l'esempio più vistoso è fornito dall'art. 1339 cod.civ., nel quale il momento sanzionatorio si esaurisce nel sol fatto della sostituzione di diritto della clausola negoziale affetta da invalidità parziale ex art. 1419 cod.civ. per contrarietà alla volontà normativa con quella imposta dalla legge11, senza spingersi ad alterare la natura stessa della attività nell'esercizio della quale è stato posto in essere l'atto negoziale oggetto dell'intervento sostitutivo effettuato ope legis.
E non sfuggirà la profonda differenza esistente con la diversa fattispecie di cui all'art.1815 cod.civ.
come modificato dall'art. 4 (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono 11 “Gli effetti della sostituzione automatica riguardano solo quelle clausole legali che siano tali da implicare, in base al testo ed allo spirito delle norme relative, l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, onde non è possibile procedere alla suddetta sostituzione automatica quando per l'inosservanza del precetto normativo sia prevista una sanzione diversa dalla sostituzione medesima o dall'invalidità della clausola.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.4070 del 23-04-1999 Parte_3 c. ). Parte_4 15 dovuti interessi”) della legge n.108/1996, atteso che il contratto di mutuo è un negozio naturalmente oneroso, come si desume inequivocabilmente dall'art.1815 comma 1 cod.civ.: “salvo diversa volontà
delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante…”, ed il legislatore, a fronte di un tipico reato-contratto, reagisce non con la semplice nullità della pattuizione, ma privando del tutto il contraente-reo del diritto normalmente attribuitogli dal combinato disposto degli artt.1815 comma
1 e 1284 cod.civ..
La semplice nullità della pattuizione usuraria, infatti, farebbe scattare l'applicabilità del predetto meccanismo integrativo in maniera del tutto similare a quello di cui al già esaminato art. 1339
cod.civ., ma il legislatore con l'art. 4 della legge n.108/1996 ha voluto invece introdurre una vera e propria sanzione, privando il mutuante del corrispettivo spettantegli ope legis, e, questa volta sì,
giungendo al alterare la funzione economico-sociale tipica dell'atto, il negozio di mutuo, che, per l'appunto, da contratto naturalmente oneroso diviene, per il mutuante usurario, un negozio improduttivo e anzi dannoso, atteso che il reo perderà la naturale remuneratività del danaro erogata a mutuo e che non potrà essere impiegato per operazioni legittimamente proficue.
La ratio della diversità di disciplina tra l'art. 117 comma 7 del D.Lvo n.385/1993 e l'art. 4 della legge n.108/1996 è agevolmente individuabile nella natura della fattispecie su cui spiega il proprio effetto l'intervento legislativo.
Nella ipotesi di cui all'art. 4 della legge n.108/1996 il legislatore reagisce ad un illecito penale ritenuto di rilevante gravità per la coscienza sociale e per il corretto funzionamento dell'economia degli scambi, privando il reo non solo del profitto del reato, ma anche di quello che sarebbe stato l'utile lecitamente conseguibile sulla scorta degli effetti normali del contratto, incidendo così sulla causa del contratto che perde la sua funzione di scambio tra il godimento del danaro mutuato e il corrispettivo costituito dall'interesse dovuto dal mutuatario per la conseguita disponibilità del capitale erogato.
Laddove, invece, la ratio della normativa in parola è quella di condurre l'attività creditizia, che il
16 legislatore deve “disciplinare, controllare e coordinare” ai sensi dell'art.47 della Costituzione,
nell'alveo dell'art.41 della Costituzione, facendo sì che questa possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, e non si svolga in contrasto con preminenti valori costituzionalmente tutelati.
Ai sensi dell'art.41 commi 1 e 2 della Costituzione, infatti, l'iniziativa economica privata – nella quale deve pienamente ricondursi l'attività ANria – non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Peraltro, la presenza di rilevanti interessi pubblici in seno ad una attività, quale quella ANria, di natura eminentemente privata, era già stata positivamente affermata in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, per effetto dell'art.1 del R.D. n.375 del 12-03-1936 che così
disponeva: “La raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.”
Se le aziende di credito hanno storicamente avuto il merito di consentire il decollo dell'economia moderna, a questa funzione non possono e non debbono abdicare, dovendo continuare a perseguirla a condizione che le aspettative di profitto che esse legittimamente coltivano, in conformità alla natura loro riconosciuta dagli artt.2082 e 2195 cod.civ., siano contemperate dal rispetto della cornice normativa di disciplina dettata per indirizzarne la attività a fini sociali, ai sensi degli artt.47 comma 1
e 41 della Costituzione.
In attuazione dei suddetti principi costituzionali sono stati varati sia il D.Lvo n.385/1993 che la legge n.108/1996, quest'ultima finalizzata a contrastare la più pericolosa delle deviazioni funzionali da cui può essere affetta l'azienda di credito: quella di abdicare al ruolo di strumento di ausilio alla crescita economica per divenire puro centro di potere finanziario, finanche complice di turpi commerci diretti ad ostacolare quella crescita economica che la fedeltà alla Costituzione impone invece di perseguire.
E' questa la c.d. interpretazione costituzionalmente orientata che consente di armonizzare il dettato
17 normativo di cui all'art.117 comma 7 del D.Lvo n.385/1993 con i principi della Carta Fondamentale
della Repubblica12, individuando nelle “operazioni attive” quelle poste in essere con profitto dal soggetto attivo dell'attività ANria, ovverosia l'azienda di credito, che ne risulti all'esito creditore;
e nelle “operazioni passive” quelle in cui il predetto soggetto attivo risulti debitore. ( Così il giudice unico dott. RT NO nella sentenza monocratica emessa il 28 marzo 2007 nel processo n.
31/2004 R.G. Tribunale di Brindisi Sezione distaccata di Fasano in Le Corti Pugliesi, Edizioni
Scientifiche Italiane, anno 2008 nn.
3-4 pagg. 735 e ss ).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati e motivati in diritto con il Tribunale di Taranto,
in composizione soggettiva diversa da quella odierna, abbia esaminato la questione in epoca anteriore alla sentenza emessa il 28 marzo 2007 dallo scrivente.
L'eventuale applicazione nel corso del rapporto di tassi più favorevoli al correntista rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 117 DLvo n.385/1993 era stata razionalizzata da una giurisprudenza non famosa che, facendo leva sugli istituti tipici del diritto, quale l'interesse ad agire ex art. 100 cpc, così
aveva disposto: "…la eventuale variazione in concreto dei tassi applicati nel corso del rapporto,
quando avvenga in bonam partem, ovverosia in riduzione rispetto al tasso fissato in contratto,
costituendo un beneficio per il correntista debitore, comportando una riduzione dell'ammontare della obbligazione accessoria degli interessi rispetto alla misura originariamente pattuita, non costituisce in sé un motivo di nullità, quando il deducente non dimostri che il tasso applicato in concreto abbia ecceduto i limiti massimi fissati con i DD.MM. attuativi della legge n.108/1996, o che la incertezza del tasso sia generata dalla mancanza a monte di una pattuizione scritta del tasso di interesse, in conformità con gli artt. 1284 cod.civ. e 117 del D.Lvo n.385/1993;" ( giudice unico dott.
RT NO nella ordinanza monocratica emessa il 19 settembre 2007 nel procedimento 12 “Se una norma di legge si a suscettibile di più interpretazioni di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.4906 del 05-05-1995). 18 n.516/2005 RG Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano) .
La predetta giurisprudenza non famosa faceva salva l'applicazione nel corso del rapporto di tassi in concreto più favorevoli al correntista rispetto a quelli sanciti nell'accordo contrattuale o applicati in via sostitutiva ex art. 117 comma 7 del DLvo n.385/1993 e, di conseguenza, in caso di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del DLvo n.385/1993 , lasciava immutato il predetto tasso più
favorevole sottraendolo ad un effetto sostitutivo massiccio ed indiscriminato fondato sulla rigida applicazione del tasso desunto dai dodici mesi anteriori alla stipula del contratto, anche qualora successivamente la AN avesse applicato tassi in concreto più convenienti per il correntista.
Invero ai sensi dell'art. 100 cpc " Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse", ed il correntista non ha interesse ex art. 100 cpc ad impugnare un estratto conto in cui la AN abbia applicato un tasso di interesse passivo a lui più favorevole, sia rispetto al tasso contrattualmente fissato per iscritto sia rispetto al tasso sostitutivo ex art. 117 DLvo n.385/1993,
poiché tanto equivarrebbe a chiedere al giudice un provvedimento non a se favorevole quanto,
piuttosto, favorevole alla controparte.
La giurisdizione civile è una giurisdizione di diritto soggettivo, poichè ai sensi dell'art. 24 della
Costituzione "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi",
onde non è configurabile una domanda con cui un soggetto chieda al giudice l'emanazione di un atto che lo danneggi favorendo invece l'avversario, poichè tale atto è ontologicamente incompatibile con la tutela dei diritti ed interessi di chi ne fa richiesta.
Ne consegue che l'art.117 del D.Lvo n.385/1993 deve essere letto alla luce del predetto art.24 della
Costituzione secondo la c.d. interpretazione costituzionalmente orientata, e la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice nel senso di richiedere l'applicazione del c.d. tasso sostitutivo ancorato dalla predetta norma al periodo di dodici mesi anteriori alla stipulazione del contratto ai soli periodi di esecuzione del contratto in cui la AN abbia in concreto applicato tassi ad esso superiori,
19 mentre per i periodi di esecuzione del contratto in cui la AN abbia applicato tassi inferiori un'eventuale applicazione del tasso sostitutivo sarebbe illegittimo per violazione frontale degli artt.
24 della Costituzione e 100 del cpc..
Siffatta esigenza di tutela, palesata dalla ricordata giurisprudenza non famosa , è divenuta legge dello
Stato mediante la modifica del comma 7 dell'art. 117 del DLvo n.385/1993 attuata con l'art.3 del
DLvo n.218/2010, che ha espressamente fatti salvi: a) i tassi più favorevoli al correntista rispetto a quelli “sostitutivi” che fossero stati eventualmente applicati dalla AN nei dodici mesi anteriori allo
“svolgimento dell'operazione”, così novellando l'ipotesi di cui alla lett.a del predetto comma 7; b) i prezzi e le condizioni più favorevoli al correntista applicati al momento in cui “l'operazione è
effettuata” rispetto a quelli applicati al momento della conclusione del contratto, così novellando l'ipotesi di cui alla lettera b del comma 7 dell'art. 117 TU ANrio.
La Legge ha così recepito la “carenza di interesse ad agire” del correntista rispetto a condizioni contrattuali applicate dalla AN che, in concreto, risultino più favorevoli per il correntista rispetto a quelle “sostitutive”, onde l'applicazione rigida e meccanica di queste ultime si sarebbe tradotta paradossalmente in un pregiudizio per il correntista medesimo, trasgredendo le regole fondamentali della giurisdizione civile.
In attuazione delle predette norme di legge con ordinanza emessa in data 27 settembre 2023 il
Tribunale formulava i seguenti quesiti q5, q7 e q8:
q5. Nel caso non vi sia un patto scritto determinativo degli interessi passivi dovuti dal correntista, gli interessi dovranno applicarsi secondo il tasso legale vigente protempore ex art. 1284 cc sino alla entrata in vigore della legge 154/1992; da tale data si applicheranno le disposizioni di detta legge;
dal 01 gennaio 1994 il tasso di interesse dovrà computarsi ex art.117 comma 7 lett.A) del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto
20 ai tassi ex art. 1284 cc e dei BBOOTT che la Banca abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del contratto;
q7. L'art.117 comma 6 del D.Lvo 385/1993 deve essere così interpretato: sui conti e sulle operazioni attive per l'azienda di credito e passive per il cliente dovrà applicarsi il tasso massimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
sui conti e sulle operazioni attive per il cliente e passive per l'azienda di credito dovrà applicarsi il tasso minimo dei B.O.T. annuali o titoli similari;
in ogni caso il tasso dei
B.O.T. annuali dovrà computarsi sulla base dei dodici mesi anteriori alla stipula del contratto;
nel caso in cui il contratto risulti stipulato in data anteriore alla entrata in vigore del D.Lvo n.385/1993,
i tassi di riferimento dovranno essere attinti dai dodici mesi anteriori alla entrata in vigore del D.Lvo
n.385/1993; dovranno in ogni caso applicarsi i tassi debitori eventualmente più favorevoli rispetto ai tassi dei BBOOTT che la abbia applicato al Correntista nel corso della esecuzione del CP_5
contratto;
q8. In caso di sopravvenuta stipula di condizioni integrative o di contratti accessivi di apertura di credito comunque denominati, si applicherà il tasso di interesse pattuito espressamente dalle parti in tale accordo;
V.- Alla luce dei principi di diritto contenuti nel paragrafo che precede, ogni ipotesi di usurarietà
adombrata nell'atto introduttivo del giudizio non ha più ragion d'essere.
Se infatti la carenza della individuazione di tassi pattuiti per iscritto ai sensi dell' art. 1284 cc, o determinati solo genericamente col rinvio ai c.d. usi su piazza comporta l'applicazione sostitutiva dei tassi legali determinati come prima, è evidente che ogni questione relativa ad una possibile usura viene travolta ab origine: la riconduzione dell'intero rapporto sotto l'egida dei tassi legali, con l'applicazione dei tassi eventualmente più favorevoli che la Banca abbia riservato al cliente secondo la regola dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc impedisce ex ante la stessa configurabilità dell'usura,
essendo gli interessi sostitutivi applicati mediante il c.d. meccanismo di integrazione dettato dall' art. 21 VI.- La convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva dei crediti risultanti dalla ricostruzione CP_5
del saldo del conto corrente, evocando l'istituto delle cd rimesse solutorie ed i principi di diritto contenuti nella sentenza n. 24418/2010 delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione.
Il contratto di conto corrente ANrio di corrispondenza da vita ad una somma algebrica ove le poste non rappresentano pretese creditorie contrapposte, ma meri addendi contabili preceduti dal segno -
se passivi per il correntista, e preceduti dal segno + se attivi per il correntista.
Diversamente dal contratto di conto corrente ordinario fondato sulla inserzione nel conto di crediti reciproci sorti tra le parti e tra i quali opera, si, la compensazione propria di cui agli artt. 1241 e ss cc, nel conto corrente ANrio di corrispondenza i predetti addendi danno invece vita alla cd compensazione impropria, ovverosia alla immediata esigibilità del saldo che risulta dalla predetta somma algebrica di addendi a segno – ed addendi a segno +, cristallizzata nella regola di cui all'art. 1852 cc che, sotto la rubrica “disposizione da parte del correntista”, così statuisce dal 1942: “Qualora
il deposito o l'apertura di credito o altre operazioni ANrie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.”
Ne consegue che, qualora sia pronunciata sentenza di nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi passivi applicati dalla Banca al correntista ( ad es. per violazione dell'art. 1283 cc o per violazione degli artt. 1 e 2 della ls 108/1996 ) la pronuncia è self executing determinando la caducazione di tutti gli addendi col segno – appostati in forza della clausola dichiarata nulla, che vengono pertanto eliminati automaticamente dal conto in quanto travolti per invalidità derivata: quod nullum est nullum producit effectu, stante la imprescrittibilità e retroattività dell'azione di nullità.
E così se un conto corrente ANrio presentava addendi preceduti dal segno - per complessivi euro
7000, ed addendi preceduti dal segno + per complessivi euro 10000, l'eventuale nullità dichiarata della clausola di interessi in forza della quale erano state iscritte poste per euro 3000 precedute dal
22 segno -, travolgerà le predette poste di euro -3000 e di conseguenza tutte le poste passive precedute dal segno – si ridurranno da -7000 ( nell'esempio ) a -4000.
Nessun effetto produrrà invece la declaratoria di nullità sulle poste attive precedute dal segno + (
nell'esempio per euro 10000) in quanto queste sono attratte nella immediata disponibilità del saldo a favore del correntista ai sensi dell'art. 1852 cc, rimangono sempre nel conto contribuendo a determinarne il saldo.
Così nell'esempio mentre prima della sentenza di nullità il conto aveva un saldo attivo di +3000 (
poste passive -7000 e poste attive +10000), dopo la declaratoria di nullità della clausola di interessi che ha travolto poste passive per -3000, il saldo sarà di +6000 in quando prodotto da poste passive per -4000 e poste attive per +10000.
Ne consegue che nel contro corrente ANrio di corrispondenza, retto dalla regola della immediata disponibilità del saldo per il correntista ex art. 1852 cc e strutturato come somma algebrica con effetto di compensazione impropria che produce in ogni istante un saldo, non sono applicabili la compensazione propria e l'azione di ripetizione rispetto alle cd rimesse solutorie, mentre la prescrizione estintiva decorrerà dalla estinzione del rapporto in relazione al saldo finale nel suo complesso maturato.
I versamenti di danaro del correntista rimangono sempre nella sua disponibilità, svolgendo ora la funzione di ridurre il saldo passivo ora di incrementare il saldo attivo.
Tecnicamente il risultato è prodotto dall'istituto della conversione dell'atto giuridico unilaterale, il versamento di danaro, prevista dal combinato disposto degli articoli 1424 cc e 1324 cc, per effetto del quale il versamento di danaro se viene effettuato su saldo passivo appare come “rimessa solutoria”, se viene effettuato su saldo attivo appare come “rimessa ripristinatoria”, e se originariamente effettuato su saldo passivo poi eliminato dalla sentenza self executing che dichiari la
23 nullità del patto contrattuale in forza del quale erano stati appostati interessi non dovuti, si converte in rimessa ripristinatoria grazie alla duplice causa di mandato e deposito che regge il contratto di conto corrente ANrio di corrispondenza.
Più diffusamente in giurisprudenza:
[Occorre innanzitutto rilevare che non sembrano esistere Leggi ordinarie statali ed atti normativi che, secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana abbiano forza ed efficacia della legge ordinaria statale, le quali attribuiscano una disciplina giuridica specifica alle cd rimesse
ANrie, differenziandole in rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, e stabilendo con precetti normativi generali ed astratti collocabili nella normazione primaria dell' ordinamento giuridico una eventuale disciplina specifica in tema di prescrizione estintiva.
Ugualmente non sembrano esistere sentenze emesse dalla Corte Costituzionale ai sensi dell' art. 136
della Costituzione colle quali siano state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni del codice civile in tema di conto corrente ANrio nella parte in cui non prevedono che la prescrizione estintiva decorra dalle singole operazioni ANrie poste in essere dal correntista e non, come in tutti i contratti di durata esistenti nell'ordinamento giuridico, dalla data di estinzione del rapporto.
La sentenza n. 2448/2010 delle SSUU cui è ispirata l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla esamina una fattispecie di nullità di singoli atti posti in essere nel corso di esecuzione CP_5
di un tipico contratto di durata, quale il contratto di conto corrente ANrio.
Occorre chiedersi quale sia al riguardo la volontà della Legge dello Stato.
In tema di locazione di immobili, tipico negozio di durata, l'art. 79 comma 2 della legge n. 392/1978
dispone:
24 “Il conduttore, con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può
ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.”
In materia di contratto di lavoro subordinato, anch'esso tipico esempio di contratto di durata, l'art. 2113 c.c. così disponeva il 02 dicembre 2010 a seguito della novella introdotta dalla legge 533/1973:
“1.- Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' art. 409 del codice di procedura civile non sono valide. 2.- L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.”
Tanto nel contratto di locazione quanto nel contratto di lavori, due tra i più ricorrenti contratti di durata, la Legge dello Stato aveva ed ha le idee chiare: in caso di nullità di singoli atti compiuti nella fase esecutiva del contratto di durata, il dies a quo per il decorso del termine di decadenza cui è
assoggettata la relativa impugnazione decorre non dall'atto della cui nullità si tratti, ma dalla data di estinzione del rapporto di durata.
Ne consegue che i singoli atti nulli possono essere impugnati anche immediatamente in costanza di rapporto, e lo devono in ogni caso nel termine di decadenza fissato dalla legge con decorrenza dalla data di estinzione del rapporto di durata.
Tra la Legge dello Stato e la Sezione Unite della Cassazione n. 2448/2010 vi è così un contrasto insanabile.
Difettando del tutto una regolamentazione specifica dettata dalla Legge in subiecta materia, la nozione di “rimessa solutoria” non può che essere vagliata alla luce degli istituti dello ius in civitate positum.
25 L' eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi infondata e deve essere rigettata secondo i criteri legislativi, tratti rigorosamente dalle Leggi e dagli atti aventi forza ed efficacia di Legge ,
dettati nella sentenza emessa in data 11 maggio 2012 dal Tribunale di Taranto , giudice unico monocratico dott. RT NO , nel processo vertito sotto il numero 7210/2004 RGT 13. 13 "Il conto corrente ANrio, infatti, è un contratto misto caratterizzato dalla prestazioni tipiche di differenti contratti nominati, riconducibile alla causa del mandato e del deposito, ed è destinato a soddisfare un interesse durevole del correntista, donde la sua riconducibilità nel nòvero dei contratti di durata ad esecuzione continuata. Le singole operazioni compiute, pur conservando la loro autonomia ai fini delle impugnative dei negozi giuridici da cui originano, rappresentano distinti momenti della fase esecutiva del contratto. Ne deriva, pertanto, che il corso della prescrizione estintiva decorre dalla data di estinzione dell'unico contratto, e non già dai singoli atti esecutivi del rapporto negoziale. L'eccezione di prescrizione si rivela infondata anche alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza n.24418/2010 delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione. La progressiva formazione del saldo, che è sempre esigibile sia per la esplicita previsione dell'art.1852 che per il mancato richiamo dell'opposto principio sancito dall'art. 1823 cc per il contratto di conto corrente ordinario, fa si che quando questo sia passivo per il correntista alla sua formazione concorrano le varie poste successivamente formatesi ed aventi differenti cause giuridiche.
La rimessa del correntista viene così ad avere funzione solutoria per il principio sancito dall'art.1194 cc, dovendo così obbligatoriamente essere imputata dapprima al pagamento di interessi e spese e, successivamente, alle ulteriori voci di debito individuate ai sensi dell'art. 1193 cc. Senonchè la declaratoria di nullità della clausola istitutiva di interessi anatocistici od ultralegali, per accertata violazione degli artt. 1283 cc, 1284 cc, 117 comma 6 DLVO n.385/1993, DDMM attuativi della legge 108/1996, avendo efficacia retroattiva ex tunc, produce l'eliminazione dal saldo della relativa posta con la medesima efficacia temporale, dovendo l'importo essere considerato come non dovuto sin dal momento in cui fu iscritto nel conto. La rimessa effettuata dal correntista rimane tuttavia valida, in forza del generale principio di conservazione dell'atto, e viene imputata, ora per allora, al pagamento di altri debiti all'epoca esistenti , in conformità col principio sancito dall'art. 1193 cc, oppure acquista natura di atto di ripristino della provvista a favore del correntista. Se, infatti, il saldo è passivo, alla sua formazione possono concorrere uno o più debiti, e l'espunzione di uno di essi per sopravvenuta declaratoria di nullità con efficacia retroattiva del titolo giuridico in forza del quale erano stati iscritti sul conto, determina ipso iure la produzione dell'effetto estintivo con efficacia retroattiva generato dalla rimessa del correntista nei confronti di altri debiti concorrenti alla formazione del saldo passivo al momento in cui la rimessa medesima era stata effettuata. La nullità della clausola istitutiva dei c.d. interessi anatocistici integra infatti una ipotesi di nullità parziale del contratto ex art. 1419 cc, e legittima l'applicazione dell'istituto della conversione del contratto nullo di cui all'art.1424 cc, invocabile anche per i negozi giuridici e gli atti unilaterali in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1324 cc. L'impossibilità giuridica che la rimessa esplichi efficacia solutoria, provocata dalla declaratoria di nullità parziale con efficacia retroattiva della clausola istitutiva degli interessi anatocistici, produce così la conversione in funzione conservativa della rimessa, che esplica la sua efficacia di atto di ripristino della provvista in perfetta conformità con la funzione economico-sociale del contratto di conto corrente ANrio, avente causa mista riconducibile al deposito. Di tal che la rimessa diviene o atto solutorio di debiti lecitamente contratti ed efficacemente iscritti sul conto, ovvero, in caso di esubero rispetto ai debiti o di inesistenza di questi, atto di ripristino della provvista, con conseguenziale decorrenza del dies a quo per l'esercizio dell'azione dalla chiusura del conto corrente. Tanto deriva dalla natura del contratto di conto corrente ANrio, dovendo riconoscersi in esso la causa del deposito e del mandato, a cui devono ricondursi gli atti esecutivi del rapporto contrattuale tra i quali, indubbiamente, 26 Il conto corrente ANrio è infatti un contratto misto caratterizzato dalla prestazioni tipiche di differenti contratti nominati, riconducibile alla causa del mandato e del deposito, ed è destinato a rientrano le c.d. rimesse del correntista, ovverosia gli atti deposito e/o versamento di somme di danaro che questi faccia. Ne consegue che, l'efficacia retroattiva connessa alla declaratoria di nullità del debito preesistente, e alla cui estinzione era stato destinata ex lege la rimessa del correntista ai sensi degli artt.1194 e 1193 cc, non trasforma quest'ultima in un "atto senza causa", in quanto la natura di contratto misto del conto corrente ANrio consente di ascrivere la rimessa alla causa depositi, consentendo all'atto di conservare la propria natura esecutiva del programma negoziale in conformità alla funzione economico sociale che questo era stato destinato a soddisfare ex ante per effetto della volontà negoziale delle parti estrinsecatasi nell'accordo consensuale ad efficacia obbligatoria costitutivo del contratto tipico. Il pagamento è un atto giuridico unilaterale e, pertanto, ad esso si applica il principio di conservazione dell'atto, secondo cui un atto può produrre un effetto diverso in base alla funzione complessiva cui era destinato dal suo autore;
ed indubbiamente chi deposita danaro sul conto corrente vuole innanzitutto avvalersi della causa del deposito propria di questo contratto nominato, di tal che alla rimessa del correntista deve sempre essere riconosciuta questa doppia valenza di atto solutorio in caso di saldo passivo, e di ripristino della provvista in caso di inesistenza anche sopravvenuta, per declaratoria di nullità, del debito. In favore di siffatte conclusioni milita la natura della rimessa alla quale, pertanto, può e deve assegnarsi il significato obbiettivo di atto esecutivo del contratto di conto corrente ANrio, munito di causa mista idonea a fornirgli adeguata "copertura giuridica" , di tal che, in difetto di funzione solutoria per sopravvenuta caducazione del debito, quella vede riespandere la sua naturale funzione di atto attuativo della causa depositi propria del contratto. A seguito della declaratoria di nullità di una pattuizione contrattuale ex art. 1419 cod.civ., consegue l'espunzione dal conto delle poste ivi iscritte in forza della predetta clausola. Le rimesse effettuate dal correntista così acquistano efficacia solutoria rispetto ad altri debiti ai sensi dell'art.1193 cc, e, qualora insufficienti ad estinguerli, provocheranno una riduzione in parte qua del saldo passivo e, di conseguenza, l'accertamento negativo di minor debenza rispetto al saldo apparente viziato dalle poste debitorie iscritte in forza delle pattuizioni risultate nulle.
In tal caso nessuna azione di ripetizione sarà ovviamente possibile, continuando il saldo del conto ad essere negativo per il correntista e, ovviamente, nessuna questione inerente la prescrizione estintiva si porrà neppure in astratto, non essendo configurabile un'azione di condanna alla restituzione in favore del correntista quando il saldo del conto continui ad essere, sia pure in minor misura rispetto a quello apparente ex ante, passivo.
Quando invece , a seguito della declaratoria con efficacia retroattiva delle pattuizioni affette da nullità, e della conseguenziale espunzione dal conto delle poste debitorie iscrittevi, le rimesse del correntista non solo estinguano in tutto le ulteriori poste passive iscritte a fronte di altri debiti lecitamente contratti, ma pure sopravanzino il passivo andando ad integrare un saldo attivo per il correntista, ci si troverà al cospetto di rimesse ripristinatorie della provvista in parte qua, e nessuna eccezione di prescrizione sarà possibile, in quando la domanda del correntista in realtà avrà ad oggetto non già la ripetizione di somme indebitamente versate, ma il diritto a "disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 cod.civ., e, quindi , si configurerà come una normale azione di condanna." ( così il giudice unico dott. RT NO, con il dr. RT NO relatore ed estensore a completare la formazione, nella sentenza monocratica emessa l'11 maggio 2012 nel Tribunale di Taranto proc. N. 7210/2004 RGT).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati e motivati in diritto emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto, in composizione soggettiva diversa da quella odierna, in epoca anteriore all'11 maggio 2012).
27 soddisfare un interesse durevole del correntista, donde la sua riconducibilità nel nòvero dei contratti di durata ad esecuzione continuata, esplicando la AN senza soluzione di continuità la prestazione di custodia tipica del contratto di deposito ai sensi 1766 cod.civ. e, segnatamente, del deposito di danaro in AN di cui all'art. 1834 cc (c.d. deposito a risparmio), configurando quest'ultimo una peculiare applicazione di una ipotesi speciale del primo, costituita a sua volta dal deposito irregolare di cui all'art. 1782 cc.
Di tanto ne da piena conferma l'art. 1852 cc , laddove dispone: "Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni ANrie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito."
Il legislatore del 1942, ha così espressamente riconosciuto la sussistenza quale elemento costitutivo del contratto di conto corrente ANrio della c.d. causa depositi, legando la stessa esistenza del contratto alla instaurazione di un rapporto giuridico idoneo alla costituzione della provvista a mezzo della quale saranno poi adempiuti gli ordini e le disposizioni impartite dal cliente secondo le regole generali del mandato14 (art.1856 cc); di tanto da conferma la prassi contrattuale che vede la AN richiedere al cliente al momento della costituzione del rapporto il deposito di una somma minima, a meno che la provvista sia costituita da un'apertura di credito di cui agli artt.1842 e ss cc. come
28 espressamente prevede il citato art. 1852 cc;
in questa ipotesi si ha la c.d. apertura di credito in conto corrente, in cui il rapporto inizia con il contestuale accreditamento in favore del correntista di una somma determinata che diviene immediatamente esigibile e può essere utilizzata per la esecuzione degli incarichi di cui all'art. 1856 cc.
Le singole operazioni compiute , pur conservando la loro autonomia ai fini delle impugnative dei negozi giuridici da cui originano, rappresentano distinti momenti della fase esecutiva del contratto, ed il corso della prescrizione estintiva decorre dalla data di estinzione dell'unico contratto e non già dai singoli atti esecutivi del rapporto negoziale. ( così il giudice unico dott. RT NO nella sentenza monocratica emessa il 02 gennaio 2007 nel Tribunale di Brindisi Sez.Dist. di Fasano, in
Le Corti Pugliesi, anno 2008 nn.
3-4 pag.715 e ss ).
L'eccezione di prescrizione si rivela infondata anche alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza n.24418/2010 delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione.
La progressiva formazione del saldo, che è sempre esigibile sia per la esplicita previsione dell'art.1852 che per il mancato richiamo dell'opposto principio sancito dall'art. 1823 cc per il diverso contratto di conto corrente ordinario, fa si che quando questo sia passivo per il correntista alla sua formazione concorrano le varie poste successivamente formatesi ed aventi differenti cause giuridiche.
La rimessa del correntista viene così obbligatoriamente ad avere funzione solutoria per il principio sancito dall'art.1194 cc, dovendo ex lege essere imputata dapprima al pagamento di interessi e spese e, successivamente, alle ulteriori voci di debito individuate ai sensi dell'art. 1193 cc (nemo liberalis nisi liberatus ) qualora esistenti..
Nondimeno la declaratoria di nullità della clausola istitutiva di interessi anatocistici od ultralegali, per accertata violazione degli artt. 1283 cc, 1284 cc, 117 comma 6 DLVO n.385/1993, DDMM attuativi della legge 108/1996, avendo efficacia retroattiva ex tunc, produce l'eliminazione dal saldo della relativa posta passiva con la medesima efficacia temporale, dovendo l'importo essere considerato come non dovuto sin dal momento in cui fu iscritto nel conto, quale logica conseguenza
29 della retroattività naturale della dichiarazione di nullità (quod nullum est nullum producit effectum).
La rimessa effettuata dal correntista rimane tuttavia valida, in forza del generale principio di conservazione dell'atto giuridico sancito dall'art. 1424 cc mercè l'istituto della conversione del contratto, novità introdotta dal codice del 1942, ("Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità") , estensibile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, siano essi a carattere negoziale che a carattere non negoziale, dall'art. 1324 cc ("Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale").15
La rimessa, originariamente imputata al pagamento di un debito appostato in forza di una clausola dichiarata nulla con efficacia retroattiva , viene imputata, ora per allora, al pagamento di altri debiti all'epoca esistenti , in conformità col principio sancito dall'art. 1193 cc, oppure, in mancanza di ulteriori debiti concorrenti, acquista natura di atto di ripristino della provvista a favore del correntista, sia questa originariamente costituita dal deposito di danaro o da una apertura di credito contestuale alla stipula del contratto di conto corrente, secondo la duplice alternativa espressamente contemplata dall'art. 1852 cc.
Se, infatti, il saldo è passivo, alla sua formazione possono concorrere uno o anche più debiti, e l'espunzione di uno di essi per sopravvenuta declaratoria di nullità con efficacia retroattiva del titolo giuridico in forza del quale erano stati iscritti sul conto, determina ipso iure la produzione dell'effetto estintivo con efficacia retroattiva generato dalla rimessa del correntista nei confronti di altri debiti
30 concorrenti alla formazione del saldo passivo al momento in cui la rimessa medesima era stata effettuata, in applicazione del citato art.1193 cc.
La nullità della clausola istitutiva dei c.d. interessi anatocistici integra infatti una ipotesi di nullità parziale del contratto ex art. 1419 cc, e legittima l'applicazione dell'istituto della conversione del contratto nullo, anche in parte, di cui all'art.1424 cc, invocabile anche per i negozi giuridici e gli atti unilaterali in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1324 cc, ove la dizione "atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" nella sua amplissima latitudine semantica include sia i negozi unilaterali che i meri atti giuridici unilaterali privi di carattere negoziale, tra cui rientra il pagamento.
A fortiori il principio di conservazione esplica la propria efficacia per il pagamento che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza 16 non ha natura negoziale17, ma quella di mero atto giuridico, ove l'autore si limita a volere l'atto, mentre l'effetto giuridico è frutto non già della c.d. volontà 16 Cass.Civ. sent.n. 530 del 14-03-1962. 17 La dottrina storica osservava: "Si discute se l'adempimento (o pagamento) sia un contratto (cioè un negozio bilaterale), ovvero un atto strictu sensu e unilaterale;
se fosse un contratto, bisognerebbe assegnarlo al tipo dei contratti solutorii, cui accenna l'art. 1321 cod.civ.. Non sembra potersi annoverare fra i negozi giuridici, perché vi manca la caratteristica della dichiarazione di volontà; si può vedere piuttosto in esso un atto giuridico, detto reale, con il quale resta immediatamente attuata, anziché semplicemente dichiarata, la volontà di adempiere. Del resto l'identificazione col contratto sembra esclusa dall'art. 2726 cc". E la dottrina più recente appare ancora più drastica: "La concezione negoziale tende però ad essere decisamente superata dalla concezione reale, ormai dominante nella nostra dottrina. La concezione reale ravvisa fondamentalmente nell'adempimento l'obbiettiva realizzazione della prestazione. L'elemento necessario e sufficiente che identifica l'adempimento è la sua corrispondenza col programma obbligatorio, ossia un dato di fatto che non può essere né creato né mutato dalla volontà delle parti. La necessità di una volontà negoziale del debitore o di entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio è esclusa in radice in quanto ciò che rileva ai fini dell'adempimento non è un atto di volontà ma il fatto che il rapporto obbligatorio sia attuato. L'adempimento può essere un fatto volontario nel senso che il debitore può volere eseguire la prestazione;
la volontà del debitore di eseguire quanto è dovuto non è tuttavia volontà di decidere della propria sfera giuridica, non è esercizio di autonomia privata. La volontà del debitore non è necessaria neppure per collegare la prestazione all'obbligazione in quanto il collegamento risulta già dalla corrispondenza obbiettiva tra prestazione eseguita e prestazione dovuta. Chi è debitore pecuniario e paga una somma di danaro è per ciò stesso adempiente, anche se era suo intento beneficare il creditore. Per escludere all'atto il valore di adempimento occorre che interferisca una volontà negoziale volta a impedire o modificare gli effetti legali dell'adempimento. La concezione reale dell'adempimento come atto dovuto è comunemente espressa nella formula dell'atto dovuto. Questa formula evidenzia il carattere esecutivo dell'adempimento, quale attuazione di un obbligo gravante sul debitore….L'adempimento si qualifica come tale in quanto costituisce vicenda attuativa di un rapporto obbligatorio: esso è allora un fatto giuridico dovuto o, senz'altro, un fatto dovuto…L'adempimento non ha natura negoziale neppure se esso consista nella stipulazione di un contratto poiché anche in questo caso l'atto sarà identificato e valutato quale adempimento non in quanto manifestazione di autonomia privata ma in quanto vicenda conforme al programma obbligatorio." 31 negoziale, ma della destinazione che all'atto medesimo è impressa obbiettivamente dalla legge.18
In tal senso esplicitamente l'art.1237 comma 1 del cod.civ. 1865 disponeva: "Ogni pagamento presuppone un debito", reiterando il disposto dell'art. 1235 del Code AP 1804 (" Tout paiement suppose une dette: ce qui a etè payè sans ètre dù, est sujet a repetition") e dell'art. 1188 del Codice per lo Regno delle Due IE ("Ogni pagamento suppone un debito"), mentre ancor più categorico appare l'art.1157 del IG CI NO nel presentare il pagamento come atto strettamente attuativo del programma contenuto nella obbligazione cui si riferisce ("Ne se entenderà pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestacion en que la obligacion consistia") così consacrando la natura di atto attuativo di un preesistente rapporto obbligatorio, mentre l'art. 1191 cod.civ. 1942 , escludendo la capacità di agire tra i requisiti per l'esecuzione di un valido ed efficace atto di pagamento, lo sottrae dall'area negoziale, in cui la volizione dell'effetto è indissolubilmente legata alla capacità di agire e disporre dei propri diritti.
In tal caso neppure è necessaria l'indagine sulla compatibilità del nuovo atto in cui quello nullo dovrà convertirsi, con l'esistenza di un rapporto di continenza tra il secondo ed il primo , e sulla esistenza di una volontà ipotetica delle parti poiché non essendosi al cospetto di un atto negoziale19 la qualificazione dell'atto è direttamente fornita dallo schema causale già riconosciuto al rapporto giuridico di durata nel cui contesto l'atto si situa come mero momento esecutivo diretto ad assicurare l'esistenza di una provvista finanziaria, attuata o con il deposito o con il ripristino dell'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1852 cc, strumentalmente idonea a consentire l'esecuzione degli 19 "Per decidere se ricorra la possibilità di conversione del contratto nullo ai sensi dell'art.1424 cc deve procedersi ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la obbiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo e l'altra implicante un apprezzamento di fatto sull'intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso."(Cass.Civ.Sez.II sent.n.6004 del 05 marzo 2008). 32 ordini del correntista ai sensi dell'art. 1856 cc20 .
Nella teoria dei fatti ed atti giuridici l'atto giuridico unilaterale è, infatti, una categoria generale di cui il negozio giuridico unilaterale costituisce una sottofattispecie, e vede i propri effetti determinati dalla oggettiva conformità al modello legislativo, limitandosi l'agente a volere l'atto, mentre la produzione dell'effetto non deriva dalla volontà creatrice propria invece del solo negozio giuridico21.
La rimessa solutoria, mero atto giuridico unilaterale non negoziale, privata ex post della esistenza del debito al cui soddisfacimento era stato imputato ex artt. 1194 e 1193 cc, perde il requisito della causa solvendi di cui all'art. 1325 n.2 cod.civ. applicabile al mero atto giuridico mercè il rinvio generale disposto dall'art. 1324 cod.civ., ed è così automaticamente attratta nella causa depositi attribuita dall'art. 1852 cc, e si converte in un diverso atto esecutivo del contratto di conto corrente di corrispondenza (rectius: operazioni ANrie in conto corrente) di cui ha i requisiti di sostanza e forma.
L'impossibilità giuridica che la rimessa esplichi efficacia solutoria, provocata dalla declaratoria di nullità parziale con efficacia retroattiva della clausola istitutiva degli interessi anatocistici, produce così la conversione in funzione conservativa della rimessa che, sottratta dal baratro della inutilità giuridica in cui verrebbe sprofondata dalla declaratoria di nullità, continua a vivere come atto giuridico ed esplica la sua efficacia di atto di ripristino della provvista in perfetta conformità con la funzione economico-sociale del contratto di conto corrente ANrio, avente causa mista riconducibile al deposito o, comunque, alla creazione, anche con apertura di credito, di una provvista finanziaria strumentale alla esecuzione degli ordini impartiti dal cliente ai sensi dell'art. 1856 cc. 20 "Riguardo agli atti giuridici non negoziali e alle dichiarazioni unilaterali di volontà non è applicabile data la loro natura
, il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti, né è rilevante il comportamento dell'autore dell'atto di essi, rimanendo invece applicabile in base al rinvio operato dall'art. 1424 cc il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto stabilito dall'art. 1363 cc."(Cass.civ.Sez.Lavoro sent.n.12780 del 27-09-2000).
33 Ne consegue che la rimessa diviene o atto solutorio di debiti lecitamente contratti ed efficacemente iscritti sul conto, ovvero, in caso di esubero rispetto ai debiti o di inesistenza di questi, atto di ripristino della provvista, con conseguenziale decorrenza del dies a quo per l'esercizio dell'azione dalla chiusura del conto corrente.
Tanto deriva dalla natura del contratto di conto corrente ANrio, dovendo riconoscersi in esso la causa del deposito e del mandato, a cui devono ricondursi gli atti esecutivi del rapporto contrattuale tra i quali, indubbiamente, rientrano le c.d. rimesse del correntista, ovverosia gli atti deposito e/o versamento di somme di danaro che questi faccia, essendo diretti a costituire la provvista necessaria per assolvere agli ordini ed alle disposizioni impartite dal cliente.
Ne consegue che, l'efficacia retroattiva connessa alla declaratoria di nullità del debito preesistente,
e alla cui estinzione era stato destinata ex lege la rimessa del correntista ai sensi degli artt.1194 e
1193 cc, non trasforma quest'ultima in un "atto senza causa" fonte di una azione di ripetizione ex art. 2033 cc, in quanto la natura di contratto misto del conto corrente ANrio consente di ascrivere la rimessa alla causa depositi, permettendo all'atto di conservare la propria natura esecutiva del programma negoziale in conformità alla funzione economico sociale che il contratto de quo era stato destinato a soddisfare ex ante per effetto della volontà negoziale delle parti estrinsecatasi nell'accordo consensuale ad efficacia obbligatoria costitutivo del contratto tipico.
Il pagamento è un atto giuridico unilaterale e, pertanto, ad esso si applica il principio di conservazione dell'atto, secondo cui un atto può produrre un effetto diverso in base alla funzione complessiva cui era destinato dal suo autore nell'ambito della operazione giuridico economica in cui si inserisce ed indubbiamente chi deposita danaro sul conto corrente vuole innanzitutto avvalersi della causa del deposito propria di questo contratto nominato22, onde alla rimessa del correntista
"Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera per la messa in mora, il canone ermeneutico di cui all'art.1362, primo comma, cod. civ. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i 34 deve sempre essere riconosciuta questa doppia valenza di atto solutorio in caso di saldo passivo, e di ripristino della provvista in caso di inesistenza anche sopravvenuta, per declaratoria di nullità, del debito, perfettamente conforme alla funzione economico-sociale del contratto così come delineata dall'art. 1852 cc, per cui venuta meno la funzione solutoria per sopravvenuta caducazione, in tutto o in parte, del debito alla cui estinzione era stata destinata obbiettivamente, vede riespandere la sua naturale funzione di atto attuativo della causa depositi propria del contratto.
I limiti che la conversione del contratto incontra nell'art. 1424 cc non sono invece estensibili ai meri
"atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale" in virtù dell'espresso richiamo alla "compatibilità" presente nella norma di rinvio dell'art. 1324 cod.civ., di guisa che confronti dei meri atti giuridici non negoziali a contenuto patrimoniale, quale la solutio, la conversione opera con latitudine maggiore rispetto agli atti negoziali, unilaterali o plurilaterali, solo questi ultimi essendo assoggettati alla verifica della compatibilità con la volontà negoziale che, invece, difetta del tutto nel mero atto giuridico.
La conversione della cd rimessa solutoria in una rimessa ripristinatoria, quale effetto legale prodotto dalla dichiarazione di nullità del debito che la rimessa solutoria era destinata ad estinguere, appartiene al più vasto gruppo delle cd conversioni legali o non negoziali, aventi ad oggetto atti giuridici privi di natura negoziale.
Alle medesime conseguenze prodotte dalla conversione dell'atto si perviene peraltro attraverso il percorso "alternativo" tracciato dall'obbligo giuridico, gravante sulla AN , di procedere in forza della causa mandati , elemento costitutivo del contratto misto di conto corrente, ad accreditare in favore del cliente tutte le somme che comunque gli siano dovute, non escluse, quindi, quelle che la AN, in esecuzione del mandato, si trovi a detenere sine titulo, e tra le quali rientrano de plano le somme originariamente ricevute a titolo di pagamento di un debito ( cd rimesse solutorie ) successivamente dichiarato inesistente a seguito di declaratoria di nullità del rapporto giuridico da contratti dal secondo comma di detto art., che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle anche posteriore alla conclusione del contratto. "(Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.13970 del 30/06/2005)
35 cui aveva tratto origine23
Il fondamento di siffatto obbligo è rinvenibile innanzitutto nell'art. 1713 cod.civ. in forza del quale
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto quanto ricevuto a causa del mandato", incluse, in difetto di contraria disposizione normativa, le somme ricevute a qualsiasi titolo ed anche per errore provocato da indebito conseguenziale a caducazione di singole pattuizioni contrattuali, dovendo anch'esse considerarsi come ricevute dalla AN "a causa del mandato" ; in secondo luogo nel dovere generale del mandatario di curare l'esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia derivante dall'art. 1710 cod.civ., che la giurisprudenza correttamente estende non solo agli propriamente esecutivi del mandato, ma anche a quelli che siano preparatori, strumentali ed anche di necessario completamento, e tra questi rientra certamente la restituzione al mandante di ciò che non è stato possibile utilizzare per lo scopo ed il fine del mandato, come le somme ricevute in funzione solutoria di debiti rivelatisi inesistenti per sopravvenuta dichiarazione di nullità della relativa obbligazione.24; ed infine dall'obbligo gravante sulla AN- mandataria per effetto del comma 2 dell'art. 1710 cod.civ. , che le impone il dovere di comunicare tempestivamente al mandante le circostanze sopravvenute che possano comportare la modifica del mandato, quale, ad esempio, la impossibilità di eseguire il pagamento per qualunque causa, dal che
è possibile escludere che il legislatore abbia voluto consentire al mandatario di fare proprie le somme di danaro ricevute dal mandante per l'esecuzione di un incarico che non sia andato a buon fine.
Ed infine l'obbligazione restitutoria deriva anche dalle Norme Uniformi Bancarie che, con efficacia di condizioni generali di contratto, integrano il contenuto del regolamento negoziale avente forza di 24 "L'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento da parte del mandatario degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che dei primi costituiscano il necessario completamento, e comprende altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.2149 del 25-02-2000). 36 legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 cod.civ., obbligando la AN ad accreditare al correntista tutte le somme comunque ad esso pertinenti e, pertanto, anche le somme da quegli versate per la estinzione di debiti poi dichiarati nulli e, di conseguenza, divenute somme detenute "sine titulo" dalla AN che non ha titolo per volgerle a proprio profitto.
Se tanto non facesse l'azienda di credito rischierebbe di porre in essere una sorta di "interversio possessionis" mediante la commissione di atti uti domina rispetto a somme di danaro che essa è invece obbligata ex contractu a rimettere a disposizione del cliente, profilandosi così il fumus del delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale ("Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito a querela della persona offesa…- omissis-."), con la possibile applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 del codice penale in riferimento al fatto commesso con "abuso di prestazione d'opera", dovendo il contratto di mandato ex art.1710 cod.civ. , elemento costitutivo del contratto misto di conto corrente ANrio ai sensi dell'art. 1852 cod.civ., esser sistematicamente ricondotto nel nòvero della categoria dei c.d. contratti di lavoro in senso lato e, più esattamente, nei contratti di lavoro autonomo25; con l'ulteriore conseguenza di rendere il delitto di appropriazione indebita procedibile d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 646 cod.pen..
Ne deriva che a produrre l'effetto della conversione concorre non soltanto l'operatività dei principi 25 "IN TEMA DI APPROPRIAZIONE INDEBITA, LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELL'ABUSO DI RELAZIONE D'OPERA (ART 61 N 11 COD PEN) PREVEDUTA NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART 646 STESSO CODICE, RICORRE OGNI VOLTA CHE L'AGENTE PROFITTI DELLA PARTICOLARE FIDUCIA IN LUI RIPOSTA ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO, A QUALSIASI TITOLO, NEL DISIMPEGNO DI UN'ATTIVITA (NELLA SPECIE, MANDATO A VENDERE UNA COSA MOBILE) CHE LO PONGA IN CONDIZIONI DI COMMETTERE PIU FACILMENTE IL REATO." (Cass.Pen.Sez. 2, Sentenza n. 304 del 12/01/1974).
"Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, dopo aver adempiuto il mandato a vendere, trattenga definitivamente la somma ricavata dalla vendita invece di rimetterla al mandante." (Cass.Pen.Sez. 2, Sentenza n.46586 del 15/12/2011)
"Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita. (Fattispecie nella quale la Corte Suprema ha ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., osservando che il mandato a vendere una cosa mobile fa nascere un rapporto di prestazione d'opera tra le parti, ed il mandatario approfitta della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi del bene affidatogli con maggiore facilità)." (Cass.Pen.Sez. 2, Sentenza n.11570 del 26/03/2012)
37 normativi dettati dagli artt.1424 e 1324 cc, ma anche l'obbligo giuridico gravante sulla AN in virtù della causa mandati, costitutiva del negozio misto di conto corrente ANrio unitamente alla causa depositi;
rilievo, questo, valido anche per le ipotesi in cui il rapporto giuridico sia oramai chiuso e la vicenda sia sottoposta all'autorità giudiziaria, esplicitando l'assoluta conformità della conversione alla causa del contratto ed agli obblighi contrattuali della AN mandataria in aderenza alla naturale retroattività degli effetti propria della sentenza dichiarativa della nullità.
A seguito della declaratoria di nullità di una pattuizione contrattuale ex art. 1419 cod.civ., consegue così l'espunzione dal conto delle poste ivi iscritte in forza della predetta clausola.
Le rimesse effettuate dal correntista acquistano efficacia solutoria rispetto ad altri debiti ai sensi dell'art.1193 cc, e, qualora insufficienti ad estinguerli, provocheranno una riduzione in parte qua del saldo passivo e, di conseguenza, l'accertamento negativo di minor debenza rispetto al saldo apparente viziato dalle poste debitorie iscritte in forza delle pattuizioni risultate nulle.
In tal caso nessuna azione di ripetizione sarà ovviamente possibile, continuando il saldo del conto ad essere negativo per il correntista e, ovviamente, nessuna questione inerente la prescrizione estintiva si porrà neppure in astratto, non essendo configurabile un'azione di condanna alla restituzione in favore del correntista quando il saldo del conto continui ad essere, sia pure in minor misura rispetto a quello apparente ex ante, passivo.
Quando invece , a seguito della declaratoria con efficacia retroattiva delle pattuizioni affette da nullità, e della conseguenziale espunzione dal conto delle poste debitorie iscrittevi, le rimesse del correntista non solo estinguano in tutto le ulteriori poste passive iscritte a fronte di altri debiti lecitamente contratti, ma pure sopravanzino il passivo andando ad integrare un saldo attivo per il correntista, ci si troverà al cospetto di rimesse ripristinatorie della provvista in parte qua, e nessuna eccezione di prescrizione sarà possibile in quando la domanda del correntista in realtà avrà ad oggetto non già la ripetizione di somme indebitamente versate, ma il diritto a "disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 cod.civ., incluse quelle frutto della conversione del mero atto giuridico costituito dal pagamento rivelatosi senza causa ex art. 1325 cc o dell'adempimento da parte della AN-mandataria dell'obbligo contrattuale
38 di mettere immediatamente a disposizione del cliente-mandante "tutto quanto abbia ricevuto a causa del mandato" (art. 1713 cod.civ.), configurandosi quindi come una normale azione di adempimento contrattuale ex art. 1454 cod.civ..
Si verifica così un vero e proprio concorso apparente di norme aventi ad oggetto l'obbligo della AN di rimettere al cliente le somme originariamente destinate in funzione solutoria alla estinzione di quei debiti caducati;
il conflitto tra norme legislative e pattizie costitutive del regolamento contrattuale frutto dell'autonomia privata, e norme dettate in tema di ripetizione di indebito e costitutive di obbligazioni non contrattuali da atto lecito, viene risolto in favore delle prime dal principio di specialità, operando l'indebito solo in via generale e residuale qualora la fattispecie non possa ricevere una diversa qualificazione giuridica, essendo il regolamento contrattuale la lex specialis dell'intero rapporto giuridico ( lex specialis derogat generali ).
Il principio di specialità, ben conosciuto nel settore penale in quanto espressamente codificato all'art.15 del codice penale ("Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.") dirime il concorso apparente di norme derivanti da fonti eterogenee delle obbligazioni civili così come individuate dall'art. 1173 cod.civ. ("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico").
Chi esercita l'azione di ripetizione dell'indebito, in conformità alla funzione residuale e di chiusura del sistema che l'ordinamento attribuisce al predetto rimedio, non chiede affatto di ricostruire il conto corrente ed attuare la volontà contrattuale che ha dato vita al regolamento negoziale attinto in tutto o in parte dalla declaratoria di nullità , ma solo di applicare i principi restitutori conseguenziali alla predetta declaratoria, cui deve seguire l'espunzione delle partite contabili appostate a debito per effetto di quelle clausole investite dalla caducazione con efficacia retroattiva, con conseguenziale riconduzione dei patrimoni degli autori della vicenda giuridica nelle medesime condizioni in cui versavano prima che questa si perfezionasse.
La ripetizione dell'indebito integra una vera e propria riduzione in pristino stato e presuppone così
39 la morte in tutto o in parte del contratto, decretando l' incapacità del regolamento di interessi originariamente predisposto dai soggetti di diritto nell'esercizio dei poteri loro riconosciuti dall'autonomia privata a produrre gli effetti desiderati dai loro artefici.
La diversa interpretazione affermatasi in giurisprudenza, , produce effetti poco razionali e incompatibili con il sistema, dando vita ad una autentica inversione logica con l'affermazione della prevalenza sistematica di rimedi meramente ripristinatori e riequilibratori (ripetizione di indebito a seguito di nullità) destinati alla tutela dello status quo ante rispetto agli istituti attraverso i quali si produce la innovazione ed il progresso dell'ordinamento giuridico con la produzione di nuovi effetti
(conservazione dell'atto mediante la conversione dell'atto nullo), consentendo alle aziende di credito che hanno posto in essere comportamenti contrattuali scorretti caratterizzati dall'utilizzazione di pattuizioni inerenti l'obbligazione di interessi viziate da nullità radicale, un vero e proprio premio costituito dall'acquisizione degli interessi illecitamente maturati in forza delle predette clausole che, sebbene dichiarate invalide, non produrrebbero a favore del correntista l'effetto restitutorio per la ritenuta decorrenza del termine prescrizionale dal giorno dell'avvenuto pagamento, e verrebbero così trattenute dall'azienda di credito che ne trarrebbe comunque profitto, a dispetto della accertata illiceità, persino nella ipotesi in cui ci si trovi al cospetto di un c.d. reato-contratto, quando la clausola risulti istitutrice di veri interessi usurari ai sensi della legge n.108/1996.
In quest'ultimo caso l'interpretazione affermatasi in giurisprudenza potrebbe addirittura legittimare la iniusta locupletatio di un vero e proprio profitto del reato di cui all'art. 240 del codice penale, costituito dagli interessi usurari che la AN, grazie alla prescrizione estintiva del diritto di ripeterli, potrebbe egualmente volgere a suo vantaggio a dispetto della sopravvenuta - ed inutiliter data - declaratoria di nullità della pattuizione, consentendo all'autore di un reato di consolidare l'acquisizione del pretium sceleris.
L'appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod.pen., aggravata dall'abuso di prestazione d'opera ai sensi dell'art.61 n.11 cod.pen., verrebbe così ad essere avvinta dall'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. con il possibile delitto presupposto di usura ex art. 644 cod.pen. ( il presente paragrafo è tratto dalla sentenza monocratica del giudice unico dott. RT NO emessa il 21
40 ottobre 2013 nel processo vertito sotto il numero 325/2005 RGT Taranto).
In conclusione chi effettua un versamento di danaro sul proprio conto corrente “vuole” l'azione tipica consistente nell' incrementare il saldo del conto in misura corrispondente alla valuta depositata:
a) Se il conto presenta un saldo passivo l'effetto si verificherà mediante una riduzione del saldo negativo in misura corrispondente a quanto depositato.
b) Se il conto presenta un saldo attivo l'effetto si verificherà mediante un aumento del saldo positivo in misura corrispondente a quanto depositato.
Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie effettuate nella fase esecutiva del contratto di conto corrente ANrio sono così atti “algebricamente” equivalenti o, se si preferisce, “due facce della stessa medaglia”, in quanto rappresentano il medesimo effetto giuridico-contabile prodotto sul conto corrente da un unico atto ( il versamento di danaro ) che realizza il medesimo effetto ( l'incremento del conto ) ora dal lato nei numeri con segno – mediante una riduzione del saldo negativo, ora dal lato dei numeri con segno + mediante un accrescimento del saldo positivo.
E che la declaratoria di nullità del titolo giuridico determini ipso iure l' effetto accrescitivo del conto nel quale era iscritta la partita contabile negativa è esplicitamente ammesso e riconosciuto dalla Legge dello Stato.
Il D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”)
così infatti dispone nell' art. 229 , sotto la rubrica “conto economico”:
“1.. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le
41 insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.”
Il conto economico esplicita contabilmente il profilo dinamico dello stato patrimoniale dell ' Ente
che , invece, nel bilancio di previsione viene evidenziata staticamente.
Il conto economico ha infatti ad oggetto incrementi e decrementi patrimoniali effettivi,
immediatamente realizzatisi e perfezionatisi giuridicamente nell' esercizio cui si riferisce.
Il comma 3 della predetta disposizione normativa infatti elenca gli “incrementi” del conto così
individuandoli:
“3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.”
Le “insussistenze del passivo” sono dalla Legge parificati alle “sopravvenienze attive”, ovverosia agli incrementi effettivi determinati da eventi successivi che si traducono in un concreto ed effettivo accrescimento patrimoniale.
Per effetto di tale equiparazione gli accertamenti di inesistenza e/o nullità di poste passive del conto si traducono così automaticamente in “componenti positivi” del conto, ovverosia transitano dal lato della colonna dei numeri preceduti dal segno + , senza la mediazione necessaria costituita dall'
azione di ripetizione.
Diversamente la Legge avrebbe imposto l' iscrizione nella colonna dell' attivo del bilancio di previsione di un' apposito capitolo creditorio, cui far corrispondere dal lato passivo un fondo di ammortamento, destinato eventualmente ad essere espunto a seguito dell' esercizio vittorioso dell'
azione di ripetizione.
Invero secondo la lettura offerta dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e di legittimità, alla declaratoria di nullità del titolo giuridico in forza del quale è stata appostata la somma a debito,
42 dovrebbe seguire necessariamente l'esercizio dell'azione di ripetizione.
Se così fosse alla declaratoria di “insussistenza del passivo” o della passività, non dovrebbe affatto corrispondere una voce attiva nel conto economico, ma l'iscrizione nel bilancio di previsione dal lato attivo di una posta creditizia, bilanciata dal lato passivo dal fondo di ammortamento destinato ad essere espunto solo con la conclusione favorevole del giudizio promosso con l'azione di ripetizione.
Ulteriori rilievi sistematici rendono infondata la lettura “atomistica” del contratto di conto corrente ANrio diretta a segmentare le singole rimesse “solutorie” per farne oggetto di altrettante singole azioni di ripetizione , ignorando la realtà circostante che le vede come momenti di un più ampio e diacronico rapporto contrattuale munito di causa complessa.
Invero l'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cc è “pensata” per il cd “pagamento isolato” ,
ovverosia per un fatto giuridico in nulla collegato ad altri rapporti giuridicamente rilevanti intercorrenti tra il solvens e l'accipiens: in una assolata giornata estiva incontra CP_9
nell'agorà e, pensando di essere suo debitore, gli versa 100 dracme, salvo accorgersi Per_3
successivamente dell'errore commesso per inesistenza di un preesistente debito.
Diversamente accade quando il pagamento, lungi dall'essere un 'atto “isolato”, rappresenta un momento di un complesso rapporto giuridico di origine negoziale, proprio come nella vicenda sottoposta a giudizio.
I profili differenziali tra pagamento non dovuto “isolato”, e pagamento non dovuto quale elemento di un più complesso rapporto giuridico sono così tratteggiati:
“l'azione esercitata ha natura di ripetizione dell' indebito in cui la disciplina degli interessi dovuti sulle somme versate al solvens è dettata dalle norme speciali disciplinanti l'indebito di cui agli artt. specialità che dirime il concorso apparente di norme tra fonti eterogenee delle obbligazioni così
come individuate dall'art. 1173 cod.civ. ("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico").
Chi esercita l'azione di ripetizione dell'indebito, in conformità alla funzione residuale e di chiusura del sistema che l'ordinamento attribuisce al predetto rimedio, non chiede affatto di ricostruire il conto corrente ed attuare la volontà contrattuale che ha dato vita al regolamento negoziale attinto in tutto o in parte dalla declaratoria di nullità , ma solo di applicare i principi restitutori conseguenziali alla predetta declaratoria, cui deve seguire l'espunzione delle partite contabili appostate a debito per effetto di quelle clausole investite dalla caducazione con efficacia retroattiva, con conseguenziale riconduzione dei patrimoni degli autori della vicenda giuridica nelle medesime condizioni in cui versavano prima che questa si perfezionasse.
La ripetizione dell'indebito presuppone così la morte in tutto o in parte del contratto, decretando l' incapacità del regolamento di interessi originariamente predisposto dai soggetti di diritto nell'esercizio dei poteri loro riconosciuti dall'autonomia privata a produrre gli effetti desiderati dai loro artefici.
La ripetizione dell'indebito è infatti disciplinata dal codice civile del 1942 nel titolo VII del Libro IV del Codice CIe, e nella summa divisio delle fonti delle obbligazioni individuata dall'art. 1173 cc
(("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico") è ampiamente riconducibile alle variis causarum figuriis ("Obligationes aut ex contractu, aut ex maleficio, aut ex variis causarum figuriis nascuntur") intesa come categoria residuale eterogenea comprensiva di vari fatti giuridici, ora negoziali ( quali ad esempio le promesse unilaterali ) ora non negoziali ( quale l'arricchimento senza causa ), ma tutti giustapposti alla categoria unitaria ed omogenea del contratto dalla quale restano ben distinti e differenziati.
Ne consegue che l'indebito rappresenta per l'ordinamento vigente una fonte non contrattuale di obbligazioni, ed in tanto il codice civile del 1942 sembra perpetuare la la tradizione storica risalente
44 al Code AP 1804 che all'art. 1371 riproponeva la ripartizione giustinianea dei quasi contratti
("Des quasi-contrats") definendoli come fatti giuridici volontari ("Les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il resulte un engagement quelconque envers untiers, et quelquefois un engagement reciproque des deux parties"), ove la volontà dell'agente non è diretta alla produzione del mero fatto materiale, mentre l'effetto giuridico è determinato dall'ordinamento in relazione alla conformità allo schema legale tipico.
Impostazione sistematica, questa, che veniva fedelmente riprodotta dall'art. 1325 del Codice per lo
Regno delle Due IE prima ("I quasi contratti sono i fatti puramente volontari dell'uomo, dà quali risulta una obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta una obbligazione reciproca delle due parti."), e dall'art. 1140 del Codice CIe del Regno d'Italia del 1865 poi ("Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti") e, ugualmente, dall'art. 1887 del IG CI ( "Son cuasi contractos los hechos licitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligacion reciproca entre los interesados").
Coerentemente il Code AP annoverava tra i quasi contratti il c.d. indebito, quale fatto giuridico fonte di obbligazione restitutoria , disponendo in tema di indebito oggettivo all'art. 1376
"Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du, s'obligè a le restituer a celui de qui il l'a indument recu".
Sul solco del Code AP 1804 si collocavano l'art. 1330 del Codice per lo Regno delle Due
IE ("Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.") , l'art. 1145 del Codice CIe Italiano del 1865 poi
(" Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto"), l'art. 1895 del IG CI NO ("Cuando se recibe alguna cosa que no habia derecho a cobrar, y que por error ha sido indebitamente entregada, surge la obligacion de restituirla").
Vero è che in tema di indebito oggettivo l'art.2033 del Codice CIe Italiano del 1942 costruisce la fattispecie non già sulla posizione dell'accipiens obbligato alla restituzione, come avevano fatto le
45 precedenti legislazioni, ma sul diritto del solvens alla ripetizione di quanto dato, salvo tornare nel solco delle previgenti legislazioni in tema di indebito soggettivo delineato all'art. 2036 del Codice
CIe Italiano del 1942, ove la fattispecie viene ricostruita sul diritto del solvens a ripetere quanto pagato.
In tal senso disponevano l'art.1377 del Code AP 1804 prima ("Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyat debitrice, a acquittè une dette, elle a le droit de repetition contre le creancier"),
l'art. 1331 del Codice per lo Regno delle Due IE ("Quando uno che per errore si credeva debitore, ha pagato un debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore"), e l'art. 1146 del Codice CIe
Italiano del 1865 poi ("Chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto di ripetizione contro il creditore").
L'abolizione della categoria dei quasi-contratti da parte della vigente codificazione italiana del 1942 non ha impedito alla dottrina, seguita dalla giurisprudenza, di creare la nuova classificazione delle
"obbligazioni non contrattuali da atto lecito", nella quale ha sostanzialmente riprodotto istituti perfettamente riconducibili nel paradigma normativo delineato dell'art. 1371 del Code AP
1804.
La sommaria ma non insignificante ricostruzione storico-sistematica consente di escludere che, nei casi di esercizio dell'azione di ripetizione la disciplina degli interessi sulle somme oggetto della obbligazione restitutoria possa essere attinta da fonti contrattuali, come nella vicenda sottoposta a giudizio pretende di fare il correntista che, esercitando l'azione in parola chiede tuttavia l'applicazione degli interessi con capitalizzazione annuale in relazione alle somme pagate in forza delle clausole contrattuali dichiarate nulle.
Così facendo l'interprete incorrerebbe in una insanabile contraddizione sistematica, in quanto verrebbe indebitare ad operare una inammissibile confusione tra fonti eterogenee di obbligazioni
(non contrattuale quella relativa alla disciplina dei frutti dell'indebito, contrattuale il patto sulla capitalizzazione annuale degli interessi a credito per il cliente) produttiva di una sorta di inaccettabile mixtum compositum, assumendo l'applicabilità delle pattuizioni contrattuali in tema di capitalizzazione annuale degli interessi a credito per il correntista, frutto tipico dell'esercizio dei
46 poteri inerenti l'autonomia privata dei soggetti di diritto riconosciuta dagli artt. 41 comma 1 della
Costituzione e 1322 del cod.civ., ad una fattispecie non contrattuale (o "quasi contrattuale" secondo le precedenti legislazioni ) quale certamente deve ritenersi l'obbligazione restitutoria oggetto dell'azione di ripetizione da indebito oggettivo o soggettivo, caratterizzata da un fatto "puramente volontario e lecito", ove la volizione è diretta non già alla produzione dell'effetto giuridico, come nelle fattispecie negoziali, ma al semplice fatto o atto, essendo invece le conseguenze frutto della qualificazione impressa dall'ordinamento.
L'applicabilità della capitalizzazione annuale sugli interessi a credito può infatti essere frutto solo della volontà negoziale delle parti, mentre l'obbligazione restitutoria derivante dall'indebito, con la disciplina accessoria dei frutti civili e naturali, ha fonte in una fattispecie legale tipica non contrattuale avente natura di mero fatto giuridico volontario e lecito per dirla con l'art. 1140 del
Codice CIe Italiano del 1865, e, come tale, sottratto ai poteri di modifica esercitabili nell'ambito dell'autonomia privata dei soggetti di diritto di cui agli artt. 41 della Costituzione e 1322 cod.civ..
L'esercizio dell'azione di ripetizione ha invece come presupposto implicito ed indefettibile la caducazione della disciplina contrattuale destinata dalla volontà delle parti a regolare lo spostamento patrimoniale.
Di tanto da chiara contezza l'art.1422 cod.civ. che, nel dichiarare la imprescrittibilità dell'azione di nullità del contratto, fa salva la prescrizione dell'azione di ripetizione, così lasciando intendere come questa possa trovare spazio solo quando con il preventivo esperimento vittorioso dell'azione di nullità sia stato espunto dall'ordinamento il titolo giuridico negoziale e la conseguenziale regolamentazione pattizia in forza del quale si erano avuti quegli spostamenti patrimoniali che con l'esercizio dell'azione di ripetizione debbono essere ridotti in pristino stato.
L'azione di ripetizione conferma così la propria funzione nel sistema del diritto civile collocandosi nell'ambito dei rimedi diretti al c.d. riequilibrio patrimoniale all'esito di vicende caratterizzate da spostamenti avvenuti in forza di titoli giuridici originariamente insussistenti o successivamente
47 caducati 26, e si giustappone all'azione di arricchimento di cui all'art. 2041 cod.civ. di cui condivide le finalità.
Siffatta funzione residuale nel sistema appare efficacemente esplicitata dal rapporto conseguenziale tra dichiarazione di nullità del contratto ed obbligazione restitutoria espressamente sancito nell'art. 1303 del IG CI NO laddove dispone: "Declarada la nullidad de una obligacion los contraentes debe restituirse reciprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con suas frutos , y el precio con los intereses , salvo lo que se dispone en los articulos siguientes".
Il rilievo conduce a conseguenze piuttosto importanti: l'azione di ripetizione di prestazioni eseguite in forza di un titolo giuridico caducato costituisce la conseguenza ultima ed estrema dell'intera vicenda, destinata a riportare i protagonisti sui blocchi di partenza mediante una vera e propria riduzione in pristino stato delle rispettive sfere patrimoniali;
chi ha ricevuto in forza della vicenda giuridica improduttiva di effetti giuridici ( quod nullum est nullum producit effectum ) non può trarne profitto e deve restituire;
chi in forza di quella vicenda ha dato deve ricevere ciò di cui si è privato e non deve impoverirsi, donde la doverosa corresponsione dei frutti civili e naturali. Il risultato è conseguito dal legislatore mediante la eliminazione di una posta attiva fittizia, quella prodotta nella sfera giuridica dell'accipiens, e la ricostituzione della posta attiva reale in luogo della deminutio patrimonii accusata dalla sfera giuridica del solvens. Nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod.civ. si assiste invece ad una sorta di compensazione impopria , in quanto il valore nominale del credito restitutorio dell'impoverito si riduce sino a concorrenza dell'effettivo incremento patrimoniale sussistente nella sfera dell'arricchito che ne segna il limite invalicabile.
48 Coerentemente il legislatore del 1942, come già avevano fatto le precedenti legislazioni, ha predisposto una disciplina tipica dei frutti naturali e civili prodotti da quanto oggetto della prestazione ripetibile, che nella sua completezza ed esaustività esclude ogni commistione con regole negoziali appartenenti a fonti contrattuali estranee alla fattispecie non contrattuale che della prima ne costituisce il fondamento secondo la dogmatica poc'anzi passata in sia pur sommaria rassegna.
Alla completezza ed esaustività della disciplina tipica in tema di frutti civili e naturali dell'indebito, si giustappone un'ulteriore argomentazione sistematica già annunciata nelle righe precedenti:
l'impossibilità per i soggetti di diritto di modificare gli effetti e la disciplina legale tipica di una fattispecie non contrattuale produttiva di obbligazione, in quanto sottratta ai poteri di cui agli artt.
41 della Costituzione e 1322 cod.civ., il quale ultimo dispone: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico." I poteri riconosciuti ai soggetti di diritto dall'art. 1322 cc non si limitano infatti alla sola creazione di modelli contrattuali nuovi (art.1322 cc comma 2), ma anche all'assemblaggio di segmenti e partizioni di schemi contrattuali tipici (art.1322 cc comma 1) , dando vita a negozi misti, negozi complessi27, negozi composti, realizzati con l'impiego di "materiali" giuridici provenienti da contratti tipici nominati28 29, o con il diverso fenomeno del collegamento negoziale. Tuttavia la materia contrattuale segna il limite estremo invalicabile entro il quale devono essere esercitati siffatti poteri, dovendo le parti limitarsi ad incidere su fattispecie rigorosamente negoziali, e restando invece esclusi i meri atti giuridici non negoziali, quali l'indebito, che , rappresentando una fonte non negoziale di obbligazione, è così sottratta all'ambito di operatività dell'art. 1322 cod.civ. non costituendo un "contratto tipico" che le parti possono modificare nell'esercizio della autonomia privata. Ne consegue che l'attore in ripetizione di indebito ha diritto a percepire i frutti civili e naturali secondo la disciplina legale tipica dell'istituto delineata dal legislatore e non modificabile ai sensi dell'art. 1322 cod.civ., ma non può pretendere di "abrogare" le disposizioni normative speciali dell'art. 2033 cod.civ. per sostituirvi le disposizioni pattizie istitutive della capitalizzazione annuale degli interessi dettate nell'esercizio dell'autonomia negoziale, poiché l'azione di ripetizione non tende affatto ad attuare il contratto e la volontà negoziale che a monte ne ha costituito il relativo regolamento di interessi, ma solo a riequilibrare la situazione patrimoniale degli autori della vicenda all'esito della caducazione totale o parziale di quel titolo giuridico negoziale, come esplicitato efficacemente dall'art. 1303 del IG CI NO ("Declarada la nullidad de una obligacion los contraentes debe restituirse reciprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con suas frutos , y el precio con los intereses , salvo lo que se dispone en los articulos siguientes".); presuppone pertanto l'inefficacia del contratto, e non la sua ultrattività.
Appare così evidente come l'attore abbia confuso l'azione di ripetizione dell'indebito con l'azione di adempimento delle obbligazioni assunte col regolamento negoziale costitutivo del contratto ANrio per cui è causa, anch'essa esercitabile a seguito della declaratoria di nullità parziale di singole clausole contrattuali30, e che tende, essa si, alla attuazione della volontà negoziale esplicitata nel complessivo regolamento di interessi, facendo seguire alla declaratoria di nullità delle impugnate clausole contrattuali la conversione degli atti giuridici posti in essere in esecuzione di quelle pattuizioni caducate, e tanto in forza del principio di conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civ. , essendo in forza dell 'art. 1324 cod.civ. applicabile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, pur se privi di natura negoziale e contrattuale quali, ad esempio, le rimesse ed i pagamenti e/o versamenti eseguiti dal correntista nel corso della esecuzione del contratto di conto corrente ANrio, dovendosi così dare attuazione al complessivo regolamento di interessi predisposto dalle parti che agli importi di quelle rimesse originariamente solutorie, e 30 Cosi il Tribunale di Taranto , in persona del medesimo G.U. , nella sentenza emessa in data 19 aprile 2013 all'esito del giudizio vertito al n. 5779/2005 RGT. 50 successivamente convertite in atti di deposito costitutivi di provvista in esecuzione della causa tipica del contratto ex art. 1852 cod.civ., attribuisce la natura di poste attive del conto sulle quali, questa volta sì, potranno applicarsi le eventuali clausole che prevedano la capitalizzazione annuale degli interessi maturati a credito del correntista.
Trattasi così di due azioni completamente differenti, in quanto fondate su diversi presupposti, causae petendi e petita.
L'azione di adempimento contrattuale vuole la "sopravvivenza" del contratto, e tende a recuperare nella causa tipica del negozio gli atti giuridici posti in essere in attuazione delle clausole attinte da declaratoria di nullità parziale, consentendo loro di continuare ad essere "atti di attuazione" della causa del contratto misto di conto corrente ANrio sotto le vesti delle c.d. rimesse ripristinatorie costitutive della provvista in esecuzione della causa depositi che rappresenta l'elemento costitutivo del contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 1321, 1325, 1852 cod.civ..
L'azione di ripetizione prende atto della nullità parziale delle singole pattuizioni contrattuali e si limita a voler ristabilire l'equilibrio patrimoniale dei contraenti turbato, sia pure in parte, da quelle clausole risultate nulle, riportando i patrimoni degli attori della vicenda giuridica sui "blocchi di partenza" in funzione ripristinatoria.
La prevalenza della conversione sulla ripetizione rappresenta una questione devoluta alla interpretazione giudiziale della domanda, oltre che, in primis, dalla stessa formulazione della domanda in omaggio al principio dispositivo (iudex iuxta alligata et probata partium iudicare debet).
E' rilevante notare come nell'ordinamento giuridico spagnolo, a fronte del legame strettamente conseguenziale fissato nell'art. 1303 del IG CI NO tra dichiarazione di nullità ed obbligazione restitutoria, non esista una norma corrispondente alla conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civile italiano del 1942, conoscendo invece l'ordinamento iberico la confirmacion di cui all'art. 1313 del IG NO ("La confirmacion purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebracion") in funzione analoga alla convalida di cui all'art.1444 del codice civile italiano;
sia la confirmacion iberica che la convalida italiana
51 tendono infatti ad emendare il medesimo contratto dal vizio che l'affetta.
Appare allora coerente con la scelta del legislatore iberico ipotizzare una conseguenzialità obbligatoria tra declaratoria di nullità ed azione di ripetizione quale contraltare della obbligazione restitutoria che sorge ex lege come altra faccia di una medesima medaglia.
A sua volta nell'ordinamento italiano non vi è una norma che svolga funzioni simili all'art. 1303 del
IG CI NO , e tanto è dovuto proprio all'operatività dell'istituto della conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civ. che costituisce una peculiare applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, dovendo questo operare subito dopo la declaratoria di nullità , mentre solo all'esito dell'infruttuoso tentativo di recuperare il contratto in tutto o in parte caducato, per difetto dei presupposti richiesti per una efficace conversione o per scelta espressa della parte che non voglia avvalersene, si darà luogo all'azione di ripetizione che del regolamento negoziale in tutto o in parte caducato segna la definitiva uscita di scena, così venendo ad esplicare la sua funzione residuale di mero riequilibrio patrimoniale attribuitole dal sistema.
Se, infatti, l'ordinamento italiano conoscesse una disposizione simile all'art. 1303 del IG CI
NO, la conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod.civ. non potrebbe quasi più operare e, con essa, sarebbe vulnerato il principio generale di conservazione dell'atto giuridico di cui la conversione costituisce precipua manifestazione.” ( Così il giudice unico dott. Allberto NO nella sentenza monocratica emessa il 01 luglio 2013 nel proc. 3942/2004 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati ed articolati in diritto emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto, in composizione soggettiva diversa da quella odierna, in epoca anteriore al 01 luglio 2013.
L'attrazione del pagamento non dovuto nell'ambito del rapporto giuridico più vasto , di cui quello costituisca un mero momento non isolabile mediante una visione atomistica, sottraendolo alla logica pura dell'azione di ripetizione, è riconosciuta dal legislatore europeo che nel Regolamento C.E.
n.864/2007 ( cd Roma II ) approvato l' 11 luglio 2007 così dispone nell'articolo 10 :
“Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un' arricchimento senza causa, compresa la
52 ripetizione d'indebito, si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante d un contratto o un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione”
Nei rapporti di diritto internazionale è la legge nazionale del contratto a disciplinare la ripetizione di indebito che involga un pagamento non dovuto verificatosi in dipendenza di un rapporto contrattuale, tornando così in applicazione la categoria giustinianea dei “quasi contratti” nella quale la condictio indebiti viene così sussunta abbandonando la categoria codicistica di obbligazione non contrattuale da atto lecito.
Con l' art. 10 del Regolamento C.E. n. 864 / 2007 dell' 11 luglio 2007 ( cd “Roma II “) Legislatore
Europeo ha così intuito che la lex contractus è la lex specialis dei fatti astrattamente sussumibili nello schema dell' indebito quando si verifichino nel corso di “ una relazione esistente tra le parti
“, fungendo questa da fattore impeditivo della frammentazione in singoli episodi atomisticamente considerati.
In applicazione della medesima logica giuridica del legislatore internazionale, quando il pagamento non dovuto si verifichi all'interno di una relazione negoziale come momento attuativo di essa, è al regolamento contrattuale, frutto delle norme statali imperative e delle norme di autonomia privata, che occorre rifarsi per trovare la disciplina applicabile senza semplicisticamente ricorrere alla fattispecie extracontrattuale della ripetizione di indebito e operando una artificiosa frammentazione atomistica di ciò che la volontà negoziale delle parti e quella ordinamentale vollero come unitario ed organico.
Quasi ad anticipare la ratio del diritto europeo e sovranazionale, una illuminata giurisprudenza italiana , proprio in materia di contratto di conto corrente ANrio, aveva da tempo esplicitato la nozione di cd “compensazione impropria” , evidenziando come nel contratto di conto corrente l'unicità del rapporto contrattuale renda non configurabile l'esistenza di una autonoma pretesa creditoria del correntista verso la suscettibile di contrapporsi con effetto estintivo a quella CP_5
eventualmente derivante in favore dell'azienda di credito , vertendosi piuttosto in tema di poste di segno contrario destinate a dar vita ad una somma algebrica di cui è esigibile il saldo;
l'esclusione
53 della compensazione propria rende improponibile la stessa pensabilità di azioni di ripetizione proposte dal correntista contro la AN in forza di atti di riduzione della disponibilità effettuati dalla azienda di credito e che siano dichiarati nulli dall'autorità giudiziaria, verificandosi automaticamente la riespansione del saldo in favore del correntista mediante la semplice eliminazione dal conto della posta passiva ascritta dalla AN , ad esempio per interessi passivi dichiarati non dovuti dal giudice per usurarietà .
La eliminazione ope iudicis dell'effetto riduttivo del saldo prodotto dalla posta passiva per interessi illegittimi iscritta dalla Banca e successivamente dichiarata nulla dal giudice ( quod nullum est nullum producit effectum ) provoca immediatamente la modifica algebrica dell'entità numerica del saldo del conto, essendo frutto di una sentenza self executing , ovverosia non bisognevole di atti esecutivi diversi dalla semplice cancellazione dell'effetto prodotto dall'atto ( addebito di interesse ultralegale o usurario ) dichiarato nullo.
Ancor prima della predetta giurisprudenza è stato il Legislatore sin dal 21 aprile 1942 a dettare semplici ed inequivoche disposizioni di legge che rendono non configurabile la compensazione nei rapporti tra cliente e AN originatisi dal contratto di conto corrente ANrio.
Compilando la disciplina del differente contratto di conto corrente ordinario nel Capo XVI della
Sezione III del Titolo III del Libro IV del codice civile, l' art. 1823 del codice civile infatti disponeva e dispone: “Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita.”
L'importantissimo successivo art. 1824 cc , sotto la rubrica “crediti esclusi dal conto corrente” disponeva e dispone: “Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori , s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.”
La compensazione propria prevista dall' art. 1241 e ss del codice civile trova così applicazione del differente contratto di conto corrente ordinario di cui costituisce l'in se ed il peculiare strumento
54 operativo, essendo il negozio de quo connotato proprio dalla contrapposizione di autonome pretese creditorie reciprocamente vantate tra i contraenti , tant'è che la Legge ha avvertito la necessità di sancire espressamente il divieto di includere nel conto i crediti che non possono essere compensati e, col successivo articolo 1857 ha omesso di inserire i predetti articoli 1823 e 1824 tra le disposizioni normative applicabili al contratto di conto corrente ANrio ( rectius: operazioni ANrie in conto corrente ).
Il quadro normativo è completato dall' art. 1853 cc che in tema di operazioni ANrie in conto corrente ( c.d. conto corrente ANrio o conto corrente di corrispondenza ), sotto la rubrica
“compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti” così disponeva e dispone: “Se tra la AN e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti , i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente , salvo patto contrario.”
Con una disposizione che per chiarezza ed univocità non teme i virtuosismi dell' interpretazione la
Legge dello Stato consentiva e consente la compensazione propria solo tra i saldi, ovverosia le risultanza finali, di due differenti contratti di conto corrente ANrio stipulati tra le stesse parti, così confermando la ratio della compensazione che ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cc si verifica solo tra due rapporti giuridici autonomi e differenti, quali indubbiamente sono quelli scaturiti da diversi contratti, ed escludendola a contrariis per gli atti meramente interni del contratto che , come già sancito nella sentenza emessa l' 11 maggio 2012 dal medesimo odierno estensore , hanno funzione puramente esecutiva.
La recente giurisprudenza non famosa ha così fatto applicazione di tale nozione:
“Evidente allora come si sia al cospetto di una forma del tutto impropria di compensazione, realizzandosi quest'ultima nel caso di contrapposte partite creditorie munite di causa autonoma, laddove nel caso del contratto di appalto risolto per inadempimento si è al cospetto di mere poste contabili originare da un unico rapporto giuridico. L' art. 1243 comma 1 cc infatti dispone: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.” Presupposto essenziale per la sussistenza della compensazione come causa estintiva dell'obbligazione diversa dall' adempimento è così la esistenza di due distinti ed autonomi rapporti giuridici obbligatori
55 intercorrenti tra i medesimi soggetti giuridici che si trovino ciascuno ora creditore ora debitore, mentre nella vicenda sottoposta a giudizio il rapporto giuridico è unico, quello derivato dal contratto di appalto, e le partite contabili confluiscono in una somma algebrica dalla quale scaturisce la situazione giuridica finale cristallizzata nel collaudo. Di tanto rende ragione il comma 10 dell' art. 141 del DLvo n. 163/2006 laddove dispone: “10. Salvo quanto disposto dall' articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. “ Se la responsabilità dell'appaltatore è sancita nelle ipotesi di fisiologica esecuzione e conclusione delle opere appaltata, a fortiori lo è nella ipotesi in cui la fase esecutiva del contratto sia stata interrotta per effetto della declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, essendo questa una ipotesi contenuta nella prima.”
L'impossibilità giuridica di ipotizzare la compensazione tra AN e cliente all' interno del contratto di conto corrente ANrio quale diretta conseguenza della impossibilità ontologica di configurare due contrapposti crediti tra AN e cliente, rende giuridicamente impossibile la stessa pensabilità dell'azione di ripetizione , presupponendo questa un credito distinto ed autonomo dal rapporto giuridico principale diramantesi dall'unico rapporto contrattuale, pur se connotato da causa mista del deposito e del mandato.
Dalla dichiarazione di nullità del patto istitutivo di interessi anatocistici o usurari non deriva così un credito restitutorio del correntista verso la AN, ma la semplice eliminazione delle poste passive del conto in cui quella clausola dichiarata nulla aveva trovato attuazione : quod nullum est nullum producit effectum.
Se la clausola usuraria o anatocistica è nulla nessun effetto può più produrre o mai aver prodotto sul conto e tutte le poste iscrittevi vengono cancellate automaticamente con la sentenza dichiarativa della nullità, riducendosi le voci passive del conto e incrementandosi il saldo in favore del cliente attore, ora come riduzione del saldo passivo che si approssima allo zero, ora come trasformazione del saldo passivo in saldo attivo, ora come incremento di un saldo già attivo in partenza.
L'eccezione di prescrizione estintiva deve così essere rigettata poiché manca del suo presupposto logico giuridico, ovverosia di una azione di ripetizione non esperibile nei casi di cd compensazione
56 impropria tra poste attive e passive generate da un unico rapporto giuridico e non da distinti ed autonomi rapporti obbligatori contrapposti come richiesto sin dal 21 aprile 1942 dall' art. 1243 del codice civile, essendo l'effetto accrescitivo del saldo del conto corrente una semplice conseguenza della caducazione dell'atto che ne aveva prodotto la diminuzione: scompaiono le poste passive illegittimamente iscritti dalla e cancellate dalla sentenza accertativa della nullità, restano CP_5
tutte le poste attive , comprese le rimesse cd “solutorie”, categoria del tutto impropria ed inadeguata alla reale natura giuridica del contratto di conto corrente ANrie, essendo il versamento di danaro contante da parte del correntista atto unico ed esecutivo del contratto de quo, con effetti sempre identicamente accrescitivi sul saldo, ora riducendone l'entità se passivo, ora accrescendolo se attivo, ma sempre nella medesima misura pari al valore nominale della valuta versata. (Il presente paragrafo è tratto dalla sentenza emessa il 01 ottobre 2018 dal giudice unico dott. RT NO nel procedimento n. 9512/2014 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati ed argomentati il diritto emessi in subiecta materia dal Tribunale di Taranto, in composizione soggettiva diversa da quella odierna, in epoca anteriore al
01 ottobre 2018.]
VII.- Previa reiezione della eccezione di prescrizione estintiva, la domanda attrice deve essere rigettata, e deve essere dichiarato che il debito della nei confronti della Parte_1 CP_6
(già già , relativamente al c/c 1968, alla data del 31/12/2014,
[...] CP_7 CP_8
ammontava ad euro 147.723,24 (per sorte capitale € 131.112,19, a cui sommano € 59.032,78 quali interessi debitori e si sottraggono € 42.421,74 quali interessi creditori).
VIII.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico della attrice
P.Q.M.
a) accerta e dichiara che il saldo del c/c 1968, alla data del 31/12/2014, ammontava a credito della ad euro 147.723,24 (per sorte capitale € 131.112,19, a cui sommano € 59.032,78 Controparte_4
quali interessi debitori e si sottraggono € 42.421,74 quali interessi creditori);
57 b) rigetta l'eccezione di prescrizione estintiva formulata dalla convenuta;
c) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della convenuta, liquidandole in euro 9000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese della CTU come liquidate in atti, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 11 settembre 2025;
Il giudice dott. RT NO
58 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 10 "In tema di contratti ANri, la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza ANria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente ANrio, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003)
117 comm 7 del T.U.B.. 14 "La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla AN dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Sicchè proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla AN dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione da parte della AN di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore ovvero, se il conto abbia affidamento della AN e presenti saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.9494 del 28-06-2002).
“Il conto corrente di corrispondenza, per effetto del quale la AN, nel presupposto di una disponibilità presso di sé a favore del cliente si obbliga a prestargli il servizio di cassa, secondo le ricevute istruzioni, ha natura di contratto innominato misto, alla cui costituzione concorrono, insieme con la disciplina del mandato, che ha rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, anche elementi di altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente.”(Cass.Civ.Sez.I n.3701 del 21-12-1971).
“Nel contratto di conto corrente ANrio, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa.”(Cass.Civ.Sez.I n.1846 del 20-02-1998).
“Il conto corrente di corrispondenza è un contratto per effetto del quale la AN si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista ed essendo dominato dalle regole del mandato non esclude che la disponibilità sia costituita, a discrezione della AN, anche con interventi diretti della AN stessa, la quale si riserva di dar corso ad ordini di pagamenti su fondi propri.”(Cass.Civ.Sez.I n.815 del 10-02-1982). 15 "L'art. 1424 cod. civ. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l'atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell'atto diverso e che l'atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392 del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta "semplice" o a regime "libero" (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.263 del 07/01/2011) 18 "In tema di negozio giuridico, poiché le norme sull'interpretazione dei contratti (articoli 1362 segg. cod. civ.) si applicano agli atti unilaterali con il limite della compatibilità, non può aversi riguardo nei negozi unilaterali alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma deve indagarsi l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza che possa farsi ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto stesso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n.1387 del 20/01/2009) 21 "In tema di negozio giuridico, poiché le norme sull'interpretazione dei contratti (articoli 1362 segg. cod. civ.) si applicano agli atti unilaterali con il limite della compatibilità, non può aversi riguardo nei negozi unilaterali alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma deve indagarsi l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza che possa farsi ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto stesso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n.1387 del 20/01/2009) 22 "In tema di negozio giuridico, poiché le norme sull'interpretazione dei contratti (articoli 1362 segg. cod. civ.) si applicano agli atti unilaterali con il limite della compatibilità, non può aversi riguardo nei negozi unilaterali alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma deve indagarsi l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza che possa farsi ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto stesso." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n.1387 del 20/01/2009) 23 "La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla AN dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Sicchè proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla AN dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione da parte della AN di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore ovvero, se il conto abbia affidamento della AN e presenti saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.9494 del 28-06-2002).
2033 cc, con esclusione di qualsiasi altra possibile interferenza normativa in forza del principio di
43 26 "Sussiste indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l'"accipiens" non abbia titolo per riceverla: tanto accade nei casi di nullità del contratto, ove l'azione "de qua" diventa esperibile per la restituzione delle prestazioni rese in base ad esso, ma anche nei casi di nullità di specifiche clausole contrattuali e per la restituzione delle corrispondenti prestazioni e controprestazioni da tali clausole originate." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 21096 del 28/10/2005)
"In caso di mancanza di una "causa adquirendi", sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (Nella specie la S.C., esclusa la configurabilità di un contratto di mutuo, e ravvisando ricorrere un contratto di società o associativo, in difetto della proposizione di un'"actio indebiti" ha escluso l'esistenza dell'interesse a ricorrere in riferimento al motivo di censura avente ad oggetto esclusivamente la nullità del contratto per difetto di forma)." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n.27334 del 12/12/2005) 27 "La distinzione tra contratto complesso e contratti collegati consiste nel corrispondere il contratto complesso al fenomeno della giustapposizione nel contenuto precettivo di un unico negozio di più elementi ciascuno dei quali isolatamente considerato, rientra nel contenuto di un distinto negozio giuridico, tipico o atipico. All'unità del negozio corrisponde l'unità della causa e la disciplina applicabile è quella corrispondente al contenuto negoziale tipico di maggiore rilievo nella finalità perseguita dalle parti."(Cass.Civ.Sez.III sent.n.1205 del 28-03-1977). 28 Art.1322 comma 1: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative") 29 "In tema di autonomia contrattuale, una volta accertato che le parti hanno dato norma ai loro reciproci rapporti per mezzo di un unico contratto nel quale hanno fatto confluire con funzione strumentale anche elementi di un contratto diverso da quello tipico prevalente, non può negarsi efficacia sol perché contrastante con una norma (nella specie dispositiva) pertinente alla regolamentazione legale di quest'ultimo (nella specie apertura di credito) ad una clausola dalle parti stipulata nell'esercizio della loro privata autonomia per regolare il negozio strumentale (nella specie conto corrente ANrio di corrispondenza)."(Cass.Civ.Sez.I sent.n.565 del 01-03-1973). 49