Legge 11 agosto 1973, n. 533

Commentari199

Mostra tutto (199)
  • 1Pignoramento Esattoriale Conto Corrente: Cosa Fare
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 luglio 2025

    Hai scoperto che il tuo conto corrente è stato pignorato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e ti stai chiedendo se puoi sbloccarlo, cosa devi fare subito e come difenderti legalmente? Non sai se è tutto regolare o se puoi opporlo e riavere accesso ai tuoi soldi? Il pignoramento esattoriale del conto corrente è una delle misure più invasive che il Fisco può adottare, ma non sempre è legittimo. Se ci sono errori, vizi formali o violazioni dei tuoi diritti, puoi bloccarlo e in certi casi ottenere anche il rimborso delle somme già trattenute. Cos'è il pignoramento esattoriale del conto corrente? È l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione ordina alla banca di bloccare le somme …

     Leggi di più…

  • 2Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo IV NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO Capo I Delle controversie individuali di lavoro Sezione II Del procedimento Par. 1 Del procedimento di primo grado Art. 426 c.p.c. Passaggio dal rito ordinario al rito speciale. 1.Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria. [2] [3] [4] 2.Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma …

     Leggi di più…

  • 3Art. 472 c.p.c.:
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo IV NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO Capo II Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie Art. 472 c.p.c. 1.ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533

     Leggi di più…

  • 4L'incompetenza costa cara al contribuente
    https://www.fiscooggi.it/

  • 5Sentenza Cassazione Civile n. 41414 del 23
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 23/12/2021), n.41414 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CAVALLARO Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Luigi – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21772/2016 proposto da: C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …

     Leggi di più…
Mostra tutto (199)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2025, n. 14986
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7139/2024 R.G. proposto da: IN TO, elettivamente domiciliato in Vittoria Via Ricasoli n.57, presso lo studio dell'avvocato FIDONE GIOVANNI ES ([...]), che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro COMUNE DI VITTORIA, elettivamente domiciliato in VITTORIA VIA NINO BIXIO, 34, presso lo studio dell'avvocato BRUNO ANGELA, che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 207/2024, depositata il 18/03/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'11.3.2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Civile Sent. Sez. U Num. 14986 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA …
     Leggi di più...
    • procura speciale·
    • principio di irretroattività della legge·
    • definizione anticipata del giudizio·
    • interpretazione intertemporale·
    • estinzione del giudizio·
    • art. 380 bis c.p.c.·
    • contributo unificato·
    • spese processuali·
    • giudizio di legittimità·
    • art. 7 d.lgs. 164/2024

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2021, n. 12903
    Provvedimento: 1 29 03-21 E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E SEZIONI UNITE CIVILI S E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ART. 445 BIS C.P.C. - ACCERTAMENTO Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI STATUS INVALIDO EX ART. 80 L. N. 388/2000 - GIURISDIZIONE - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 23/03/2021 - CC Presidente di Sezione - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA R.G.N. 38189/2019 DANILO SESTINI - Consigliere - Cear 12903 Rep. GIACOMO STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - e.M. MARCO MARULLI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere - MAURO CRISCUOLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 38189-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO …
     Leggi di più...
    • procedimento ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dal dipendente pubblico·
    • fondamento·
    • sussistenza·
    • giurisdizione della corte di conti·
    • procedimenti speciali·
    • corte dei conti·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • procedimenti in materia di lavoro e di previdenza·
    • giurisdizione civile

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2021, n. 8561
    Provvedimento: N° 856 1-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PATROCINIO Primo Presidente f.f. FRANCESCO TIRELLI SPESE STATO BI VI - Presidente di Sezione - Ud. 22/09/2020 - CO DE STEFANO - Consigliere - PU R.G.N. 23814/2015 - Consigliere -ADRIANA DORONZO CRON, 8561 Rep. ANTONIO VALITUTTI -Consigliere - - Consigliere - MARIA ACIERNO с м. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere - MILENA FALASCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23814-2015 proposto da: GE NA, IR LA, elettivamente domiciliate in ROMA, CASSAZIONE, presso la …
     Leggi di più...
    • esclusione·
    • fondamento·
    • distrazione delle spese·
    • rinuncia implicita·
    • patrocinio a spese dello stato·
    • dichiarazione del difensore·
    • condizioni·
    • patrocinio statale

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2021, n. 2145
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 10321-2018 proposto da: DA AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERIC VOLPE; Civile Sent. Sez. U Num. 2145 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 29/01/2021 - ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 979/2017 della CORTE D'APPELLO di …
     Leggi di più...
    • opposizione ad ordinanza ingiunzione nel regime di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011·
    • conseguenze·
    • sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della l. n. 742 del 1969·
    • controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c·
    • applicabilità·
    • sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale·
    • esclusione·
    • sanzioni amministrative·
    • termini processuali·
    • opposizione·
    • sospensione·
    • applicazione·
    • procedimento civile·
    • procedimento

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2020, n. 4315
    Provvedimento: 43151 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PATROCINIO A SPESE STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - DELLO STATO E RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente di Sezione - UNIFICATO Ud. 08/10/2019 - BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 15897/2018 GIACINTO BISOGNI -- Presidente di Sezione - Cor. 4315 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - C.I LUCIA TRIA - Consigliere - IN- Consigliere Rel. - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …
     Leggi di più...
    • versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo)·
    • contenuto·
    • doverosità·
    • attestazione del giudice dell’impugnazione·
    • fondamento·
    • individuazione·
    • questione in ordine alla sua debenza·
    • contributo iniziale non versato per causa suscettibile di venire meno·
    • sussistenza o insussistenza dei presupposti·
    • giurisdizione del giudice tributario·
    • natura di obbligazione tributaria “ex lege”·
    • giudizio di cassazione·
    • ammissibilità·
    • attestazione del giudice dell’impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali·
    • sussistenza
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1.

    Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 , e' sostituito dal seguente:

    TITOLO IV
    Norme per le controversie in materia di lavoro

    CAPO I
    DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

    SEZIONE I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
    1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
    2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
    3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
    4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica;
    5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
    Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, puo' promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda e una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
    La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
    Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
    Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
    In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
    Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.
    Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
    Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
    Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
    Art. 412. - (Processo verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
    L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

    SEZIONE II
    DEL PROCEDIMENTO
    Par. 1
    Del procedimento di primo grado

    Art. 413. - (Giudice competente). - Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.
    Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
    Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
    Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
    Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
    Art. 414. - (Forma della domanda). - La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
    1) l'indicazione del giudice;
    2) il nome, il cognome, nonche' la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del convenuto;
    3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
    4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
    5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
    Art. 415. - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
    Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
    Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
    Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
    Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
    Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero,
    Art. 416. - (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
    La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
    Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
    Art. 417. - (Costituzione e difesa personali delle parti).- In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.
    La parte che sta' in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
    Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
    Art. 418. - (Notificazione della domanda riconvenzionale). - Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
    Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni.
    Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.
    Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
    Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.
    Art. 419. - (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalita' previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
    Art. 420. - (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, previa autorizzazione del giudice.
    Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.
    Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
    Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
    Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
    Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
    Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
    L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
    Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
    Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.
    A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.
    Le udienze di mero rinvio sono vietate.
    Art. 421. - (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
    Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile , ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.
    Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita', lo esame dei testimoni sul luogo stesso.
    Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.
    Art. 422. - (Registrazione su nastro). - Il giudice puo' autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.
    Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
    Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
    Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
    L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.
    Art. 424. - (Assistenza del consulente tecnico). - Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61.
    A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
    Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
    Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
    Art. 425. - (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). - Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
    Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
    A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
    Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
    Art. 426. - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.
    Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.
    Art. 427. - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
    In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
    Art. 428. - (Incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
    Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.
    Art. 429. - (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.
    Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
    Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
    Art. 430. - (Deposito della sentenza). - La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.
    Art. 431. - (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
    All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
    Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
    La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.
    Art. 432. - (Valutazione equitativa delle prestazioni). - Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

    Par. 2.
    Delle impugnazioni

    Art. 433. - (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
    Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
    Art. 434. - (Deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 414.
    Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.
    Art. 435. - (Decreto del presidente). - Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
    L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
    Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
    Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
    Art. 436. - (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). - L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
    La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
    Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione.
    L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.
    Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
    Art. 437. - (Udienza di discussione). - Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
    Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
    Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza.
    In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
    Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.
    Art. 438. - (Deposito della sentenza di appello). - Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
    Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
    Art. 439. - (Cambiamento del rito in appello). - Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
    Art. 440. - (Appellabilita' delle sentenze). - Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
    Art. 441. - (Consulente tecnico in appello). - Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
    Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

    CAPO II
    DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA
    E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

    Art. 442. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
    Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
    Art. 443. - (Rilevanza del procedimento amministrativo). - La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo.
    Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
    Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
    Art. 444. - (Giudice competente). - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.
    Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
    Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, e' competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.
    Art. 445. - (Consulente tecnico). - Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
    Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.
    Art. 446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale). - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.
    Art. 447. - (Esecuzione provvisoria). - Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
    Si applica il disposto dell'articolo 431.
  • Art. 2. (Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero)

    L' articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile e' abrogato.
  • Art. 3.

    Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile e' aggiunta la seguente sezione:

    SEZIONE III

    OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

    Art. 618-bis. - (Procedimento). - Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
    Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.